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Disegno di legge sulla riforma pensionistica ispirata al modello cileno
Preambolo
Il sistema attuale in Italia (ed in europa) si basa sui contributi che i lavoratori attivi pagano ai pensionati di oggi ma i lavoratori di oggi non prendono quei contributi quando andranno in pensione ricevendo invece i contributi dei futuri lavoratori attivi.
Due fattori esterni al sistema aggravano le conseguenze di questa pecca: la tendenza demografica a livello mondiale verso una diminuzione dei tassi di natalità ed i progressi nella scienza medica risultanti in un allungamento della vita umana. Come conseguenza di ciò, un numero minore di lavoratori deve sostenere un numero sempre più crescente di pensionati. Siccome un aumento delle ritenute sullo stipendio ha come conseguenza la disoccupazione, presto o tardi i benefici promessi dovranno essere ridotti, segno rivelatore di un sistema in bancarotta. In Cile, la Riforma delle Pensioni del 4 Novembre 1980 introdusse un'innovazione rivoluzionaria. La Riforma diede a ciascun lavoratore la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale (CPP) amministrato da enti privati.
Testo normativo
Articolo 1
a ciascun lavoratore viene concessa la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale (CPP) amministrato da enti privati
Articolo 3
Il passaggio dal vecchio sistema al nuovo sistema è volontario e non obbligatorio: il lavoratore ha la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale amministrato da enti privati oppure di rimanere nel vecchio sistema previdenziale.
Ultima modifica di C@scista; 13-04-12 alle 18:37


Disegno di legge sulla riforma pensionistica ispirata al modello cileno
Preambolo
Il sistema attuale in Italia (ed in europa) si basa sui contributi che i lavoratori attivi pagano ai pensionati di oggi ma i lavoratori di oggi non prendono quei contributi quando andranno in pensione ricevendo invece i contributi dei futuri lavoratori attivi.
Due fattori esterni al sistema aggravano le conseguenze di questa pecca: la tendenza demografica a livello mondiale verso una diminuzione dei tassi di natalità ed i progressi nella scienza medica risultanti in un allungamento della vita umana. Come conseguenza di ciò, un numero minore di lavoratori deve sostenere un numero sempre più crescente di pensionati. Siccome un aumento delle ritenute sullo stipendio ha come conseguenza la disoccupazione, presto o tardi i benefici promessi dovranno essere ridotti, segno rivelatore di un sistema in bancarotta. In Cile, la Riforma delle Pensioni del 4 Novembre 1980 introdusse un'innovazione rivoluzionaria. La Riforma diede a ciascun lavoratore la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale (CPP) amministrato da enti privati.
Testo normativo
Articolo 1
a ciascun lavoratore viene concessa la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale (CPP) amministrato da enti privati
Articolo 2
L'aliquota del 10% viene calcolata presupponendo per un CPP un interesse reale medio del 4% durante un'intera vita lavorativa, in modo tale che il tipico lavoratore abbia abbastanza denaro nel proprio conto per poter finanziare un beneficio pensionistico pari ad approssimativamente il 70% del suo stipendio finale.
Articolo 3
Un lavoratore può contribuire ogni mese fino ad un ulteriore 10% del proprio stipendio, come forma di risparmio volontario, detraibile pure questo dal reddito imponibile. L'interesse percepito da un CPP è esente da tasse. Una volta in pensione, sui fondi che vengono prelevati, vengono pagate le tasse in base alle aliquote d'imposta sul reddito in vigore in quel momento.
Articolo 4
Un lavoratore può scegliere una qualsiasi delle compagnie di fondi pensionistici private (chiamate Amministratori dei fondo pensione, ossia AFP) per amministrare il proprio CPP.
Articolo 5
E' prevista la libertà d'accesso al settore AFP, sia per le compagnie locali che per quelle straniere in modo d'assicurarsi esista competizione e beneficiare quindi i lavoratori.
Articolo 6
Queste compagnie non possono impegnarsi in alcuna altra attività e sono soggette a rigorosi controlli da parte di una entità statale, la Sovrintendenza alle AFP, che ha lo scopo di fornire una sorveglianza altamente specializzata atta a prevenire furti o frodi.
