Pagina 1 di 3 12 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 29

Discussione: Federalismo

  1. #1
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Federalismo

    Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli
    La Carta di Algeri 1976

    Algeri, 4 luglio 1976

    Proclamata da Lelio Basso ad Algeri il 4 luglio 1976, data simbolica in quanto duecentesimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza americana, stabilisce i diritti fondamentali dei popoli:

    all' esistenza,
    alla autodeterminazione,
    alle risorse,
    alla cultura,
    all'ambiente,
    anticipando concetti e principi che successivamente saranno - almeno parzialmente - acquisiti dal Diritto internazionale

    Preambolo

    Noi viviamo tempi di grandi speranze, ma anche di profonde inquietudini;

    - tempi pieni di conflitti e di contraddizioni;
    - tempi in cui le lotte di liberazione hanno fatto insorgere i popoli del mondo contro le strutture nazionali e internazionali dell'imperialismo e sono riusciti a rovesciare i sistemi coloniali;
    Ma questi sono anche tempi di frustrazioni e di sconfitte, in cui nuove forme di imperialismo si manifestano per opprimere e sfruttare i popoli.

    L'imperialismo, in forza di meccanismi e di interventi perfidi o brutali, con la complicità di governi spesso da esso stesso imposti, continua a dominare una parte del mondo.

    Attraverso l'intervento diretto o indiretto, utilizzando le società multinazionali, appoggiandosi sulla corruzione delle polizie locali, prestando il suo aiuto a regimi militari fondati sulla repressione poliziesca, la tortura e la distruzione fisica dei suoi avversari, servendosi di tutte le strutture e attività alle quali è stato dato il nome di neo-colonialismo, l'imperialismo estende il suo controllo su molti popoli.

    Coscienti di interpretare le aspirazioni della nostra epoca, ci siamo riuniti ad Algeri per proclamare che tutti i popoli del mondo hanno pari diritto alla libertà: il diritto di liberarsi da qualsiasi ingerenza straniera e di darsi il governo da essi stessi scelto, il diritto di lottare per la loro liberazione, nel caso fossero in condizioni di dipendenza, il diritto di essere assistiti nella loro lotta dagli altri popoli.

    Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

    Che tutti coloro che nel mondo conducono, a volte con le armi in pugno, la grande lotta per la libertà di tutti i popoli trovino in questa dichiarazione la conferma della legittimità della loro lotta.




    SEZIONE I

    DIRITTO ALL'ESISTENZA

    Articolo 1

    Ogni popolo ha diritto all'esistenza.

    Articolo 2

    Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale.

    Articolo 3

    Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.

    Articolo 4

    Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, puo' essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identità o l'integrità del popolo a cui appartiene.




    SEZIONE II

    DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA

    Articolo 5

    Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.

    Articolo 6

    Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.

    Articolo 7

    Ogni popolo ha il diritto a un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.




    SEZIONE III

    DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI

    Articolo 8

    Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.

    Articolo 9

    Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune all'umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.

    Articolo 10

    Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.

    Articolo 11

    Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.

    Articolo 12

    I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.




    SEZIONE IV

    DIRITTO ALLA CULTURA

    Articolo 13

    Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo cosi' all'arricchimento della cultura dell'umanità.

    Articolo 14

    Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.

    Articolo 15

    Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.




    SEZIONE V

    DIRITTO ALL'AMBIENTE ED ALLE RISORSE COMUNI

    Articolo 16

    Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione e al miglioramento del proprio ambiente.

    Articolo 17

    Ogni popolo ha diritto all'utilizzazione del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extraatmosferico.

    Articolo 18

    Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.




    SEZIONE VI

    DIRITTI DELLE MINORANZE

    Articolo 19

    Quando un popolo rappresenta una minoranza nell'ambito di uno stato, ha il diritto al rispetto della propria identità, delle tradizioni, della lingua, del patrimonio culturale.

    Articolo 20

    I membri della minoranza devono godere senza discriminazione degli stessi diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni di uguaglianza alla vita pubblica.

    Articolo 21

    L'esercizio di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi legittimi della comunità presa nel suo insieme e non puo' autorizzare lesioni dell'integrità territoriale e dell'unità politica dello stato, quando questo si comporti in conformità con tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione.




    SEZIONE VII

    GARANZIE E SANZIONI

    Articolo 22

    Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Dichiarazione costituisce una trasgressione di obblighi verso la comunità internazionale tutta intera.

    Articolo 23

    Ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza della presente Dichiarazione deve essere integralmente riparato da parte di colui che l'ha provocato.

    Articolo 24

    Ogni arricchimento realizzato a detrimento di un popolo in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione esige la restituzione dei profitti ottenuti. Lo stesso vale per tutti i profitti eccessivi realizzati attraverso investimenti di origine straniera.

    Articolo 25

    Tutti i trattati, accordi o contratti non paritari, approvati in spregio dei diritti fondamentali dei popoli non possono produrre alcun effetto.

    Articolo 26

    Gli obblighi finanziari esterni divenuti eccessivi e insopportabili per i popoli cessano di essere esigibili.

    Articolo 25

    Le violazioni più gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattutto il loro diritto all'esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilità penale individuale dei loro autori.

    Articolo 28

    Ogni popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti ha il diritto di farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o sindacale e anche, in ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza.

    Articolo 29

    I movimenti di liberazione devono poter accedere alle organizzazioni internazionali e i loro combattenti hanno diritto alla protezione del diritto umanitario di guerra.

    Articolo 30

    Il ristabilimento dei diritti fondamentali di un popolo, quando essi sono gravemente misconosciuti, è un dovere che si impone a tutti i membri della comunità internazionale.
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  2. #2
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    Carta Europa dell´Autonomia Locale
    Gli Stati membri del Consiglio d´Europa firmatari
    Carta europea dell’autonomia locale
    Preambolo
    Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta,
    considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta
    tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il
    loro patrimonio comune;
    considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo è uno dei
    mezzi atti a realizzare detto fine;
    considerando che le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di
    ogni regime democratico;
    considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici
    fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio
    d’Europa;
    convinti che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato il più
    direttamente possibile;
    convinti che l’esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive
    consente un’amministrazione efficace e vicina al cittadino;
    consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell’autonomia locale nei vari
    Paesi europei rappresenti un importante contributo all’edificazione di un’Europa
    fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;
    affermando che ciò presuppone l’esistenza di collettività locali dotate di organi
    decisionali democraticamente costituiti, che beneficino di una vasta autonomia per
    quanto riguarda le loro competenze, le modalità d’esercizio delle stesse, ed i mezzi
    necessari all’espletamento dei loro compiti istituzionali,
    hanno convenuto quanto segue:
    Art. 1
    Le Parti s’impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e
    nella misura prescritta dall’articolo 12 della presente Carta.

    Parte I
    Art. 2 Fondamento costituzionale e legale dell’autonomia locale
    Il principio dell’autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna,
    e per quanto possibile, dalla Costituzione.
    Art. 3 Concetto di autonomia locale
    1. Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività
    locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro
    responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante degli affari pubblici.
    2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a
    suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di
    organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il
    ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione
    diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.
    Art. 4 Portata dell’autonomia locale
    1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o
    dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettività locali, di
    competenze specifiche, in conformità alla legge.
    2. Le collettività locali hanno, nell’ambito della legge, ogni più ampia facoltà di
    prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza
    o sia assegnata ad un’altra autorità.
    3. L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere
    di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L’assegnazione di una responsabilità
    ad un’altra autorità deve tener conto dell’ampiezza e della natura del compito e
    delle esigenze di efficacia e di economia.
    4. Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete
    ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un’altra autorità, centrale o
    regionale, solamente nell’ambito della legge.
    5. In caso di delega dei poteri da parte di un’autorità centrale o regionale, le collettività
    locali devono fruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare
    l’esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.
    6. Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo
    utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione
    per tutte le questioni che le riguardano direttamente.
    Art. 5 Tutela dei limiti territoriali delle collettività locali
    Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate
    dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum,
    qualora ciò sia consentito dalla legge.

    Art. 6 Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi
    alle missioni delle collettività locali
    1. Senza pregiudizio di norme più generali emanate dalla legge, le collettività locali
    devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono
    dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire
    un’amministrazione efficace.
    2. Lo statuto del personale delle collettività locali deve consentire un reclutamento
    di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza; a tal fine, deve
    associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di
    carriera.
    Art. 7 Condizioni dell’esercizio delle responsabilità a livello locale
    1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero
    esercizio del loro mandato.
    2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti
    dall’esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i
    profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un’adeguata copertura
    sociale.
    3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono
    essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.
    Art. 8 Verifica amministrativa degli atti delle collettività locali
    1. Ogni verifica amministrativa sulle collettività locali potrà essere effettuata solamente
    nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge.
    2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettività locali deve di regola
    avere come unico fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali.
    La verifica amministrativa può, tuttavia, comportare una verifica esercitata da
    autorità, a livello superiore, dell’opportunità in merito ai compiti, la cui esecuzione è
    delegata alle collettività locali.
    3. La verifica amministrativa delle collettività locali deve essere esercitata nel
    rispetto di un’equilibrio tra l’ampiezza dell’intervento dell’autorità di controllo e
    dell’importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.
    Art. 9 Risorse finanziarie delle collettività locali
    1. Le collettività locali hanno diritto, nell’ambito della politica economica nazionale,
    a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell’esercizio
    delle loro competenze.
    2. Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere proporzionate alle
    competenze previste dalla Costituzione o dalla legge.
    3. Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività locali deve provenire
    da tasse e imposte locali di cui esse hanno facoltà di stabilire il tasso nei limiti
    previsti dalla legge.

