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  1. #1
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    Predefinito IV seduta della Camera - Testamento biologico e trat. fine vita - Presentazione testi

    Chiuso il dibattito libero, apro la fase dedicata alla presentazione delle leggi e alle dichiarazioni di voto.

    Invito i proponenti a depositare i propri testi con il giusto preavviso, in maniera tale da agevolare il confronto sulle proposte all'esame dell'aula. Qualora i testi pervengano in prossimità della scadenza (o nel caso in cui qualcuno ritenga di non essere in grado di depositare la propria proposta in tempo), la Presidenza si riserva di tutelare la qualità dei lavori prorogando i termini di questa fase - che si protrarrà, salvo appunto eventuali proroghe, sino alle ore 20.00 di Domenica 12 Ottobre.

    Cabraizinho
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

  2. #2
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    Predefinito Re: IV seduta della Camera - Testamento biologico e trat. fine vita - Presentazione t

    DDL Supermario sul Testamento biologico e trattamento di fine vita.





    Art.1



    Ogni cittadino, può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:



    1) provenga da soggetto maggiorenne;

    2) provenga da un soggetto che non è affetto da malattie contagiose pericolose per il prossimo.

    3) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo comma 3;

    4) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, da ora in avanti nel testo abbreviato in "FMVC".

    5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile con decorso terminale o in stato di coma vegetativo permanente da almeno un anno;

    6) il paziente, o nel caso che questi non sia in condizioni di intendere e di volere, il FMVC" sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;



    Art. 2


    Il cittadino potrà nominare come proprio “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, una persona maggiorenne e fino a cinque persone in sotituzione del primo in caso di morte di questi o irreperibilità, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio.
    Il cittadino nell' atto dovrà stabilire un ordine di successione dei sostituti al fiduciario in caso di decesso o irreperibilità, in modo tale da garantire in ogni caso la presenza di un fiduciario che possa svolgere il compito convenuto nel caso che il cittadino/paziente non sia in grado di intendere o di volere.
    I sostituti non nominati FMVC, non potranno in nessun modo farsi carico del diritto e della responsabilità di decidere la sorte del paziente che non è in grado di intendere o di volere.



    Art. 3



    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento stabilito dal giudice, del danno morale e materiale, provocato dal suo comportamento.




    Art. 4


    Il paziente o nel caso il "FMVC" nei casi previsti dall articolo 1 comma 5, potrà richiedere la somministrazione di farmaci che provochino sedazione profonda con perdita di coscienza (coma farmacologico) e arresto di funzioni vitali "automatiche".



    Art. 5

    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti prevista dall' articolo 5, potrà essere sostituito con personale di fiducia del paziente munito della necessaria preparazione tecnico-sanitaria.




    Art. 6


    Il personale che procederà a portare a termine quanto richiesto dal paziente in base al articolo 3, non è perseguibile o sanzionabile penalmente per quanto ha compiuto.




    Art. 7


    Il costo di quanto previsto dall' articolo 3 è a totale carico della sanità pubblica, il prezzo di tale servizio sarà unico per tutte le regioni e sarà deciso dal ministero della Sanità calcolandolo in base ai costi standard.




    Art. 8



    La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Ultima modifica di Supermario; 10-10-14 alle 13:33
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #3
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    Predefinito Re: IV seduta della Camera - Testamento biologico e trat. fine vita - Presentazione t

    P.s. sono sempre disponibile per eventuali emendamenti.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  4. #4
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    Predefinito Re: IV seduta della Camera - Testamento biologico e trat. fine vita - Presentazione t

    Nuovo testo modificato con un emendamento proposto da un cittadino.







    DDL Supermario sul Testamento biologico e trattamento di fine vita.





    Art.1



    Ogni cittadino, può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:



    1) provenga da soggetto maggiorenne;

    2) provenga da un soggetto che non è affetto da malattie contagiose pericolose per il prossimo.

    3) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo comma 3;

    4) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, da ora in avanti nel testo abbreviato in "FMVC".

    5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile con decorso terminale o in stato di coma vegetativo permanente da almeno un anno;

    6) il paziente, o nel caso che questi non sia in condizioni di intendere e di volere, il FMVC" sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;



    Art. 2


    Il cittadino potrà nominare come proprio “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, una persona maggiorenne e fino a cinque persone in sotituzione del primo in caso di morte di questi o irreperibilità, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio.
    Il cittadino nell' atto dovrà stabilire un ordine di successione dei sostituti al fiduciario in caso di decesso o irreperibilità, in modo tale da garantire in ogni caso la presenza di un fiduciario che possa svolgere il compito convenuto nel caso che il cittadino/paziente non sia in grado di intendere o di volere.
    I sostituti non nominati FMVC, non potranno in nessun modo farsi carico del diritto e della responsabilità di decidere la sorte del paziente che non è in grado di intendere o di volere.



    Art. 3



    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento stabilito dal giudice, del danno morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

    Art. 4

    Il paziente o nel caso il "FMVC" nei casi previsti dall articolo 1 comma 5, potrà richiedere la somministrazione di farmaci che provochino sedazione profonda con perdita di coscienza (coma farmacologico) e arresto di funzioni vitali "automatiche".
    Tale pratica potrà essere svolta al domicilio del paziente, o dove le condizione di salute non permettono un trasferimento fuori dall' ospedale in specifiche sale ospedalire attrezzate e arredate per l' occasione e nel pieno rispetto della dignità del paziente.



    Art. 5

    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti prevista dall' articolo 5, potrà essere sostituito con personale di fiducia del paziente munito della necessaria preparazione tecnico-sanitaria.

    Art. 6

    Il personale che procederà a portare a termine quanto richiesto dal paziente in base al articolo 3, non è perseguibile o sanzionabile penalmente per quanto ha compiuto.



    Art. 7


    Il costo di quanto previsto dall' articolo 3 è a totale carico della sanità pubblica, il prezzo di tale servizio sarà unico per tutte le regioni e sarà deciso dal ministero della Sanità calcolandolo in base ai costi standard.




    Art. 8


    La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  5. #5
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    Predefinito Re: IV seduta della Camera - Testamento biologico e trat. fine vita - Presentazione t

    La fase di presentazione dei testi è giunta al termine: chiedo alla moderazione di chiudere il thread.
    Cabraizinho
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