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  1. #151
    Cielo stellato
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Occam Visualizza Messaggio
    L'ho letto

    Ma....mi riferivo al fatto che se si scioglie una camera deve essere quella che non è docile al Governo

    Allora quale è l'Articolo che prevede ciò di cui sopra?

    Tra l'altro è anche un falso logico, perché nel momento in cui una delle due camere sfiducia il governo, questo smette di esistere di fatto ( a parte la formuletta del disbrigo degli affari correnti).
    Quindi non c'è più nessuna fedeltà perché non c'è più un governo.
    Ultima modifica di stephen; 16-11-10 alle 12:29

  2. #152
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da stephen Visualizza Messaggio
    A me risulta che abbiano eletto il parlamento, come da Costituzione. E' vero che l'hanno fatto in maniera pilotata e deformata da un'obbrobbriosa legge elettorale, ma nessuna legge è superiore alla Costituzione.

    Inoltre, quantifichiamo quanti cittadini (%) avrebbero dato questa presunta indicazione?



    Ogni parlamentare rappresenta la nazione senza vincoli di mandato. Quindi tra un'elezione e l'altra è a loro, alle loro decisioni e ai loro spostamenti che si fa riferimento. La delega al governo senza discussioni per 5 anni che ti hanno raccontato semplicemente non esiste.
    Inoltre se un gruppo consistente di parlamentari toglie la fiducia ad un governo, dobbiamo presumere che anche nel paese sia successo qualcosa del genere. Rappresentano la nazione.
    Se poi si voterà, i nuovi rappresentanti faranno le nuove scelte.


    L'ordinamente costituzionale rischia di essere danneggiato solo dalla partigianeria di chi non si rassegna a rispettarne le regole.
    La risposta è complessa ma io non ho tempo.
    Dico sinteticamente questo:
    1 - Hai ragione sopra alla considerazione che la costituzione è la fonte delle fonti del diritto.
    Ma hai torto quando affermi che il Parlamento è stato eletto "in maniera pilotata e deformata da un'obbrobbriosa legge elettorale, ma nessuna legge è superiore alla Costituzione."
    Perchè?
    Perchè se fosse vero quello che dici, la Corte Costituzionale avrebbe potuto abrogare la legge elettorale a cui ti riferisci dichiarandola costituzionalmente illegittima.

    2 - I numeri non fanno per me. Trovali tu e postali.
    Poi ragioniamo.

    3 - Hai ragione sul principio sancito dall'art. 67 (vincolo di mandato).
    Hai torto quando sostieni che "un gruppo consistente di parlamentari toglie la fiducia ad un governo, dobbiamo presumere che anche nel paese sia successo qualcosa del genere."
    Quel plotone di deputati è stato eletto in una lista. Non possiede numeri propri.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  3. #153
    Cielo stellato
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    La risposta è complessa ma io non ho tempo.
    Dico sinteticamente questo:
    1 - Hai ragione sopra alla considerazione che la costituzione è la fonte delle fonti del diritto.
    Ma hai torto quando affermi che il Parlamento è stato eletto "in maniera pilotata e deformata da un'obbrobbriosa legge elettorale, ma nessuna legge è superiore alla Costituzione."
    Perchè?
    Perchè se fosse vero quello che dici, la Corte Costituzionale avrebbe potuto abrogare la legge elettorale a cui ti riferisci dichiarandola costituzionalmente illegittima.
    Non ho detto che è costituzionalmente illegittima (se anche lo pensassi, la mia opinione non vale nulla).
    Ho detto che ANCHE SE la legge elettorale blatera di coalizioni, di capi di coalizioni, di liste bloccate e di premi di maggioranza, ANCHE SE rende i parlamentari potenzialmente ricattabili dai leader di partito, la Costituzione (che prevede il primato del parlamento e l'indipendenza dei parlamentari) è superiore.

    2 - I numeri non fanno per me. Trovali tu e postali.
    Poi ragioniamo.
    No, no. Sei tu che devi dirmi questa investitura pseudodivina al governo quanti elettori l'avrebbero data, e come.

