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    Predefinito Elezione diretta del Presidente del consiglio

    elezione diretta del Presidente del consiglio

    Dopo 70 anni di pagliacciate, mai nessuna coalizione ha raggiunto subito il 50% del parlamento, si è sempre aperto il mercato della vacche.

    Una tragedia comica che va avanti da 70 anni, sempre con compra e vendita di poltrone e boiate varie.

    Votate il governo con il doppio turni, alla prima si presentano le coalizionni,.

    Quest'anno primi il CDX, secondi i 5stelle e terzi il CSX.

    Al secondo turno CDX e 5stelle si contendono i voti degli indecisi, del CSX, dei partiti minori o di quelli che non sono andati a votare.

    Chi vince al secondo turno governa, magari tre anni anzichè 5 o anche 4, cosi che ci sia stabilità, ma neppure eternità, in genere i governi sono durati sempre meno di tre anni.

    Con questo avremmo governi stabili e basta mercato della vacche.

    La lista dei ministri deve essere presentata prima.


    grazie OCCIDENTE, grazie anglo-americani, grazie Israele, grazie ucraini.


  2. #2
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Citazione Originariamente Scritto da dDuck Visualizza Messaggio
    elezione diretta del Presidente del consiglio

    Dopo 70 anni di pagliacciate, mai nessuna coalizione ha raggiunto subito il 50% del parlamento, si è sempre aperto il mercato della vacche.

    Una tragedia comica che va avanti da 70 anni, sempre con compra e vendita di poltrone e boiate varie.

    Votate il governo con il doppio turni, alla prima si presentano le coalizionni,.

    Quest'anno primi il CDX, secondi i 5stelle e terzi il CSX.

    Al secondo turno CDX e 5stelle si contendono i voti degli indecisi, del CSX, dei partiti minori o di quelli che non sono andati a votare.

    Chi vince al secondo turno governa, magari tre anni anzichè 5 o anche 4, cosi che ci sia stabilità, ma neppure eternità, in genere i governi sono durati sempre meno di tre anni.

    Con questo avremmo governi stabili e basta mercato della vacche.

    La lista dei ministri deve essere presentata prima.
    lo sto dicendo da anni,
    viva il premierato, riproviamo con la riforma istituzionale del 2006

    Pero' vanno rafforzati i poteri del premier e abolire il bicameralismo perfetto, ridurre i parlamentari

  3. #3
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Citazione Originariamente Scritto da Candido Visualizza Messaggio
    lo sto dicendo da anni,
    viva il premierato, riproviamo con la riforma istituzionale del 2006

    Pero' vanno rafforzati i poteri del premier e abolire il bicameralismo perfetto, ridurre i parlamentari
    Intanto Salvini lancia la raccolta di firme per l'elezione diretta del capo dello stato

    Salvini: "Raccolta firme per elezione diretta capo dello Stato. Non volevamo far casino in Europa" - Rai News

  4. #4
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Citazione Originariamente Scritto da Candido Visualizza Messaggio
    Intanto Salvini lancia la raccolta di firme per l'elezione diretta del capo dello stato

    Salvini: "Raccolta firme per elezione diretta capo dello Stato. Non volevamo far casino in Europa" - Rai News
    Una volta tanto ne azzecca una.


    grazie OCCIDENTE, grazie anglo-americani, grazie Israele, grazie ucraini.


  5. #5
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Citazione Originariamente Scritto da Candido Visualizza Messaggio
    Intanto Salvini lancia la raccolta di firme per l'elezione diretta del capo dello stato

    Salvini: "Raccolta firme per elezione diretta capo dello Stato. Non volevamo far casino in Europa" - Rai News
    Cambiando la costituzione però.

  6. #6
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Citazione Originariamente Scritto da Alex1939* Visualizza Messaggio
    Cambiando la costituzione però.
    Riduzione del numero di deputati (da 630 a 518) e senatori (da 315 a 252), con decorrenza dopo le due legislature successive. I senatori sarebbero stati eletti contestualmente all'elezione dei consigli regionali; i senatori a vita sarebbero diventati "deputati a vita"; sarebbe diminuita l'età minima per essere eletti alla Camera (da 25 a 21 anni) e al Senato (da 40 a 25 anni). La riduzione sarebbe stata in vigore dalla XVI legislatura e quindi non necessariamente nel 2016 come spesso riportato, ma certamente non sarebbe stata immediata.

