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Discussione: Si al Ddl Sicurezza

  1. #81
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da THE MATRIX Visualizza Messaggio
    ma no veramente. Anche perchè bastava aggiungere una parolina: affitto.
    Stiamo freschi se per ogni parola si devono aspettare due anni.
    Vedrai che si aggiungerà in seguito.
    Fallo digerire ai sinistri anarchici che vedono fascismo dovunque ( sempre in nome della convivenza civile ) e vedrai che lo aggiungeranno
    DI ROSSO IN ITALIA C'E' SOLO IL VINO

    L'Italia è una razza, una storia, un orgoglio, una passione, l'Italia è una grandezza del passato.

  2. #82
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da MrBojangles Visualizza Messaggio
    Quale articolo tratta di queste disposizioni? ...

    (sarebbe gradito il testo ORIGINALE che comprovi, nel caso, le minchiate che vai scrivendo)

    Grazie ...
    Art. 10. (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui) 1. Dopo l’articolo 634 del codice penale è inserito il seguente: « Art. 634-bis.– (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.Atti parlamentari Senato della Repubblica– N. 236– 14XIX LEGISLATURA– DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- DOCUMENTI Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità ». 2. All’articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: « 633 » è inserita la seguente: « , 634-bis ». 3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Art. 321-bis. – (Reintegrazione nel possesso dell’immobile)– 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55. 3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo. 4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previaAtti parlamentari Senato della Repubblica– N. 236– 15XIX LEGISLATURA– DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- DOCUMENTI autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica. 5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio. 6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. 7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante ».

    Come al solito ragazzo mio le cazzate le scrivete voi compagni con il retribuito.
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  3. #83
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Secondo me, conoscendoti (ormai) l'unica cosa che puoi aver capito (vagamènte) di quanto hai copia-incollato, è il N° 10 che sta dopo il puntino di "Art.".
    Sempre che tu abbia capito cosa s'intende con "Art".

    ...

  4. #84
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da CARLO NORD ITALIA Visualizza Messaggio
    Vedrai che si aggiungerà in seguito.
    Fallo digerire ai sinistri anarchici che vedono fascismo dovunque ( sempre in nome della convivenza civile ) e vedrai che lo aggiungeranno

    Il concetto espresso è vago. Parla appunto di occupazione illecita. Il che vale anche per gli affitti scaduti o non pagati come è ovvio. Ma entriamo nel campo delle interpretazioni con tutto quello che ne consegue con una magistratura politicizzata.
    Il sonno della ragione genera mostri.


    Divergevano due strade in un bosco, ed io...io presi la meno battuta, e di qui tutta la differenza è venuta.

  5. #85
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da THE MATRIX Visualizza Messaggio
    Il concetto espresso è vago. Parla appunto di occupazione illecita. Il che vale anche per gli affitti scaduti o non pagati come è ovvio. Ma entriamo nel campo delle interpretazioni con tutto quello che ne consegue con una magistratura politicizzata.
    Nel ddl mi sembra si parli di "occupazioni senza aver titolo". Nel caso di un affitto non pagato, in realtà si è in un'altra fattispecie.
    Probabilmente ad affitto terminato ci sono gli estremi, ma mancherebbe la finalità d'uso (domicilio altrui).

    Direi che si deve attendere altra legge per la casistica da te proposta.

  6. #86
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da MrBojangles Visualizza Messaggio
    Secondo me, conoscendoti (ormai) l'unica cosa che puoi aver capito (vagamènte) di quanto hai copia-incollato, è il N° 10 che sta dopo il puntino di "Art.".
    Sempre che tu abbia capito cosa s'intende con "Art".

    ...
    Purtroppo non capisce neppure quello che posta, oppure non sa cosa significa 'pubblico ministero' riportato più volte.
    Cum Feris Ferus

    Chi striscia non inciampa. Cit.

  7. #87
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da Dario Visualizza Messaggio
    Purtroppo non capisce neppure quello che posta, oppure non sa cosa significa 'pubblico ministero' riportato più volte.
    Per altro, la lettera di ammonimento da poco pervenuta dal Consiglio Ue (successiva a quei post) ìmputa al Decreto le stesse MINCHIATE delle quali scrivevo io (precedentemente).
    E cioè che i pubblici ufficiali NON possono operare a LORO discrezione e/o d'imperio ma che è necessario un VAGLIO e l'eventuale autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

  8. #88
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da paperino73 Visualizza Messaggio
    Nel ddl mi sembra si parli di "occupazioni senza aver titolo". Nel caso di un affitto non pagato, in realtà si è in un'altra fattispecie.
    Probabilmente ad affitto terminato ci sono gli estremi, ma mancherebbe la finalità d'uso (domicilio altrui).

    Direi che si deve attendere altra legge per la casistica da te proposta.
    Ho dato una prima lettura al testo e confermo le mie perplessità sull'effettiva efficacia. Intanto quella condizione della "unica abitazione effettiva " porta a concludere che se hai una casa al mare o la disponibilità in quella dei genitori cade la procedura d'urgenza, poi la richiesta di rilascio è il rifiuto dell'occupante presuppongono la manifestazione di volontà dell'occupante e se, come sarà, tra gli occupanti ci sono dei minori non vedo come l'ufficiale giudiziario possa chiedere loro di manifestare la volontà ... si finisce giocoforza in Tribunale.
    Le plus grand soin d’un bon gouvernement devrait être d’habituer peu à peu les peuples à se passer de lui.

    I I = Inutili Idiozie.

  9. #89
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da CARLO NORD ITALIA Visualizza Messaggio
    Art. 10. (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui) 1. Dopo l’articolo 634 del codice penale è inserito il seguente: « Art. 634-bis.– (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.Atti parlamentari Senato della Repubblica– N. 236– 14XIX LEGISLATURA– DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- DOCUMENTI Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità ». 2. All’articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: « 633 » è inserita la seguente: « , 634-bis ». 3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Art. 321-bis. – (Reintegrazione nel possesso dell’immobile)– 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55. 3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo. 4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previaAtti parlamentari Senato della Repubblica– N. 236– 15XIX LEGISLATURA– DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- DOCUMENTI autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica. 5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio. 6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. 7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante ».

    Come al solito ragazzo mio le cazzate le scrivete voi compagni con il retribuito.

    Quindi ancora peggio: si sgombera solo se è l'unica casa. Diversamente la Salis può fare quello che vuole?
    comunque mi dai il link di questa cosa?
    Il sonno della ragione genera mostri.


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  10. #90
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    Predefinito Re: Si al Ddl Sicurezza

    Citazione Originariamente Scritto da Dario Visualizza Messaggio
    Purtroppo non capisce neppure quello che posta, oppure non sa cosa significa 'pubblico ministero' riportato più volte.

    Aspettavo i link delle cose che hai detto. Ma niente. Però ti metti a sindacare su cosa capiscono gli altri. E lo fai con uno che ha bisogno che Travaglio gli dica cosa pensare.
    Il sonno della ragione genera mostri.


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