    4. I sistemi finanziari che sostengono le risorse di cui dispongono le collettività
    locali devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire
    loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, l’andamento reale dei costi di
    esercizio delle loro competenze.
    5. La tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli richiede la messa in
    opera di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a
    correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento,
    nonché degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire
    la libertà di opzione delle collettività locali nel proprio settore di responsabilità.
    6. Le collettività locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto
    riguarda le modalità dell’assegnazione, nei loro confronti, delle risorse nuovamente
    distribuite.
    7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettività locali non dovranno
    essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzioni
    non deve pregiudicare la libertà fondamentale della politica delle collettività locali,
    nel proprio settore di competenza.
    8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettività locali devono poter
    avere accesso, in conformità alla legge, al mercato nazionale dei capitali.
    Art. 10 Diritto di associazione delle collettività locali
    1. Le collettività locali hanno diritto, nell’esercizio delle loro competenze, a collaborare
    e, nell’ambito della legge, ad associarsi ad altre collettività locali per la
    realizzazione di attività di interesse comune.
    2. Il diritto delle collettività locali di aderire ad un’associazione per la tutela e la
    promozione dei loro interessi comuni e quello di aderire ad un’associazione internazionale
    di collettività locali devono essere riconosciuti in ogni Stato.
    3. Le collettività locali possono, alle condizioni eventualmente previste dalla legge,
    cooperare con le collettività di altri Stati.
    Art. 11 Tutela legale dell’autonomia locale
    Le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per
    garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia
    locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna.
    Parte II: Disposizioni varie
    Art. 12 Impegni
    1. Ciascuna Parte s’impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi
    della Parte I della Carta, di cui almeno dieci prescelti tra i paragrafi seguenti:
    – articolo 2,
    – articolo 3, paragrafi 1 e 2,

    – articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4,
    – articolo 5,
    – articolo 7, paragrafo 1,
    – articolo 8, paragrafo 2,
    – articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3,
    – articolo 10, paragrafo 1,
    – articolo 11.
    2. Ciascun Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di
    ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al Segretario Generale del
    Consiglio d’Europa i paragrafi prescelti in conformità alla norma del paragrafo 1 del
    presente articolo.
    3. Ciascuna Parte può, in qualsiasi ulteriore momento, notificare al Segretario
    Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta,
    che non aveva ancora accettato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del
    presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante
    della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Parte che effettua la
    notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo giorno del mese successivo allo
    scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte
    del Segretario Generale.
    Art. 13 Collettività cui si applica la Carta
    I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta si applicano a tutte le
    categorie di collettività locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuna Parte può
    tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di
    approvazione, designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali
    intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di
    applicazione della presente Carta. Essa può anche includere altre categorie di collettività
    locali o regionali nell’ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore
    notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
    Art. 14 Comunicazioni di informazioni
    Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ogni opportuna
    informazione relativa alle disposizioni legislative ed altre misure adottate allo
    scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.

    Parte III
    Art. 15 Firma, ratifica, entrata in vigore
    1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
    Sarà sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica, di
    accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del
    Consiglio d’Europa.
    2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
    scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del
    Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta,
    in conformità alle norme del paragrafo precedente.
    3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere
    vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
    allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di
    ratifica, di accettazione o di approvazione.
    Art. 16 Clausola territoriale
    1. Ciascuno Stato può, al momento della firma, o al momento del deposito del
    proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare
    il o i territori cui si applicherà la presente Carta.
    2. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione
    indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione
    della presente Carta ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La
    Carta entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese
    successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della
    dichiarazione da parte del Segretario Generale.
    3. Ogni dichiarazione resa, in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata,
    per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica
    inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo
    allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della
    notifica da parte del Segretario Generale.
    Art. 17 Denuncia
    1. Nessuna Parte può denunciare il presente Statuto prima dello scadere di un
    periodo di cinque anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi
    confronti. Un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio
    d’Europa. Detta denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti
    delle altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a
    quattro.
    2. Ciascuna Parte può, in conformità alle norme enunciate nel paragrafo precedente,
    denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che
    il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte è vincolata rimangano conformi
    alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a seguito

    della denuncia di un paragrafo, non si adegui più alle disposizioni dell’articolo 12,
    paragrafo 1, sarà considerata come avendo denunciato la Carta stessa.
    Art. 18 Notifiche
    Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del
    Consiglio:
    a. ogni firma;
    b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
    c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità al suo articolo
    15;
    d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 12,
    paragrafi 2 e 3;
    e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 13;
    f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.
    In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la
    presente Carta.
    Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti
    ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio
    d’Europa. Il segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia
    autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.


    (Seguono le firme)
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  3. #3
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    Federalismo asimmetrico: meno sprechi e più competitività
    Roberto Marraccini, da la Padania 8/4/07

    Il 3 aprile del 2007 verrà, con ogni probabilità, ricordato come una data storica per la Lega Nord ma, soprattutto, per il Paese. Dopo vent’anni di battaglie per ottenere il federalismo, la Lombardia, infatti, è divenuta ufficialmente la prima Regione ad aver approvato una risoluzione in Consiglio Regionale nella quale si chiedono - in base a quanto sancito dall’art. 116 Costituzione - maggiori competenze legislative allo Stato. In altre parole, un primo passo importante verso la realizzazione concreta del federalismo.
    L’articolo 116 della Costituzione, per ricordare, fa parte integrante della famosa riforma del Titolo V approvata, sul finire della tredicesima legislatura, dal Governo di centro-sinistra in carica allora (Governo Amato) e confermata poi con un Referendum Costituzionale (7 ottobre 2001). Quella riforma, chiariamo immediatamente, non può essere assolutamente configurabile come federale. Mancano, ad esempio, alcuni elementi ritenuti, dal mondo accademico e dalla classe politica in generale, come princìpi fondanti un vero Stato federale. Infatti, nonostante i trionfalismi con cui venne presentata quella riforma costituzionale, le lacune erano (e sono) del tutto evidenti. La più importante è la mancata previsione di una seconda Camera di stampo federalista, il cosiddetto Senato delle Regioni o Camera delle autonomie che, come sappiamo, è un organo fondamentale e imprescindibile in qualsiasi sistema che voglia configurarsi come federale. Non esiste alcun sistema politico federale, a cominciare dai due estremi (Stati Uniti e Svizzera), per finire con il più “invidiato”caso intermedio della Germania, nel quale non vi sia un’apposita Camera di rappresentanza territoriale. L’altra evidente mancanza della Riforma del Titolo V è da ricercarsi sul piano dell’attuazione del cosiddetto federalismo fiscale. Il nuovo art. 119 della Costituzione, infatti, costituzionalizza di per sé il principio del federalismo fiscale, garantendo la piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni. Solo che l’attuazione di questo principio fondamentale è ancora di là dall’essere concretizzato.
    Quella riforma, nonostante queste lacune, conteneva però alcuni passaggi che possono essere considerati come un inizio di trasformazione del Paese, se non proprio verso una forma federale comunque verso una forma di regionalismo anche differenziato. E ciò è appunto insito nell’articolo 116 terzo comma della Costituzione.
    Questo articolo, infatti, dà la possibilità a singole Regioni a Statuto ordinario di assumere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (in un ambito definito di materie) rispetto a quanto già previsto fino ad ora. Si tratta, sostanzialmente, di un procedimento che - attraverso la devoluzione di competenze legislative dallo Stato alle Regioni - darebbe alle stesse la possibilità di realizzare, effettivamente, e non come fatto fino ad oggi, la loro piena autonomia, sancita in maniera indelebile nella Costituzione. Con ciò, quindi, si verrebbe a concretizzare in maniera sostanziale il famoso principio del decentramento (prescritto all’articolo 5 della Costituzione).
    Il nostro Paese, altamente centralizzato, per potersi trasformare in Stato federale deve necessariamente procedere seguendo la via della devoluzione progressiva di competenze legislative esclusive alle Regioni. In altre parole, occorre decentralizzare il potere e seguire il percorso della progressiva attribuzione di prerogative dallo Stato centrale alle realtà periferiche che lo compongono. A questo proposito è utile ricordare gli esempi del Belgio - Stato divenuto federale dopo varie riforme costituzionali e processi di decentramento dei poteri (1970, 1980, 1988-89, 1993, 2001) - e l’altro, molto citato in questi ultimi tempi, della Spagna. Ovviamente, il procedere su questa strada (attivazione degli strumenti previsti dall’art. 116) che cosa comporterebbe in termini pratici? Una cosa semplice: che una Regione che si sente pronta ed attrezzata (in termini economici, produttivi, organizzativi ecc.) a richiedere ulteriori competenze legislative allo Stato, una volta ottenute queste maggiori competenze si troverà in una situazione di più forte autonomia rispetto a quelle Regioni che, al contrario, hanno deciso di non attivare questa procedura. In Spagna questo metodo è ormai una prassi consolidata e viene, infatti, anche denominato come federo-regionalismo o federalismo a geometria variabile. In quel sistema istituzionale, ogni Comunità Autonoma che si sente pronta ed in grado di esercitare da sola determinate competenze, richiede al Governo di Madrid di ottenere lo spostamento di certe materie legislative alla periferia. E il tutto avviene in maniera limpida e naturale; un comportamento, quindi, del tutto legittimo e che ora sta per ottenere pieno riconoscimento anche nel nostro Paese.
    L’attuazione di quanto sancito nell’art. 116, quindi, configurerebbe quello che è il cuore, il cardine, di ogni processo di realizzazione di un sistema federalista: un federalismo di tipo competitivo.
    A prima vista questo termine può apparire difficile da decifrare, ma in realtà consiste unicamente nel portare, all’interno del sistema istituzionale del nostro Paese, concretezza e concorrenza. Ovvero, le Regioni che chiederanno più competenze e che dimostreranno di aver raggiunto un livello efficace ed efficiente nei servizi resi al cittadino - con, ovviamente, il conseguente apprezzamento e la crescita di consenso nella cittadinanza - creeranno un forte desiderio di emulazione anche nelle altre Regioni che, quindi, ricercheranno quella governance che permetterà loro di raggiungere il livello raggiunto dalle prime Regioni.
    Il federalismo competitivo nasce dal desiderio di vedere rafforzata la diversità nell’unità e di poter attribuire in modo chiaro la responsabilità conseguente alle decisioni prese dai governi (centrali e locali). La competizione, dunque, come principio economico, che dovrà portare al sistema complessivo la massima efficacia ed efficienza attraverso il miglioramento del valore della prestazione dei suoi singoli componenti e che verrà applicata, quindi, ad ogni unità del contesto federale. Ma ciò non significa, ovviamente, far venire meno le ragioni della perequazione per le aree più svantaggiate del Paese.
    È proprio grazie alla concorrenza che alcuni Cantoni svizzeri così come alcuni Stati degli USA, che all’inizio del secolo scorso si trovavano in una posizione di forte arretratezza economica, oggi hanno raggiunto livelli di eccellenza. L’esempio della Svizzera è rappresentato dal piccolo Canton Zugo, il più povero ad inizio secolo, uno dei più ricchi in questo momento. Questo ci permette di arrivare a sostenere, in maniera convinta, che una realtà territoriale (anche piccola) in grado di autogovernarsi può capovolgere la sua posizione di svantaggio iniziale. Tutto ciò avviene perché quel determinato soggetto diventa arbitro del proprio destino politico ed economico, essendo, inoltre, inserito in un contesto - fondato sulla sussidiarietà - che lo sostiene.
    In definitiva, l’importanza del dettato costituzionale - in special modo di quanto sancito nel terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione - è di attuare direttamente una sorta di “federalismo asimmetrico“. Un federalismo, quindi, che sia flessibile, per potersi adattare alle svariate situazioni territoriali ed ambientali, nella considerazione della storia del nostro Paese, per sua natura retto, da sempre, su una pluralità di centri decisionali.