    3 - Hai ragione sul principio sancito dall'art. 67 (vincolo di mandato).
    Hai torto quando sostieni che "un gruppo consistente di parlamentari toglie la fiducia ad un governo, dobbiamo presumere che anche nel paese sia successo qualcosa del genere."
    Quel plotone di deputati è stato eletto in una lista. Non possiede numeri propri.
    Quel plotone di deputati rappresentano la nazione senza vincolo di mandato. Perché così dice la Costituzione.
    Quale sia il pastrocchio (legge elettorale schifosa, vedi sopra) con cui sono stati eletti non conta di fronte al dettato costituzionale, che è di dignità superiore rispetto ad un legge ordinaria.

    PDL e LEGA avevano provato a cambiare la Costituzione nel 2006, per adattarla meglio tra le altre cose al pastrocchio elettorale, ma il POPOLO SOVRANO (nel pieno dei suoi poteri costituzionali) si è espresso con un referendum E LI HA SPERNACCHIATI.
    Ultima modifica di stephen; 16-11-10 alle 12:41

  4. #154
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Se vi interessa, ecco l'opinione di Zagrebelsky in merito...


    La Costituzione privatizzata
    di GUSTAVO ZAGREBELSKY

    ALCUNI "fantasisti della Costituzione" immaginano e auspicano che, dalla situazione d'impasse politica che potrebbe nascere da un voto contraddittorio sulla fiducia al Governo espresso dalla Camera e dal Senato, si possa uscire semplicemente e immediatamente con lo scioglimento di quel ramo del Parlamento (nel nostro caso, la Camera dei Deputati) che ha votato la sfiducia. Ma la Costituzione dice tutt'altro. Purtroppo per il lettore, occorrono riferimenti tecnici. I seguenti.
    Secondo l'articolo 94, "il Governo deve avere la fiducia delle due Camere". Se la fiducia viene meno, anche solo in una delle due, deve dimettersi. L'obbligo è tassativo. Solo nell'immaginazione di qualche fantasista della costituzione, si può pensare che nel Governo vi sia chi ragiona così: questa Camera, in questa composizione, mi è ostile, ma forse, in un'altra composizione, non lo sarebbe: dunque non mi dimetto (o mi dimetto solo pro forma, restando per l'intanto in carica), ne chiedo lo scioglimento e mi dimetterò effettivamente, se mai, solo dopo le nuove elezioni, nel caso in cui l'esito non mi sia favorevole. Avremmo così un Governo (non dimissionario) che resta in carica con la fiducia di una sola Camera.

    Dopo un esplicito voto di sfiducia di una Camera (irrilevante è che l'altra abbia, prima o dopo, votato la fiducia), il Governo deve dunque "rassegnare" le dimissioni nella mani del Presidente della Repubblica: dimissioni che quest'ultimo non può respingere. Un Governo che restasse in carica contro la volontà del Parlamento (anche solo di una sola Camera), sostenuto dalla volontà del Presidente (quello che nella storia costituzionale si chiama "governo di lotta" antiparlamentare) sarebbe un sovvertimento della Costituzione e della democrazia. Nel solo caso di crisi di governo "extraparlamentare", cioè in assenza di un voto, il Presidente può (o forse deve) rinviare il Governo alle Camere perché si pronuncino sulla fiducia con un voto. Ma se vi è un voto è negativo, le dimissioni non possono essere respinte.

    Una volta date le dimissioni, entra in gioco il Presidente della Repubblica, il cui compito non è quello di favorire o di ostacolare i disegni di questo o di quel raggruppamento politico, ma di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema. Qui si aprono diverse possibilità. Non c'è una strada obbligata. La scelta non è dettata dall'arbitrio o dal capriccio, ma dipende dal fine costituzionale che è - si ripete - l'integrità e la funzionalità del sistema.

