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Discussione: La riforma dei cognomi

  1. #1
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    Predefinito La riforma dei cognomi

    Un paio di settimane fa, la Camera dei Deputati ha approvato una riforma delle norme che regolano l'attribuzione di cognomi ( Camera.it - XVII Legislatura - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare )
    Riporto quindi qui gli articoli del disegno di legge che verra discusso al Senato:


    Art. 1.

    (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)

    1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

    «Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

    In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

    I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

    Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».


    Art. 2.

    (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

    1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

    Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

    Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

    Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.

    In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma.

    Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma».


    Art. 3.

    (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)

    1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

    Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».

    2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti:

    «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

    All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».


    Art. 4.

    (Cognome del figlio maggiorenne)

    1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

    2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.

    3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni.


    Art. 5.

    (Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)

    1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.


    Art. 6.

    (Clausola di invarianza finanziaria)

    1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


    Art. 7.

    (Disposizione finale)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

    2. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.

    3. Il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.



    ( Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 1628 - 17ª Legislatura )



    Saluti.

    Midìl
    Ultima modifica di Midìl; 09-10-14 alle 19:29

  2. #2
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    Personalmente, il testo approvato dalla Camera dei Deputati, mi lascia perplesso. Giusto a mio parere il principio di uguaglianza, ma il meccanismo scelto temo possa generare conflitti e confusione. In particolare, penso che, piano piano, generazione dopo generazione, quasi tutti avranno due cognomi, e, a quel punto, la gran parte delle persone dovrà, per quanto mi è parso di capire, decidere quale dei due cognomi trasferire al figlio, mancando una regola di base. Questo rischia, secondo me, di causare conflitti in famiglia, dovendo, di fatto, preferire il cognome della madre o quello del padre, del nonno paterno o della nonna materna. Occorrerebbe quindi, a mio parere, una regola generale, a cui si possa derogare, ma che governi la stragrande maggioranza dei casi, automaticamente. Da anni, ne propongo una banale, ma, mi sembra, perfettamente funzionante. Si tratta, semplicemente, di prevedere che i maschi trasmettano il cognnome patrilineare, e le femmine quello matrilineare. Ecco un esempio, applicato al caso di Napoleone Buonaparte, nell'ipotesi che la regola fosse entrata in vigore all'epoca della nascita dei suoi nonni, ed ipotizzando che nessuno dei suoi antentati abbia scelto di non attenersi alla regola generale:





    In pratica, il nonno paterno di Napoleone, di nome Giuseppe Maria, avrebbe preso il cognome Buonaparte dal padre, e Tusoli dalla madre. Ma, essendo Giuseppe Maria un uomo, avrebbe trasmesso ai figli solo il conome patrilineare, cioè Buonaparte (colorato in blu). Analogamente, la nonna paterna di Napoleone, Maria Saveria, avrebbe preso i cognomi Paravicini e Salineri, ma avrebbe trasmesso solo quello matrilienare (ereditato dalla madre), cioè Salineri (colorato in rosso). Ecco che il padre di Napoleone si sarebbe quindi chiamato Carlo Maria Buonaparte Salineri. E avrebbe trasmesso a Napoleone il cognome Buonaparte (come poi in realtà è avvenuto). Ma Napoleone avrebbe avuto anche un altro cognome, e cioè Malerba, trasmessogli dalla madre, che lo avrebbe ricevuto dalla propria madre, che a sua volta l'avrebbe ricevuto dalla madre. Con questo sistema, il cognome "tradizionale", cioè quello paterno, contiuerebbe a trasmettersi esattamente come adesso, senza quindi nulla togliere al diritto di trasmissione paterno, ma a questo si aggiungerebbe una linea di trasmissione del congome materno, esattamente speculare, rispetto a quella paterna, che bilancerebbe i diritti dei genitori. L'unica decisone sarebbe se fissare una regola nell'ordine dei cognomi. Secondo me sarebbe meglio. Nell'esempio ho scelto l'ordine <cognome paterno>-<cognome materno>, che mi pare essere un po' più conservativa. Ma si può stabilere anche quella inversa.
    Secondo me, si tratta di un sistema più pratico, e con meno possibilità di generare conflitti, rispetto a quello in discussione in Parlamento.

