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Discussione: Tu quoque, Mattarella?

  1. #81
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da cireno Visualizza Messaggio
    ma non è il presidente di TUTTI GLI ITALIANI?


    AI Overview-SONDAGGIO
    La maggioranza degli italiani (tra il 58% e il 67%) è contraria al riarmo, al piano UE da 800 miliardi e all'aumento delle spese militari, posizionando l'Italia tra i paesi europei più scettici.
    Si ma lui ha detto che la politica del riarmo e impopolare.
    Ma giustamente la democrazia non si può basare su quello che è il sentimento popolare ma su quello che è necessario fare per il "bene" del paese ...
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  2. #82
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da cireno Visualizza Messaggio
    si, sono sempre io.
    usque tandem abuteris patentiae nostrae ?

  3. #83
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da Triangolo nero Visualizza Messaggio

    Praemonitus, praemunitus


    Articolo 278 Codice Penale
    (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
    [Aggiornato al 23/10/2025]
    Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica


    Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni(1).
    (1) Il reato si consuma quando sia comunicata con qualsiasi mezzo, un'offesa che relativa alla persona del Presidente della Repubblica sia in riferimento a fatti che ineriscono all'esercizio o alle funzioni cui è preposto, sia a fatti che riguardano l'individualità privata, anche in relazione anteriori all'attribuzione della carica.

    La norma tutela l'onore e il prestigio legati alla persona del Capo dello Stato, presidio costituzionale delle istituzioni dello Stato italiano.

    Spiegazione dell'art. 278 Codice Penale
    La norma provvede a tutelare l'onore ed il prestigio del Presidente della Repubblica.

    Per quanto riguarda l'onore, esso rappresenta un bene che attiene strettamente alla sfera morale del Presidente inteso come individuo, mentre il prestigio riguarda il particolare decoro riferito all'intangibilità della sua posizione istituzionale.

    Per integrare il delitto in questione è dunque sufficiente qualunque espressione o rappresentazione idonea a menomare il prestigio del Capo dello Stato ed è irrilevante, perciò, accertare se l'offesa sia arrecata al Presidente della Repubblica in rapporto all'istituzione che rappresenta o piuttosto in relazione alla sua persona privata, poiché, anche in quest'ultima ipotesi, è indubbia l'offesa al decoro della persona investita dell'augusta funzione.

    Per la configurabilità del reato, inoltre, non è richiesto il dolo specifico, e cioè l'intenzione di offendere l'onore ed il prestigio del Capo dello Stato, ma è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza dell'obiettiva idoneità dell'espressione o dello scritto a menomare il rispetto da cui deve essere circondato il Presidente della Repubblica.

    Per quanto concerne il legittimo diritto di critica, costituente un corollario della libertà di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 Cost., esso può essere esercitato anche nei confronti del Capo dello Stato, ma trova un limite nel decoro e nel prestigio del medesimo.

    Massime relative all'art. 278 Codice Penale

    Cass. pen. n. 12625/2004
    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, in quanto la norma incrimina l'offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, quale l'onore ed il prestigio della stessa istituzione repubblicana e dell'unità nazionale che il Presidente della Repubblica rappresenta; sono giustificate, pertanto, sia la mancata previsione della possibilità per l'imputato di sollevare l'exceptio veritatis, senza che ciò contrasti con le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa, sia la formulazione della fattispecie come reato a forma libera, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di tassatività della fattispecie e di libera manifestazione del pensiero.

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p.(offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la irragionevolezza della severità della sanzione prevista, rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e diffamazione che ledono l'onore ed il prestigio di un comune cittadino o di un pubblico ufficiale, poiché la fattispecie in esame tutela non solo il prestigio del Presidente della Repubblica, e quindi della Istituzione dello Stato che egli rappresenta, ma anche il sereno svolgimento delle funzioni connesse alla carica: tale specificità giustifica pertanto il trattamento differenziato.
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12625 del 16 marzo 2004)

    Cass. pen. n. 9880/1996
    Per la consumazione del reato previsto dall'art. 278 c.p. - offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica - non è richiesto che l'offesa diretta a quest'ultimo avvenga col mezzo della stampa, essendo sufficiente la semplice comunicazione dell'offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo. (Nella fattispecie si trattava di offesa contenuta in una lettera pubblicata su un quotidiano dopo che la stessa era stata recapitata al direttore del giornale che in quel momento si trovava in una città diversa da quella di pubblicazione del giornale medesimo. La Suprema Corte ha ritenuto che - essendo stato dai giudici di merito escluso il concorso nel reato da parte del direttore del quotidiano, condannato infatti per il reato previsto dall'art. 57 c.p. in relazione all'art. 278 c.p. per aver omesso di esercitare il prescritto controllo sul giornale da lui diretto - correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava il direttore del giornale al momento in cui aveva ricevuto la lettera in questione, essendo stato il primo a conoscere il contenuto offensivo di detto documento).
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9880 del 20 novembre 1996)

    Cass. pen. n. 3069/1996
    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p. (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della irragionevolezza della sanzione, per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria o di oltraggio a pubblico ufficiale — e con riferimento ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. Ciò in quanto, data l'eccezionale rilevanza del bene protetto dalla norma in considerazione, e, dunque, data la improponibilità di analogie tra la fattispecie criminosa da essa sanzionata e i delitti di oltraggio a P.U. e ingiuria —, si deve ritenere che non vi sia alcuno straripamento dai criteri di congruità sia sotto il profilo della coerenza intrinseca al sistema penale, sia sotto il profilo della violazione dei valori costituzionali.
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3069 del 26 marzo 1996)

    Cass. pen. n. 562/1972
    L'ipotesi criminosa enunciata nell'art. 278 c.p. non richiede affatto, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato (al quale è equiparato il Sommo Pontefice). Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 278 c.p. non è richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalità, ma è sufficiente la mera volontà di compiere l'azione offensiva con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato o di Sommo Pontefice. La L. 11 novembre 1947, n. 1, ha modificato gli artt. 276, 277, 278 e 279 del c.p. ed ha abrogato gli artt. 280, 281 e 282, per adeguare il sistema al mutamento dell'istituzione monarchica in quella repubblicana, senza introdurre alcuna disposizione che possa rendere incompatibile il riferimento dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alla norma dell'art. 278 del c.p

    https://www.brocardi.it/codice-penal...ii/art278.html
    Mi hanno detto che sei fascia, che sei amica di Salvini,
    Ma io so che invece sei normale e quelli sono dei cretini...

  4. #84
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da elnick Visualizza Messaggio
    Davvero credi che con questo modesto tentativo puoi nascondere i bombardamenti sui civili ucraini del tiranno?
    Citazione Originariamente Scritto da cireno Visualizza Messaggio
    modesto? i tuoi amici ebrei(finti) hanno distrutto il 94% degli ospedali di gaza e tu dici che il mio esporlo è un modesto tentativo? Perbacco, amigos, ti facevo più intelligente: tentativo per cosa? per dimostrare quello che tutti possono vedere benissimo?
    È scritto molto chiaro per cosa, ti facevo abbastanza intelligente da saper leggere.
    Le plus grand soin d’un bon gouvernement devrait être d’habituer peu à peu les peuples à se passer de lui.

    I I = Inutili Idiozie.

  5. #85
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da cireno Visualizza Messaggio


    Gaza: 94 per cento degli ospedali distrutti, oltre 1.400 operatori sanitari uccisi

    parli di questo?
    l'unico posto al mondo che nasconde i terroristi sotto agli ospedali .
    bisognava mettere fine a quello scempio infame , anche per rispetto ai ricoverati. e speriamo che i sudditi abbiano imparato la lezione, anche se dubito... (là ormai la civiltà è scomparsa, regna la cultura della morte, nelle scuole si indottrinano i bambini ad ammazzare. postaccio.
    MIGA MakeItalyGreatAgain (Fai l'Italia Grande Ancora)
    che Palamara, Ciuffetti, la Gretina e la Presidentessa di Arcuri siano di lezione: QUESTA VOLTA NIENTE PRIGIONIERI(a parte Maduro )

  6. #86
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da Gaudente Visualizza Messaggio
    usque tandem abuteris patentiae nostrae ?
    donec stulti evanescant
    se fai le cose come gli altri poi diventi come gli altri - Charles Bukowsky

  7. #87
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da Child44 Visualizza Messaggio
    l'unico posto al mondo che nasconde i terroristi sotto agli ospedali .
    bisognava mettere fine a quello scempio infame , anche per rispetto ai ricoverati. e speriamo che i sudditi abbiano imparato la lezione, anche se dubito... (là ormai la civiltà è scomparsa, regna la cultura della morte, nelle scuole si indottrinano i bambini ad ammazzare. postaccio.
    infeliciter stulti resistunt
    se fai le cose come gli altri poi diventi come gli altri - Charles Bukowsky