    La prima possibilità è la formazione di un nuovo governo che disponga del sostegno della maggioranza in entrambe le Camere. "Prima possibilità" sia in senso temporale, sia in senso logico. Se esiste questa possibilità, da verificare per prima, non deve potersi passare alla seconda, lo scioglimento delle Camere. Sarebbe una prevaricazione politica anticostituzionale sciogliere Camere che siano in condizione d'esprimere maggioranze a sostegno di un governo. La legislatura ha una durata prefissata costituzionalmente, che non può essere accorciata se non quando siano le Camere stesse a darne motivo.

    Solo dopo avere constatato l'impossibilità per le Camere di portare a termine la legislatura tramite la formazione d'un nuovo governo, dopo quello dimissionario - constatazione che spetta al Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni dei gruppi politici presenti in Parlamento - si apre lo scenario dello scioglimento anticipato e delle nuove elezioni. Solo a questo punto, ove vi si arrivi e non prima, si può porre la questione dello scioglimento di entrambe le Camere o di una sola. Potrà piacere o non piacere, ma è la logica del governo parlamentare che è previsto dalla Costituzione.

    Lo scioglimento "anche di una sola Camera", invece che di entrambe, è espressamente previsto dall'art. 88 della Costituzione. Anche qui, dunque, si aprono possibilità, ma anche qui la scelta tra l'una e l'altra non dipende dall'arbitrio o dal desiderio di favorire o danneggiare questa o quella forza politica: deve dipendere, ancora una volta, dall'obbiettivo di garantire imparzialmente l'integrità del sistema. Ora, lo scioglimento della sola Camera che abbia espresso la sfiducia al Governo sarebbe un atto palesemente partigiano, che discrimina tra le due Camere, cioè tra le eventuali diverse maggioranze che esistano nell'una o nell'altra. Sarebbe una sorta di abnorme sanzione costituzionale contro la Camera indocile al Governo e, all'opposto, di avallo politico della Camera docile. Ma la docilità parlamentare non è un valore costituzionale. In effetti, quando tra le due Camere si manifesti un così radicale conflitto politico, non si saprebbe quale delle due sciogliere. Il fatto che vi sia un Governo sostenuto dalla fiducia di una non è un motivo per sciogliere l'altra, se questa è in condizione di sostenerne uno diverso. Una scelta del Presidente tra questa o quella sarebbe palesemente una discriminazione, in un sistema in cui il "bicameralismo" è "paritario".

    Inoltre, lo scioglimento di una sola Camera, nelle condizioni date, rischia di contraddire la finalità dello scioglimento, finalità che - si ripete ancora una volta - è l'integrità e la funzionalità del sistema. Che succederebbe se la Camera nella nuova composizione fosse disomogenea rispetto all'altra? Bisognerebbe ricorrere ancora alla scioglimento, ma di quale delle due? O forse di tutte due? Ci si potrebbe permettere di entrare in questo percorso da incubo? Ma, anche l'ipotesi fortunata che le elezioni ristabilissero l'omogeneità non sarebbe senza insolubili problemi. La nuova Camera dovrebbe durare cinque anni, ricreandosi quella sfasatura nel tempo rispetto all'altra, che la riforma costituzionale del 1963 ha inteso eliminare per prevenire i rischi d'instabilità politica - cioè di disintegrazione e d'inefficienza - insiti nell'elezione distanziata nel tempo. Oppure, si dovrebbe pensare che la Camera sciolta una prima volta anticipatamente nasca col destino segnato d'essere sciolta una seconda volta prima della scadenza naturale, in concomitanza con la scadenza dell'altra. Un'evidente aberrazione, contraria alla pari posizione costituzionale delle due Camere.

    Eppure, si dirà, la possibilità dello scioglimento d'una Camera e non dell'altra è ben prevista dalla Costituzione. Si, ma è stata pensata quando era stabilita una durata diversa delle due Camere e se ne è sempre e solo fatto uso (nel 1953, nel 1958 e nel 1963; mai dopo l'equiparazione delle durate) per rendere contemporaneo il rinnovo dei due rami del Parlamento, non per il contrario. Cioè, se ne è fatto sempre uso per equipararne, non per differenziarne le durate. Nel contesto originario, lo scioglimento "anche di una sola Camera" serviva dunque alla coerenza del sistema; oggi, servirebbe all'incoerenza.