Articolo 7
Il passaggio dal vecchio sistema al nuovo sistema è volontario e non obbligatorio: il lavoratore ha la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale amministrato da enti privati oppure di rimanere nel vecchio sistema previdenziale.
Articolo 8
I lavoratori hanno la libertà di trasferirsi da una società AFP ad un'altra, e da un fondo ad un altro. Le società competono tra di loro al fine di fornire un maggior rendimento sul capitale investito, oppure un miglior servizio clienti, oppure una tariffa inferiore.
Articolo 9
Ciascun lavoratore riceve un libretto CPP (da utilizzarsi se costui vuole visitare la propria AFP allo scopo di aggiornare il saldo del conto) ed ogni tre mesi egli riceve per posta un resoconto che lo informa di quanto denaro è stato accumulato nel suo conto pensionistico e di come si è comportato il suo fondo d'investimento. Il conto è intestato personalmente al lavoratore, è di sua proprietà, e verrà utilizzato per pagare la sua pensione di vecchiaia (con una clausola in merito ai tradizionali benefici pensionistici per familiari superstiti).
Articolo 10
Lo stato garantisce una "rete di sicurezza". Un lavoratore che abbia contribuito per almeno 20 anni ma i cui benefici pensionistici, al momento in cui egli raggiunge l'età pensionabile, siano al di sotto di ciò che la legge definisce come "pensione minima" ha diritto a ricevere quel livello di beneficio da generiche entrate finanziarie statali una volta che il suo CPP si sia esaurito.
Articolo 11
E' previsto un secondo livello della "rete di sicurezza" per coloro che non hanno 20 anni di contributi; costoro riceveranno benefici pensionistici, di tipo assistenza sociale, ad un livello inferiore.
Articolo 12
Al momento del pensionamento, un lavoratore può scegliere tra tre opzioni di pagamento. Nel primo caso, il pensionato può utilizzare il capitale nel proprio CPP per acquistare una rendita annua da una qualunque compagnia privata di assicurazioni sulla vita. Questa rendita deve garantire un reddito mensile costante per tutta la vita dell'individuo, reddito collegato al tasso di inflazione più benefici "per-superstiti" per i familiari a carico del lavoratore (moglie ed orfani sotto l'età dei 21 anni). Seconda opzione, il pensionato può lasciare il proprio denaro nel CPP ed effettuare dei prelievi prestabiliti, prelievi soggetti a limiti basati sulla lunghezza di vita prevista del pensionato e dei suoi familiari a carico; con questa opzione, se egli muore, il denaro rimanente nel suo conto forma parte della sua eredità e potrà essere consegnato ai suoi eredi esente praticamente da tasse. In entrambi i casi, egli può prelevare in blocco unico il capitale eccedente quello necessario per ottenere una rendita annua o per effettuare i prelievi prestabiliti pari al 70% del suo ultimo stipendio. E terza opzione, egli può scegliere qualunque combinazione egli desideri delle precedenti due opzioni.
Articolo 13
nel sistema CPP i lavoratori aventi nel proprio conto risparmi sufficienti ad acquistare una "rendita annua ragionevole" (definita come il 50% dello stipendio medio dei precedenti 10 anni, e a condizione che essa sia superiore alla "pensione minima") possono smettere di lavorare e cominciare a prelevare il proprio denaro, e smettere di versare contributi nel proprio conto. Per poter però esser presi in considerazione per il sussidio statale che garantisce una pensione minima, i lavoratori devono raggiungere l'età legale di pensionamento di 65 anni per uomini e donne.
Viene cancellato per i titolari del CPP l' obbligo di smettere di lavorare, qualunque sia l'età, e non esiste neppure l'obbligo di continuare a lavorare o di continuare a versare contributi per i benefici pensionistici una volta che un individuo si sia accertato poter ricevere un beneficio pensionistico "ragionevole" come descritto sopra.
Ultima modifica di C@scista; 13-04-12 alle 18:56


Disegno di legge sulla riforma pensionistica ispirata al modello cileno
Preambolo
Il sistema attuale in Italia (ed in europa) si basa sui contributi che i lavoratori attivi pagano ai pensionati di oggi ma i lavoratori di oggi non prendono quei contributi quando andranno in pensione ricevendo invece i contributi dei futuri lavoratori attivi.
Due fattori esterni al sistema aggravano le conseguenze di questa pecca: la tendenza demografica a livello mondiale verso una diminuzione dei tassi di natalità Come conseguenza di ciò, un numero minore di lavoratori deve sostenere un numero sempre più crescente di pensionati. In Cile, la Riforma delle Pensioni del 4 Novembre 1980 introdusse un'innovazione rivoluzionaria. La Riforma ha dato a a ciascun lavoratore la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale (CPP) amministrato da enti privati. Si propone pertanto con questa legge il passaggio graduale e volontario al nuovo sistema.
Testo normativo
Articolo 1
a ciascun lavoratore viene concessa la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale (CPP) amministrato da enti privati
Articolo 2
L'aliquota del 10% viene calcolata presupponendo per un CPP un interesse reale medio del 4% durante un'intera vita lavorativa, in modo tale che il tipico lavoratore abbia abbastanza denaro nel proprio conto per poter finanziare un beneficio pensionistico pari ad approssimativamente il 70% del suo stipendio finale.
Articolo 3
Un lavoratore può contribuire ogni mese fino ad un ulteriore 10% del proprio stipendio, come forma di risparmio volontario, detraibile pure questo dal reddito imponibile. L'interesse percepito da un CPP è esente da tasse. Una volta in pensione, sui fondi che vengono prelevati, vengono pagate le tasse in base alle aliquote d'imposta sul reddito in vigore in quel momento.
Articolo 4
Un lavoratore può scegliere una qualsiasi delle compagnie di fondi pensionistici private (chiamate Amministratori dei fondo pensione, ossia AFP) per amministrare il proprio CPP.
Articolo 5
E' prevista la libertà d'accesso al settore AFP, sia per le compagnie locali che per quelle straniere in modo d'assicurarsi esista competizione e beneficiare quindi i lavoratori.
Articolo 6
Queste compagnie non possono impegnarsi in alcuna altra attività e sono soggette a rigorosi controlli da parte di una entità statale, la Sovrintendenza alle AFP, che ha lo scopo di fornire una sorveglianza altamente specializzata atta a prevenire furti o frodi.
volontarietà del passaggio al nuovo sistema
Articolo 7 comma 1
Il passaggio dal vecchio sistema al nuovo sistema è volontario e non obbligatorio: il lavoratore ha la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale amministrato da enti privati oppure di rimanere nel vecchio sistema previdenziale.
Articolo 7 comma 2
I lavoratori che sceglieranno di staccarsi dal precedente sistema riceveranno un "buono di credito" depositato nei loro nuovi CPP. Quel buono sarà collegato al tasso d'inflazione ad un tasso d'interesse reale del 4%. Il buono viene calcolato in maniera tale da rispecchiare i contributi che il lavoratore ha già versato nel sistema statale e pertanto, un lavoratore che ha pagato per anni i contributi di previdenza sociale non doveva cominciare da zero quando si trasferisce al sistema CPP
Articolo 8
I lavoratori hanno la libertà di trasferirsi da una società AFP ad un'altra, e da un fondo ad un altro. Le società competono tra di loro al fine di fornire un maggior rendimento sul capitale investito, oppure un miglior servizio clienti, oppure una tariffa inferiore.
Articolo 9
Ciascun lavoratore riceve un libretto CPP (da utilizzarsi se costui vuole visitare la propria AFP allo scopo di aggiornare il saldo del conto) ed ogni tre mesi egli riceve per posta un resoconto che lo informa di quanto denaro è stato accumulato nel suo conto pensionistico e di come si è comportato il suo fondo d'investimento. Il conto è intestato personalmente al lavoratore, è di sua proprietà, e verrà utilizzato per pagare la sua pensione di vecchiaia (con una clausola in merito ai tradizionali benefici pensionistici per familiari superstiti).
