Ultima domanda: per le elezioni del 25 non cambia nulla rispetto a quelle di dicembre 2013? :)
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più o meno no...
Provo a fare qui una descrizione di una delle attività di "dibattito- riflessione politica) svolta dal parlamento di POL (La Camera) da pubblicizzare all'esterno
http://forum.termometropolitico.it/6...nistri-12.html
In questo thread si legge che il 17 febbraio 2014 (a partire dal post del 17 febbraio 2014) nel Consiglio dei ministri del governo Undertaker (governo di centrodestra che ha vinto le elzioni formato dalla coalizione Partito Cristiano delle Famiglie, Forza delle Libertà e Partito Liberale) il ministro degli interni Rolling Stone (del PCF e Rinascita Nazionale) sottopone al dibattito del governo la sua bozza di proposta di legge di disciplina dell'immigrazione.
Il ministro della giustizia Ronnie (liberale) obietta nel dibattito sulla disciplina dell'immigrazione che il governo vuole presentare obietta sia sulla forma che nel merito. Sulla forma il ministro Ronnie chiede che sia prevista una discilpina giuridica più rigorosa ed articolata sia per le espulsioni che sul lavoro e sul merito il ministro Ronnie obietta che nella disciplina dell'immigrazione occorre tenere conto della normativa internazionale sui rifugiati che limita le espulsioni.
SDuccessivamente il ministro Occidentale (Rinascita Nazionale) propone un compromesso che accoglie le obiezioni di forma del ministro Ronnie nel nuovo testo riformulato ed il ministro Cascista (PCF) propone un ulteriore mediazione sulla formulazione giuridica del testo.
Le due mediazioni sulla forma vengono accolte dal ministro Ronnie ma resta inpiedi la sua obiezione (fatta propria anche dai ministri liberali) sul merito delle espulsioni che a suo parere è ancora troppo limitativo del diritto dei rifugiati. Per superare l'empasse il presidente del consiglio Undertaker sottopone alla votazione dei ministri due testi alternativi (quello del ministro Ronnie e quello del ministro Rolling Stone riformulato dal ministro cascista) e prevale a maggioranza il testo Rolling Cascista.
http://forum.termometropolitico.it/6...-libera-2.html
Il primo marzo 2014 (post del 1 marzo 2014) la Camera dei deputati affronta il dibattito sul tema dell'immigrazione e il vicepresidente del consiglio del governo Undertaker ministro Haxel (PCF) annuncia che il governo presenterà la proposta precedentemente elaborata al suo interno mentre le sinistre e il gruppo misto si oppongono alle misure a loro dire troppo restrittive sull'immigrazione
http://forum.termometropolitico.it/6...one-testi.html
il giorno 8 marzo il presidente della Camera Gdem apre la fase di presentazione delle leggi e l'unica proposta che viene presentata è quella del governo Undertaker sull'immigrazione (le opposizioni rinunciano a presentare un loro testo alternativo ritenendo di non avere i numeri per farlo passare)
http://forum.termometropolitico.it/6...tazione-2.html
il 12 marzo 2014 si apre la votazione della camera sul testo presentato ed il testo viene approvato a maggioranza con il voto contrario delle sinistre e del gruppo misto
ok questo è un resoconto generico senza entrare nel merito delle questioni.
Se riuscissimo a descrivere i nodi principali delle discussioni e come sono stati dipanati sarebbe interessante
ci tengo a precisare che invece il Senato dovrebbe essere una camera di "supermod" nel senso di animatori, non censori, come dei supermod Gialli aggiunti
c'è una cosa che non sapete forse ma questo forum ha una caratteristica che quasi nessun altro forum ha:
decine di moderatori
se si riuscisse a coordinarli bene sarebbe una forza senza pari nel panorama forumistico italiano.
Dico davvero
Allora ecco una nuova bozza di un esempio delle attività di dibattito politico virtuale svolto dal parlamento di POL (La Camera) che descrive anche il merito delle proposte in forma di articolo giornalistico da pubblicizzare all'esterno
http://forum.termometropolitico.it/6...nistri-12.html
Il 17 febbraio 2014 nel Consiglio dei ministri del governo Undertaker (governo di centrodestra che ha vinto le elzioni formato dalla coalizione Partito Cristiano delle Famiglie, Forza delle Libertà , Partito Liberale e Rinascita Nazionale) il ministro degli interni Rolling Stone (del PCF ) sottopone al dibattito del governo la sua bozza di proposta di legge di disciplina dell'immigrazione.
