
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Qualche "opinionista" avanza dubbi perchè non si rinviene precedente.
Non può essere considerato determinante il fatto che non esistano precedenti.
Sebbene la costituzione (art. 88) non faccia menzione della "eccezionalità", essa va considerata alla luce di eventi che abbiano determinato un potenziale rovesciamento del pronunciamento popolare in democrazia.
Una situazione che costituisca una palese antitetica scelta rispetto a quella recente solennemente effettuata dal Popolo Sovrano nel segreto dell'urna.
E' la risposta del sistema immunitario della democrazia previsto dalla costituzione .
Ci troviamo proprio in presenza di questa eccezionalità.
Ove infatti, una modesta parte del gruppo facente capo alla maggioranza di governo, abbia effettuato scelte diverse ed opposte dopo la recente solenne pronuncia delle Urne, si dovrà prendere atto di come, durante l'espletamento delle funzioni amministrative e di Governo, affidate dal Popolo al partito di maggioranza, una parte di esso si sia schierato con l'opposizione. In tal caso si potrà procedere solo laddove questo cambiamento imprevisto ed imprevedibile per l'elettorato (al momento del plebiscito) avrà provocato una diminutio della maggioranza.
Questa riflessione sulla "eccezionalità" dell'evento tiene conto di due elementi:
1 - Il ravvicinato "momento" nel quale la Sovranità Popolare abbia già pronunciato il democratico verdetto decretando la maggioranza di Governo;
2 - L'abbandono, dopo quel verdetto, da parte di una porzione numerica, sebbene modesta, di parlamentari che abbiano effettuato scelte politiche di orientamento contrario a quelle sottoscritte nel programma elettorale che ha ottenuto il significativo consenso da parte della Volontà Popolare.
In presenza di queste due condizioni, laddove in uno dei due rami del Parlamento, quei numeri, fossero giudicati determinanti a sostegno della maggioranza, il soccorso della norma risulta indiscutibile.
Si dovrebbe procedere allo scioglimento di quella sola Camera promuovendo il ricorso alle democratiche Urne solo per quel ramo del Parlamento.
Viceversa, che senso avrebbe avuto per il costituente, prevedere lo scioglimento di uno solo dei rami del Parlamento?
hefico: