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Discussione: Le ragioni del NO

  1. #1141
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da Midìl Visualizza Messaggio
    Visto che si sta parlando dell'articolo 70 riformato, che per me, ma mi pare anche per altri, risulta piuttosto difficile da leggere, provo a riportare l'articolo, e, sotto (con l'esclusione dell'articolo 71) i commi ed i periodi di altri articoli a cui rimanda, nell'ordine in cui vengono richiamati, in modo da averli in un'unica pagina (le sottolineature e il grassetto sono stati aggiunti da me):


    Articolo 70

    La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

    Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

    Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

    L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

    I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

    I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.




    Articolo 65 comma 1

    La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

    Articolo 57 comma 6

    Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

    Articolo 80 secondo periodo

    Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

    Articolo 114 comma 3

    Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

    Articolo 116 comma 3

    Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

    Articolo 117 comma 5

    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

    Articolo 117 comma 9

    Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

    Articolo 119 comma 6

    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

    Articolo 120 comma 2

    Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.

    Articolo 122 comma 1

    Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

    Articolo 132 comma 2

    Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

    Articolo 117 comma 4

    Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

    Articolo 81 comma 4

    La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.


    Ovviamente, ogni segnalazione d'errore è benvenuta.
    Comunque, a mio parere, sarebbe stato opportuno, se possibile, cercare di scrivere l'articolo 70 senza tutti quei rimandi, così da renderlo meno "tecnico" e più leggibile, per i cittadini.

    Saluti.

    Mìdìl


    P.S.: Per chi fosse interessato, riporto il collegamento ad un documento del Servizio Studi della Camera dei Deputati, datato febbraio 2016, in cui si possono vedere le modifiche apportate alla legge di riforma della Costituzione nel percorso parlamentare: http://documenti.camera.it/apps/comm...ST/PDF/AC0500M
    Azz, ecco il vero nuovo art. 70, nella sua interezza. Chiarissimo.

  2. #1142
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da Desmond Visualizza Messaggio
    Su Calamandrei che dovrei dire? Che non condivido quella sua idea? Amen. D'altronde pare non la condividano in tanti visto che in tutta Europa dal dopoguerra molte (se non pressoché tutte) riforme costituzionali sono nate da iniziative dei governi.

    Poi, sarebbe pure utile contestualizzare, leggendo tutto il discorso in cui venne inserita questa frase che, nel solito stile Libertà&Giustizia/IlFatto, viene presa e sminuzzata a piacere. Vorrei mai, ad esempio, che facesse parte di un discorso più ampio in cui Calamandrei auspicava che la rottura DC/PCI-PSI, avvenuta a Costituente ancora al lavoro, non inficiasse il percorso costituente.
    Beh, certo: l'Europa torna "comoda" (ad capòcchiam) nello "specifico", con scappellamento a destra.

    Resta che il concetto del tuo "amato" (AC/DC) Calamandrei NON è "fraintendibile".
    QUELLO era il suo pensiero.
    Però a te va bene solo il pensiero "ad elastico"; quello che ... si, ma anche.

    Fenòmeni ... da baraccóne nazareno.

  3. #1143
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da markk Visualizza Messaggio
    Azz, ecco il vero nuovo art. 70, nella sua interezza. Chiarissimo.
    Con fuochi fàtui ...