Il testo era il seguente
Citazione:
Art 1
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
E’ considerato reato penale punito con reclusione da 1 a 5 anni l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica senza averne i titoli e le autorizzazioni necessarie previste dalla legge
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 25.000 euro per ogni persona.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
Le pene di cui ai commi 2 e 3 sono aumentate se:
a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di due o più persone;
b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c. bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
Se i fatti di cui al comma 2 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
In caso di rifiuto del pagamento della somma prevista verrà aggiunto un ulteriore anno di reclusione
d- Tutti gli immigrati che si siano resi colpevoli di reati puniti con la reclusione superiore a 5 anni e con sentenza passata in giudicato dovranno scontare la pena, senza eccezione alcuna, nei paesi di provenienza. Tale disposizione è valida anche se il colpevole ha acquisto la cittadinanza italiana secondo quanto disposto dall'art 3 della presente legge.
ART 2
Respingimenti ed espulsioni
Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale.
Le disposizioni hanno effetto immediato senza possibilità di ricorsi a meno che su verifica dell'autorità sanitaria non ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.
ART 3
Soggiorno e cittadinanza
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
I titoli equipollenti possono essere sospesi e ritenuti non validi a giudizio insindacabile del Ministero degli Interni avvalendosi delle Prefetture in caso di situazioni individuali o collettive giudicate turbative dell’ordine pubblico o della sicurezza dello Stato. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
I- Per acquisto volontario.
Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, dopo aver soddisfatto determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana)
II- Per matrimonio.
Dopo cinque anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio se non si sono commessi reati di alcun tipo
III- Per naturalizzazione (residenza).
Se si risiede legalmente in Italia da 15 anni, consecutivamente.
Se il richiedente proviene da un paese membro dell'Unione Europea, è possibile presentare la domanda dopo soli 8 anni di residenza continua in Italia, se non si sono commessi reati di alcun tipo.
Lo straniero dovrà presentare richiesta all’Ufficio Naturalizzazione nel luogo di residenza.
L’autorizzazione all’inizio della procedura di naturalizzazione verrà avviato solo nel caso in cui lo straniero soddisfi i seguenti requisiti:
1- Residenza continuata come da articolo terzo comma III.
2- Certificato penale che attesti che non siano state commesse violazioni delle normative vigenti.
3- Nessun collegamento rilevato con associazioni o enti che minaccino o attentino alla sicurezza dello Stato Italiano.
4- Possesso di documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o obblighi contributivi e fiscali.
Condizione necessaria per il puno III è l'aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'integrazione dello straniero nella comunità nazionale italiana.
V - Norme sull’Esame per la Cittadinanza
Tale esame consisterà in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello di conoscenza della lingua, delle leggi e delle norme costituzionali italiane conseguito dal candidato.
Il mancato superamento di tale esame costituirà elemento ostativo fondamentale per l’avvio della pratica di naturalizzazione.
Lo straniero respinto potrà ritentare l’esame non prima di tre anni dopo il primo tentativo. Il richiedente respinto proveniente da paesi facenti parte dell'Unione Europea potrà ritentare dopo un due anni.
ART 4
Normative sul lavoro degli immigrati
Allo scopo di sorvegliare e controllare e reprimere le attività lavorative illecite, il commercio e la vendita di merci contraffatte e non conformi con le normative CE il non adempimento degli obblighi fiscali e l’impiego di immigrati in attività in nero,viene istituito il Dipartimento dell’immigrazione nell’ambito delle competenze del Ministero del Lavoro.
Ogni anno viene definito, nell’ambito delle attività produttive, il numero massimo di migranti ai quali viene concesso il permesso di soggiorno per attività lavorative.
Tale numerò verrà concordato annualmente dal Ministero del Lavoro con i rappresentanti delle associazioni produttive dei tre settori principali.
Tutte le renumerazione saranno dovute agli immigrati in linea da quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro al pari dei loro colleghi italiani.
2 a – la durata del permesso per i primi 2 anni sarà semestrale e rinnovabile . Dopo tale periodo il permesso sarà a tempo indeterminato. In caso di licenziamento in tale periodo, il permesso avrà una durata di ulteriori 8 mesi dal licenziamento per permettere la ricerca di un nuovo impiego. Dopo tale periodo verranno meno i requisiti per la permanenza sul territorio dello Stato, fermo restando il diritto di riscatto di fino al massimo del 30% di versamenti pensionistici effettuati.
