
Originariamente Scritto da
Ted
nessuna leggina per favorire il padre della boschi, ma solo l'applicazione delle stesse norme scritte nel tub del 1993.

Cittadini truffati e banchieri salvati: ecco il decreto che ?grazia? i manager dei crac, e anche papà Boschi | Reggio Report
Qualora si obiettasse che una riserva in questo senso è già prevista dalla legge fallimentare, resta da spiegare perchè il governo ha ritenuto di rafforzarla con una norna inserita nel dls di recepimento di normative comunitarie. evidentemente qualche problemino c’era.
Qui sotto il testo dell’articolo 35 del Dls 180/6 novembre 2015
Effetti della risoluzione
1. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalita’ previste dall’articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall’insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d’Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull’ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l’alta dirigenza dell’ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
2. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
3. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche’ dell’azione del creditore sociale contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In mancanza di loro nomina, l’esercizio dell’azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d’Italia.