  8. #88
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da Giulio962 Visualizza Messaggio
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    Articolo 278 Codice Penale
    (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
    [Aggiornato al 23/10/2025]
    Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica


    Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni(1).
    (1) Il reato si consuma quando sia comunicata con qualsiasi mezzo, un'offesa che relativa alla persona del Presidente della Repubblica sia in riferimento a fatti che ineriscono all'esercizio o alle funzioni cui è preposto, sia a fatti che riguardano l'individualità privata, anche in relazione anteriori all'attribuzione della carica.

    La norma tutela l'onore e il prestigio legati alla persona del Capo dello Stato, presidio costituzionale delle istituzioni dello Stato italiano.

    Spiegazione dell'art. 278 Codice Penale
    La norma provvede a tutelare l'onore ed il prestigio del Presidente della Repubblica.

    Per quanto riguarda l'onore, esso rappresenta un bene che attiene strettamente alla sfera morale del Presidente inteso come individuo, mentre il prestigio riguarda il particolare decoro riferito all'intangibilità della sua posizione istituzionale.

    Per integrare il delitto in questione è dunque sufficiente qualunque espressione o rappresentazione idonea a menomare il prestigio del Capo dello Stato ed è irrilevante, perciò, accertare se l'offesa sia arrecata al Presidente della Repubblica in rapporto all'istituzione che rappresenta o piuttosto in relazione alla sua persona privata, poiché, anche in quest'ultima ipotesi, è indubbia l'offesa al decoro della persona investita dell'augusta funzione.

    Per la configurabilità del reato, inoltre, non è richiesto il dolo specifico, e cioè l'intenzione di offendere l'onore ed il prestigio del Capo dello Stato, ma è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza dell'obiettiva idoneità dell'espressione o dello scritto a menomare il rispetto da cui deve essere circondato il Presidente della Repubblica.

    Per quanto concerne il legittimo diritto di critica, costituente un corollario della libertà di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 Cost., esso può essere esercitato anche nei confronti del Capo dello Stato, ma trova un limite nel decoro e nel prestigio del medesimo.

    Massime relative all'art. 278 Codice Penale

    Cass. pen. n. 12625/2004
    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, in quanto la norma incrimina l'offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, quale l'onore ed il prestigio della stessa istituzione repubblicana e dell'unità nazionale che il Presidente della Repubblica rappresenta; sono giustificate, pertanto, sia la mancata previsione della possibilità per l'imputato di sollevare l'exceptio veritatis, senza che ciò contrasti con le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa, sia la formulazione della fattispecie come reato a forma libera, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di tassatività della fattispecie e di libera manifestazione del pensiero.

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p.(offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la irragionevolezza della severità della sanzione prevista, rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e diffamazione che ledono l'onore ed il prestigio di un comune cittadino o di un pubblico ufficiale, poiché la fattispecie in esame tutela non solo il prestigio del Presidente della Repubblica, e quindi della Istituzione dello Stato che egli rappresenta, ma anche il sereno svolgimento delle funzioni connesse alla carica: tale specificità giustifica pertanto il trattamento differenziato.
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12625 del 16 marzo 2004)

    Cass. pen. n. 9880/1996
    Per la consumazione del reato previsto dall'art. 278 c.p. - offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica - non è richiesto che l'offesa diretta a quest'ultimo avvenga col mezzo della stampa, essendo sufficiente la semplice comunicazione dell'offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo. (Nella fattispecie si trattava di offesa contenuta in una lettera pubblicata su un quotidiano dopo che la stessa era stata recapitata al direttore del giornale che in quel momento si trovava in una città diversa da quella di pubblicazione del giornale medesimo. La Suprema Corte ha ritenuto che - essendo stato dai giudici di merito escluso il concorso nel reato da parte del direttore del quotidiano, condannato infatti per il reato previsto dall'art. 57 c.p. in relazione all'art. 278 c.p. per aver omesso di esercitare il prescritto controllo sul giornale da lui diretto - correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava il direttore del giornale al momento in cui aveva ricevuto la lettera in questione, essendo stato il primo a conoscere il contenuto offensivo di detto documento).
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9880 del 20 novembre 1996)