2 b – Il permesso sarà automaticamente revocato nel caso si commetta un reato di qualsiasi tipo già dopo il primo grado di giudizio.
Nel caso dei lavoratori dipendenti, la renumerazione percepita, che dovrà essere in linea con quanto stabilito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali, potrà essere spedito in altra nazione solo in misura del 50% del totale lordo. In mancanza di tali requisito si avrà una decurtazione in misura analoga del trattamento pensionistico.
ART 5
Popolazioni non stanziali
I - Le popolazioni nomadi altresì definite non stanziali saranno sottoposte alla stessa normativa di tutti gli altri immigrati senza alcuna eccezione, come previsto dal presente testo di Legge.
II - La popolazione nomade già presente sul territorio sarà censita ed ognuno avrà l’obbligo di detenere e mostrare su richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità.I campi nomadi saranno sottoposti alla stessa legislazione vigente sul resto del territorio nazionale e se non a norma per condizioni igienico sanitarie, saranno resi conformi a tali normative dagli abitanti stessi con l’ausilio di personale apposito a spese degli abitanti. Se le condizioni igienico sanitarie o di ordine pubblico saranno considerte dall'autorità pericolose per la popolazione italiana circostante l'insediamento, lo stesso sarà smantellato.
III - Tutti i mezzi di trasporto utilizzati dalle popolazioni nomadi dovranno essere sottoposti alla stessa legislazione vigente per il resto dei cittadini, in particolare per quanto riguarda revisioni periodiche dei veicoli, polizze di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla guida dei veicoli stessi e pagamento delle tasse di circolazione. In caso contrario si incorrerà nelle sanzioni previste per legge. Al secondo caso di recidività i mezzi verrano sottoposti a sequestro e demoliti a spese del proprietario.
IV - Ogni caso di comprovato sfruttamento di minore di qualsiasi tipo esso sia darà luogo alla perdita della podestà sul minore stesso, che verrà affidato a strutture educative specializzate.
V - I programmi di edilizia popolare riservata ai nomadi dovranno essere sottoposti al vaglio di efficienza e rispetto delle normative minime di sicurezza. Ove si trovasse conferma del fatto che gli alloggi vengono danneggiati o saccheggiati dagli assegnatari, come gia' accaduto in diverse zone, i danni dovranno essere risarciti a spese delle comunita' nomadi coinvolte nei progetti.
Nel caso in cui le autorita' locali mancassero di far rilevare i danni e applicare le prescritte indennita', i pagamenti saranno a carico delle stesse autorita'.
Ovviamente il pagamento dei danni potra' venire rateizzato o trasferito in altra forma (ad esempio con prestazione di servizi o lavoro) nel caso di difficolta' economiche dei soggetti colpiti da multe o da richieste di indennizzo troppo alte.
Disposizione transitoria sulla bonifica sanitario amministrativa del territorio
I - Tutte le disposizioni di cui all'ART 5 saranno, all'atto dell'approvazione della legge, applicate anche in quelle aree ad altissima concentrazione di industria tessile del centro Italia e ovunque si richiedesse laddove si ravvisi la necessità, a parere di un gruppo di esperti appositamente nominato da codesto Ministero e dal Ministero del Lavoro di intervenire per ripristinare i criteri di tutela del lavoro, della sicurezza, del gettito fiscale e del controllo sulle attività lavorative e sul territorio .
Disposizione transitoria sull'istituzione di una task force
I- Viene istituita una task force composta da personale particolarmente addestrato e alle dipendenze dirette del Ministero degli Interni per la cattura, all'estero, di latitanti che si siano resi colpevoli di reati particolarmente odiosi.
nel dibattito tra i ministri sorto sulla proposta di legge interviene il ministro della giustizia Ronnie (liberale)che obietta alla proposta Rolling sia sulla forma che nel merito. Sulla forma il ministro Ronnie chiede che sia prevista una discplina giuridica più rigorosa ed articolata.In particolare il ministro liberale Ronnie obiettava che l'espressione "reato penale" già vale a chiarire che la stesura è qualitativamente inadeguata. Un reato è penale. Il reato non penale non esiste. Si chiama "illecito", non si chiama "reato".