Articolo 10
Lo stato garantisce una "rete di sicurezza". Un lavoratore che abbia contribuito per almeno 20 anni ma i cui benefici pensionistici, al momento in cui egli raggiunge l'età pensionabile, siano al di sotto di ciò che la legge definisce come "pensione minima" ha diritto a ricevere quel livello di beneficio da generiche entrate finanziarie statali una volta che il suo CPP si sia esaurito.
Articolo 11
E' previsto un secondo livello della "rete di sicurezza" per coloro che non hanno 20 anni di contributi; costoro riceveranno benefici pensionistici, di tipo assistenza sociale, ad un livello inferiore.
Articolo 12
Al momento del pensionamento, un lavoratore può scegliere tra tre opzioni di pagamento. Nel primo caso, il pensionato può utilizzare il capitale nel proprio CPP per acquistare una rendita annua da una qualunque compagnia privata di assicurazioni sulla vita. Questa rendita deve garantire un reddito mensile costante per tutta la vita dell'individuo, reddito collegato al tasso di inflazione più benefici "per-superstiti" per i familiari a carico del lavoratore (moglie ed orfani sotto l'età dei 21 anni). Seconda opzione, il pensionato può lasciare il proprio denaro nel CPP ed effettuare dei prelievi prestabiliti, prelievi soggetti a limiti basati sulla lunghezza di vita prevista del pensionato e dei suoi familiari a carico; con questa opzione, se egli muore, il denaro rimanente nel suo conto forma parte della sua eredità e potrà essere consegnato ai suoi eredi esente praticamente da tasse. In entrambi i casi, egli può prelevare in blocco unico il capitale eccedente quello necessario per ottenere una rendita annua o per effettuare i prelievi prestabiliti pari al 70% del suo ultimo stipendio. E terza opzione, egli può scegliere qualunque combinazione egli desideri delle precedenti due opzioni.
Articolo 13
nel sistema CPP i lavoratori aventi nel proprio conto risparmi sufficienti ad acquistare una "rendita annua ragionevole" (definita come il 50% dello stipendio medio dei precedenti 10 anni, e a condizione che essa sia superiore alla "pensione minima") possono smettere di lavorare e cominciare a prelevare il proprio denaro, e smettere di versare contributi nel proprio conto. Per poter però esser presi in considerazione per il sussidio statale che garantisce una pensione minima, i lavoratori devono raggiungere l'età legale di pensionamento di 65 anni per uomini e donne.
Viene cancellato per i titolari del CPP l' obbligo di smettere di lavorare, qualunque sia l'età, e non esiste neppure l'obbligo di continuare a lavorare o di continuare a versare contributi per i benefici pensionistici una volta che un individuo si sia accertato poter ricevere un beneficio pensionistico "ragionevole" come descritto sopra.
Articolo 14
Lo stato garantisce a coloro che stavano già ricevendo un assegno di previdenza sociale che i loro benefici non vengono toccati dalla riforma.
Articolo 15
Tenendo conto che la proporzione di risparmio necessaria a finanziare un livello di benefici pensionistici adeguato nel nuovo sistema è inferiore alle trattenute sullo stipendio esistenti con il vecchio sistema , una parte della differenza tra questi due importi verrà utilizzata come temporanea "tassa di transizione" (che sarà gradualmente ridotta )
Articolo 16
Nella fase di transizione è prevista come rete di sicurezza di secondo livello che i crediti accumulati con il sistema previdenziale pubblico prima del cambiamento possono se si rendesse necessario essere pagati con la fiscalità generale
Articolo 17
Il finanziamento degli ammortizzatori sociali come cassa integrazione ordinaria e sussidi di disoccupazione viene nettamente separato dal finanziamento della previdenza
Ultima modifica di C@scista; 13-04-12 alle 19:18


Disegno di legge sulla riforma pensionistica ispirata al modello cileno
Preambolo
Il sistema attuale in Italia (ed in europa) si basa sui contributi che i lavoratori attivi pagano ai pensionati di oggi ma i lavoratori di oggi non prendono quei contributi quando andranno in pensione ricevendo invece i contributi dei futuri lavoratori attivi.
