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    Predefinito Per il sì a Mirafiori e per quello che deve venire dopo

    Per il sì a Mirafiori e per quello che deve venire dopo

    LE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI
    [firmatari: Augusto Barbera, Antonello Cabras, Stefano Ceccanti, Sergio
    Chiamparino, Paolo Giaretta, Pietro Ichino, Claudia Mancina, Ignazio Marino,
    Enrico Morando, Alessia Mosca, Nicola Rossi, Francesco Tempestini, Giorgio
    Tonini]
    A più di sessant’anni dall’abrogazione dell’ordinamento corporativo e
    dall’entrata in vigore della Costituzione, il sistema italiano delle
    relazioni industriali è ancora privo di una cornice compiuta di norme di
    fonte statuale, attuativa di quanto previsto dall’articolo 39 della Carta;
    ma è anche privo di una cornice compiuta di norme di fonte collettiva. Tale
    esso è rimasto anche dopo l'Accordo di concertazione del 23 luglio 1993, pur
    decisivo per l'accesso del Paese al sistema dell'Euro: quello stesso
    Accordo, infatti, rinviava a interventi legislativi, anche di livello
    costituzionale, in materia di contrattazione collettiva e relativa
    efficacia, che non sono stati poi attuati.
    Resta in particolare largamente indeterminata la disciplina di materie di
    importanza cruciale, in un regime come il nostro di pluralismo sindacale,
    quali quelle
    - della misurazione della rappresentatività di ciascun sindacato nei
    luoghi di lavoro,
    - dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi,
    - dei rapporti tra contratti collettivi di diverso livello,
    - dell’esercizio del diritto di sciopero,
    - dell’efficacia della clausola di tregua sindacale,
    le quali attualmente sono oggetto soltanto di orientamenti giurisprudenziali
    resi incerti dall’assenza di qualsiasi disciplina di fonte legislativa o
    collettiva.
    Nell’ultimo decennio si è aperta una crisi del sistema, che è venuta
    progressivamente aggravandosi. È la crisi di un “modello contrattuale”
    affermatosi nei fatti, che per le sue caratteristiche strutturali produce un
    effetto depressivo sui livelli retributivi: a) ancorando i livelli della
    parte più forte e dinamica del tessuto produttivo nazionale a quelli della
    parte più debole; b) ostacolando gli investimenti stranieri abbinati a piani
    industriali innovativi. Quest’ultimo effetto è conseguenza della mancanza di
    un criterio che consenta di dirimere il dissenso tra i sindacati, quando
    esso si manifesta in sede aziendale nella negoziazione di piani industriali
    innovativi: questa situazione di anomia produce una marcata vischiosità del
    sistema di relazioni industriali, attribuendo di fatto un potere di veto
    alle formazioni minoritarie. La vicenda del progetto Fiat per la “Fabbrica
    Italia” ha posto in evidenza questa vischiosità e i difetti dell’ordinamento
    attuale che la determinano, rendendo l’opinione pubblica consapevole dei
    costi altissimi che ne derivano per il Paese, in termini di chiusura agli
    investimenti delle grandi multinazionali.
    Superare questa vischiosità del sistema delle relazioni industriali
    è indispensabile per un Paese come il nostro la cui crescita economica è
    bloccata da molti anni e che non dispone di altra leva, per tornare a
    crescere, che quella dell’aumento drastico del flusso degli investimenti
    provenienti dall’estero. Effetti depressivi su quel flusso sono esercitati
    anche da altre cause strutturali, quali i difetti delle nostre
    amministrazioni pubbliche e delle nostre infrastrutture, i costi più alti
    che altrove dei servizi alle imprese dovuti a difetto di concorrenza dei
    rispettivi mercati; ma una fluidificazione del nostro sistema delle
    relazioni industriali può avere un effetto positivo sul flusso degli
    investimenti in entrata anche prima che gli altri difetti vengano
    efficacemente corretti.
    In particolare, è necessario aprire spazi – assai più ampi degli attuali –
    di valutazione degli scostamenti rispetto ai modelli nazionali di
    organizzazione del lavoro, struttura delle retribuzioni, articolazione dei
    tempi di lavoro, portati dai nuovi piani industriali, nella consapevolezza
    che non giova a nessuno, né imprese né lavoratori, un sistema chiuso, per
    paura delle innovazioni cattive, anche alle innovazioni buone. È dunque
    questo il filo che proponiamo di tirare subito per avviare nel Paese un
    grande processo di modernizzazione.
    La via maestra per il riassetto del sistema delle relazioni
    industriali dovrebbe essere quella di un accordo interconfederale
    sottoscritto da tutte le confederazioni imprenditoriali e sindacali
    maggiori, nel quale le cinque materie cruciali indicate sopra trovino
    compiuta disciplina: compito della legge, a quel punto, sarebbe soltanto
    quello di intervenire a sostegno dell’efficacia dell’accordo sindacale.
    Dove, però, il sistema mostri di non essere in grado di dotarsi di questa
    cornice di norme universalmente condivise, determinando il rischio di
    paralisi, spetta al legislatore intervenire in via sussidiaria e
    provvisoria, con una normativa snella, che sia il meno possibile intrusiva e
    il più possibile volta a rafforzare l’autonomia collettiva. L'obiettivo non
    è sottrarre materie alla libera contrattazione. Al contrario: si tratta di
    cambiare forme, protagonisti e tempi della contrattazione, per renderla più
    penetrante, pervasiva ed efficace.
    Un esempio di come questa normativa legislativa può essere delineata
    è offerto dal disegno di legge n. 1872, presentato da 55 senatori del Pd
    nell’autunno 2009, il cui contenuto può sintetizzarsi come segue:
    1. una disciplina molto semplice e lineare della rappresentanza
    sindacale nei luoghi di lavoro consente di individuare il sindacato o
    coalizione sindacale titolare della maggioranza dei consensi, al livello
    aziendale e ai livelli superiori fino a quello nazionale;
    2. a questo sindacato o coalizione viene attribuito il potere di
    stipulare un contratto collettivo ivi compresa la clausola di tregua in
    riferimento alle materie regolate nel contratto stesso con efficacia
    generale nell’ambito di sua competenza;
    3. il contratto collettivo nazionale stipulato dal sindacato o
    coalizione maggioritaria resta la disciplina applicabile per default in
    tutta la categoria che il contratto stesso definisce;
    4. è fatta, però, salva la possibilità che a un livello inferiore
    regionale o aziendale un sindacato o coalizione maggioritaria stipuli
    efficacemente un altro contratto di contenuto diverso, che in tal caso
    prevale sulla disciplina collettiva di livello nazionale;
    5. qui il progetto prevede che si attivi un “filtro” ulteriore, per
    limitare la derogabilità del contratto nazionale da parte di quello di
    livello inferiore: il requisito che il sindacato stipulante in deroga sia
    radicato in almeno quattro regioni (ma si possono utilizzare e anche
    combinare tra loro tecniche di limitazione diverse, con diverso grado di
    restrittività).
    Come la relazione al disegno di legge n. 1872/2009 avverte, la parte
    della riforma riguardante l’efficacia erga omnes del contratto collettivo
    nazionale richiede una riforma degli ultimi tre commi dell’articolo 39 della
    Costituzione. Nulla vieta tuttavia che, in attesa di questa modifica
    costituzionale, si escluda dalla nuova disciplina legislativa la (sola)
    materia dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi nazionali,
    limitando la riforma alle materie della rappresentanza sindacale nei posti
    di lavoro, alla contrattazione collettiva aziendale (ivi compresa la
    clausola di tregua) e ai suoi rapporti con il contratto collettivo
    nazionale: tutte queste materie, infatti, sono esenti dal vincolo risultante
    dagli attuali ultimi tre commi dell’articolo 39 della Costituzione.
    La prospettiva dell’ampliamento degli spazi di intesa in azienda su
    nuove forme di organizzazione del lavoro, di struttura delle retribuzioni,
    di articolazione e distribuzione dei tempi di lavoro, in funzione
    dell’aumento della produttività e del trattamento dei lavoratori, implica un
    corrispondente ampliamento degli spazi di partecipazione, intesa –
    alternativamente o cumulativamente – come accesso dei lavoratori alle
    informazioni sull’andamento economico e produttivo dell’impresa,
    partecipazione agli organi di controllo della gestione nei sistemi di
    governance duale, partecipazione al capitale e/o agli utili.
    Per questo è necessario un intervento legislativo che, dando
    attuazione all’articolo 46 della Costituzione, per un verso ribadisca la
    necessaria natura contrattuale collettiva di qualsiasi forma di
    partecipazione in azienda; per altro verso disponga le agevolazioni fiscali
    opportune per la pratica della partecipazione azionaria e agli utili;
    rimuova inoltre gli ostacoli normativi per la presenza di rappresentanti dei
    lavoratori nei consigli di sorveglianza. Si creeranno in questo modo le
    condizioni per lo sviluppo di una feconda convivenza, confronto e anche
    competizione tra modelli diversi di partecipazione dei lavoratori
    nell’impresa, tutti comunque sempre basati sul principio contrattualistico.

    Per il sì a Mirafiori e per quello che deve venire dopo | ceccanti | Il Cannocchiale blog
    Perché l'unico tipo di rapporto che riusciva a concepire era di tipo feudale. Non aveva la minima idea di cosa fosse il cameratismo al quale anelava l'anima. (E. M. Forster)



  2. #2
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    Predefinito Rif: Per il sì a Mirafiori e per quello che deve venire dopo

    E per fortuna che Marino era andato in piazza il 16 Ottobre.
    VOTA NO AL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE
    UN NO COSTITUENTE PER LA DEMOCRAZIA CONTRO L'AUSTERITA'
    http://www.sinistraitaliana.si/ - http://www.noidiciamono.it/

 

 

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