    Fine del bicameralismo perfetto, con suddivisione del potere legislativo tra Camera dei deputati e Senato Federale. La Camera sarebbe stata l'esclusiva titolare del rapporto di fiducia col Governo e avrebbe discusso, in linea di principio, le leggi di competenza statale (bilancio, energia, opere pubbliche, valori fondamentali, trattati internazionali, ecc.) e il Senato le leggi di competenza concorrente; secondo i sostenitori del SI, ciò avrebbe comportato maggiore velocità e incisività nell'approvazione delle leggi, perché in assenza della riforma l'approvazione delle leggi avrebbe continuato a richiedere il consenso sul medesimo testo sia alla Camera che Senato; secondo i sostenitori del NO, la ripartizione di competenze non sarebbe stata chiara e avrebbe provocato numerosi conflitti di competenza dinanzi alla Corte costituzionale tra Camera e Senato. Taluni sostenitori del SÌ hanno ribattuto che la parte della riforma relativa all'iter legislativo si sarebbe applicata solo a partire dalla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale (quindi, salvo elezioni anticipate, nel 2011) e nel frattempo eventuali lacune avrebbero potuto essere risolte dal Parlamento. Per i critici, inoltre, l'approvazione delle leggi da parte di una sola Camera avrebbe portato ad una minore ponderazione nell'elaborazione dei testi legislativi.

    Il Presidente della Repubblica sarebbe divenuto garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Avrebbe nominato i presidenti delle autorità indipendenti, sentiti i presidenti delle Camere e fino ad un massimo di 3 deputati a vita. Avrebbe nominato Primo Ministro chi risultasse candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la libertà di scelta contemplata dall'art. 92 della Costituzione; avrebbe potuto sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, se la Camera dei deputati avesse approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne avesse espresso uno nuovo oppure se il voto di sfiducia fosse stato respinto con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente sarebbe scesa da 50 a 40 anni.

    Aumento dei poteri del Primo Ministro, con il cosiddetto "Premierato"; questi avrebbe potuto nominare e revocare i ministri, dirigere la politica degli stessi non più coordinando l'attività dei ministri ma determinandola; avrebbe potuto sciogliere direttamente la Camera (potere solitamente affidato al Presidente della Repubblica, non esercitabile però incondizionatamente, poiché egli può indire elezioni anticipate - secondo la migliore prassi - solamente ove riscontri l'impossibilità di una qualsiasi maggioranza); secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe aumentato eccessivamente i poteri del Primo Ministro, consentendogli di controllare la Camera, mentre storicamente è stato accettato il concetto secondo il quale dovrebbe essere lui a rendere conto al Parlamento. Inoltre la facoltà di revoca dei ministri, sempre secondo i sostenitori del NO, sarebbe stata puramente teorica in un sistema bipolare multipartitico, in cui l'estromissione di un ministro avrebbe come effetto la fine del sostegno del suo partito alla maggioranza; secondo i sostenitori del SÌ, la riforma avrebbe reso più incisiva l'azione di governo, dotando di effettivi poteri il premier.

    Clausola contro i cambi parlamentari di maggioranza e obbligo di nuove consultazioni popolari in caso di caduta del governo, salvo la sfiducia costruttiva con indicazione di un nuovo Premier e senza cambi di maggioranza; la Camera avrebbe potuto quindi sfiduciare il Primo Ministro, ma, a meno che la stessa maggioranza espressa dalle elezioni ne indichi un altro nel termine di venti giorni, la Camera sarebbe stata automaticamente sciolta con la necessità di andare a nuove elezioni. La Camera sarebbe stata sciolta anche se la mozione di sfiducia fosse stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni (norma cosiddetta Antiribaltone). Secondo i sostenitori del SI, ciò avrebbe reso più stabile il governo ed impedito che il Primo Ministro salvi una maggioranza instabile includendovi nuovi partiti e modificando le preferenze espresse dagli elettori; secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe reso molto più difficile, se non impossibile, la sfiducia al Primo Ministro.

    Autonomia di Roma: Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio (art. 114 terzo comma). Roma quindi avrebbe avuto forme di autonomia anche normative, nei limiti stabiliti dalla Regione Lazio.

    Alcune materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (come la sicurezza del lavoro, le norme generali sulla tutela della salute, le grandi reti strategiche di trasporto, l'ordinamento della comunicazione, l'ordinamento delle professioni intellettuali, l'ordinamento sportivo nazionale e la produzione strategica dell'energia) - che, a seguito della riforma del 2001, erano regolate con leggi di principio statali e leggi di dettaglio regionali - sarebbero tornate di esclusiva competenza della legislazione statale. Secondo i sostenitori del SÌ, ciò avrebbe corretto talune storture della riforma del titolo V approvata dal centrosinistra nel 2001 che per alcune materie aveva già prodotto molti ricorsi alla corte costituzionale e per molte altre ne avrebbe causato a venire: a titolo di esempio, se l'ordinamento sportivo fosse rimasto competenza regionale, si sarebbe rischiata, per il futuro, l'illegittimità costituzionale dei campionati nazionali di calcio; secondo i sostenitori del NO, la Corte costituzionale aveva già interpretato il testo del titolo V in modo conforme alle esigenze prospettate da questa parte della revisione, rendendola non necessaria.