    Segreteria Politica Federale - Lega Nord
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  4. #4
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    Johannes Althusius: il primo federalista
    Sergio Terzaghi da Homeland Security | Passport | Veteran Affair | Food Stamp | Postal Service at Ilfederalismo.net


    Il nome di Johannes Althusius (anche Altusio) è oggi del tutto dimenticato: l'attiva e democratica ricerca storica del nostro secolo riesce ad ignorarlo. Egli fu giurista, politico, docente e rettore dell'Università di Herborn. Fu uno dei primi pensatori federalisti ed, in virtù delle proprie idee, uno strenuo difensore dei diritti della sua città contro le arroganti pretese del Conte di Frisia. Operò per molti anni come sindaco di Emden, cittadina tedesca in cui, nel 1638, passò a miglior vita. Il primo capitolo de "Politica methodice digesta", la sua opera più importante, comincia con un'asserzione molto precisa: "La politica è l'arte con cui gli uomini si uniscono allo scopo di costituire, coltivare e conservare tra loro una vita sociale. Da ciò essa si chiama simbiotica".
    Althusius sostiene l'Idea, mutuata da Aristostele, che l'Uomo sia un'animale sociale e politico. Pertanto, l'Uomo costruendo la famiglia, prima forma associativa, sviluppa l'impulso alle più ampie forme di partecipazione politica, quali corporazioni, comuni e province. Volontà ed affettività conducono verso la necessità della com-unione. Ciò avviene attraverso la costruzione di un sano legame sociale, incarnato dallo stile di vita. Lo stile, forma dell'uomo, avente un carattere solidale, si esprime attraverso il dono, la gratuità e la reciprocità. Gli associati, pur senza perdere alcuni diritti come quello di proprietà, mettono in comune ciò che serve alla vita sociale. Il Bene dell'associazione è necessariamente superiore alla somma dei singoli egoismi individuali. Pertanto, ogni associazione, che Althusius definisce consociatio, è una struttura cooperativa da cui trae origine la vita politica. Essa esercita il proprio potere eleggendo consensualmente un "primus inter pares" che la rappresenta. L'autorità del summus magistratus, così Althusius lo definisce, per quanto superiore a quella dei singoli cittadini, è inferiore all'autorità dell'associazione, definita "majestatis absoluta". Il supremo magistrato è in ogni modo subordinato alla volontà popolare, poiché mandatario di una comunità che partecipa attivamente alla politica. Althusius, quindi, conferisce al supremo magistrato un'autorità maggiore rispetto al singolo cittadino, ma comunque inferiore al Bene comune: se il summus magistratus dovesse violare il patto, stipulato con il popolo, sarebbe liberato dal vincolo contrattuale ed i cittadini dovrebbero necessariamente darsi un nuovo rappresentante o una nuova costituzione. Anche il potere giudiziario, rappresentato dai cosiddetti Efori, è direttamente sottoposto al controllo degli elettori. Efori e supremo magistrato sono semplicemente istituiti dal popolo come amministratori dei suoi diritti di maestà.
    Per l'Althusius, l'autorità non può essere indifferente al popolo, le cui scelte formano l'unico fondamento di legittimità del potere democratico. Il principio di sussidiarietà, il quale alimenta un patto, un "federalismo dal basso", è applicato ad ogni livello. Sullo specifico punto, il pensatore di Emden, attraverso la discussione delle complesse relazioni fra i diversi livelli e tipi di associazioni, disegna un'organizzazione politica di stampo federale fondata sulla sovranità popolare e su un governo decentralizzato (plena confederatio), ben distinta da una mera lega di stati (non plena confederatio). E' di tutta evidenza come Althusius metta in atto, una vera democrazia. Una democrazia partecipata dal sapore classico, in cui vige il principio secondo cui "ciò che tocca tutti deve essere affare di tutti". In essa vengono esaltate l'autorità e la libertà collettiva poiché la società politica non è nient'altro che l'insieme dei gruppi sociali, federati in una comunità denominata Respublica.
    E' quasi inevitabile che le teorie dell'Althusius invitino ad una riflessione circa il concetto di sovranità e di diritto vigente nelle Nazioni Padano-Alpine nonché nell'Unione europea. La sussidiarietà di Althusius, afferma de Benoist, "rappresenta dunque una divisione di competenze secondo il criterio della sufficienza o dell'insufficienza: ogni livello di autorità conserva le competenze per le quali è sufficiente. (…) Mentre il punto di vista giacobino fa della sovranità la garante dell'unità nazionale, il principio di sussidiarietà fa della preservazione della pluralità una garanzia della sovranità. Un'Europa ben concepita, ossia un'Europa federale, non sarebbe dunque il solvente delle sovranità ancora esistenti, ma lo strumento della loro rinascita mediante una sovranità europea pensata e realizzata diversamente".
    La lezione dell'Althusius deve servire per sottrarre la nostra terra dalle grinfie di chi, sebbene in assenza di legittimazione popolare, si ostina ad imporre un mondo con un solo centro ed una sola dimensione.



    --------------------------------------------------------------------------------


    PER APPROFONDIRE:


    The First Federalist: Johannes Althusius
    Alain de Benoist
    Althusius and Federalism as Grand Design
    Daniel J. Elazar
    Politica (Politics Methodically Set Forth and Illustrated with Sacred and Profane Examples), edited and traslated with an introduction by Frederick S. Carney, edited by Liberty Fund
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  5. #5
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    DEL PRINCIPIO FEDERATIVO di Pierre-Joseph Proudhon
    Da INTERNET PADANO Associazione Internet Padano
    Introduzione e traduzione: Paolo Bonacchi
    L'Associazione Culturale Internet Padano ha reso disponibili grazie alla gentilezza dell'autore dell'introduzione e della traduzione, il libro di Pierre-Joseph Proudhon intitolato: DEL PRINCIPIO FEDERATIVO, tradotto e introdotto con un ampio e interessantissimo commento da Paolo Bonacchi.

    Ne consigliamo la lettura per vedere il federalismo da un punto di vista diverso da quello cattaneano o libertario e comunitario.
    Proudhon illustra le sue idee federali in un'ottica nuova e nello stesso tempo totalizzante riguardante tutti i settori della società e della socialità con particolare attenzione all'individualità.
    Vi invitiamo a leggere l'opera, perchè, come ha scritto bene Bonacchi nella sua appassionata introduzione "La grande difficoltà nell'essere dei veri federalisti consiste nel fatto di conoscere le sue origini, i suoi principi e le ragioni sulle quali poggia."
    Lo ringraziamo ancora del permesso accordatoci per la pubblicazione sul nostro sito sociale.