Due fattori esterni al sistema aggravano le conseguenze di questa pecca: la tendenza demografica a livello mondiale verso una diminuzione dei tassi di natalità Come conseguenza di ciò, un numero minore di lavoratori deve sostenere un numero sempre più crescente di pensionati. In Cile, la Riforma delle Pensioni del 4 Novembre 1980 introdusse un'innovazione rivoluzionaria. La Riforma ha dato a a ciascun lavoratore la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale (CPP) amministrato da enti privati. Si propone pertanto con questa legge il passaggio graduale e volontario al nuovo sistema.
Testo normativo
Articolo 1
a ciascun lavoratore viene concessa la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale (CPP) amministrato da enti privati
Articolo 2
L'aliquota del 10% viene calcolata presupponendo per un CPP un interesse reale medio del 4% durante un'intera vita lavorativa, in modo tale che il tipico lavoratore abbia abbastanza denaro nel proprio conto per poter finanziare un beneficio pensionistico pari ad approssimativamente il 70% del suo stipendio finale.
Articolo 3
Un lavoratore può contribuire ogni mese fino ad un ulteriore 10% del proprio stipendio, come forma di risparmio volontario, detraibile pure questo dal reddito imponibile. L'interesse percepito da un CPP è esente da tasse. Una volta in pensione, sui fondi che vengono prelevati, vengono pagate le tasse in base alle aliquote d'imposta sul reddito in vigore in quel momento.
Articolo 4
Un lavoratore può scegliere una qualsiasi delle compagnie di fondi pensionistici private (chiamate Amministratori dei fondo pensione, ossia AFP) per amministrare il proprio CPP.
Articolo 5
E' prevista la libertà d'accesso al settore AFP, sia per le compagnie locali che per quelle straniere in modo d'assicurarsi esista competizione e beneficiare quindi i lavoratori.
Articolo 6
Queste compagnie non possono impegnarsi in alcuna altra attività e sono soggette a rigorosi controlli da parte di una entità statale, la Sovrintendenza alle AFP, che ha lo scopo di fornire una sorveglianza altamente specializzata atta a prevenire furti o frodi.
volontarietà del passaggio al nuovo sistema
Articolo 7 comma 1
Il passaggio dal vecchio sistema al nuovo sistema è volontario e non obbligatorio: il lavoratore ha la possibilità di poter scegliere di staccarsi completamente dal sistema pensionistico amministrato dallo stato e di versare invece la precedente ritenuta sullo stipendio (10% della paga) su un conto pensionistico personale amministrato da enti privati oppure di rimanere nel vecchio sistema previdenziale.
Articolo 7 comma 2
I lavoratori che sceglieranno di staccarsi dal precedente sistema riceveranno un "buono di credito" depositato nei loro nuovi CPP. Quel buono sarà collegato al tasso d'inflazione ad un tasso d'interesse reale del 4%. Il buono viene calcolato in maniera tale da rispecchiare i contributi che il lavoratore ha già versato nel sistema statale e pertanto, un lavoratore che ha pagato per anni i contributi di previdenza sociale non doveva cominciare da zero quando si trasferisce al sistema CPP
Articolo 8
I lavoratori hanno la libertà di trasferirsi da una società AFP ad un'altra, e da un fondo ad un altro. Le società competono tra di loro al fine di fornire un maggior rendimento sul capitale investito, oppure un miglior servizio clienti, oppure una tariffa inferiore.
Articolo 9
Ciascun lavoratore riceve un libretto CPP (da utilizzarsi se costui vuole visitare la propria AFP allo scopo di aggiornare il saldo del conto) ed ogni tre mesi egli riceve per posta un resoconto che lo informa di quanto denaro è stato accumulato nel suo conto pensionistico e di come si è comportato il suo fondo d'investimento. Il conto è intestato personalmente al lavoratore, è di sua proprietà, e verrà utilizzato per pagare la sua pensione di vecchiaia (con una clausola in merito ai tradizionali benefici pensionistici per familiari superstiti).
