Ricorso alla Corte Costituzionale
il Sen. Ronnie
- nell'interessse dell'ordinamento
- per la riformulazione del primo considerato e disposto di cui alla sentenza 20 ottobre 2014, nel senso di mantenere la stessa decisione integrativa sostanziale ma versata in un differente atto legislativo
FATTO
1. La questione in via incidentale sulla prima domanda del ricorso Ronnie
La Corte, nell'accogliere la prima domanda del ricorrente, in via incidentale, sollevava di fronte a sè una questione di legittimità costituzionale per omissione di previsione costituzionalmente necessitata, e nel farlo identificava la Costituzione come sedes materiae per le norme relative all'elezione suppletiva, divenuta necessaria a seguito delle dimissioni di un giudice, e fino a quel momento non regolata espressamente.
2. L'introduzione dei commi 6 e 7 dell'articolo 35
Nel risolvere la questione, ai fini di giudicare successivamente la domanda del ricorrente, due commi, ritenuti necessari a replicare l'esatta volontà del legislatore circa l'elezione dei giudici anche per il caso di specie, venivano inseriti nell'articolo 35 della Costituzione, ritenuto il più adatto a contenere le indicazioni complementari a quanto ivi già previsto, che ne costituivano mera estrinsecazione.
3. La successiva identificazione di una sede più adeguata
L'odierno ricorrente, movendo dal dato formale dell'incompetenza della Corte a modificare la Costituzione, suggeriva alla Corte una sede più adeguata, per il medesimo identico intervento, in quella Legge Organica sulla Corte Costituzionale ancora non attuata dal Senato ma già introdotta dalla Costituzione in forza delle disposizioni transitorie per almeno un articolo (in particolare regolante l'elezione della Corte), elevando il presente ricorso.
DIRITTO
-I-
sull'ammissibilità
1. La differenza tra appello e nuova domanda. E' noto che la Costituzione ex art. 36 dichiara non impugnabili le Sentenze della Corte Costituzionale, con ciò impedendo alla domanda sostanziale del ricorrente di venire riproposta nella medesima o in altra forma agli stessi (o altri) giudici.
Tuttavia la Costituzione dichiara anche, all'art. 37 che: 1. Possono presentare ricorso alla Corte [...] i Senatori"e, ovviamente, all'articolo 6 che "1. La tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi è inviolabile" dal che emerge che l'ordinamento non concede tutela solo alle pretese individuali (diritti soggettivi), ma anche alla correttezza dei procedimenti dell'amministrazione pubblica di POL (interessi legittimi alla correttezza del procedimento).
Posto che l'interesse affinchè un procedimento giudiziario, conclusosi con sentenza, sia anch'esso, come ogni altro, il più possibile conforme all'ordinamento è certamente da ritenersi "legittimo" è evidente tuttavia che esso trova un ostacolo in quel particolare atto amministrativo che è una sentenza, che in quanto tale non può venire sottoposta a una revisione che ne alteri gli effetti sostanziali, la quale configurerebbe un illegittimo "appello".
Quid juris tra chi ritenesse di essere un ricorrente nell'interesse della procedura ai sensi dell'articolo 6 cost. e chi potrebbe legittimamente ritenerlo un appellante come tale privo di tutela giuridica ai sensi dell'articolo 36?
Si ritiene di presentare alla Corte la possibilità di una via interpretativa per concedere un contemperamento delle due norme inquadrando con precisione il limite tra le due figure a partire proprio dal presente ricorso. Si propone in particolare di fissare a questo proposito il principio di diritto che segue, inserendolo come nuovo articolo nella medesima sede che si è proposta per l'altro oggetto di questo ricorso, ossia la legge organica sulla Corte.
"Articolo 3
Istanza di correzione
1. E' legittimo ricorrere alla Corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della Corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della Corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la Corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso."
Sotto tali condizioni, configurandosi il ricorso come "nell'interesse dell'ordinamento" diverrà irrilevante chi lo proponga e su cosa esso verta, dovendosi tenere conto, ai fini dell'esclusione della vietata natura di "appello" del ricorso stesso, solo dei suoi effetti concreti.
- II -
sul merito del ricorso
1. La domanda del ricorrente e la sentenza. L'odierno ricorrente, nel precedente, aveva chiesto fra l'altro:
Originariamente Scritto da
Ricorso
Domanda n.1. L'annullamento ex tunc delle sedute di decadenza già svolte e, in via eventuale e subordinata al caso di mancato accoglimento della domanda n. 2 che le disattiverebbe, il rinvio ex lege della loro convocazione a 24 ore dopo il termine della seduta costituzionalmente vincolata attualmente in corso.