    Angelo Veronesi
    Reggitore Internet Padano
    APRIRò IN SEGUITO UN THREAD DOVE VERRà PUBBLICATO IL LIBRO
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  6. #6
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    ADRIANO OLIVETTI: L´ORDINE POLITICO DELLE COMUNITA´
    Gian Maria Bavestrello
    Ci sono pensatori, così come scrittori e artisti, il cui valore emerge molti anni dopo la loro scomparsa. La ragione è semplice, e consiste in una "colpa": quella di aver precorso i tempi, preconizzato il futuro quand'ancora i più non riuscivano a scorgere le tracce dei giorni a venire.
    Così è per la maggior parte dei pensatori che, a vario titolo, criticarono un modello di Stato e di organizzazione sociale chiamato moderno ma, per loro, già vetusto e inefficace.
    E' indubbio, a questo proposito, che leggere Olivetti significa riscoprire un pensiero integralmente federalista, concepito in un'epoca in cui la scena era contesa da ideologie che non ammettevano idee di rappresentanza estranee ai partiti e alle loro strutture burocratiche.
    Adriano Olivetti nasce a Ivrea l'11 aprile del 1901. La vocazione per il mondo dell'industria la eredita dal padre Camillo, che nel 1908 fonda a Ivrea "la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere". Dopo essersi laureato in chimica industriale al Politecnico di Torino, nel 1924 inizia l'apprendistato nell'azienda paterna come operaio.
    Nel 1932 è nominato Direttore Generale dell'azienda, di cui diventerà Presidente nel 1938. In questa veste riduce l'orario di lavoro da 48 a 45 ore settimanali, a parità di salario, in anticipo sui contratti nazionali di lavoro.
    Per quanto concerne la sua attività culturale, assieme a un gruppo di giovani intellettuali, fonda una nuova casa editrice, la NEI (Nuove Edizioni Ivrea), di fatto trasformata nel 1946 nelle Edizioni di Comunità.
    In Europa, intanto, imperversa la seconda guerra mondiale e l'imprenditore si rifugia momentaneamente in Svizzera. Qui completa la stesura del libro "L'ordine politico delle comunità", in cui esprime le idee alla base di un Movimento Comunità, fondato successivamente nel 1947. La rivista "Comunità", invece, iniziate le pubblicazioni nel 1946, diventa il punto di riferimento culturale del Movimento.
    Per tradurre le idee comunitarie in realizzazioni concrete, nel 1955 fonda l'IRUR - Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese - con l'obiettivo di combattere la disoccupazione nell'area canavesana promuovendo nuove attività industriali e agricole. L'anno seguente il Movimento Comunità si presenta alle elezioni amministrative e Adriano Olivetti viene eletto sindaco di Ivrea. Nello stesso 1956 diventa membro onorario dell'American Institute of Planners e vicepresidente dell'International Federation for Housing and Town Planning. Il successo induce Comunità a presentarsi anche alle elezioni politiche del 1958, ma risulta eletto il solo Adriano Olivetti. Nel 1959, anno in cui le Edizioni di Comunità pubblicheranno una sua raccolta di saggi sotto il titolo "Città dell'Uomo, è nominato presidente dell'Istituto UNRRA-Casas, creato in Italia per la ricostruzione post-bellica. Il 27 febbraio 1960 muore improvvisamente durante un viaggio in treno da Milano a Losanna, lasciando un'azienda presente su tutti i maggiori mercati internazionali.
    Il pensiero di Olivetti, maturato come per Cattaneo e per Einaudi a stretto contatto con la realtà elvetica, si costruisce sul concetto di persona, quel concetto che rappresenta il termine medio fra individuo e collettività e che orienta il progetto di un ordine fondato sulla comunità, ossia su una dimensione territoriale, civica, culturalmente omogenea (una "provincia" riorganizzata su basi cantonali, potremmo dire), in cui sia possibile trasporre sul piano politico le relazioni dirette con l'ambiente di cui si è parte.
    La comunità a cui pensa Olivetti è uno spazio socio-economico quotidianamente condiviso, sovrano e gestito da chi ne è reale protagonista, secondo principi fortemente partecipativi che escludono lo Stato da ogni gestione non sussidiaria. Il federalismo che ha in mente è sia politico sia economico, dovendo la comunità possedere azioni delle imprese al fine di nominarne alcuni dirigenti; una socializzazione priva di statalizzazione: idea non originale ma che aiuta a comprendere come il potere debba sorgere realmente dalle cellule fondamentali della vita democratica, fonti di legittimazione dei corpi rappresentativi superiori, in cui i partiti spiccano per assenza e in cui libertà economica e giustizia sociale possono trovare un equilibrio tecnico e pragmatico. Lo stesso concetto di democrazia è sviluppato in un'ottica "organica", affinché le competenze tecniche affianchino la volontà popolare ma sostituiscano la ricerca demagogica di consenso, allo stato attuale (e ciò vale tanto per Olivetti quanto per noi lettori del ventunesimo secolo) totalizzante e mistificatoria.
    Il progetto di Olivetti è comunitario in quanto non prende le mosse da una semplice analisi economica e nemmeno da un'astratta elucubrazione giuridica. Olivetti si interroga sulla persona umana nei suoi rapporti sociali e politici reali, e sotto questo profilo cerca la strada migliore affinché il principio costituzionale che impone la rimozione di quegli ostacoli contrapposti al "pieno sviluppo della persona umana" non rimanga lettera morta.
    Se altri pensatori comunitari avevano contrapposto romanticamente comunità e società, consuetudine e procedura, ponendo di fatto la propria aspirazione al di fuori dei sentieri della storia o consegnandola alla deriva delle opposte ideologie, Olivetti cerca di conciliare le due istanze. Egli auspica che la rappresentanza, chiave di lettura di ogni sistema democratico, sia degna e giustificata dalla dignità di chi si assume responsabilità in seno alla società, come auspica che la diversificazione sociale sia concepita come risorsa e non come limite o violenza gerarchica.
    "All'alba di un mondo che speravamo nuovo, in un tempo difficile e duro, molte illusioni sono cadute, molte occasioni sfuggite, perché i nostri legislatori hanno guardato al passato e hanno mancato di coerenza e di coraggio. L'Italia procede ancora nel compromesso, nei vecchi sistemi del trasformismo politico, del potere burocratico, delle grandi promesse, dei grandi piani e delle modeste realizzazioni"
    Ciò che sogna Olivetti è l'instaurazione di rapporto di prossimità fra la politica e i cittadini, capillarmente rappresentati su base sociale e soprattutto territoriale attraverso la necessaria riduzione di scala: dallo Stato alla comunità, luogo d'incontro e confronto in cui l'individuo diventa pienamente cittadino. Essa diventa così la base interpretativa della vita politica, il principio primo da cui far discendere le strutture istituzionali regionali e statali, l'edificio che è necessario in prima istanza edificare, dalle fondamenta dei "sentimenti", perchè l'uomo possa essere valorizzato nella propria natura sociale senza incorrere nel rischio di essere spersonalizzato o annullato fra grigie chincaglie burocratiche.
    Nel pensiero di Adriano Olivetti la comunità locale diventa lo specchio della persona, e viceversa: se la prima non è libera di esprimere le potenzialità del proprio "sé", non lo può essere nemmeno la seconda. Ed è questa la lezione più alta ed attuale che si può trarre da un uomo per cui democrazia e libertà erano una missione, non retorica di partito.



    --------------------------------------------------------------------------------


    PER APPROFONDIRE:


    Federalismo contro la partitocrazia
    Adriano Olivetti
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  7. #7
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    L attualità di Emile Chanoux nella prospettiva federalista
    Giorgio Andrea Pasqui
    Molti si emozionano davanti alle gesta di William Wallace (il cinematografico Braveheart interpretato da Mel Gibson), gesta compiute sei secoli fa nella lontana Scozia. Addirittura c'è qualcuno che ai raduni leghisti si pittura la faccia come i guerrieri scozzesi del film!

    Pochi sanno però che esiste una figura molto simile a quella di Wallace vicina a noi sia nel tempo che nello spazio, ossia nella nostra Padania di 50 anni fa.

    Si tratta del grande giurista, pensatore e uomo politico valdostano Émile Chanoux (1906-1944), che non a caso è stato — ed è tuttora — totalmente oscurato dalla storiografia italiota.

    Questo è un piccolo omaggio alla sua memoria.





    Chanoux nasce il 9 gennaio 1906 a Rovenaud da una povera famiglia contadina valdostana della Valle di Champorcher. Da autentico figlio della sua terra, non sopprime la sua identità montanara e non abbandona la sua patria. Vi rimane e, a prezzo di innumerevoli sacrifici, consegue la laurea in Giurisprudenza ed opera come notaio in mezzo al suo popolo difendendolo dai soprusi e dalle angherie del notabile locale e dell'amministrazione del nuovo stato accentratore.

    A 19 anni (cioè in pieno fascismo) fonda, con l'abate Joseph Treves e un gruppo di amici, il movimento della Jeune Vallée d'Aoste in difesa della lingua e delle autonomie locali. Il movimento ben presto deve entrare in clandestinità e divenire, da movimento studentesco ed intellettuale, il movimento di liberazione del popolo valdostano.

    Arrivano gli arresti, le perquisizioni, i processi, mentre il regime, accecato dal suo assurdo furore romano-imperiale, persegue sistematicamente l'italianizzazione coatta della vita civile valdostana (arrivando a cambiare i nomi toponomastici e perfino a sostituire le lapidi dei cimiteri).

    L'anno cruciale è il 1943.

    In primavera, richiamato alle armi, diserta: fugge e si nasconde in Francia. Rientrato in Aosta dopo l'otto settembre prende contatti con il Partito d'Azione e con altri movimenti regionali alpini.

    Il 19 settembre anima il Convegno di Chivasso in cui viene pronunciata la storica Dichiarazione dei Rappresentanti delle popolazioni alpine, testo che alla Assemblea Costituente sarà a fondamento delle discussioni sugli statuti speciali.

    Nascostosi ancora sulle montagne, organizza la lotta partigiana e scrive il suo capolavoro, Federalismo e Autonomie: un concentrato di saggezza politica e verità storica.

    Ma nel mese di maggio dell'anno seguente i nazi-fascisti di Aosta, «facendo sicuro affidamento sul suo tenerissimo affetto di padre e di marito» arrestano le sue figliolette e la moglie.

    A Chanoux non rimaneva altra scelta che la consegna di sé.

    «Quando si è presentato, l'hanno torturato e ucciso senza risparmiare le sevizie più brutali alla sua compagna».

    I vergognosi libri del regime italiota scrivono: «Morì in carcere il 18 maggio». In carcere: come i delinquenti.