Sul merito il ministro Ronnie obietta che nella disciplina dell'immigrazione occorre tenere conto della normativa internazionale sui rifugiati che limita le espulsioni. il voler infatti prevedere che i respingimenti degli immigrati hanno effetto immediato senza possibilità di ricorsi a meno che su verifica dell'autorità sanitaria non ci siano controindicazioni avrebbe secondo il ministro violato il diritto di difesa costituzionalmente inviolabile e sarebbe stato contrario ai trattati sul diritto di asilo.
Successivamente però il ministro Occidentale (Rinascita Nazionale) propone un compromesso che accoglie le obiezioni di forma del ministro Ronnie nel nuovo testo riformulato ed il ministro Cascista (PCF) propone un ulteriore mediazione sulla formulazione giuridica del testo.
Il testo della proposta era dunque cambiato ed era diventato il seguente
Le due mediazioni sulla forma vengono accolte dal ministro Ronnie ma resta in piedi la sua obiezione (obiezione fatta propria anche dagli altri ministri provenienti dal partito liberale Juv e Supermario) sul merito delle espulsioni che a suo parere è ancora troppo limitativo del diritto dei rifugiati.Citazione:
Testo sull’immigrazione Rollingstone emendato da Occidentale e Cascista con la proposta cascista sui ricorsi contro i respingimenti
Articolo Primo
Disposizioni Contro L’ Immigrazione Clandestina
Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
Tali atti soni considerati reato da punirsi con la reclusione da 1 a 5 anni.
Comma Primo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 25.000 euro per ogni persona.
Comma Secondo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
Comma Terzo
Aggravanti del Reato
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di due o più persone;
b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c. bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
Se i fatti di cui al comma 2 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
ART 2
Respingimenti ed espulsioni
Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale
Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi contro il respingimento saranno possibili ,al consolato italiano nel paese in cui verrà effetuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento. Il ricorrente attenderà l'esito del ricorso nel paese in cui è stato effettuato il respingimento.Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.
ART 3
Soggiorno e cittadinanza
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. I titoli equipollenti possono essere sospesi e ritenuti non validi a giudizio insindacabile del Ministero degli Interni avvalendosi delle Prefetture in caso di situazioni individuali o collettive giudicate turbative dell’ordine pubblico o della sicurezza dello Stato
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato il Ministro dell'interno può annullare il permesso di soggiorno e disporre l'espulsione dello straniero a cui era stato fornito tale permesso dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
I- Per acquisto volontario.
Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, dopo aver soddisfatto determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana
II- Per matrimonio.
Dopo cinque anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio se non si sono commessi reati di alcun tipo
III- Per naturalizzazione (residenza).
Se si risiede legalmente in Italia da 15 anni, consecutivamente.
Se il richiedente proviene da un paese membro dell'Unione Europea, è possibile presentare la domanda dopo soli 8 anni di residenza continua in Italia, se non si sono commessi reati di alcun tipo.
Lo straniero dovrà presentare richiesta all’Ufficio Naturalizzazione nel luogo di residenza. L’autorizzazione all’inizio della procedura di naturalizzazione verrà avviato solo nel caso in cui lo straniero soddisfi i seguenti requisiti:
1- Residenza continuata come da articolo terzo comma III.
2- Certificato penale che attesti che non siano state commesse violazioni delle normative vigenti.
3- Nessun collegamento rilevato con associazioni o enti che minaccino o attentino alla sicurezza dello Stato Italiano.
4- Possesso di documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o obblighi contributivi e fiscali.
Condizione necessaria per il puno III è l'aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'integrazione dello straniero nella comunità nazionale italiana.
V - Norme sull’Esame per la Cittadinanza
Tale esame consisterà in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello di conoscenza della lingua, delle leggi e delle norme costituzionali italiane conseguito dal candidato.
Il mancato superamento di tale esame costituirà elemento ostativo fondamentale per l’avvio della pratica di naturalizzazione.
Lo straniero respinto potrà ritentare l’esame non prima di tre anni dopo il primo tentativo. Il richiedente respinto proveniente da paesi facenti parte dell'Unione Europea potrà ritentare dopo altri due anni
ART 4
Normative sul lavoro degli immigrati
Allo scopo di sorvegliare e controllare e reprimere le attività lavorative illecite, il commercio e la vendita di merci contraffatte e non conformi con le normative CE il non adempimento degli obblighi fiscali e l’impiego di immigrati in attività in nero,viene istituito il Dipartimento dell’immigrazione nell’ambito delle competenze del Ministero del Lavoro.