La Corte sentenziò in proposito:
Originariamente Scritto da
Sentenza
[...]
La Costituzione non sembra disciplinare in maniera chiara il caso del reintegro della Corte che si rende necessario a seguito delle dimissioni o della decadenza di un giudice.
Tuttavia, nel caso in oggetto si è applicata per analogia la procedura prevista dall’art. 35. A parere di questa Corte ciò è assolutamente corretto e pacifico, ma si rende necessaria una integrazione specifica alla Carta costituzionale al fine di disciplinare tale evenienza.
Inoltre, la Costituzione non chiarisce se questo nuovo giudice avrà mandato annuale, o se il suo mandato sarà temporalmente legato a quello della Corte che va a reintegrare.
Nella prima fattispecie, non si può fare a meno di notare che nel caso di molteplici dimissioni o decadenze avremmo giudici con mandati annuali non sovrapponibili temporalmente, cosa che costringerebbe il Senato a votare i successori singolarmente, senza la possibilità di esprimersi su una terna nel corso di un’unica seduta così come prescrive l’art. 35.
[...]
La domanda n. 1 del ricorrente è accolta nei termini di seguito precisati.
All’art. 35 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:
6. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure stabilite dai commi precedenti.
7. Il mandato del giudice eletto in seguito a rifiuto dell’incarico, dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.
2. La correttezza logico-giuridica sostanziale della decisione della Corte. Bene fece la Corte a ricorrere all'analogia (metodo legalmente prescritto in tali casi ai sensi dell'art. 51 delle disposizioni sulla legge) per l'elezione del giudice integrativo e bene altresì fece a disciplinare per analogia il suo mandato come suppletivo. Nel primo caso ha applicato l'analogia legis, applicando la disposizione dell'art. 35 dettato in caso simile e stessa materia; nel secondo l'analogia iuris, ovvero la decisione secondo i principi generali, tra i quali vi è che il Senato, fermo l'obbligo di sostituire in via emergenziale per il tempo residuo, deve anche decidere nella seguente seconda seduta su una Corte per intero, ad avviso nostro anche per una questione di agevolazione del formarsi di una maggioranza (con 3 giudici ci si accorda più facilmente, eleggendone solo alcuni meno, come si vede ora). La sentenza, nel merito, è ineccepibile.
3. L'errore materiale nella scelta della sede dell'intervento. S'è visto come la Corte, facendo uso del potere costitutivo, aggiunse a un articolo della Costituzione due commi. Ma la Corte non ha mai ricevuto dalla Costituzione il potere generale e illimitato di integrare la Costituzione con nuove disposizioni, pur se create "per analogia". Questo potere essa lo ha, ma solo nei confronti delle leggi organiche, delle leggi e dei regolamenti. Non della Costituzione. Tale potere è, in altre parole, riservato al Legislativo.
Sezione II
La divisione dei Poteri
Articolo 8
Potere Legislativo e Potere Esecutivo
1. Il Potere Legislativo ed il Potere Esecutivo risiedono rispettivamente nelle due camere e nel Presidente di POL eletti dal popolo.
[...]
Sezione VI
Il Senato delle Sezioni di POL
Articolo 32
Potestà legislativa del Senato delle Sezioni
1. Il Senato ha potestà legislativa esclusiva su ogni legge, legge organica e riforma costituzionale dell'ordinamento interno della Comunità.
[...]
Si evince con chiarezza la subordinazione delle sentenze al testo Costituzionale (ed anche al testo delle leggi organiche se rese interpretando leggi organiche) laddove è presentata esplicitamente la gerarchia delle fonti dell'ordinamento:
Disposizioni sulla Legge in Generale
Articolo 1
Indicazione delle fonti
1. Sono fonti del diritto:
i) l'Ordinamento Giuridico Naturale del Termometro Politico
ii) la Costituzione della Comunità di POL
iii) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative della Costituzione
iv) le Leggi Organiche
v) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative delle Leggi Organiche
vi) le leggi e gli atti aventi di forza di legge
vii) gli usi tradizionali (precedenti)
Una contro-prova del fatto che tale potere non è affidato alla Corte è nelle norme transitorie che lo affidarono una tantum per le esigenze di correzione di errori sparsi nel testo o per sicurezza nell'interregno prima del Senato. Anzitutto il solo fatto che per questo ci furono norme transitorie prova ciò che io qui dichiaro: che nessuno di noi pensava di dare il legislativo alla Corte Costituzionale. In secondo luogo l'intenzione medesima è ulteriormente chiarita dalle modalità espresse in tali norme transitorie, perchè il Senato circoscrisse con precisione estrema i margini dati alla corte anche in quei soli due casi:
III.