    Nel film Braveheart, Wallace rivede la moglie tra la folla in punto di morte; nella realtà, la moglie di Chanoux era seviziata col marito.

    «Nella sua umiltà di credente e di uomo moderno, Chanoux ha affrontato la morte perché in quel momento la sua fede e i suoi affetti gli imponevano di agire così».

    «Ma l'assassinio [il martirio] di quest'uomo mite, di questo buon padre di famiglia e professionista esemplare è, oltre a tutto, uno dei più bestiali e inesplicabili errori commessi dai fascisti in questi mesi di selvaggeria». (prof. Giorgio Peyronel, [che visse e lottò al fianco di Chanoux]).




    Queste note sarebbero sufficienti per fare di Chanoux l'idolo e il modello dei veri padani. Ma c'è di più!

    Se esiste la Lega Lombarda, se esiste la Lega Nord, lo dobbiamo a Bruno Salvadori, giornalista e consigliere dell'Union Valdôtaine. Fu lui che, nel 1979, mentre cercava di seminare il verbo autonomista nella pianura padana convertì Umberto Bossi (all'Università di Pavia). Purtroppo Salvadori morì l'anno seguente in un incidente stradale.

    Ma se Salvadori fu autonomista e federalista lo dobbiamo proprio a Chanoux che diede avvio all'autonomismo valdostano. Se la Lega esiste, dunque, il merito storico è di Chanoux.

    Purtroppo Chanoux non ebbe modo di vedere i risultati della Costituente italiana, altrimenti avrebbe sollevato il suo popolo contro uno Statuto di autonomie «limitato e insufficiente» (come lo definì Salvadori): infatti Chanoux proponeva, per la nascente Repubblica come per tutto il continente europeo, una organizzazione federale cantonale basata sul modello svizzero.

    In definitiva, è bello pensare che la Lega Nord è come un albero seminato proprio da Émile Chanoux. Che Umberto Bossi sia il suo successore. E che la Lega, con un padre fondatore di così alta levatura morale, civile e intellettuale, non potrà che andare molto lontano.



    Note
    Giorgio Andrea Pasqui, "L'attualità di Emile Chanoux nella prospettiva federalista", ed Le Chateau


    --------------------------------------------------------------------------------


    PER APPROFONDIRE

    Emile Chanoux, un autonomista valdostano: il suo pensiero in poche frasi (a cura di Angelo Veronesi)
    FEDERALISMO ED AUTONOMIE (Il Libro di Émile Chanoux)

    La storia della Carta di Chivasso (di Ettore Micol, da Quaderni Padani 22)
    La Carta di Chivasso, 19 dicembre 1943 Rappresentanti delle valli alpine, (da Quaderni Padani 25/26)
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  8. #8
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    Presentazione del pensiero di Gianfranco Miglio
    Angelo Veronesi
    Questa presentazione ha lo scopo di far ragionare la gente comune sul Federalismo in vista del vero Federalismo.
    Tutti i giorni la Lega combatte a roma con le armi della democrazia per cambiare questo stato e magari farne uno nuovo.
    Noi sappiamo che senza la Lega e senza Umberto Bossi, le idee di qualsiasi illustre pensatore federalista sarebbero rimaste solamente lettera morta senza alcun concreto sbocco pratico.
    Un conto è -infatti- salire in cattedra e declamare pensieri e idee, un conto è poi metterle in pratica. E' importantissimo quindi avere ben chiaro cosa è il Federalismo, perché solo così possiamo aiutare le Riforme.
    Siamo noi -in prima persona- che dobbiamo raccontare, discutere e far sapere agli altri cosa è il Federalismo, cosa è lo spirito di Comunità, la responsabilità sociale e politica e la partecipazione diretta alla democrazia, che troppo spesso i nostri concittadini hanno dimenticato.
    Proprio con questo spirito abbiamo deciso di parlare di Federalismo partendo proprio da Miglio.
    E' necessario quindi da parte nostra studiare cosa hanno detto i grandi pensatori per poi metterlo in pratica quotidianamente.

    Dal punto di vista accademico -oggi- chiunque si occupi di federalismo non può prescindere dal contributo essenziale che Miglio diede alla storia dello stato moderno e alle idee federali. Basta guardare le bibliografie e i libri di settore per rendersene conto: tutti citano Miglio da questa e dall'altra parte dell'Atlantico.
    Nello stato -in cui purtroppo ci hanno rinchiusi- il dibattito sul federalismo è da sempre osteggiato, al contrario che negli altri paesi europei e americani. Se -ad esempio- in Europa il federalismo viene dibattuto in seno ad ambienti della “nouvelle droite”, pensiamo ad esempio ad Alain de Benoist, in America gli stessi concetti vengono portati avanti dalla “new left”, in particolare dalla rivista “Telos”.

    Quali sono questi concetti?

    Il rilancio del federalismo inteso come premessa indispensabile di un modello di democrazia partecipativa basato su forti istanze comunitarie, sul decentramento dei poteri e sul rifiuto della tradizionale contrapposizione destra/sinistra.
    Queste tematiche non trovano accoglimento nel sistema italiano se non grazie alla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, che -guarda caso- si dipinge giustamente come un movimento trasversale che rifiuta la catalogazione ideologica destra/sinistra, scegliendo invece di portare avanti interessi comunitari: quelli dei popoli padano-alpini.
    I vecchi detentori del potere, quelli “del buco”, quelli che avrebbero dovuto essere messi al muro (come disse giustamente Umberto Bossi, quando fu Ministro delle Riforme), cercarono dapprima di distruggere la Lega per distruggere le sue idee federaliste, poi, in un secondo tempo, quando tutti dicevano di essere diventati federalisti, cercarono di accaparrarsi consenso elettorale vestendo l'idea federalista di diversi aggettivi per sminuirne la portata e contrastare così la rivoluzione in atto.

    Parlare di federalismo oggi è una necessità, discuterne e sapere di cosa si sta trattando è imprescindibile per chi oggi si interessa di politica.

    Cosa ha il pensiero di Miglio di così rivoluzionario e imprescindibile per chi vuol parlare di federalismo?

    Per capirlo bisogna fare un passo indietro.
    In passato il federalismo fu visto come un metodo per unificare popoli diversi sotto un unico stato. Basti pensare ai modelli federali di Stati Uniti e Confederazione Elvetica, dove popoli diversi per lingua, religione e cultura fanno parte di un unico stato.
    A lungo andare la tendenza alla centralizzazione e alla burocratizzazione dello stato-nazione, determina però una minaccia consistente alla struttura federale e tende a rimpiazzarla con un governo unitario dove la democrazia partecipativa è impossibile e la democrazia rappresentativa degenera rapidamente in una specie di oligarchia, dove le decisioni vere non vengono più prese dal popolo, ma da interessi particolari predominanti (lobby) che manipolano il risultato delle votazioni a loro piacere. I cittadini vengono de-responsabilizzati - perché esautorati dal loro ruolo decisionale - perdono interesse per la partecipazione politica e cresce l'astensionismo.
    Miglio risolve questi problemi e supera il concetto di federalismo tradizionale (di impronta nord-americana) orientato verso l'unità e il disconoscimento delle pluralità.
    Il neo-federalismo di Miglio è teso alla salvaguardia e alla rivalutazione proprio delle pluralità a partire dalla dissoluzione dello stato-nazione ed alla sua riformulazione tramite gli importanti concetti di sussidiarietà e diritto di secessione.
    Miglio presuppone l'esistenza di una costituzione intesa come patto di federazione, alla quale i membri sono liberi di partecipare, oppure all'occorrenza di secedere: una costituzione de-sacralizzata e assolutamente non cristallizzata, ma continuamente modificabile e contrattabile a seconda delle diverse esigenze delle comunità umane.
    Comunità che -nel pensiero migliano- acquistano uno status politico, poiché al loro interno il singolo individuo, il Comune, il pubblico e il privato sono chiamati a partecipare attivamente alla vita sociale e politica.
    Come?
    Attraverso la sussidiarietà che -unica- può dare risposta alle esigenze particolari efficacemente e con strumenti molto più flessibili e dinamici.
    Cosa vuol dire sussidiarietà?
    Significa che la centralizzazione dei compiti dovrebbe aver luogo solo quando e dove essi non possano essere gestiti con la stessa efficienza ad un livello più basso.
    Non solo.
    Sussidiarietà vuol anche dire che il voto popolare è superiore a qualsiasi legge dello stato, ovvero è il primato della società civile sullo stato.
    Sussidiarietà è anche una rivoluzione morale che si declina con solidarietà, che non vuol dire né collettivismo sinistrorso né assistenzialismo democristiano, ma il rispetto e il ripristino della responsabilità dei singoli e delle comunità nelle funzioni sociali.
    Appunto attraverso questa responsabilizzazione sociale e politica, che Miglio sostiene: “ Con il consenso della gente si può fare di tutto: cambiare il governo, sostituire la bandiera, unirsi a un altro paese, formarne uno nuovo”.
    Sotto questo augurio per la Padania vi invito a seguire i link di approfondimento.

    (tratto dall'incontro pubblico su Miglio ed il Federalismo del 7/11/2003 a Gerenzano (VA))


    --------------------------------------------------------------------------------


    PER APPROFONDIRE:


    Il Cisalpino, 27 aprile 1945: la vera resistenza federalista (Gianfranco Milio)

    Federalismo, riforma per uomini liberi (Scritti raccolti nello speciale Gianfranco Miglio: un uomo libero, Quaderni Padani n.37-38, 2001 )

    Quaderni Padani 37/38: Speciale Gianfranco Miglio
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  9. #9
    Blut und Boden
    Data Registrazione
    03 Apr 2009
    Località
    Lothlorien
    Messaggi
    74,992
     Likes dati
    2,839
     Like avuti
    10,469
    Mentioned
    218 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    L'alleanza

    Rodolfo d'Asburgo muore nel mese di luglio del 1291. L'avvenire dei Waldstätten è incerto; all'inizio di agosto concludono un'alleanza per salvaguardare le franchigie ottenute in precedenza.