    Si diceva all'inizio dei fantasisti della Costituzione. Sono coloro che fondano le loro richieste su una costituzione che, per ora, non c'è: una costituzione nella quale un capo eletto direttamente dal popolo sia autorizzato a passare sopra le prerogative degli altri organi costituzionali per assicurarsi a ogni costo la perduranza del potere. La costituzione che hanno in mente è anch'essa ad personam. La bizzarria della richiesta di scioglimento d'una sola Camera, oltretutto senza passare attraverso vere dimissioni e senza l'esplorazione delle possibilità di formare un diverso governo, si spiega con la speciale e triste condizione costituzionale materiale del nostro Paese. Siamo un Paese dove al governo c'è gente che altrove sarebbe politicamente nulla; dove il Governo è tenuto insieme da un uomo solo e dove questa persona è uno che, per ragioni di natura giudiziaria, per non perdere la protezione di cui gode non può permettersi di allontanarsene nemmeno per un pò, facendosi da parte quando le condizioni politiche generali lo richiederebbero. Come l'ostrica allo scoglio. Gran parte delle perturbazioni istituzionali di questi tempi dipende da questa semplice, abnorme e disonorevole per tutti, condizione in cui viviamo.

    La Costituzione privatizzata - Repubblica.it

  5. #155
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da stephen Visualizza Messaggio
    ...No, no. Sei tu che devi dirmi questa investitura pseudodivina al governo quanti elettori l'avrebbero data, e come...
    Ecco dunque.

    Dati definitivi di 61.062 sezioni su 61.062
    Camera dei Deputati
    Risultati definitivi delle elezioni politiche 2008
    Pd 12.092.998 - 33,2 - 211
    Di Pietro Idv 1.593.675 - 4,4 - 28
    Totale coalizione - Walter Veltroni 13.686.673 37,6 239
    Pdl 13.628.865 - 37,4 - 272
    Lega Nord 3.024.522 - 8,3 -- 60
    Mov. Aut. All. per il Sud 410.487 - 1,1 - 8
    Totale coalizione - Silvio Berlusconi 17.063.874 - 46,8 - 340
    Senato
    Risultati definitivi delle elezioni politiche 2008
    Pd 11.042.325 33,7 - 116
    Di Pietro Idv 1.414.118 - 4,3 - 14
    Totale coalizione - Walter Veltroni 12.456.443 - 38,0 - 130
    Pdl 12.510.306 - 38,1 - 141
    Lega Nord 2.642.167 - 8,1 - 25
    Mov. Aut. All. per il Sud 355.076 - 1,1 - 2
    Totale coalizione - Silvio Berlusconi 15.507.549 - 47,3 - 168
    Tra quelli che non fanno testo, inseriamo pure caltagirone.
    Camera: Udc 2.050.319 - 5,6 - 36

    Senato: Udc 1.866.294 - 5,7 - 3
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  6. #156
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Palmuzz Visualizza Messaggio
    Se vi interessa, ecco l'opinione di Zagrebelsky in merito...


    La Costituzione privatizzata
    di GUSTAVO ZAGREBELSKY

    ALCUNI "fantasisti della Costituzione" immaginano e auspicano che, dalla situazione d'impasse politica che potrebbe nascere da un voto contraddittorio sulla fiducia al Governo espresso dalla Camera e dal Senato, si possa uscire semplicemente e immediatamente con lo scioglimento di quel ramo del Parlamento (nel nostro caso, la Camera dei Deputati) che ha votato la sfiducia. Ma la Costituzione dice tutt'altro. Purtroppo per il lettore, occorrono riferimenti tecnici. I seguenti.
    Secondo l'articolo 94, "il Governo deve avere la fiducia delle due Camere". Se la fiducia viene meno, anche solo in una delle due, deve dimettersi. L'obbligo è tassativo. Solo nell'immaginazione di qualche fantasista della costituzione, si può pensare che nel Governo vi sia chi ragiona così: questa Camera, in questa composizione, mi è ostile, ma forse, in un'altra composizione, non lo sarebbe: dunque non mi dimetto (o mi dimetto solo pro forma, restando per l'intanto in carica), ne chiedo lo scioglimento e mi dimetterò effettivamente, se mai, solo dopo le nuove elezioni, nel caso in cui l'esito non mi sia favorevole. Avremmo così un Governo (non dimissionario) che resta in carica con la fiducia di una sola Camera.