  4. #1144
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da zlais Visualizza Messaggio
    no perchè la riforma di de gualle era tecnicamente illegale, il referendum approvativo di una costituzione fatta dal governo non era previsto dall'ordinamento previgente, questa riforma invece è stata fatta in base alla costituzione vigente.
    se proprio vogliamo fare paragoni, più che altro l'imposizione, per la prima volta, di una costituzione rigida al paese nel 47 fu un atto formalmete illegale, dal momento che nessuna legge ordinaria nè referendum precedente poteva autorizzare una assemblea a disporre una legge di rango superiore rispetto alle successive (come ogni rottura del sistema, non si giustifica sulla base legale pregressa, ma qui più che di diritto, parliamo di filosofia del diritto, è un argomento interessantissimo ma non se ne uscirà mai, alla fine è il trionfo del giupositivismo spinto, chi in un dato momento storico per varie ragioni ha la forza di imporre una fonte del diritto superiore a tutte le altre, diventa il "padre fondatore" che crea un nuovo corso legale, ma lo crea in maniera formalmente, inevitabilmente, illegale, tutavia non è il caso di questa riforma ripeto, è più simile appunto alla formazione della costituzione nel 47)
    Quindi avevo ragione io quando vi ho LINKATO i perché lo si può "assimilare" ai MENTITORI (storici) "nel solco" dei TANTI Bonaparte, Hitler, etc.

    Grazie.

  5. #1145
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da Durru Visualizza Messaggio
    nessuna mezza allusione. io sono sempre stato assolutamente chiaro. ed ho sempre detto che se non mi aspetto certo nessuna forma di autoritarismo da renzi (o almeno niente di particolarmente pericoloso) me la aspetto invece da altre forze politiche. oggi e in italia. non a caso ho fatto più volte l'esempio ungherese.
    Per andare al potere bisogna anche che il popolo voti queste forze politiche al ballottaggio , in caso ci fosse un rischio reale per la democrazia non credo che il popolo si tirerebbe indietro .
    Regressista amante della pucchiacca.

  6. #1146
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da King Z. Visualizza Messaggio
    Per andare al potere bisogna anche che il popolo voti queste forze politiche al ballottaggio , in caso ci fosse un rischio reale per la democrazia non credo che il popolo si tirerebbe indietro .
    Tipo come per le cosiddette "trivelle"?

    Stai frésco.

  7. #1147
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da Iohannes68 Visualizza Messaggio
    Seeee... buona notte... la statura morale adesso tiriamo fuori? E chi la misura? E poi, fammi capire, quale "statura morale" avevano Nenni (vincitore del premio stalin), Togliatti (vice di Stalin ai temi del comintern), Ingrao (ostenitore dell'invasione d'Ungheria nel 56), Terracini (difensore di molti brigatisti), etc?

    L'abolizione del bicameralismo perfetto mi pare riforma più che valida.

    Io pure. Fammi un referendum sul presidenzialismo e te lo voto stasera stessa!

    Io pure. A me nun me ne pò fregà de meno di Renzi, o della Boschi, o di chi ti pare. Io voglio che laq gente che governi faccia le cose che piacciono a me. Punto. A me Renzi e la Boschi piacciono perché fanno le cose che piacciono a me, non viceversa. Quelli sono i sottodotati sinistri.
    Guarda che non sottintendevo una grande statura morale di tutti gli ex costituenti. Il mio è un discorso di principio. Basta vedere cosa hanno partorito Renzi e i suoi sodali con questa pseudo riforma.
    "Un tempo per la meraviglia alzavamo al cielo lo sguardo sentendoci parte del firmamento, ora invece lo abbassiamo preoccupati di far parte del mare di fango." Cooper (Interstellar).

  8. #1148
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da MrBojangles Visualizza Messaggio
    Tipo come per le cosiddette "trivelle"?

    Stai frésco.
    E manco a farlo a posta ...

    Breaking news:

    Pd Basilicata, Lacorazza: "Io epurato perché a favore del referendum No Triv. E non mi sono ancora espresso su riforme" - Il Fatto Quotidiano

  9. #1149
    vae victis
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da MrBojangles Visualizza Messaggio
    Tipo come per le cosiddette "trivelle"?

    Stai frésco.
    Ah beh certo rischio per la democrazia = referendum contro le trivelle .
    Regressista amante della pucchiacca.

  10. #1150
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    Predefinito Re: Le ragioni del NO

    Citazione Originariamente Scritto da King Z. Visualizza Messaggio
    Ah beh certo rischio per la democrazia = referendum contro le trivelle .

    Non il referendum: l'INDUZIONE al non-voto.

 

 
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