    Devoluzione alle regioni della potestà legislativa esclusiva in alcune materie come organizzazione scolastica, polizia amministrativa regionale e locale, assistenza e organizzazione sanitaria (le norme generali sulla tutela della salute tornano di competenza esclusiva dello Stato); secondo i sostenitori del SÌ al referendum, questo avrebbe portato a maggiore responsabilizzazione delle autonomie regionali, allocando contemporaneamente poteri decisori e poteri di spesa alle Regioni, riducendo le spese sanitarie che altrimenti avrebbero toccato punte elevate, comportando un aumento dell'addizionale Irpef in diverse Regioni; secondo i sostenitori del NO, la devoluzione avrebbe comportato un aumento del fabbisogno economico superiore ai possibili trasferimenti di risorse dallo Stato e, quindi, l'introduzione di nuove imposte nelle regioni meno "virtuose".

    Costituzionalizzazione, unificazione e revisione del sistema delle conferenze (a partire dalla conferenza Stato-Regioni), all'articolo 118.

    Clausola di supremazia: lo Stato avrebbe potuto sostituirsi alle Regioni in caso di mancata emanazione di norme essenziali; secondo i sostenitori del NO, questo potere è ricompreso in quello attuale di sostituzione del governo nazionale alle regioni a tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e dei diritti fondamentali.

    Clausola di Interesse nazionale, espunta dalla riforma del 2001. Nel caso il governo avesse ravvisato in una legge regionale elementi in contrasto con l'interesse nazionale, entro quindici giorni dalla promulgazione avrebbe invitato la regione ad eliminare le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuovesse la causa del pregiudizio, il Governo, entro ulteriori quindici giorni, avrebbe sottoposto la questione al Parlamento in seduta comune che, entro il termine di quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, avrebbe potuto annullare la legge o sue disposizioni. Secondo i sostenitori del NO, questa clausola era stata già recuperata in via interpretativa dalla Corte Costituzionale; secondo i sostenitori del SÌ l'esplicita previsione dell'interesse nazionale e soprattutto la previsione di un apposito meccanismo, a tutt'oggi mancante, avrebbe favorito il migliore perseguimento dello stesso.

    La Corte Costituzionale avrebbe visto aumentare i giudici di nomina parlamentare da 5 a 7, mentre sarebbero diminuiti i giudici nominati dal Capo dello Stato ed eletti dalla Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti. Secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe ridotto di molto l'indipendenza della Corte. Secondo i sostenitori del SÌ la previsione di 4 giudici nominati dal Senato federale espressione delle Regioni avrebbe equilibrato i poteri in seno alla Corte.


  7. #7
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Citazione Originariamente Scritto da Candido Visualizza Messaggio
    Riduzione del numero di deputati (da 630 a 518) e senatori (da 315 a 252), con decorrenza dopo le due legislature successive. I senatori sarebbero stati eletti contestualmente all'elezione dei consigli regionali; i senatori a vita sarebbero diventati "deputati a vita"; sarebbe diminuita l'età minima per essere eletti alla Camera (da 25 a 21 anni) e al Senato (da 40 a 25 anni). La riduzione sarebbe stata in vigore dalla XVI legislatura e quindi non necessariamente nel 2016 come spesso riportato, ma certamente non sarebbe stata immediata.

    Fine del bicameralismo perfetto, con suddivisione del potere legislativo tra Camera dei deputati e Senato Federale. La Camera sarebbe stata l'esclusiva titolare del rapporto di fiducia col Governo e avrebbe discusso, in linea di principio, le leggi di competenza statale (bilancio, energia, opere pubbliche, valori fondamentali, trattati internazionali, ecc.) e il Senato le leggi di competenza concorrente; secondo i sostenitori del SI, ciò avrebbe comportato maggiore velocità e incisività nell'approvazione delle leggi, perché in assenza della riforma l'approvazione delle leggi avrebbe continuato a richiedere il consenso sul medesimo testo sia alla Camera che Senato; secondo i sostenitori del NO, la ripartizione di competenze non sarebbe stata chiara e avrebbe provocato numerosi conflitti di competenza dinanzi alla Corte costituzionale tra Camera e Senato. Taluni sostenitori del SÌ hanno ribattuto che la parte della riforma relativa all'iter legislativo si sarebbe applicata solo a partire dalla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale (quindi, salvo elezioni anticipate, nel 2011) e nel frattempo eventuali lacune avrebbero potuto essere risolte dal Parlamento. Per i critici, inoltre, l'approvazione delle leggi da parte di una sola Camera avrebbe portato ad una minore ponderazione nell'elaborazione dei testi legislativi.