Ogni anno viene definito, nell’ambito delle attività produttive, il numero massimo di migranti ai quali viene concesso il permesso di soggiorno per attività lavorative.
Tale numerò verrà concordato annualmente dal Ministero del Lavoro con i rappresentanti delle associazioni produttive dei tre settori principali.
Tutte le renumerazione saranno dovute agli immigrati in linea da quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro al pari dei loro colleghi italiani.
2 a – la durata del permesso per i primi 2 anni sarà semestrale e rinnovabile . Dopo tale periodo il permesso sarà a tempo indeterminato. In caso di licenziamento in tale periodo, il permesso avrà una durata di ulteriori 8 mesi dal licenziamento per permettere la ricerca di un nuovo impiego. Dopo tale periodo verranno meno i requisiti per la permanenza sul territorio dello Stato, fermo restando il diritto di riscatto di fino al massimo del 30% di versamenti pensionistici effettuati
Nel caso dei lavoratori dipendenti, la renumerazione percepita dovrà essere in linea con quanto stabilito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali. Ai fini del trattamento pensionistico si avrà una remunerazione del 50% del totale lordo qualora il 50% della remunerazione del lavoratore dipendente sia stata spedita all’estero durante l’attività lavorativa
ART 5
Popolazioni non stanziali
I - Le popolazioni nomadi altresì definite non stanziali saranno sottoposte alla stessa normativa di tutti gli altri immigrati senza alcuna eccezione, come previsto dal presente testo di Legge.
II - La popolazione nomade già presente sul territorio sarà censita ed ognuno avrà l’obbligo di detenere e mostrare su richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità.I campi nomadi saranno sottoposti alla stessa legislazione vigente sul resto del territorio nazionale e se non a norma per condizioni igienico sanitarie, saranno resi conformi a tali normative dagli abitanti stessi con l’ausilio di personale apposito a spese degli abitanti. Se le condizioni igienico sanitarie o di ordine pubblico saranno considerate dall'autorità pericolose per la popolazione italiana circostante l'insediamento, lo stesso sarà smantellato.
III - Tutti i mezzi di trasporto utilizzati dalle popolazioni nomadi dovranno essere sottoposti alla stessa legislazione vigente per il resto dei cittadini, in particolare per quanto riguarda revisioni periodiche dei veicoli, polizze di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla guida dei veicoli stessi e pagamento delle tasse di circolazione. In caso contrario si incorrerà nelle sanzioni previste per legge. Al secondo caso di recidività i mezzi verrano sottoposti a sequestro e demoliti a spese del proprietario.
IV - Ogni caso di comprovato sfruttamento di minore di qualsiasi tipo esso sia darà luogo alla perdita della podestà sul minore stesso, che verrà affidato a strutture educative specializzate.
V - I programmi di edilizia popolare riservata ai nomadi dovranno essere sottoposti al vaglio di efficienza e rispetto delle normative minime di sicurezza. Ove si trovasse conferma del fatto che gli alloggi vengono danneggiati o saccheggiati dagli assegnatari, come gia' accaduto in diverse zone, i danni dovranno essere risarciti a spese delle comunita' nomadi coinvolte nei progetti.
Nel caso in cui le autorita' locali mancassero di far rilevare i danni e applicare le prescritte indennita', i pagamenti saranno a carico delle stesse autorita'.
Ovviamente il pagamento dei danni potra' venire rateizzato o trasferito in altra forma (ad esempio con prestazione di servizi o lavoro) nel caso di difficolta' economiche dei soggetti colpiti da multe o da richieste di indennizzo troppo alte
Disposizione transitoria sulla bonifica sanitario amministrativa del territorio
I - Tutte le disposizioni di cui all'ART 5 saranno, all'atto dell'approvazione della legge, applicate anche in quelle aree ad altissima concentrazione di industria tessile del centro Italia e ovunque si richiedesse laddove si ravvisi la necessità, a parere di un gruppo di esperti appositamente nominato dal Ministero dell’interno e dal Ministero del Lavoro di intervenire per ripristinare i criteri di tutela del lavoro, della sicurezza, del gettito fiscale e del controllo sulle attività lavorative e sul territorio
Il ministro Rionnie in particolare richiedeva che i respingimenti degli immigrati non si applicassero nel caso che per il ricorrente o richiedente asilo fosse impossibile, nel paese verso cui viene effettuato materialmente il respingimento, o in quello più vicino per il caso di respingimento in mare internazionale, soggiornare, libero da incriminazioni per reati di immigrazione clandestina o per reati giustificanti la domanda d'asilo, per il tempo necessario a raggiungere il consolato o se il consolato non sia dotato dei mezzi necessari a consentire l'attesa in condizioni di parità con chi attendesse sul suolo nazionale.
