cioè non ho capito uno in una azienda non ha la possibilità di venir rappresentato da chi vuole ......... ma decide l'azienda per lui....
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ripeto la fiom può anche avere ragione. ma ci spieghi perché ha VOLUTO questo sistema per il quale se non firmi non hai rappresentanza, e fino a due giorni fa lo applicava con gusto contro i sindacati di base e autonomi
Chi guadagna meno di 1200 euro e non arriva a fine mese ha molti doveri, vero? Mentre i dirigenti che faticano a stare dietro ai loro zeri (400 volte un dipendente) solo diritti.
Parlate come se gli operai fossero viziati strapagati, meno LSD e più realtà.
Io invece mi stavo facendo un'altra domanda in questi giorni, sull'eco del ricordo dell'indignazione che un aiuto al gruppo fiat da parte del governo Prodi mi aveva provocato (notizia che non trovo, purtroppo): minacciano di andarsene? E quanto durerebbe Fiat senza questi Finanziamenti statali alla FIAT ?
Uhm andando a spulciare la questione (e per quel che ne possa capire), mi sono imbattuto su una sentenza della corte costituzionale del 1996, che fu usata per tenere fuori i cobas da fiat (respingendo la questione sollevata dai cobas per questioni di rilevanza basata sulla rappresentatività)
Consulta Online - Anno 1996, Sentenza N. 244
Interessante vedere ora che succede e quanto si applicherà questo alla fiom.Citazione:
Secondo l'art. 19, pur nella versione risultante dalla prova referendaria, la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva. L'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale.
[...]
L'art. 19 "valorizza l'effettività dell'azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva" (sentenza n. 492 del 1995) quale indicatore di rappresentatività già apprezzato dalla sentenza n. 54 del 1974 come "non attribuibile arbitrariamente o artificialmente, ma sempre direttamente conseguibile e realizzabile da ogni associazione sindacale in base a propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giudice"