    Il Presidente della Repubblica sarebbe divenuto garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Avrebbe nominato i presidenti delle autorità indipendenti, sentiti i presidenti delle Camere e fino ad un massimo di 3 deputati a vita. Avrebbe nominato Primo Ministro chi risultasse candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la libertà di scelta contemplata dall'art. 92 della Costituzione; avrebbe potuto sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, se la Camera dei deputati avesse approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne avesse espresso uno nuovo oppure se il voto di sfiducia fosse stato respinto con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente sarebbe scesa da 50 a 40 anni.

    Aumento dei poteri del Primo Ministro, con il cosiddetto "Premierato"; questi avrebbe potuto nominare e revocare i ministri, dirigere la politica degli stessi non più coordinando l'attività dei ministri ma determinandola; avrebbe potuto sciogliere direttamente la Camera (potere solitamente affidato al Presidente della Repubblica, non esercitabile però incondizionatamente, poiché egli può indire elezioni anticipate - secondo la migliore prassi - solamente ove riscontri l'impossibilità di una qualsiasi maggioranza); secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe aumentato eccessivamente i poteri del Primo Ministro, consentendogli di controllare la Camera, mentre storicamente è stato accettato il concetto secondo il quale dovrebbe essere lui a rendere conto al Parlamento. Inoltre la facoltà di revoca dei ministri, sempre secondo i sostenitori del NO, sarebbe stata puramente teorica in un sistema bipolare multipartitico, in cui l'estromissione di un ministro avrebbe come effetto la fine del sostegno del suo partito alla maggioranza; secondo i sostenitori del SÌ, la riforma avrebbe reso più incisiva l'azione di governo, dotando di effettivi poteri il premier.

    Clausola contro i cambi parlamentari di maggioranza e obbligo di nuove consultazioni popolari in caso di caduta del governo, salvo la sfiducia costruttiva con indicazione di un nuovo Premier e senza cambi di maggioranza; la Camera avrebbe potuto quindi sfiduciare il Primo Ministro, ma, a meno che la stessa maggioranza espressa dalle elezioni ne indichi un altro nel termine di venti giorni, la Camera sarebbe stata automaticamente sciolta con la necessità di andare a nuove elezioni. La Camera sarebbe stata sciolta anche se la mozione di sfiducia fosse stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni (norma cosiddetta Antiribaltone). Secondo i sostenitori del SI, ciò avrebbe reso più stabile il governo ed impedito che il Primo Ministro salvi una maggioranza instabile includendovi nuovi partiti e modificando le preferenze espresse dagli elettori; secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe reso molto più difficile, se non impossibile, la sfiducia al Primo Ministro.

    Autonomia di Roma: Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio (art. 114 terzo comma). Roma quindi avrebbe avuto forme di autonomia anche normative, nei limiti stabiliti dalla Regione Lazio.

    Alcune materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (come la sicurezza del lavoro, le norme generali sulla tutela della salute, le grandi reti strategiche di trasporto, l'ordinamento della comunicazione, l'ordinamento delle professioni intellettuali, l'ordinamento sportivo nazionale e la produzione strategica dell'energia) - che, a seguito della riforma del 2001, erano regolate con leggi di principio statali e leggi di dettaglio regionali - sarebbero tornate di esclusiva competenza della legislazione statale. Secondo i sostenitori del SÌ, ciò avrebbe corretto talune storture della riforma del titolo V approvata dal centrosinistra nel 2001 che per alcune materie aveva già prodotto molti ricorsi alla corte costituzionale e per molte altre ne avrebbe causato a venire: a titolo di esempio, se l'ordinamento sportivo fosse rimasto competenza regionale, si sarebbe rischiata, per il futuro, l'illegittimità costituzionale dei campionati nazionali di calcio; secondo i sostenitori del NO, la Corte costituzionale aveva già interpretato il testo del titolo V in modo conforme alle esigenze prospettate da questa parte della revisione, rendendola non necessaria.

