
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Oltre ai motivi contestati dall'ottimo careca ai quali mi riconduco, aggiungo.
O.T.
Sei un individuo inquietante.
E quel particolare stato, riconducibile al tormento, risulta aggravato dal fatto che sei pure aspirante uditore giudiziario.
Il concorso di persone, esteso oltre ogni ragionevole limite, nel combinato disposto giacobino, è degno del peggiore comitato di salute pubblica.
Nella relazione introduttiva al progetto di legge che ha introdotto l’art. 110 viene accolto integralmente il principio della necessità del rapporto causale, in forza del quale, tutte le condizioni che concorrono a produrre l’evento sono causa di esso.
Il legame posto a fondamento della ascrivibilità dell’art. 110 si realizza mediante una associazione di cause coscienti.
E’ necessario quindi che sussista la consapevolezza di concorrere alla azione delittuosa dei compartecipi.
Che sussista la volontà di cooperare al fatto che costituisce reato.
Il combinato disposto tra il 110 ed il 416 bis presuppone che vi sia la contestazione di un
reato a monte e che il cd. “concorrente esterno” possieda la
coscienza, sebbene non figuri tra i “soci”, che, ad es. l’avere semplicemente conferito con uno degli associati mafiosi in una pubblica piazza, rappresenti la conoscenza delle attività criminali di quest’ultimo in veste di associato in ordine al fatto reato che si intende perseguire e quindi, unicamente per questo, sia imputabile al cd. concorrente esterno individuato, la sua adesione nel voler contribuire alla consumazione appunto di quel crimine.
Trattandosi peraltro di
dolo specifico, andrebbero attentamente valutate le motivazioni della sentenza della S.C. di Cassazione del 30 giugno 1994.
GNOSIS - Rivista Italiana di Intelligence
Paradossale quindi l’opinione che sostieni.
L’avvocato a cui il cliente, coinvolto in una accusa di riciclaggio, ha chiesto un consiglio, è un concorrente esterno.
Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso non esiste nel nostro ordinamento e costituisce una figura che necessita, per la sua configurabilità, di una legge varata dal Parlamento.
Esiste maggiore fondatezza nel sostenere che l'arresto avvenuto in modo illegittimo (in violazione delle norme degli artt. 272 e segg. cpp) confuiguri l'ipotesi di reato di cui all'art. 605 cp (sequestro di persona) che nel "puntellare" l'insistenibile combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis del cp.