[...]
3. La Corte Costituzionale provvisoria, integrata dei membri della Commissione Costituzionale che approvarono la Costituzione, fino alla riunione del nuovo Senato, può deliberare a maggioranza dei due terzi gli adeguamenti essenziali a correggere eventuali errori di codificazione che pregiudicassero il funzionamento secondo le intenzioni della nuova Costituzione.
IV.
[...]
2. La Corte Costituzionale, con le sue sentenze, potrà legalmente apportare le correzioni al testo che si rendessero necessarie in ordine alla questione del corretto utilizzo delle parole "Senato", "Camera", "Deputati", "Senatori".
4. La corretta sede per il medesimo intervento. Si suggerisce, nel riformulare la sentenza, di non fare uso della via del comma 3 dell'articolo 36, che è da intendersi come non idonea a superare gli obblighi di rispetto dei poteri del Senato sopra indicati, per introdurre commi della Costituzione nuovi ma piuttosto di integrare la già vigente Legge Organica sulla Corte Costituzionale prevista dalla Costituzione, con una sentenza di incostituzionalità nella parte in cui essa non prevede i due nuovi commi.
Articolo 43
Organizzazione della Corte
1. [...]
2. Ogni norma ulteriore necessaria al funzionamento della Corte è disposta con legge organica che deve prevedere almeno quanto necessario all'attuazione piena della Costituzione e può disporre ulteriori norme non in contrasto con essa e dalle quali non derivino in nessun caso conseguenze penali.
Attualmente la legge organica sulla Corte si compone di un solo articolo, introdotto dalla costituzione stessa, che è quello che regola l'elezione dei candidati. Semplicemente, possono aggiungersi ad essa, come nuovo articolo, i due commi medesimi che la Corte ha proposto i quali costituiscono norma necessaria all'attuazione piena della Costituzione e come tali sono un contenuto dovuto proprio di quella legge.
Di più: costituendo la legge organica, nelle parti necessarie ad attuare la Costituzione, come questa è, una legge interposta la sua forza passiva è rinforzata e protetta dall'intervento abolitorio di leggi sopravvenute non a forza costituzionale, pertanto la tutela che essa assegna al caso dell'integrazione è la stessa medesima che l'intervento improprio sulla Costituzione concede. Le norme interposte, in quanto costituzionalmente necessitate, sono coperte dal medesimo ombrello: hanno a tutti gli effetti la forza della costituzione, perchè in caso di loro abrogazione la Corte può ripristinarle con sua sentenza (esattamente come, in questo caso, le introduce).
Si propone quindi di inserire nella sentenza correttiva la seguente formula: "La Corte Costituzionale dichiara la Legge organica sulla Corte incostituzionale nella parte in cui non prevede anche un articolo sulla elezione suppletiva dei membri della Corte, che preveda almeno le disposizioni seguenti (grassetto):
Articolo 2
Elezione suppletiva
1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della Costituzione.
2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.
Per questi motivi
CHIEDE
-Distintamente dalle altre, e preliminarmente-
Domanda n.1. la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Organica sulla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato, volto a consentire la contemporanea applicazione armoniosa degli articoli 6 e 36 cost.:
"Articolo 3
Istanza di correzione
1. E' legittimo ricorrere alla Corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della Corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della Corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la Corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso."
-Congiuntamente tra loro, anche previo accoglimento della domanda n.1-
Domanda n.2. La correzione della parte della sentenza 20 ottobre 2014 nella parte in cui modifica dell'articolo 35 della Costituzione per l'aggiunta dei due commi 6 e 7, annullando tale aggiunta.
Domanda n.3. La correzione della stessa parte della citata sentenza inserendovi, per le medesime ragioni e con gli stessi effetti sostanziali, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Organica sulla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato:
Articolo 2
Elezione suppletiva
1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della Costituzione.
2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.
POL, addì 22 ottobre 2014
Sen. Ronnie