    Dopo un esplicito voto di sfiducia di una Camera (irrilevante è che l'altra abbia, prima o dopo, votato la fiducia), il Governo deve dunque "rassegnare" le dimissioni nella mani del Presidente della Repubblica: dimissioni che quest'ultimo non può respingere. Un Governo che restasse in carica contro la volontà del Parlamento (anche solo di una sola Camera), sostenuto dalla volontà del Presidente (quello che nella storia costituzionale si chiama "governo di lotta" antiparlamentare) sarebbe un sovvertimento della Costituzione e della democrazia. Nel solo caso di crisi di governo "extraparlamentare", cioè in assenza di un voto, il Presidente può (o forse deve) rinviare il Governo alle Camere perché si pronuncino sulla fiducia con un voto. Ma se vi è un voto è negativo, le dimissioni non possono essere respinte.

    Una volta date le dimissioni, entra in gioco il Presidente della Repubblica, il cui compito non è quello di favorire o di ostacolare i disegni di questo o di quel raggruppamento politico, ma di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema. Qui si aprono diverse possibilità. Non c'è una strada obbligata. La scelta non è dettata dall'arbitrio o dal capriccio, ma dipende dal fine costituzionale che è - si ripete - l'integrità e la funzionalità del sistema.

    La prima possibilità è la formazione di un nuovo governo che disponga del sostegno della maggioranza in entrambe le Camere. "Prima possibilità" sia in senso temporale, sia in senso logico. Se esiste questa possibilità, da verificare per prima, non deve potersi passare alla seconda, lo scioglimento delle Camere. Sarebbe una prevaricazione politica anticostituzionale sciogliere Camere che siano in condizione d'esprimere maggioranze a sostegno di un governo. La legislatura ha una durata prefissata costituzionalmente, che non può essere accorciata se non quando siano le Camere stesse a darne motivo.

    Solo dopo avere constatato l'impossibilità per le Camere di portare a termine la legislatura tramite la formazione d'un nuovo governo, dopo quello dimissionario - constatazione che spetta al Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni dei gruppi politici presenti in Parlamento - si apre lo scenario dello scioglimento anticipato e delle nuove elezioni. Solo a questo punto, ove vi si arrivi e non prima, si può porre la questione dello scioglimento di entrambe le Camere o di una sola. Potrà piacere o non piacere, ma è la logica del governo parlamentare che è previsto dalla Costituzione.

    Lo scioglimento "anche di una sola Camera", invece che di entrambe, è espressamente previsto dall'art. 88 della Costituzione. Anche qui, dunque, si aprono possibilità, ma anche qui la scelta tra l'una e l'altra non dipende dall'arbitrio o dal desiderio di favorire o danneggiare questa o quella forza politica: deve dipendere, ancora una volta, dall'obbiettivo di garantire imparzialmente l'integrità del sistema. Ora, lo scioglimento della sola Camera che abbia espresso la sfiducia al Governo sarebbe un atto palesemente partigiano, che discrimina tra le due Camere, cioè tra le eventuali diverse maggioranze che esistano nell'una o nell'altra. Sarebbe una sorta di abnorme sanzione costituzionale contro la Camera indocile al Governo e, all'opposto, di avallo politico della Camera docile. Ma la docilità parlamentare non è un valore costituzionale. In effetti, quando tra le due Camere si manifesti un così radicale conflitto politico, non si saprebbe quale delle due sciogliere. Il fatto che vi sia un Governo sostenuto dalla fiducia di una non è un motivo per sciogliere l'altra, se questa è in condizione di sostenerne uno diverso. Una scelta del Presidente tra questa o quella sarebbe palesemente una discriminazione, in un sistema in cui il "bicameralismo" è "paritario".