    Cass. pen. n. 3069/1996
    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p. (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della irragionevolezza della sanzione, per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria o di oltraggio a pubblico ufficiale — e con riferimento ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. Ciò in quanto, data l'eccezionale rilevanza del bene protetto dalla norma in considerazione, e, dunque, data la improponibilità di analogie tra la fattispecie criminosa da essa sanzionata e i delitti di oltraggio a P.U. e ingiuria —, si deve ritenere che non vi sia alcuno straripamento dai criteri di congruità sia sotto il profilo della coerenza intrinseca al sistema penale, sia sotto il profilo della violazione dei valori costituzionali.
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3069 del 26 marzo 1996)

    Cass. pen. n. 562/1972
    L'ipotesi criminosa enunciata nell'art. 278 c.p. non richiede affatto, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato (al quale è equiparato il Sommo Pontefice). Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 278 c.p. non è richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalità, ma è sufficiente la mera volontà di compiere l'azione offensiva con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato o di Sommo Pontefice. La L. 11 novembre 1947, n. 1, ha modificato gli artt. 276, 277, 278 e 279 del c.p. ed ha abrogato gli artt. 280, 281 e 282, per adeguare il sistema al mutamento dell'istituzione monarchica in quella repubblicana, senza introdurre alcuna disposizione che possa rendere incompatibile il riferimento dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alla norma dell'art. 278 del c.p

    https://www.brocardi.it/codice-penal...ii/art278.html
    offendere è offendere, citicare è criticare.

    Domanda: ma se il presidente della repubblica, chiunque esso sia, offende me e la mia intelligenza posso citarlo in giudizio?
    se fai le cose come gli altri poi diventi come gli altri - Charles Bukowsky

  9. #89
    custode dalle orsoline
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da Child44 Visualizza Messaggio
    l'unico posto al mondo che nasconde i terroristi sotto agli ospedali .
    bisognava mettere fine a quello scempio infame , anche per rispetto ai ricoverati. e speriamo che i sudditi abbiano imparato la lezione, anche se dubito... (là ormai la civiltà è scomparsa, regna la cultura della morte, nelle scuole si indottrinano i bambini ad ammazzare. postaccio.
    dici?
    e quindi trovi giusto uccidere centinaia di persone ammalate per far fuori un paio di terroristi?
    vergin di servo encomio e di codardo oltraggio

  10. #90
    iperbannatiSSimo
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    Predefinito Re: Tu quoque, Mattarella?

    Citazione Originariamente Scritto da Giulio962 Visualizza Messaggio
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    Articolo 278 Codice Penale
    (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
    [Aggiornato al 23/10/2025]
    Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica


    Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni(1).
    (1) Il reato si consuma quando sia comunicata con qualsiasi mezzo, un'offesa che relativa alla persona del Presidente della Repubblica sia in riferimento a fatti che ineriscono all'esercizio o alle funzioni cui è preposto, sia a fatti che riguardano l'individualità privata, anche in relazione anteriori all'attribuzione della carica.

    La norma tutela l'onore e il prestigio legati alla persona del Capo dello Stato, presidio costituzionale delle istituzioni dello Stato italiano.

    Spiegazione dell'art. 278 Codice Penale
    La norma provvede a tutelare l'onore ed il prestigio del Presidente della Repubblica.

    Per quanto riguarda l'onore, esso rappresenta un bene che attiene strettamente alla sfera morale del Presidente inteso come individuo, mentre il prestigio riguarda il particolare decoro riferito all'intangibilità della sua posizione istituzionale.

    Per integrare il delitto in questione è dunque sufficiente qualunque espressione o rappresentazione idonea a menomare il prestigio del Capo dello Stato ed è irrilevante, perciò, accertare se l'offesa sia arrecata al Presidente della Repubblica in rapporto all'istituzione che rappresenta o piuttosto in relazione alla sua persona privata, poiché, anche in quest'ultima ipotesi, è indubbia l'offesa al decoro della persona investita dell'augusta funzione.

    Per la configurabilità del reato, inoltre, non è richiesto il dolo specifico, e cioè l'intenzione di offendere l'onore ed il prestigio del Capo dello Stato, ma è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza dell'obiettiva idoneità dell'espressione o dello scritto a menomare il rispetto da cui deve essere circondato il Presidente della Repubblica.