    Saluti.

    Midìl


    Napoleone Bonaparte - Wikipedia
    Ultima modifica di Midìl; 09-10-14 alle 19:51

  3. #3
    email non funzionante
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    Non riuscivano a trovare niente di più originale per rompere i maroni alla gente ?

  4. #4
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    Citazione Originariamente Scritto da Midìl Visualizza Messaggio
    [...] Ecco un esempio, applicato al caso di Napoleone Buonaparte, nell'ipotesi che la regola fosse entrata in vigore all'epoca della nascita dei suoi nonni, ed ipotizzando che nessuno dei suoi antentati abbia scelto di non attenersi alla regola generale:





    In pratica, il nonno paterno di Napoleone, di nome Giuseppe Maria, avrebbe preso il cognome Buonaparte dal padre, e Tusoli dalla madre. Ma, essendo Giuseppe Maria un uomo, avrebbe trasmesso ai figli solo il conome patrilineare, cioè Buonaparte (colorato in blu). Analogamente, la nonna paterna di Napoleone, Maria Saveria, avrebbe preso i cognomi Paravicini e Salineri, ma avrebbe trasmesso solo quello matrilienare (ereditato dalla madre), cioè Salineri (colorato in rosso). Ecco che il padre di Napoleone si sarebbe quindi chiamato Carlo Maria Buonaparte Salineri. E avrebbe trasmesso a Napoleone il cognome Buonaparte (come poi in realtà è avvenuto). Ma Napoleone avrebbe avuto anche un altro cognome, e cioè Malerba, trasmessogli dalla madre, che lo avrebbe ricevuto dalla propria madre, che a sua volta l'avrebbe ricevuto dalla madre. [...]


    Napoleone Bonaparte - Wikipedia
    E figuriamoci se non facevo un errore nel riportare i nomi degli avi di Napoleone sul grafico...
    La nonna di Napoleone si chiamava Angela Maria Pietrasanta, e la madre Maria Letizia Ramolino. Quindi, il ramo inferiore (proprio quello della linea matrilineare), sarebbe, ovviamente:

    MALERBA Maria Giuseppa => PIETRASANTA MALERBA Angela Maria => RAMOLINO MALERBA Maria Letizia

    Comunque, il meccanismo da me proposto rimane sempre quello. Si tratta solo di un mio banale errore di distrazione.

    Saluti.

    Midìl
    Ultima modifica di Midìl; 10-10-14 alle 08:41

  5. #5
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    ovvero secondo la legge potremmo avere:

    padere: rossi
    madre : bianchi
    congnome delf figlio : rossi bianchi.

    si sposa con : bertazzi lucini (cognomi di padre e madre)
    ha un figlio che porta cognome:

    rossi bianchi bertazzi lucini ; e così via. Ho capito giusto ?

  6. #6
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    Citazione Originariamente Scritto da furioso2013 Visualizza Messaggio
    ovvero secondo la legge potremmo avere:

    padere: rossi
    madre : bianchi
    congnome delf figlio : rossi bianchi.

    si sposa con : bertazzi lucini (cognomi di padre e madre)
    ha un figlio che porta cognome:

    rossi bianchi bertazzi lucini ; e così via. Ho capito giusto ?
    no, l'ultimo passaggio è sbagliato, in quanto potrà trasferire al figlio solo uno dei due cognomi (ammesso ne erediti due e non uno, dipende da cosa stabiliscono i genitori), scegliendo tra quello ereditato dalla madre e quello dal padre...

    il cognome potrebbe essere uno di questi quattro (nel caso di doppio cognome):

    - rossi bertazzi
    - bianchi bertazzi
    - rossi lucini
    - bianchi lucini.


    secondo me è una legge abbastanza buona, anche io la pensavo come midil (mi ricordo un suo topic anni fa, penso fosse suo) con cognome femminile prevalente in linea femminile e maschile prevalente in linea maschile, ma alla fine la possibilità di scelta potrebbe rivelarsi ancor migliore.
    Ultima modifica di zlais; 10-10-14 alle 09:22
    Il coro del Bunga Bunga:
    Silvio: ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪fa ♪re ♪sol ♪do
    I ministri: ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do
    Le ministre: ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do
    Il giudice: ♪si ♪fa ♪la minore ♪si ♪fa ♪la minore

  7. #7
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    Citazione Originariamente Scritto da furioso2013 Visualizza Messaggio
    ovvero secondo la legge potremmo avere:

    padere: rossi
    madre : bianchi
    congnome delf figlio : rossi bianchi.

    si sposa con : bertazzi lucini (cognomi di padre e madre)
    ha un figlio che porta cognome:

    rossi bianchi bertazzi lucini ; e così via. Ho capito giusto ?
    No, chi ha doppi cognomi potrà trametterne solo uno, a sua scelta, quindi non si avrebbe l'effetto di moltiplicazione incontrollata. Il problema, secondo me, è che, la legge proposta, non stabilisce una regola di base, a cui si possa nel caso derogare, ma obbliga i genitori a scegliere quale cognome tramettere e quale non trasmettere. Secondo me questo può generare un alto numero di conflitti famigliari.

    Saluti.

    Midìl

  8. #8
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    Citazione Originariamente Scritto da Midìl Visualizza Messaggio
    No, chi ha doppi cognomi potrà trametterne solo uno, a sua scelta, quindi non si avrebbe l'effetto di moltiplicazione incontrollata. Il problema, secondo me, è che, la legge proposta, non stabilisce una regola di base, a cui si possa nel caso derogare, ma obbliga i genitori a scegliere quale cognome tramettere e quale non trasmettere. Secondo me questo può generare un alto numero di conflitti famigliari.

    Saluti.

    Midìl
    secondo me nessun conflitto, alla fine tutti avranno due cognomi in ordine alfabetico...

    certo poi questa libertà nell'ordine dei cognomi e nel trasmetterne anche uno solo e nel lasciare la scelta di quale poi dare alla terza generazione da parte del figlio, senza vincoli di sesso, rischiano di far sparire alcuni cognomi più di quanto non avvenga oggi, ma vabbè, alla fine anche al scelta è un diritto, anche se in italia di tradizione sui cognomi siamo molto rigidi, credo siamo il apese in cui è più difficile ottenere cambiamnti..
    Il coro del Bunga Bunga:
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  9. #9
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    Citazione Originariamente Scritto da Midìl Visualizza Messaggio
    No, chi ha doppi cognomi potrà trametterne solo uno, a sua scelta, quindi non si avrebbe l'effetto di moltiplicazione incontrollata. Il problema, secondo me, è che, la legge proposta, non stabilisce una regola di base, a cui si possa nel caso derogare, ma obbliga i genitori a scegliere quale cognome tramettere e quale non trasmettere. Secondo me questo può generare un alto numero di conflitti famigliari.

    Saluti.

    Midìl
    esatto, oltre a mettere in difficoltà il figlio che deve scegliere quale cognome trasferire al suo figlio.

    era meglio lasciare le cose come stavano a questo punto.
    Ultima modifica di furioso2013; 10-10-14 alle 09:25

  10. #10
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    Predefinito Re: La riforma dei cognomi

    Citazione Originariamente Scritto da zlais Visualizza Messaggio
    secondo me nessun conflitto, alla fine tutti avranno due cognomi in ordine alfabetico...

    certo poi questa libertà nell'ordine dei cognomi e nel trasmetterne anche uno solo e nel lasciare la scelta di quale poi dare alla terza generazione da parte del figlio, senza vincoli di sesso, rischiano di far sparire alcuni cognomi più di quanto non avvenga oggi, ma vabbè, alla fine anche al scelta è un diritto, anche se in italia di tradizione sui cognomi siamo molto rigidi, credo siamo il apese in cui è più difficile ottenere cambiamnti..
    Il fatto è che Paolo ALFA BETA, figlio di Mario ALFA e Anna BETA, si troverebbe ad essere costretto a scegliere se trasmettere il cognome del padre o quello della madre, a loro volta ereditati dai nonni. Chi "preferire"? La madre o il padre? E il cognome di quale nonno o nonna? Già con i nomi, a volte, mi pare ci possono essere problemi, temo possa essere ancora peggio con i cognomi.

    Saluti.

    Midìl
    Ultima modifica di Midìl; 10-10-14 alle 09:39

 

 
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