Nuovo testo modificato con un emendamento proposto da un cittadino.
DDL Supermario sul Testamento biologico e trattamento di fine vita.
Art.1
Ogni cittadino, può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
1) provenga da soggetto maggiorenne;
2) provenga da un soggetto che non è affetto da malattie contagiose pericolose per il prossimo.
3) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo comma 3;
4) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, da ora in avanti nel testo abbreviato in "FMVC".
5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile con decorso terminale o in stato di coma vegetativo permanente da almeno un anno;
6) il paziente, o nel caso che questi non sia in condizioni di intendere e di volere, il FMVC" sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;
Art. 2
Il cittadino potrà nominare come proprio “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, una persona maggiorenne e fino a cinque persone in sotituzione del primo in caso di morte di questi o irreperibilità, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio.
Il cittadino nell' atto dovrà stabilire un ordine di successione dei sostituti al fiduciario in caso di decesso o irreperibilità, in modo tale da garantire in ogni caso la presenza di un fiduciario che possa svolgere il compito convenuto nel caso che il cittadino/paziente non sia in grado di intendere o di volere.
I sostituti non nominati FMVC, non potranno in nessun modo farsi carico del diritto e della responsabilità di decidere la sorte del paziente che non è in grado di intendere o di volere.
Art. 3
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento stabilito dal giudice, del danno morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
Art. 4
Il paziente o nel caso il "FMVC" nei casi previsti dall articolo 1 comma 5, potrà richiedere la somministrazione di farmaci che provochino sedazione profonda con perdita di coscienza (coma farmacologico) e arresto di funzioni vitali "automatiche".
Tale pratica potrà essere svolta al domicilio del paziente, o dove le condizione di salute non permettono un trasferimento fuori dall' ospedale in specifiche sale ospedalire attrezzate e arredate per l' occasione e nel pieno rispetto della dignità del paziente.
Art. 5
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti prevista dall' articolo 5, potrà essere sostituito con personale di fiducia del paziente munito della necessaria preparazione tecnico-sanitaria.
Art. 6
Il personale che procederà a portare a termine quanto richiesto dal paziente in base al articolo 3, non è perseguibile o sanzionabile penalmente per quanto ha compiuto.
Art. 7
Il costo di quanto previsto dall' articolo 3 è a totale carico della sanità pubblica, il prezzo di tale servizio sarà unico per tutte le regioni e sarà deciso dal ministero della Sanità calcolandolo in base ai costi standard.
Art. 8
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.