
Originariamente Scritto da
solgenitsin
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si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione
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Il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato. (Fattispecie relativa a corruzione in atti giudiziari, nella quale, essendo stati corrisposti compensi in tempi diversi, il momento di consumazione del reato è stato individuato nella corresponsione dell'ultimo di essi).
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La corruzione è un reato plurisoggettivo di natura bilaterale “a concorso necessario”, in quanto il suo elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti e speculari del privato e del pubblico funzionario, che si integrano a vicenda e danno vita ad un unico delitto. Ne consegue che la consumazione del delitto di corruzione si perfeziona nel momento e nel luogo in cui interviene l’accordo tra corrotto e corruttore; se, tuttavia, l’accordo abbia ad oggetto la sola promessa di denaro o altra utilità, ed a questa segua poi la dazione da parte del corruttore e l’accettazione da parte del corrotto, la consumazione del reato sposta in avanti, e deve ritenersi avvenuta in tale ultimo momento, ferma restando peraltro la punibilità della condotta consistita nella (sola) promessa
questa è la giurisprudenza sulla questione;
giuro di non aver selezionato le massime (scegliendo quelle eventualmente più favorevoli ad una tesi piuttosto che ad un'altra), ma di aver preso le sentenze più recenti estrapolatemi dalla ricerca "corruzione consumazione"
quella che segue, invece, è una chicca del Uff. Indagini preliminari Milano, 06/07/1999
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Il momento consumativo del reato di corruzione corrisponde a quello di perfezionamento del "pactum sceleris". In questa prospettazione ai fini della competenza assume rilievo centrale il momento dell'accordo, inteso come accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale e cronologicamente anteriore alla dazione. Le dazioni di denaro in esecuzione dell'accordo criminoso, comunque debbano essere intese (postfatto non punibile, postfatto rilevante ex art. 133 c.p., nei quali casi non rileverebbero ai fini della consumazione del reato; ovvero fatto che incide sullo spostamento in avanti del momento consumativo), mantenendo l'unicità del reato stesso, non determinano spostamenti della competenza territoriale, ai sensi dell'art. 8 c.p.p. (nel senso che dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di corruzione in quello nel quale il pubblico ufficiale accetta la promessa dell'utilità non dovutagli, giudice competente a conoscere del fatto è quello che ha competenza territoriale su tale luogo essendo indifferente che la corresponsione avvenga successivamente in altro diverso luogo).