perfetto. applausi per il post.Anche se non conosco la motivazione della sentenza, non ancora depositata, si può comunque fare qualche osservazione già sulla base della formula di dispositivo usata "il fatto non sussiste". Ciò significa che il gup spiegherà perché, a suo giudizio, la condotta di Salvini -trattenimento a bordo, per alcuni giorni, di persone che volevano sbarcare al più presto possibile- non integri il fatto di reato di sequestro di persona; spiegherà necessariamente perché quel comportamento non rientrasse nella fattispecie criminosa tipizzata nell'art. 605 c.p. che la descrive nel senso di "privare taluno della libertà personale". Penso che il gup non farà a mano di spiegare che la libertà personale di cui all'art. 605 c.p. non coincide con il divieto di fare qualcosa (sbarco), né con il semplice ritardo nel fare questa cosa (sbarco). Se i migranti non avessero tollerato la moratoria del loro sbarco avrebbero ben potuto riprendere la navigazione, e con essa la loro libertà personale di decidere dove andare, e nessuna autorità glielo avrebbe potuto impedire. Insomma, i migranti non erano sequestrati, non erano arrestati. Se si dovesse ritenere che tutte le volte che vogliamo fare qualcosa e ci viene impedito è un sequestro di persona dovremmo arrivare alla conclusione che tutte le volte in cui un carabiniere ci impedisce, per esempio, di rientrare a casa propria perché l'immobile in questione è per qualche ragione temporaneamente soggetto ad operazioni (di sicurezza, giudiziarie...) che non lo consentono con immediatezza, potremmo denunciare il carabiniere per sequestro di persona. D'altronde non c'è nessuna norma giuridica (nazionale, sovranazionale) che nei casi di sbarchi di immigrati preveda il diritto di sbarco immediato ed il conseguente dovere di effettuarlo senza indugi. Eventuali ragioni di necessità (di natura sanitaria o altro) di sbarco immediato sono soggette ad altre normative, diverse dal sequestro di persona.





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