Articolo 10
Lo stato garantisce una "rete di sicurezza". Un lavoratore che abbia contribuito per almeno 20 anni ma i cui benefici pensionistici, al momento in cui egli raggiunge l'età pensionabile, siano al di sotto di ciò che la legge definisce come "pensione minima" ha diritto a ricevere quel livello di beneficio da generiche entrate finanziarie statali una volta che il suo CPP si sia esaurito.
Articolo 11
E' previsto un secondo livello della "rete di sicurezza" per coloro che non hanno 20 anni di contributi; costoro riceveranno benefici pensionistici, di tipo assistenza sociale, ad un livello inferiore.
Articolo 12
Al momento del pensionamento, un lavoratore può scegliere tra tre opzioni di pagamento. Nel primo caso, il pensionato può utilizzare il capitale nel proprio CPP per acquistare una rendita annua da una qualunque compagnia privata di assicurazioni sulla vita. Questa rendita deve garantire un reddito mensile costante per tutta la vita dell'individuo, reddito collegato al tasso di inflazione più benefici "per-superstiti" per i familiari a carico del lavoratore (moglie ed orfani sotto l'età dei 21 anni). Seconda opzione, il pensionato può lasciare il proprio denaro nel CPP ed effettuare dei prelievi prestabiliti, prelievi soggetti a limiti basati sulla lunghezza di vita prevista del pensionato e dei suoi familiari a carico; con questa opzione, se egli muore, il denaro rimanente nel suo conto forma parte della sua eredità e potrà essere consegnato ai suoi eredi esente praticamente da tasse. In entrambi i casi, egli può prelevare in blocco unico il capitale eccedente quello necessario per ottenere una rendita annua o per effettuare i prelievi prestabiliti pari al 70% del suo ultimo stipendio. E terza opzione, egli può scegliere qualunque combinazione egli desideri delle precedenti due opzioni.
Articolo 13
nel sistema CPP i lavoratori aventi nel proprio conto risparmi sufficienti ad acquistare una "rendita annua ragionevole" (definita come il 50% dello stipendio medio dei precedenti 10 anni, e a condizione che essa sia superiore alla "pensione minima") possono smettere di lavorare e cominciare a prelevare il proprio denaro, e smettere di versare contributi nel proprio conto. Per poter però esser presi in considerazione per il sussidio statale che garantisce una pensione minima, i lavoratori devono avere almeno 40 anni di servizio o raggiungere l'età legale di pensionamento di 65 anni per uomini e donne.
Viene cancellato per i titolari del CPP l' obbligo di smettere di lavorare, qualunque sia l'età, e non esiste neppure l'obbligo di continuare a lavorare o di continuare a versare contributi per i benefici pensionistici una volta che un individuo si sia accertato poter ricevere un beneficio pensionistico "ragionevole" come descritto sopra.
Articolo 14
Lo stato garantisce a coloro che stavano già ricevendo un assegno di previdenza sociale che i loro benefici non vengono toccati dalla riforma.
Articolo 15
Tenendo conto che la proporzione di risparmio necessaria a finanziare un livello di benefici pensionistici adeguato nel nuovo sistema è inferiore alle trattenute sullo stipendio esistenti con il vecchio sistema , una parte della differenza tra questi due importi verrà utilizzata come temporanea "tassa di transizione" (che sarà gradualmente ridotta )
Articolo 16
Nella fase di transizione è prevista come rete di sicurezza di secondo livello che i crediti accumulati con il sistema previdenziale pubblico prima del cambiamento possono se si rendesse necessario essere pagati con la fiscalità generale
Articolo 17
Il finanziamento degli ammortizzatori sociali come cassa integrazione ordinaria e sussidi di disoccupazione viene nettamente separato dal finanziamento della previdenza


gene normanno


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Ultima modifica di neuro; 16-05-12 alle 09:09
ORA E SEMPRE NO TAV
NO AI LAGER CHIAMATI CIE