    Il Patto del 1291 è il rinnovo di un'alleanza più antica alla quale sono aggiunte nuove clausole. È redatto in latino; ai margini inferiori della pergamena sono appesi i sigilli delle tre comunità. Solo dal XIX secolo il documento, per lungo tempo ignorato dagli storici, è considerato l'atto di nascita della Confederazione.

    Con questa alleanza le tre comunità si promettono assistenza reciproca e incondizionata contro qualsiasi avversario.

    Esse rifiutano che la giustizia venga amministrata da funzionari stranieri; i liberi contadini delle vallate accetteranno soltanto le sentenze pronunciate da un giudice scelto tra loro, al quale il signore avrà delegato i poteri.

    In caso di conflitto tra le comunità, esse dovranno ricorrere a un arbitro e ne rispetteranno le decisioni.

    Il Patto prevede anche pene severe contro assassini, incendiari e ladri.


    Il patto federale del 1291

    «Nel nome del Signore, così sia. È opera onorevole ed utile confermare, nelle debite forme, i patti della sicurezza e dalla pace. Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Nidvaldo, considerando la malizia dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e integralmente conservare sé ed i loro beni, hanno fatto leale promessa di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d'essi facesse violenza, molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle persone od alle cose.

    Ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto dell'altra, ogni volta che sia necessario, e di respingere, a proprie spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili e di vendicare le ingiurie sofferte. A conferma che tali promesse saranno lealmente osservate, prestano giuramento, rinnovando con il presente accordo l'antico patto pure conchiuso sotto giuramento; con l'avvertenza tuttavia che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la sua personale condizione, a prestare al proprio signore l'obbedienza ed i servizi dovutigli.

    Abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione unanime, promesso, statuito ed ordinato di non accogliere ne riconoscere in qualsiasi modo, nelle suddette valli, alcun giudice il quale abbia acquistato il proprio ufficio mediante denaro od altre prestazioni, ovvero non sia abitante delle nostre valli o membro delle nostre comunità.

    Se sorgesse dissenso fra i confederati, i più prudenti di loro hanno l'obbligo d'intervenire a sedar la discordia, nel modo che loro sembrerà migliore; e se una parte respinge il giudizio proferito, gli altri confederati le si mettano contro. Resta inoltre convenuto fra di loro quanto segue: chi avrà ucciso alcuno con premeditazione e senza colpa imputabile alla vittima, sia, se preso, mandato a morte, come esige il suo nefando delitto, salvo che riesca a provare la sua innocenza; se fosse fuggito, gli si vieti il ritorno.

    Chi ricetta o protegge un tal malfattore, deve essere bandito dalle valli, ne potrà ritornarvi finché non sia esplicitamente richiamato dai confederati. Se alcuno, di giorno o nel silenzio della notte, da dolosamente fuoco ai beni dei confederati, non sia più considerato come membro della comunità. E se alcuno, dentro le valli, favorisce o difende il suddetto malfattore, sia costretto a risarcire egli stesso il danneggiato. Inoltre, se un confederato spoglierà alcuno delle sue cose o gli recherà danno in qualsiasi modo, tutto quanto il colpevole possiede nelle valli dovrà essere sequestrato per dare giusta soddisfazione alla persona lesa. Inoltre nessuno potrà appropriarsi il pegno d'un altro, salvo che questo sia manifestamente suo debitore o fideiussore; ed anche in tal caso occorre che il giudice esplicitamente acconsenta.

    Ognuno deve pure obbedire al suo giudice e, se necessario, indicare quale sia nella valle il giudice sotto la cui giurisdizione egli si trova. E se alcuno si rifiutasse al giudizio e da questa ribellione venisse danno ad alcuno dei confederati, tutti sono in obbligo di costringere il suddetto contumace a dar soddisfazione.

    Se poi insorgesse guerra o discordia fra alcuni dei confederati, e una parte non volesse rimettersi al giudice o accettare soddisfazione, i confederati difenderanno l'altra parte. Tutte le decisioni qui sopra esposte sono state prese nell’interesse ed a vantaggio comune, e dureranno se il Signore lo consente, in perpetuo. In fede di che questo strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti e munito dei sigilli delle tre prefate comunità e valli. Fatto l'anno del Signore 1291, al principio del mese d'agosto.»


    IL PATTO DEL GRÜTLI DEL 1291
    Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto dicono che è la pace.
    Tacito, Agricola, 30/32.

  10. #10
    the dark knight's return
    Data Registrazione
    06 Jul 2006
    Località
    Gotham City
    Messaggi
    26,970
     Likes dati
    786
     Like avuti
    1,581
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Federalismo

    Gianfranco Miglio, lo storico, il politologo, il politico
    a cura di Pier Giorgio Tiozzo Gobetto (*)
    (Como, 11 gennaio 1918 - 10 agosto 2001)