    Per quanto concerne il legittimo diritto di critica, costituente un corollario della libertà di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 Cost., esso può essere esercitato anche nei confronti del Capo dello Stato, ma trova un limite nel decoro e nel prestigio del medesimo.

    Massime relative all'art. 278 Codice Penale

    Cass. pen. n. 12625/2004
    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, in quanto la norma incrimina l'offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, quale l'onore ed il prestigio della stessa istituzione repubblicana e dell'unità nazionale che il Presidente della Repubblica rappresenta; sono giustificate, pertanto, sia la mancata previsione della possibilità per l'imputato di sollevare l'exceptio veritatis, senza che ciò contrasti con le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa, sia la formulazione della fattispecie come reato a forma libera, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di tassatività della fattispecie e di libera manifestazione del pensiero.

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p.(offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la irragionevolezza della severità della sanzione prevista, rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e diffamazione che ledono l'onore ed il prestigio di un comune cittadino o di un pubblico ufficiale, poiché la fattispecie in esame tutela non solo il prestigio del Presidente della Repubblica, e quindi della Istituzione dello Stato che egli rappresenta, ma anche il sereno svolgimento delle funzioni connesse alla carica: tale specificità giustifica pertanto il trattamento differenziato.
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12625 del 16 marzo 2004)

    Cass. pen. n. 9880/1996
    Per la consumazione del reato previsto dall'art. 278 c.p. - offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica - non è richiesto che l'offesa diretta a quest'ultimo avvenga col mezzo della stampa, essendo sufficiente la semplice comunicazione dell'offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo. (Nella fattispecie si trattava di offesa contenuta in una lettera pubblicata su un quotidiano dopo che la stessa era stata recapitata al direttore del giornale che in quel momento si trovava in una città diversa da quella di pubblicazione del giornale medesimo. La Suprema Corte ha ritenuto che - essendo stato dai giudici di merito escluso il concorso nel reato da parte del direttore del quotidiano, condannato infatti per il reato previsto dall'art. 57 c.p. in relazione all'art. 278 c.p. per aver omesso di esercitare il prescritto controllo sul giornale da lui diretto - correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava il direttore del giornale al momento in cui aveva ricevuto la lettera in questione, essendo stato il primo a conoscere il contenuto offensivo di detto documento).
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9880 del 20 novembre 1996)

    Cass. pen. n. 3069/1996
    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p. (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della irragionevolezza della sanzione, per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria o di oltraggio a pubblico ufficiale — e con riferimento ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. Ciò in quanto, data l'eccezionale rilevanza del bene protetto dalla norma in considerazione, e, dunque, data la improponibilità di analogie tra la fattispecie criminosa da essa sanzionata e i delitti di oltraggio a P.U. e ingiuria —, si deve ritenere che non vi sia alcuno straripamento dai criteri di congruità sia sotto il profilo della coerenza intrinseca al sistema penale, sia sotto il profilo della violazione dei valori costituzionali.
    (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3069 del 26 marzo 1996)

    Cass. pen. n. 562/1972
    L'ipotesi criminosa enunciata nell'art. 278 c.p. non richiede affatto, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato (al quale è equiparato il Sommo Pontefice). Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 278 c.p. non è richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalità, ma è sufficiente la mera volontà di compiere l'azione offensiva con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato o di Sommo Pontefice. La L. 11 novembre 1947, n. 1, ha modificato gli artt. 276, 277, 278 e 279 del c.p. ed ha abrogato gli artt. 280, 281 e 282, per adeguare il sistema al mutamento dell'istituzione monarchica in quella repubblicana, senza introdurre alcuna disposizione che possa rendere incompatibile il riferimento dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alla norma dell'art. 278 del c.p

    https://www.brocardi.it/codice-penal...ii/art278.html
    Bravissimo Giulio... adesso denuncia Riccardo Mannelli del Fatto Quotidiano, la vignetta è sua e già che ci sei denuncia anche Marco Travaglio che'ha diffusa in rete, un bravo cittadino come te ha il dovere di farlo, altrimenti sei solo un complice e colluso.... tu sei un bravo cittadino oppure no??? l'onore ed il decoro del Caro Leader vanno sempre difesi e protetti.
    @Giulio962
    When history comes to you enforced by law, only one thing is certain: IT'S A LIE!
    "Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l'anima in fiamme." (Charles Bukowsky)

 

 
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