Il ministro Cascista ed i ministri Rolling stone invece proponevano invece una linea alternativa sulle espulsioni prevedendo che i repingimenti in mare avessero effetto immediato ed eventuali ricorsi contro il respingimento da parte degli immigrati saranno possibili al consolato italiano nel paese in cui fosse applicato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento. Il ricorrente nella loro proposta attenderà l'esito del ricorso nel paese in cui è stato effettuato il respingimento.
Per superare l'empasse politica interna al governo il presidente del consiglio Undertaker sottopone alla votazione dei ministri i due testi alternativi (quello del ministro Ronnie e quello del ministro Rolling Stone riformulato dal ministro cascista e dal ministro Occidentale) e prevale a maggioranza il testo Rolling Cascista.
http://forum.termometropolitico.it/6...-libera-2.html
Il primo marzo 2014 la Camera dei deputati affronta il dibattito sul tema dell'immigrazione e il vicepresidente del consiglio del governo Undertaker ministro Haxel (PCF) annuncia che il governo presenterà la proposta precedentemente elaborata dal Consiglio dei ministri mentre alla Camera le sinistre e il gruppo misto si oppongono alle misure a loro dire troppo restrittive sull'immigrazione
http://forum.termometropolitico.it/6...one-testi.html
il giorno 8 marzo il presidente della Camera Gdem apre la fase di presentazione delle leggi e l'unica proposta che viene presentata è quella del governo Undertaker sull'immigrazione (le opposizioni rinunciano a presentare un loro testo alternativo ritenendo di non avere i numeri per farlo passare)
http://forum.termometropolitico.it/6...tazione-2.html
il 12 marzo 2014 si apre la votazione della camera sul testo presentato ed il testo viene approvato a maggioranza con il voto contrario delle sinistre e del gruppo misto
questa legislatura si avvicina al termine, il mio scarsissimo interesse per questa vecchia-nuova formula è anche aumentato rispetto a prima
Devo pero' dare atto a quei pochi eroici personaggi rimasti malgardo tutto a far funzionare le istituzioni in modo continuativo, di non essere naufragati nella noia e nella consapevolezza di portare avanti un giochino complicato, per addetti ai lavori e che desta poca curiosità agli esterni.
Meglio chi è rimasto malgrado tutto fino alla fine di chi ha fatto promesse per poi sparire fin dall'inizio
Per come si sono messe le cose in questi ultimi mesi, capisco coloro che hanno annunciato di abbandonare.
Rispetto il giochino perchè scelto dall'amministrazione che ci accoglie, ma l' avrei reso molto piu' semplice, con meno regole e quindi con piu' accessibilità da parte di altri utenti, con temi molto piu' legati alla realtà.
Mi pongo pero' un dubbio: questi pochi addetti ai lavori, cosi' ferrati e bravi in un giochino virtuale con regole virtuali, come se la caverebbero ad applicare lo stesso gioco alla realtà politica italiana od estera?
Magari Gianluca potrebbe farci un pensierino, io non vedo altre strade per rilanciare quasto gioco se non semplificare le regole e adottare tematiche della politica e dell'attualità reali e la mia formula sarebbe una specie di club politico dove l'appartenza politica sarebbe piu' vaga (conservatori-progressisti, magari comunisti) e si voterebbero delle risoluzioni della vita reale.
Come elettore, e soltanto come tale perchè lungi da me l'idea di impegnarmi politicamente, penso di avere individuato un paio di persone senza pormi la domanda della loro appartenza politica ma solo del loro valore come forumisti, da votare.
Di sicuro non votero' Undertaker alla presidenza
ne ho già parlato in passato: io penso (e la cosa impegna soltanto me) che per fare i think tank e per proporre idee politiche e soluzioni che potrebbero essere pubblicizzate come dici tu, bisognerebbe partire da una situazione reale.
Lo spazio del termomentro al momento è un ibrido di virtuale-reale dove uno al limite puo' creare una società perfetta perchè puo' tenere conto solo relativamente della realtà
Io vorrei partire da un fatto reale e assodato per proporre delle soluzioni, in quel caso si' che ci sarebbe un valore aggiunto