
Originariamente Scritto da
Supermario
N.B.
Questa è solo una bozza scritta in fretta e furia... attendo critiche, suggerimenti ed integrazioni al testo.
In ogni caso ci rimetterò personalmente mano spero entro domani sera.
Art.1
Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
1) provenga da soggetto maggiorenne;
2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo comma 3;
3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, da ora in avanti nel testo abbreviato in "FMVC".
4) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile con decorso terminale o in stato di coma vegetativo permanente da almeno un anno;
5) il paziente, o nel caso che questi non sia in condizioni di intendere e di volere, il FMVC" sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;
Art. 2
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
Art. 3
Il paziente o nel caso il "FMVC" nei casi previsti dall articolo 1 comma 4, potrà richiedere la somministrazione di farmaci che provochino sedazione profonda con perdita di coscienza (coma farmacologico) e arresto di funzioni vitali "automatiche".
Art. 4
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti prevista dall' articolo 3, potrà essere sostituito con personale di fiducia del paziente.