
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Ottimo.
Vista la tendenza, tutta Italiana, a celebrare processi mediatici ci adeguiamo.
Lasciando da parte per un attimo le questioni procedurali, sebbene rivestano carattere propedeutico in quanto dalla loro preliminare risoluzione dipendono effetti processuali non certo di scarso rilievo, entriamo nel merito della vicenda che, secondo i pm di Milano, integrerebbero i reati di concussione e quello di prostituzione minorile (reati contestati all'INDAGATO Berlusconi).
La prova della concussione, davvero diabolica, può essere dimostrata solo ove il P.U., abusando della sua qualità o dei suoi poteri, abbia costretto o indotto taluno "a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità..." (art. 317 cp).
Abbiamo ascoltato dalla voce di Ruby (presunto soggetto passivo del reato), che non vi è stato rapporto sessuale e che la somma di danaro che, pare abbia ricevuto, sia unicamente ascrivibile alla generosità dell'indagato.
Non c'è stato alcuno scambio.
Questo coincide esattamente con quanto affermato da Berlusconi (presunto soggetto attivo del reato).
Dunque la Procura, nell'esercitare la funzione che gli è propria, avrebbe l'onere, in un eventuale giudizio, di esibire la prova in cui è invece dimostrata la costrizione o l'induzione che concretizza lo scambio.
Non spetta a Berlusocni dimostrare il contrario.
Spetta unicamente al Pm provare la sussistenza di una costrizione presupposto dello scambio. Questo non va mai dimenticato.
Solitamente avviene che sia il soggetto passivo del reato a denunciare la coartazione.
Quantomeno per evitare che venga derubricato il reato di concussione in corruzione che lo vedrebbe, ispo iure, passare dalle vesti di soggetto passivo a quelle di soggetto attivo del reato.
Quì siamo davanti alla manifesta coincidente dichiarazione, resa pubblicamente da entrambi i soggetti, in cui viene esclusa la sussistenza di una costrizione o induzione atta a configurare un vantaggio oppure una qualsivoglia utilità.
L'altra imputazione - quella che attiene esplicitamente all'art. 600-bis cp (prostituzione minorile) va esaminata sulla scorta del disposto normativo.
"Chiunque induce all prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi."
Anche quì, Ruby riveste la figura di soggetto passivo.
Secondo i pm di Milano, nella prima ipotesi enunciata, Berlusconi avrebbe indotto Ruby a prostituirsi.
Posto che l'indagato non ha alcun interesse ad affermare una simile demenziale attestazione.
Chi lo afferma?
Ruby (soggetto passivo)? No.
Lo afferma la Procura? Non si sa.
Lo affermano testi ascoltati che hanno assistito al colloquio tra l'indagato ed il soggetto passivo? Non si sa.
Navighiamo nella più completa oscurità. Buio integrale.
Sulla seconda ipotesi - quella in cui si sarebbe consumato un atto sessuale - entrambi hanno già dichiarato pubblicamente l'insussistenza della presunta consumazione.
Chi ha assistito al compimento dell'atto sessuale? Non risulta.
Ci sono testi che hanno visto? Non risulta.
La terza ipotesi non può essere presa in considerazione in quanto Ruby aveva diciassette anni, anche se, per sua stessa ammissione non aveva denuinciato la sua età a Berlusconi avendogli dichiarato una l'età di 24 anni.
Dunque di cosa stiamo parlando?
Di che discutiamo?
La Procura di Milano possiede l'obbligo funzionale di provare quelle accuse.
O dimostra, mediante l'esibizione di prove riscontrabili in giudizio, le imputazioni che ascrive, oppure andrebbe "sciolta nel suo stesso acido".
L'unico vero scopo dei giudici milanesi è sotto gli occhi di tutti i cittadini.
Tentare l'ennesimo sputtanamento di Berlusconi.
Poco importa se a quella umiliazione corrisponda la mortificazione planetaria dell'Italia.