Art.49
La Corte Costituzionale è composta da 3 giudici il cui mandato avrà durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale.
Art.51
La Camera e il Senato , separatamente, eleggono ciascuno un giudice della Corte Costituzionale
a maggioranza di due terzi dei presenti ripetendo le votazioni fino a quando non si raggiunge la maggioranza richiesta .
Il Presidente di PIR nomina con proprio decreto un giudice contestualmente all'elezione degli altri 2 giudici costituzionali. L'Avvocato Generale è nominato dal Governo in carica , secondo il suo regolamento interno. In caso di vacanza del Governo, l'Avvocato Generale è nominato dal Presidente di PIR.
Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti.
Il mandato dei magistrati della Corte già in carica viene automaticamente proporogato oltre il termine naturale fino all'elezione dei loro successori se alla scadenza del mandato la Camera e il Senato non riescono ad elggere in tempo i nuovi magistrati
Art.52
I giudici della Corte e l'Avvocato Generale possono essere rimossi dallo stesso organo che li ha nominati in caso di parzialità nel giudizio. I giudici nominati dal Parlamento possono essere rimossi con la maggioranza dei 3/4 dei membri della camera stessa. Il giudice nominato dal Presidente è revocato con decreto presidenziale. Il regolamento del Governo stabilisce forme e modi della rimozione dell'Avvocato Generale.
Essi decadono immediatamente dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o ban.
L'art.51 della Costituzione stabilisce le forme e i modi di sostituzione del magistrato.
Art. 56
E' fatto divieto di essere nominati all’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale a chi sia iscritto a movimenti politici o ricopra una qualsiasi carica istituzionale. E' fatto divieto ai Giudici e all'Avvocato Generale, pena l'immediata decadenza, di: partecipare a qualsiasi titolo a movimenti politici, ricoprire altre cariche istituzionali, nonchè candidarsi a elezioni politiche per il Parlamento o la Presidenza.
Art. 68
La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.