Regolamento della Camera
Articolo 17
Decadenza e sostituzione dei Deputati
1. I Deputati decadono se rimangono assenti, senza giustificazione preventiva, per due turni di discussione consecutivi. Ai Vicepresidenti, con la supervisione del Presidente della Camera, spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposita discussione intitolata "presenze/assenze alla Camera".
2. Ad ogni Deputato decaduto può subentrare il primo dei non eletti della lista in cui si era candidato alle elezioni o il secondo e i seguenti in caso di suo rifiuto.
3. Alla decadenza del Deputato, il Presidente della Camera comunica privatamente a tutti i non eletti della lista (1°, 2°, 3° etc.) di rendere nota entro 10 giorni la loro disponibilità. Chiunque di essi può darla immediatamente. In caso di parità tra candidati che potrebbero subentrare della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste.
4. In assenza di non eletti di lista, il titolare legale attuale del movimento che presentò la lista, può indicare il subentrante.
5. Trascorsi 10 giorni dall’indicazione, se il subentrante non accetta, il seggio è soppresso ed i suoi voti esercitabili sono distribuiti equamente fra tutti i Deputati.