    Devoluzione alle regioni della potestà legislativa esclusiva in alcune materie come organizzazione scolastica, polizia amministrativa regionale e locale, assistenza e organizzazione sanitaria (le norme generali sulla tutela della salute tornano di competenza esclusiva dello Stato); secondo i sostenitori del SÌ al referendum, questo avrebbe portato a maggiore responsabilizzazione delle autonomie regionali, allocando contemporaneamente poteri decisori e poteri di spesa alle Regioni, riducendo le spese sanitarie che altrimenti avrebbero toccato punte elevate, comportando un aumento dell'addizionale Irpef in diverse Regioni; secondo i sostenitori del NO, la devoluzione avrebbe comportato un aumento del fabbisogno economico superiore ai possibili trasferimenti di risorse dallo Stato e, quindi, l'introduzione di nuove imposte nelle regioni meno "virtuose".

    Costituzionalizzazione, unificazione e revisione del sistema delle conferenze (a partire dalla conferenza Stato-Regioni), all'articolo 118.

    Clausola di supremazia: lo Stato avrebbe potuto sostituirsi alle Regioni in caso di mancata emanazione di norme essenziali; secondo i sostenitori del NO, questo potere è ricompreso in quello attuale di sostituzione del governo nazionale alle regioni a tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e dei diritti fondamentali.

    Clausola di Interesse nazionale, espunta dalla riforma del 2001. Nel caso il governo avesse ravvisato in una legge regionale elementi in contrasto con l'interesse nazionale, entro quindici giorni dalla promulgazione avrebbe invitato la regione ad eliminare le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuovesse la causa del pregiudizio, il Governo, entro ulteriori quindici giorni, avrebbe sottoposto la questione al Parlamento in seduta comune che, entro il termine di quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, avrebbe potuto annullare la legge o sue disposizioni. Secondo i sostenitori del NO, questa clausola era stata già recuperata in via interpretativa dalla Corte Costituzionale; secondo i sostenitori del SÌ l'esplicita previsione dell'interesse nazionale e soprattutto la previsione di un apposito meccanismo, a tutt'oggi mancante, avrebbe favorito il migliore perseguimento dello stesso.

    La Corte Costituzionale avrebbe visto aumentare i giudici di nomina parlamentare da 5 a 7, mentre sarebbero diminuiti i giudici nominati dal Capo dello Stato ed eletti dalla Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti. Secondo i sostenitori del NO, ciò avrebbe ridotto di molto l'indipendenza della Corte. Secondo i sostenitori del SÌ la previsione di 4 giudici nominati dal Senato federale espressione delle Regioni avrebbe equilibrato i poteri in seno alla Corte.

    La soluzione è il presidenzialismo sudamericano e non il premierato inglese per tre motivi:

    1) Il presidente nomina il primo ministro designato dalla maggioranza uscente dalle urne, ma se non ci dovesse essere una maggioranza?
    2) Non risolve il problema delle costosissime crisi di governo e delle urne anticipate (l'attuale crisi italiana con le urne entro la fine dell'anno arriva a costare 1,2 miliardi di euro) ma anzi tende in un certo modo a favorirle dal momento che il premier può sciogliere il parlamento anche senza aver accertato l'impossibilità di una maggioranza
    3) Non è più conveniente trasferire tutto il potere esecutivo al presidente della repubblica (eletto in una scheda separata e non indirettamente tramite il voto al parlamento), sapendo che mantenere sia il pdr che il pdc è più costoso?

  8. #8
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Presidenzialismo all'americana.

    Due camere di 200 e 100 deputati e senatori.

    Presidente eletto in carica 4 o 5 anni, capo del governo che nomina i suoi ministri.

    Impossibilità di sfiduciarlo tranne che per impeachment.
    "Un tempo per la meraviglia alzavamo al cielo lo sguardo sentendoci parte del firmamento, ora invece lo abbassiamo preoccupati di far parte del mare di fango." Cooper (Interstellar).

  9. #9
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Non mi piace granché il presidenzialismo, vuoi dare tutto 'sto potere al renzie di turno?

    Prima si riforma il PNF e poi si fanno queste cose.
    Hitler or Hell.

  10. #10
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    Predefinito re: Elezione diretta del Presidente del consiglio

    Citazione Originariamente Scritto da Dirty Harry Visualizza Messaggio
    Presidenzialismo all'americana.

    Due camere di 200 e 100 deputati e senatori.

    Presidente eletto in carica 4 o 5 anni, capo del governo che nomina i suoi ministri.

    Impossibilità di sfiduciarlo tranne che per impeachment.
    Sì ma il presidente non dovrà essere eletto tramite grandi elettori, come negli Stati Uniti, ma direttamente dal popolo come in Cile.

    E il presidente non può approvare alcun decreto legge e non può sciogliere le camere ovviamente, i poteri devono essere separati

 

 
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