    Giurista, storico delle istituzioni e politologo, politico, Miglio è uno dei riferimenti imprescindibili del federalismo del Novecento. Ha insegnato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ove fu preside della Facoltà di Scienze politiche dal 1959 al 1988. È stato allievo di Alessandro Passerin d’Entrèves e Giorgio Balladore Pallieri, sotto la cui docenza si è formato sui classici del pensiero giuridico e politologico. Costituzionalista e scienziato della politica, è stato Senatore della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura. Sostenitore della trasformazione dello Stato italiano in senso federale, o meglio confederale, fra gli anni ‘80 e ‘90 è stato considerato l’ideologo della Lega Nord, in rappresentanza della quale fu anche senatore, prima di “rompere” con Umberto Bossi e dar vita nel 1995 al Partito Federalista.
    Il lavoro scientifico di storico dell’amministrazione pubblica.
    Laureatosi in Giurisprudenza nel 1939 con una tesi sulle Origini e i primi sviluppi delle dottrine giuridiche internazionali pubbliche nell’età moderna, è stato assistente volontario nella cattedra di Storia delle dottrine politiche, e libero docente dal 1948. Negli anni Cinquanta si è dedicato allo studio delle opere di storici e giuristi, soprattutto tedeschi; fu uno dei primi a studiare a fondo Economia e Società, l’opera più importante del sociologo tedesco Max Weber. Tra i suoi primi studi vi sono quelli sulla crisi dell’universalismo politico medievale di Marsilio da Padova. Nella formazione di Miglio, furono inoltre fondamentali i lavori dello storico austriaco Otto Brunner, che fece pubblicare e conoscere in Italia. Alla fine degli anni Cinquanta, il professore comasco fondò con il giurista Feliciano Benvenuti l’ISAP Milano (Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica), ente pubblico partecipato da Comune e Provincia di Milano, di cui ricopri per alcuni anni la carica di vicedirettore. In un saggio memorabile del 1957, intitolato Le origini della scienza dell’amministrazione, descrive con elegante chiarezza le radici storiche della disciplina. Miglio sentì l’esigenza di studiare in modo più sistematico la storia dei poteri pubblici europei e, negli anni sessanta, costituì la FISA (Fondazione italiana per la storia amministrativa) un istituto le cui ricerche vennero condotte con rigoroso metodo scientifico, basato su uno schema di istruzioni preparato per i collaboratori che divenne famoso per chiarezza e organicità. Servendosi di un metodo scientifico che Hintze aveva parzialmente seguito nella prima metà del novecento, Miglio studiava i poteri pubblici dal medioevo ad oggi in un’ottica analogicocomparativa intendendo definire l’evoluzione storica dello stato moderno, storicizzando le istituzioni contemporanee. La fondazione ha pubblicato tre collezioni: gli Annali, nei quali viene pubblicata una bibliografia periodica sistematica internazionale di storia amministrativa; l’Archivio, diviso in due collane, la prima riguardante ricerche e opere strumentali, la seconda dedicata alle opere dei maggiori storici dell’amministrazione, nella quale sono stati editi testi fondamentali scritti da Walter Goetz a Pietro Vaccai, Gabriella Rossetti, Adriana Petracchi e Pierangelo Schiera; gli Acta italica, nella quale sono stati editi i documenti relativi all’amministrazione pubblica degli stati italiani preunitari, tra cui i lavori della Commissione Giulini, istituita a Torino nel 1859, che doveva elaborare progetti di legge che sarebbero entrati in vigore in Lombardia nel periodo successivo alla guerra, con l’obbiettivo di mantenerne separati gli ordinamenti amministrativi. Miglio si servì di questo studio, anni dopo, per la stesura del celebre saggio su Vocazione e destino dei lombardi (in La Lombardia moderna, 1989, ripubblicato in G. Miglio, Io, Bossi e la Lega, Milano 1994). Nel saggio magistrale Le contraddizioni dello stato unitario (1969) scritto in occasione del convegno per il centenario delle leggi di unificazione, Miglio prese in esame gli effetti devastanti che l’accentramento amministrativo aveva provocato nel sistema politico italiano. Ricorrendo a una felice similitudine, il professore scrisse che la scelta di estendere le norme piemontesi a tutta Italia fu come “far indossare a un gigante il vestito di un nano”: in altre parole, la classe politica italiana non fu capace di elaborare un ordinamento amministrativo che consentisse allo stato di governare adeguatamente un territorio esteso dalle Alpi alla Sicilia. Spaventati dalle annessioni a cascata e dalle circostanze fortunose in cui era avvenuta l’unificazione, i nostri “padri della patria” avevano preferito conservare gli istituti piemontesi. Miglio sosteneva inoltre che il paese, quantunque fosse stato formalmente unito dalle norme piemontesi, continuò nei fatti a restare diviso ancora per molti anni: le leggi, che il Parlamento emanava dalle Alpi alla Sicilia, venivano infatti interpretate in modi diversi nelle regioni storiche in cui il Paese continuava, nonostante tutto, ad essere naturalmente articolato.
    Miglio scienziato della politica e costituzionalista
    Negli anni ottanta, il degenerare del clima politico in Italia indusse il professor Miglio ad occuparsi di riforme istituzionali; egli intendeva contribuire in tal modo alla modernizzazione del paese. Fu così che, nel 1983, raggruppando un gruppo di esperti di diritto costituzionale e amministrativo stese un organico progetto di riforma limitato alla seconda parte della Costituzione. Ne uscirono due volumi che vennero ignorati dalla classe politica del tempo. Tra le proposte più interessanti avanzate dal “Gruppo di Milano” - così venne definito il pool di professori coordinati da Miglio - v’era il rafforzamento del governo guidato da un primo ministro dotato di maggiori poteri, la fine del bicameralismo perfetto con l’istituzione di un senato delle regioni sul modello del Bundesrat tedesco, ed infine l’elezione diretta del primo ministro da tenersi contemporaneamente a quella per la camera dei deputati. La collana Arcana imperii (che dal 1983 al 1995 ha pubblicato più di trenta volumi) era incentrata sullo studio scientifico dei comportamenti politici e offriva contributi di psicologia politica, etologia, teoria politica, economia, sociologia e storia. Miglio intendeva costituire un vero e proprio laboratorio dove lo scienziato della politica, servendosi dei risultati portati alla disciplina dalle diverse scienze sperimentali, fosse in grado di conseguire una formazione scientifica che si ponesse all’avanguardia. Alla formazione del pensiero politico di Gianfranco Miglio contribuirono le opere sociologiche di Lorenz Von Stein e i saggi di Carl Schmitt sulle categorie del politico. Secondo Stein ogni comunità prospera solo quando stato e società sono in equilibrio, ugualmente vitali ed operanti. Anche per Miglio ogni comunità è dominata da due realtà irriducibili, che però non identificava nello stato e nella società. Di Schmitt il professor Miglio apprezzò gli studi di scienza politica e di diritto internazionale e nella prefazione all’edizione italiana di saggi Le categorie del politico (del 1972) ne ha evidenziato i contributi portati alla scienza politologica. L’antologia destò scalpore nel mondo accademico. Dalla produzione scientifica di Schmitt, Miglio riuscì a “fabbricarsi” gli strumenti per costruire una parte importante del suo modello sociologico. Analizzando il conflitto tra amico e nemico, Schmitt aveva dimostrato che il rapporto politico è sempre esclusivo, volto a marcare l’identità del gruppo in opposizione a quella degli altri, ed aveva inoltre scoperto che l’avvento dello stato moderno aveva portato alla fine delle guerre civili all’interno del territorio (le faide e le guerre confessionali del XVIXVII secolo) con l’annientamento del ruolo politico detenuto sino a quel momento dalle fazioni in lotta (dai partiti confessionali ai ceti). Da quel momento i sovrani furono i supremi garanti dell’ordine all’interno degli stati, territori sempre più estesi ch’essi governarono servendosi di un apparato amministrativo regolato dal diritto. L’avvento dello stato moderno portò nello stesso periodo all’erezione di un sistema di diritto internazionale (ius publicum europaeum) assolutamente vincolante per i paesi che vi aderirono. Anche in questo caso, il tasso di politicità (cioè l’aggressività delle parti in lotta, gli stati) venne fortemente limitato: le guerre legittime, intraprese solo dagli stati, vennero condotte da quel momento in base alle regole dello ius publicum europaeum. Si trattava quindi di conflitti a basso tasso di politicità, non foss’altro perché la vittoria di una delle parti in lotta non poteva portare in alcun modo all’annientamento dell’avversario, il cui diritto di esistenza era tutelato dal diritto e accettato da tutti gli stati. La guerra civile e la politicizzazione avvenuta durante le guerre mondiali con la criminalizzazione degli avversari persuasero Schmitt che la fine dello ius publicum europaeum era ormai compiuta. In questo, il giurista tedesco vide soprattutto il fallimento della civiltà giuridica occidentale nel suo supremo tentativo di fondare i rapporti umani unicamente sulle basi del diritto. Anche Miglio ne prese atto, ma, a differenza di Schmitt, non credette che tale processo segnasse la fine del diritto e la vittoria definitiva delle leggi aggressive della politica. Fondando il suo originale modello sociologico, egli sostenne che tutte le comunità umane si sono sempre rette su due tipi di rapporti: l’obbligazione politica e il contrattoscambio. Ai suoi occhi, lo stato (moderno) era stato un autentico capolavoro perché, apportando un contributo decisivo alla sua costituzione, i giuristi dell’età moderna erano riusciti a regolare la politica inserendola in un compiuto sistema di norme fondato sulla razionalità del diritto, sull’impersonalità del comando e sui concetti di contratto e rappresentanza: tutti elementi appartenenti alla sfera del contratto/ scambio. Secondo il professore, il crollo dello ius publicum europaeum aveva però messo in crisi la stessa impalcatura su cui si reggeva lo stato, che ora dimostrava tutta la sua storicità. Diversamente da Schmitt, che non era riuscito a liberarsi dall’idea che le istituzioni statali potessero scomparire, Miglio sosteneva che la civiltà occidentale, soprattutto dopo il 1989, stesse attraversando una fase di transizione al termine della quale lo stato verrà probabilmente sostituito da altre forme di comunità ove obbligazione politica e contratto/scambio si reggeranno in un nuovo equilibrio.
    La fine dello stato e il “ritorno” al medioevo.