    Inoltre, lo scioglimento di una sola Camera, nelle condizioni date, rischia di contraddire la finalità dello scioglimento, finalità che - si ripete ancora una volta - è l'integrità e la funzionalità del sistema. Che succederebbe se la Camera nella nuova composizione fosse disomogenea rispetto all'altra? Bisognerebbe ricorrere ancora alla scioglimento, ma di quale delle due? O forse di tutte due? Ci si potrebbe permettere di entrare in questo percorso da incubo? Ma, anche l'ipotesi fortunata che le elezioni ristabilissero l'omogeneità non sarebbe senza insolubili problemi. La nuova Camera dovrebbe durare cinque anni, ricreandosi quella sfasatura nel tempo rispetto all'altra, che la riforma costituzionale del 1963 ha inteso eliminare per prevenire i rischi d'instabilità politica - cioè di disintegrazione e d'inefficienza - insiti nell'elezione distanziata nel tempo. Oppure, si dovrebbe pensare che la Camera sciolta una prima volta anticipatamente nasca col destino segnato d'essere sciolta una seconda volta prima della scadenza naturale, in concomitanza con la scadenza dell'altra. Un'evidente aberrazione, contraria alla pari posizione costituzionale delle due Camere.

    Eppure, si dirà, la possibilità dello scioglimento d'una Camera e non dell'altra è ben prevista dalla Costituzione. Si, ma è stata pensata quando era stabilita una durata diversa delle due Camere e se ne è sempre e solo fatto uso (nel 1953, nel 1958 e nel 1963; mai dopo l'equiparazione delle durate) per rendere contemporaneo il rinnovo dei due rami del Parlamento, non per il contrario. Cioè, se ne è fatto sempre uso per equipararne, non per differenziarne le durate. Nel contesto originario, lo scioglimento "anche di una sola Camera" serviva dunque alla coerenza del sistema; oggi, servirebbe all'incoerenza.

    Si diceva all'inizio dei fantasisti della Costituzione. Sono coloro che fondano le loro richieste su una costituzione che, per ora, non c'è: una costituzione nella quale un capo eletto direttamente dal popolo sia autorizzato a passare sopra le prerogative degli altri organi costituzionali per assicurarsi a ogni costo la perduranza del potere. La costituzione che hanno in mente è anch'essa ad personam. La bizzarria della richiesta di scioglimento d'una sola Camera, oltretutto senza passare attraverso vere dimissioni e senza l'esplorazione delle possibilità di formare un diverso governo, si spiega con la speciale e triste condizione costituzionale materiale del nostro Paese. Siamo un Paese dove al governo c'è gente che altrove sarebbe politicamente nulla; dove il Governo è tenuto insieme da un uomo solo e dove questa persona è uno che, per ragioni di natura giudiziaria, per non perdere la protezione di cui gode non può permettersi di allontanarsene nemmeno per un pò, facendosi da parte quando le condizioni politiche generali lo richiederebbero. Come l'ostrica allo scoglio. Gran parte delle perturbazioni istituzionali di questi tempi dipende da questa semplice, abnorme e disonorevole per tutti, condizione in cui viviamo.

    La Costituzione privatizzata - Repubblica.it
    lo hanno già postato, ma hai fatto bene a riproporlo.

    Ovviamente i fini costituzionalisti bananas si guardano bene dal commentare l'art 94 che OBBLIGA il governo ad avere la fiducia di entrambe le camere per restare in carica, e che quindi rende la discussione su eventuali scioglimenti "parziali" un esercizio accademico. Peraltro scadente.

    il futuro non è più quello di una volta

  7. #157
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Razionalista Visualizza Messaggio
    Se non si dimette dopo essere stato sfiduciato voglio loro:
    Impensabile ed inaccettabile che non si dimetta dopo una sfiducia, ma Fini avrebbe già dovuto farlo (in un paese un po' più serio).

  8. #158
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da discovery Visualizza Messaggio
    lo hanno già postato, ma hai fatto bene a riproporlo.

    Ovviamente i fini costituzionalisti bananas si guardano bene dal commentare l'art 94 che OBBLIGA il governo ad avere la fiducia di entrambe le camere per restare in carica, e che quindi rende la discussione su eventuali scioglimenti "parziali" un esercizio accademico. Peraltro scadente.
    Ah beh ma visto che era 4 pagine che parlavano del nulla ho pensato che non fosse stato ancora postato
    Ultima modifica di Palmuzz; 16-11-10 alle 13:23

  9. #159
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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Se gli elettori hanno indicato inequivocabilmente da chi vogliono essere governati per tutta la durata della legislatura (cinque anni) e, successivamente a quella SOVRANA indicazione, una porzione (modesta ma determinante in uno dei due rami del Parlamento) abbandona la maggioranza per schirarsi con l'opposizone, contrariamente a ciò che gli elettori avevano creduto nel momento in cui si recavano alle Urne, quel "danno da defezione" rischia di pregiudicare quel solenne ravvicinato pronunciamento.
    L'ordinamento costituzionale rischia di essere danneggiato ed il sistema immunitario che lo protegge prevede strumenti idonei (art. 88 cost.) a tutelare la Volontà della Sovranità Popolare che ha stabilito da chi vuole essere governata consegnandogli la indiscutibile vittoria.
    In Italia abbiamo il parlamentarismo, l'unica cosa che il corpo elettorale decide è chi va in Parlamento (in realtà oggi manco quello decide), non certo chi va al governo. E' l'esecutivo che dipende dal Parlamento, non il contrario, quindi se alla Camera un nuovo governo riuscisse ad ottenere la fiducia avrebbe la stessa "dignità" del Berlusconi IV ancora sostenuto (?) al Senato.

    PS: L'art. 88 venne scritto in quanto all'inizio Camera e Senato avevano durate diverse. Da quando sono state equiparate non è più stato utilizzato, e vi state illudendo se credete che Napolitano creerà questo precedente per parare il culo all'attuale governo.
    "Il potere non è un mezzo, è un fine. Non si stabilisce una dittatura nell'intento di salvaguardare una rivoluzione, ma si fa una rivoluzione nell'intento di stabilire una dittatura."

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    Predefinito Rif: Sciogliere solo la Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Abbott Visualizza Messaggio
    In Italia abbiamo il parlamentarismo, l'unica cosa che il corpo elettorale decide è chi va in Parlamento (in realtà oggi manco quello decide), non certo chi va al governo. E' l'esecutivo che dipende dal Parlamento, non il contrario, quindi se alla Camera un nuovo governo riuscisse ad ottenere la fiducia avrebbe la stessa "dignità" del Berlusconi IV ancora sostenuto (?) al Senato.

    PS: L'art. 88 venne scritto in quanto all'inizio Camera e Senato avevano durate diverse. Da quando sono state equiparate non è più stato utilizzato, e vi state illudendo se credete che Napolitano creerà questo precedente per parare il culo all'attuale governo.
    Come ho già avuto modo di rilevare: se questa fosse stata la ragione, perchè non si è provveduto dal Parlamento (magari quando al governo c'era Prodi) ad abrogare quella parte dellìart. 88?
    Ed ancora.
    Sempre se questa fosse stata la ragione.
    Perchè nessuno ha sollevato davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità, visto che la sussistenza della norma aveva ragion d'essere solamente perchè finalizzata al raggiungimento di uno scopo - quello da Te e da altri registrato?

    Ed ancora.
    Perchè se lo scopo dichiarato fosse stato davvero quello, la possibilità di scioglimento anche di una sola camera, è sancito nell'articolo 88 e non nelle norme transitorie?
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

 

 
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