    Con il crollo del muro di Berlino (1989), il professore ritenne che lo stato moderno fosse giunto al capolinea. Il progresso tecnologico e, in modo particolare, il più alto livello di ricchezza cui erano giunti i paesi occidentali lo convinsero che negli anni successivi sarebbero avvenuti cambiamenti di portata radicale, tali da coinvolgere anche la costituzione degli ordinamenti politici. Secondo Miglio, lo stato avrà in futuro crescenti difficoltà nel garantire servizi efficienti alla popolazione. Ciascun cittadino, vedendo accresciuto il proprio tenore di vita in forza dell’economia di mercato, sarà infatti portato ad avere sempre meno fiducia nei lenti meccanismi della burocrazia pubblica, ch’egli riterrà inadeguata a soddisfare i suoi standard di vita. L’elevata produttività dei paesi avanzati e la vittoria definitiva dell’economia di mercato su quella pubblica porterà in altri termini a nuove forme di aggregazione politica al cui interno i cittadini saranno destinati a contare in misura molto maggiore rispetto a quanto non lo siano oggi nei vasti stati in cui si trovano inseriti. Secondo il professore gli stati democratici, ancora fondati su istituti rappresentativi risalenti all’ottocento, non riusciranno più a provvedere agli interessi della civiltà tecnologica del secolo XXI. Con il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, si creano in altri termini le premesse perché la politica cessi di ricoprire un ruolo primario nelle comunità umane e venga invece subordinata agli interessi concreti dei cittadini, legati alla logica di mercato. La fine degli stati moderni porterà secondo Miglio alla costituzione di comunità neofederali dominate non più dal rapporto politico di comando-obbedienza, bensì da quello mercantile del contratto e della mediazione continua tra centri di potere diversi: sono i nuovi gruppi in cui sarà articolato il mondo di domani, corporazioni dotate di potere politico ed economico al cui interno saranno inseriti gruppi di cittadini accomunati dagli stessi interessi. Secondo il professore, il mondo sarà costituito da una società pluricentrica, ove le associazioni territoriali e categoriali vedranno riconosciuto giuridicamente il loro peso politico non diversamente da quanto avveniva nel medioevo. Di qui l’appello a riscoprire i sistemi politici anteriori allo stato, a riscoprire quel variegato mosaico medievale costituito dai diritti dei ceti, delle corporazioni e, in particolar modo, delle libere città germaniche. Il professore studiò a fondo gli antichi sistemi federali esistiti tra il medioevo e l’età moderna: le repubbliche urbane dell’Europa germanica tra il XII e il XIII secolo, gli ordinamenti elvetici d’antico regime, la repubblica delle province unite e, da ultimo, gli Stati Uniti tra il 1776 e il 1787. Ai suoi occhi, il punto di forza risiedeva precisamente nel ruolo che quei poteri pubblici avevano saputo riconoscere alla società nelle sue articolazioni corporative e territoriali. Miglio dedicò i suoi ultimi anni allo studio approfondito di questi temi, progettando di scrivere un volume intitolato l’Europa degli Stati contro l’Europa delle città, rimasto incompiuto.
    L’impegno politico diretto e il federalismo.
    Eletto al Senato della Repubblica [per la sua attività parlamentare vedasi il sito del Senato] come indipendente nelle liste della Lega Nord-Lega Lombarda (da allora a Miglio fu attribuito l’appellativo lombardo di Profesùr), per quattro anni (dal 1990 al 1994) lavorò per il partito con l’intento di farne un’autentica forza di cambiamento. In questo periodo elaborò un progetto di riforma federale fondato sul ruolo costituzionale assegnato all’autorità federale e a quella delle macroregioni o cantoni (del Nord o Padania, del Centro o Etruria, del Sud o Mediterranea, oltre alle cinque regioni a statuto speciale). La costituzione migliana prevedeva l’elezione di un governo direttoriale composto dai governatori delle tre macroregioni, da un rappresentante delle cinque regioni a statuto speciale e dal presidente federale. Quest’ultimo, eletto da tutti i cittadini in due tornate elettorali, avrebbe rappresentato l’unità del paese. I punti salienti del progetto, esposti nel decalogo di Assago del 1993, vennero fatti propri dalla Lega Nord, la quale puntava ad una politica di contrattazione con lo stato centrale che mirasse al rafforzamento delle autonomie regionali. Nonostante sostenitori leghisti continuassero a provare grande simpatia e ammirazione per il professore e per le sue teorie, Miglio ruppe con il partito e fondò una nuova aggregazione, il Partito Federalista, attraverso il quale intendeva favorire i processi federalistici. Parve riavvicinarsi alla Lega quando questa assunse posizioni indipendentiste, sostenendo la piena legittimità del diritto di secessione come sottospecie del più antico diritto di resistenza medievale. Chiunque si occupi di federalismo non può prescindere dal contributo essenziale che Miglio ha dato alla storia dello stato moderno e alle idee federaliste. In passato il federalismo è stato visto come un metodo per unificare popoli diversi sotto un unico stato. Il neofederalismo di Miglio è teso alla salvaguardia e alla rivalutazione delle pluralità a partire dalla dissoluzione dello stato-nazione e dalla sua riformulazione, puntando su un patto di federazione, continuamente modificabile e contrattabile a seconda delle diverse esigenze delle comunità umane. Nel pensiero migliano le Comunità acquistano uno status politico poiché al loro interno il singolo individuo, il Comune, il pubblico e il privato sono chiamati a partecipare attivamente alla vita sociale e politica, attraverso la responsabilizzazione sociale e politica. Questo faceva sostenere a Miglio che “con il consenso della gente si può fare di tutto: cambiare il governo, sostituire la bandiera, unirsi a un altro paese, formarne uno nuovo”.
    NOTA BIBLIOGRAFICA: GLI SCRITTI DI GIANFRANCO MIGLIO E LE FONTI
    Gli scritti di e su Gianfranco Miglio sono molti e di vario tipo. Si segnalano in questo contesto le opere principali tralasciando articoli brevi, interventi a convegni, interviste, testi di sintesi. Per un quadro più ampio si rinvia al volume curato da Ornaghi e Vitale (del 1992) ed ai numeri speciali dei “Quaderni padani” (reperibili in internet) n. 37-38, 64-65, 69-70.
    Principali pubblicazioni di Gianfranco Miglio
    Le origini della scienza dell'amministrazione, in PLURES, Giuffrè, Milano 1957
    I cattolici di fronte all'unità d'Italia, in ''Vita e pensiero'', 1959 n. 42
    L'amministrazione nella dinamica storica, 1961 (anche in Storia, amministrazione e costituzione, Annale ISAP 2004)
    Le trasformazioni dell'attuale regime politico, Prolusione Università Cattolica, Milano 1965
    Il ruolo del partito nella trasformazione del tipo di ordinamento politico vigente. Il punto di vista della scienza della politica, Milano 1967
    Le contraddizioni dello Stato unitario, in: Benvenuti- Miglio, L'unificazione amministrativa e i suoi protagonisti, ISAP, Neri Pozza, Vicenza 1969. Nello stesso volume anche: Rappresentanza e amministrazione nelle leggi del 1865
    Presentazione a Schmitt C., Le categorie del politico. Saggi di teoria politica (con P. Schiera), Il Mulino, Bologna 1972 (ed edizioni successive)
    La Valtellina: un modello possibile di integrazione economica e sociale, in ''Quaderni Banca Piccolo Credito Valtellinese'', n.1, Sondrio 1978
    Ricominciare dalla montagna. Tre rapporti sul governo dell'area alpina nell'avanzata età industriale, Giuffrè, Milano 1978
    Genesi e trasformazioni del termine-concetto 'Stato', in PLURES, Milano 1981
    Guerra, pace, diritto. Un'ipotesi generale sulle regolarità del ciclo politico, in PLURES, Venezia 1982
    Una repubblica migliore per gli italiani (Verso una nuova Costituzione), Milano 1983
    Gruppo di Milano (direzione di Miglio G., con il ''Gruppo di Milano''), 2 voll., Giuffrè, Milano 1983
    Verso una nuova Costituzione. Ricerca promossa dal CESES su Costituzione vigente e crisi del sistema politico: cause ed effetti (con il ''Gruppo di Milano''), Giuffrè, Milano 1983
    Le contraddizioni interne del sistema parlamentare integrale, 1984
    La regolarità della politica (2 vol.), Giuffrè, Milano 1988
    Il nerbo e le briglie del potere. Scritti brevi di critica politica (1945-1988), Sole 24 ore, Milano 1988
    Una costituzione per i prossimi trent'anni. Intervista sulla terza Repubblica (a cura di Staglieno M.), Laterza, Bari 1990
    Introduzione a: Buchanan A., Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi, Mondadori, Milano 1991
    Come cambiare. Le mie riforme, Mondadori, Milano 1992
    Prefazione a: Bossi U., Vimercati D., Vento dal Nord: La mia Lega la mia vita, Sperling & Kupfer, Milano 1992
    Introduzione a: Oneto G., Bandiere di libertà. Simboli e vessilli dei popoli dell'Italia settentrionale, Effedieffe Edizioni, Milano 1992
    Io e la sinistra (conversazione con Scalpelli S.), in ''Micro-Mega'' 2, 1992
    Prefazione a: Bossi U., Vimercati D., La Rivoluzione. La Lega: storia e idee, Sperling & Kupfer, Milano 1993
    Disobbedienza civile (abbinato al saggio di Thoreau H.D.), Mondadori, Milano 1993
    Italia 1996: così è andata a finire (con Staglieno M. e Vercesi P.), Mondadori, Milano 1993
    Un federalismo forte, in M. Sabella (a cura di), Quale federalismo?, Giunti, Firenze 1994
    Io, Bossi e la Lega. Diario segreto dei miei quattro anni sul Carroccio, Mondadori, Milano 1994
    La Costituzione federale, Mondadori, Milano 1995
    I rischi del federalismo debole, in ''Federalismo & Società'', 1995 II
    Federalismo pro e contro (con Barbera A.), Mondatori, Milano 1996
    Italia 1996. Così è andata a finire (con il ''Gruppo del lunedì''), Mondadori, Milano 1996
    Modello di Costituzione Federale per gli italiani, Fondazione per un'Italia Federale, Milano 1996
    Padania, Italia. Lo Stato nazionale è soltanto in crisi o non è mai esistito? (libro-dibattito con M. Veneziani), Le Lettere, Firenze 1997
    Federalismo e secessione. Un dialogo (dibattito con Barbera A.), Mondatori, Milano 1997
    Federalismi falsi e degenerati (con altri autori), Sperling & Kupfer, Milano 1997
    Le barche a remi del Lario da trasporto, da guerra, da pesca, e da diporto (con Gozzi M., Zanoletti G.A.), Leonardo Arte, Milano 1999
    L'asino di buridano. Gli italiani alle prese con l'ultima occasione per cambiare il destino, Neri Pozza, Vicenza 1999 (seconda edizione 2001)
    Oltre lo Stato nazionale: L'Europa delle città, in ''Ideazione'', VIII, 2, 2001
    L'Europa ha bisogno di una Costituzione?, in ''Federalismo e società'', 2002, n. 1
    Principali pubblicazioni su Gianfranco Miglio
    Ornaghi L. e Vitale A. (a cura di), Multiformità ed unità della politica. Atti del Convegno tenuto in occasione del 70° compleanno di Gianfranco Miglio, 24-26 ottobre 1988, Giuffrè, Milano 1992
    Miglio G., Le regolarità della politica. Scritti scelti, raccolti e pubblicati dagli allievi, 2 voll., Giuffrè, Milano 1988
    Ferrari G., Gianfranco Miglio. Storia di un giacobino nordista, Liber intern., Milano 1993
    Campi A., Schmitt, Freund, Miglio: figure e temi del realismo politico europeo, La Roccia di Erec, Firenze 1996
    Aa.Vv., Gianfranco Miglio: un uomo libero, ''Quaderni Padani'' n. 37-38, Libera Compagnia Padana, Novara 2002
    La prospettiva teorica del nuovo federalismo, intervista a G. Miglio, in ''Federalismo e libertà'', 2001, n. 5/6
    Aa.Vv., Un Miglio alla libertà, Audiolibro, Leonardo Facco Editore, Treviglio (Bg) 2005
    Palano D., Il cristallo dell'obbligazione politica in ID., Geometrie del potere, Vita e Pensiero, Milano 2005
    Di Capua G., Gianfranco Miglio, scienziato impolitico, Rubbettino, Catanzaro 2006
    Aa.Vv., Gianfranco Miglio: gli articoli, ''Quaderni Padani'' n. 64-65, Libera Compagnia Padana, Novara 2006
    Aa.Vv., Gianfranco Miglio: le interviste, ''Quaderni Padani'' n. 69-70, Libera Compagnia Padana, Novara 2007
    Vitale A., La costituzione e il cambiamento internazionale. Il mito della costituente, l'obsolescenza della costituzione e la lezione dimenticata di Gianfranco Miglio, Cidas, Torino 2007

    (*) Servizio studi, Documentazione e Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto

    Tratto da "Federalismo e Dintorni" n°4, aprile 2009 Speciale monografico su Gianfranco Miglio Osservatorio Federalismo
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

 

 
Pagina 1 di 3 12 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 26-01-11, 09:12
  2. Risposte: 3
    Ultimo Messaggio: 04-08-10, 13:34
  3. Federalismo
    Di Bigas nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 02-10-08, 12:08
  4. Federalismo del Sud, federalismo del Nord
    Di marelibero nel forum Padania!
    Risposte: 11
    Ultimo Messaggio: 06-03-08, 10:58
  5. federalismo
    Di m.calu (POL) nel forum Cronaca
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 02-11-06, 19:40

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito