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  1. #12481
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da arconte Visualizza Messaggio
    ma la finite di fare commenti a caxxo??
    rISPONDI AL POST DI PALMUZZ.
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  2. #12482
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Palmuzz Visualizza Messaggio
    Non entro nel merito, lo metto solo per dover di cronaca...

    7 Aprile 2011
    La verità di Milano

    Credo di fare una cosa utile pubblicando per intero sul mio blog l'articolo del professor Carlo Federico Grosso, uscito oggi su “La Stampa”.
    Grosso non è un magistrato ma un avvocato penalista, docente di Diritto penale all'università di Torino. Ha sempre difeso le garanzie degli imputati e anche in materia di intercettazioni nessuno ha mai potuto accusarlo di faziosità.
    Tanto più importante mi sembra quindi la lucidità con cui spiega perché, in termini di legge e a norma di Costituzione, la Procura di Milano avesse il preciso dovere di acquisire e trascrivere nei brogliacci le intercettazioni di alcune telefonate in cui il presidente del Consiglio parlava con persone intercettate.
    Il Pdl sta facendo una gran cagnara affermando che così è stata violata la legge. La verità è esattamente il contrario: la Procura di Milano avrebbe violato la legge se non avesse acquisito e trascritto quelle intercettazioni.



    Il deposito è un atto dovuto


    L'articolo 68 della Costituzione stabilisce che l'autorità giudiziaria, quando intende sottoporre ad intercettazione un parlamentare, deve chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Può tuttavia accadere che un onorevole venga intercettato “casualmente” nel corso di un procedimento a carico di altre persone o di lui stesso. In questo caso, il magistrato, neppure volendolo, potrebbe premunirsi del placet richiesto. Ed infatti la legge dispone che l'intercettazione casuale è acquisita comunque legittimamente. Il problema riguarda, eventualmente, la sua trascrizione e la sua utilizzazione. Anche qui la disciplina processuale è peraltro chiara. Quando avviene una intercettazione la legge prescrive che la polizia giudiziaria rediga verbali nei quali è trascritto il contenuto della comunicazione intercettata, verbali che, secondo prassi, possono riportare brani dei dialoghi di maggiore interesse. Ciò che è, ovviamente, avvenuto nel caso delle intercettazioni, assolutamente legittime, delle quali si discute. Ulteriore problema. A quali condizioni le intercettazioni casuali dei parlamentari possono essere utilizzate? La sentenza numero 390/2007 della Corte Costituzionale ha stabilito che nel caso in cui intenda utilizzarle nel processo a carico del parlamentare il magistrato deve chiedere l'autorizzazione alla Camera; se intende utilizzarle in processi a carico di soggetti diversi può usarle invece del tutto liberamente. Con riferimento alle intercettazioni casuali di un deputato ritenute irrilevanti la legge soggiunge che il magistrato ne ordina la distruzione, previo, tuttavia, avviso alla parte, che potrebbe avere un suo interesse difensivo alla loro conservazione. Alla luce di queste norme non è difficile inquadrare giuridicamente ciò che è accaduto a Milano. Come ha riferito ieri il procuratore in un comunicato, le intercettazioni in questione (legittimamente acquisite e trascritte nei brogliacci come previsto dalla legge), quando Berlusconi non era ancora indagato sono state depositate al giudice per ottenere la loro proroga. Poiché Berlusconi non era, allora, appunto indagato, esse erano pertanto utilizzate in un procedimento che non lo riguardava in tale veste. Sulla base della legge, non c'era, pertanto, un obbligo di chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Nel processo a carico del premier tali intercettazioni non sono, oggi, sicuramente utilizzabili (potrebbero esserlo, invece, insieme ad altre nel processo Ruby bis, dove sono imputate persone diverse). Il loro deposito costituiva, comunque un atto dovuto, poiché la difesa del premier poteva, teoricamente, avere un suo interesse al loro interesse. Il rispetto di una garanzia difensiva, pertanto. Ha quindi ragione il procuratore di Milano nel rivendicare la legittimità della procedura seguita dal suo ufficio.


    Antonio Di Pietro: La verità di Milano



    p.s. Non ho trovato l'articolo originale direttamente dal sito De "La Stampa"... se uno lo trova mi fa un favore!
    Domanda preliminare.
    In quale fascicolo erano state depositate le intercettazioni in oggetto?
    Qualcuno mi risponde please?hefico:
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  3. #12483
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da SPYCAM Visualizza Messaggio
    Lui si diverte a prendere per il culo gli italiani , dopo averlo fatto cn gli Aquilani ora lo sta facendo con i
    lampedusani....iero ho letto da qualche parte che il sindaco di lampedusa ha battuto cassa chiedendo al nanerottolo uk casino' ed il campo da golf.....poveri illusi...
    alloraaaa?? la fonte della cazzata quotidiana non si trovaaa repapelle:?
    Ultima modifica di Amalie; 07-04-11 alle 13:58


  4. #12484
    Teleimbonito Mafioso
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Palmuzz Visualizza Messaggio
    Non entro nel merito, lo metto solo per dover di cronaca...

    7 Aprile 2011
    La verità di Milano

    Credo di fare una cosa utile pubblicando per intero sul mio blog l'articolo del professor Carlo Federico Grosso, uscito oggi su “La Stampa”.
    Grosso non è un magistrato ma un avvocato penalista, docente di Diritto penale all'università di Torino. Ha sempre difeso le garanzie degli imputati e anche in materia di intercettazioni nessuno ha mai potuto accusarlo di faziosità.
    Tanto più importante mi sembra quindi la lucidità con cui spiega perché, in termini di legge e a norma di Costituzione, la Procura di Milano avesse il preciso dovere di acquisire e trascrivere nei brogliacci le intercettazioni di alcune telefonate in cui il presidente del Consiglio parlava con persone intercettate.
    Il Pdl sta facendo una gran cagnara affermando che così è stata violata la legge. La verità è esattamente il contrario: la Procura di Milano avrebbe violato la legge se non avesse acquisito e trascritto quelle intercettazioni.



    Il deposito è un atto dovuto


    L'articolo 68 della Costituzione stabilisce che l'autorità giudiziaria, quando intende sottoporre ad intercettazione un parlamentare, deve chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Può tuttavia accadere che un onorevole venga intercettato “casualmente” nel corso di un procedimento a carico di altre persone o di lui stesso. In questo caso, il magistrato, neppure volendolo, potrebbe premunirsi del placet richiesto. Ed infatti la legge dispone che l'intercettazione casuale è acquisita comunque legittimamente. Il problema riguarda, eventualmente, la sua trascrizione e la sua utilizzazione. Anche qui la disciplina processuale è peraltro chiara. Quando avviene una intercettazione la legge prescrive che la polizia giudiziaria rediga verbali nei quali è trascritto il contenuto della comunicazione intercettata, verbali che, secondo prassi, possono riportare brani dei dialoghi di maggiore interesse. Ciò che è, ovviamente, avvenuto nel caso delle intercettazioni, assolutamente legittime, delle quali si discute. Ulteriore problema. A quali condizioni le intercettazioni casuali dei parlamentari possono essere utilizzate? La sentenza numero 390/2007 della Corte Costituzionale ha stabilito che nel caso in cui intenda utilizzarle nel processo a carico del parlamentare il magistrato deve chiedere l'autorizzazione alla Camera; se intende utilizzarle in processi a carico di soggetti diversi può usarle invece del tutto liberamente. Con riferimento alle intercettazioni casuali di un deputato ritenute irrilevanti la legge soggiunge che il magistrato ne ordina la distruzione, previo, tuttavia, avviso alla parte, che potrebbe avere un suo interesse difensivo alla loro conservazione. Alla luce di queste norme non è difficile inquadrare giuridicamente ciò che è accaduto a Milano. Come ha riferito ieri il procuratore in un comunicato, le intercettazioni in questione (legittimamente acquisite e trascritte nei brogliacci come previsto dalla legge), quando Berlusconi non era ancora indagato sono state depositate al giudice per ottenere la loro proroga. Poiché Berlusconi non era, allora, appunto indagato, esse erano pertanto utilizzate in un procedimento che non lo riguardava in tale veste. Sulla base della legge, non c'era, pertanto, un obbligo di chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Nel processo a carico del premier tali intercettazioni non sono, oggi, sicuramente utilizzabili (potrebbero esserlo, invece, insieme ad altre nel processo Ruby bis, dove sono imputate persone diverse). Il loro deposito costituiva, comunque un atto dovuto, poiché la difesa del premier poteva, teoricamente, avere un suo interesse al loro interesse. Il rispetto di una garanzia difensiva, pertanto. Ha quindi ragione il procuratore di Milano nel rivendicare la legittimità della procedura seguita dal suo ufficio.


    Antonio Di Pietro: La verità di Milano


    p.s. Non ho trovato l'articolo originale direttamente dal sito De "La Stampa"... se uno lo trova mi fa un favore!
    anche l'ecc.mo avv. grosso dimentica un piccolo particolare: una sentenza successiva della consulta che ho ripetutamente postato:

    È inammissibile la q.l.c. dell'art. 6, comma 2, l. 20 giugno 2003 n. 140, impugnato, in riferimento agli art. 3, 24 e 112 cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato. Premesso che la rilevanza della questione è subordinata all'effettiva possibilità di qualificare come "casuali" le captazioni foniche di cui si discute nel procedimento principale, la valutazione positiva del rimettente sul punto poggia su un'interpretazione del concetto di intercettazioni "casuali" non condivisibile, perché inclusiva di tutte le intercettazioni meramente connotate dall'originaria assenza dell'intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, laddove invece, in presenza, come nella specie, di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, si impone una stringente verifica dell'occasionalità delle intercettazioni, sicché l'omessa verifica dell'eventualità che, nel procedimento a quo, i parlamentari interessati possano essere divenuti bersaglio indiretto delle attività di intercettazione rende inadeguata la motivazione sulla rilevanza della questione e la descrizione della fattispecie concreta (sentt. n. 163 del 2005, 390 del 2007).
    questa è la spiegazione della massima della sentenza quotata per chi trovasse ostico il linguaggio giuridico...

    Necessaria l’autorizzazione della Camera se l’intercettazione diventa mirata.

    Necessario l'ok della Camera per continuare le intercettazioni che coinvolgono alte cariche dello Stato quando da fortuite si trasformano in mirate.

    Con la sentenza n. 113 del 24 marzo 2010 la Corte Costituzionale ha respinto, dichiarandola inammissibile, la questione di legittimità relativa alla Legge Boato ed inerente casi di intercettazioni in cui “casualmente” compaiano esponenti del Parlamento.

    A sollevare il caso davanti alla Consulta era stato il Tribunale di Roma.

    L’ordinanza di rimessione del Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma dubitava della legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), per la parte in cui prevede l'obbligo per il Gip di richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza all'utilizzo di intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato

    Secondo il tribunale dei ministri in particolare, la norma censurata introdurrebbe una garanzia a tutela della riservatezza dei parlamentati non solo non prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza.

    I giudici della Consulta distinguono innanzi tutto le intercettazioni fortuite, per le quali sarebbe impossibile chiedere un via libera preventivo, da quelle dirette, per le quali è necessario l'ok preventivo che, se negato, comporta l'immediata distruzione del materiale acquisito.

    In merito la Corte Costituzionale respinge l’assunto per cui basterebbe l’originaria assenza dell’intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, per qualificare indefinitamente come «casuali» le intercettazioni di comunicazioni del membro del Parlamento operate su detta utenza.

    Rileva la Consulta che più un'indagine è lunga e articolata, meno plausibile diventa sostenere la tesi dell'intercettazione casuale: "ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi...."

    Nel caso di specie, precisa inoltre la Consulta, dalle carte giudiziarie non è possibile stabilire se il parlamentare sia stato coinvolto perché interloquiva direttamente con il soggetto sottoposto a intercettazione - condizione necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003 - o se sia stato tirato in ballo solo da conversazioni dei soggetti intercettati.

    Se non avete nulla da dire, per favore, non ditelo a me.

  5. #12485
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da solgenitsin Visualizza Messaggio
    anche l'ecc.mo avv. grosso dimentica un piccolo particolare: una sentenza successiva della consulta che ho ripetutamente postato:



    questa è la spiegazione della massima della sentenza quotata per chi trovasse ostico il linguaggio giuridico...
    Solgenitsin Tu sai per caso dirmi in quale fascicolo erano state depositate le intercettazioni oggetto dell'articolo di Grosso?
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  6. #12486
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    QUINDI SILVIO BERLUSCONI NON HA TELEFONATO IN QUESTURA, RUBY ERA LA NIPOTE DI MOUBARACK, NON ERA UNA PROSTITUTA, NON ERA MINORENNE, ECC ECC...

    ASSOLTO.
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  7. #12487
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    QUINDI SILVIO BERLUSCONI NON HA TELEFONATO IN QUESTURA, RUBY ERA LA NIPOTE DI MOUBARACK, NON ERA UNA PROSTITUTA, NON ERA MINORENNE, ECC ECC...

    ASSOLTO.
    Come al solito intervieni a membro di segugio.
    Dimmi in quale fascicolo erano state depositate le intercettazioni oggetto dell'intervento di Palmuzz (Articolo Grosso)
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  8. #12488
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Domanda preliminare.
    In quale fascicolo erano state depositate le intercettazioni in oggetto?
    Qualcuno mi risponde please?hefico:
    :giagia::giagia:

    in quello aperto a carico di ignoti per concussione...
    da cui ha tratto poi origine quello, sempre a carico di ignoti, per prostituzione minorile...
    poi, d'incanto il 21 dicembre che, guarda caso, viene dopo il 14 dicembrehefico:, quell'ignoto d'improvviso prende nome e corpo: silvio berlusconi, non il pdc...
    e le prove a carico di quest'ultimo sono talmente EVIDENTI, che sono sufficienti per il rito immediato...
    prove talmente evidenti che per supportarle occorrono appena appena 132 testimoni...

    ditemi poi i lobotomizzati da che parte stanno... hefico:
    Se non avete nulla da dire, per favore, non ditelo a me.

  9. #12489
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da solgenitsin Visualizza Messaggio
    :giagia::giagia:

    in quello aperto a carico di ignoti per concussione...
    da cui ha tratto poi origine quello, sempre a carico di ignoti, per prostituzione minorile...
    poi, d'incanto il 21 dicembre che, guarda caso, viene dopo il 14 dicembrehefico:, quell'ignoto d'improvviso prende nome e corpo: silvio berlusconi, non il pdc...
    e le prove a carico di quest'ultimo sono talmente EVIDENTI, che sono sufficienti per il rito immediato...
    prove talmente evidenti che per supportarle occorrono appena appena 132 testimoni...

    ditemi poi i lobotomizzati da che parte stanno... hefico:
    Bene.
    Ora, quel fascicolo, è il fascicolo del dibattimento del processo Berlusconi oppure è il fascicolo del pm relativo al processo Berlusconi?
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  10. #12490
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Come al solito intervieni a membro di segugio.
    Dimmi in quale fascicolo erano state depositate le intercettazioni oggetto dell'intervento di Palmuzz (Articolo Grosso)
    Non ho le competenze... TU PUOI SMENTIRMI QUANTO DETTO SOPRA?
    I'm not a robot without emotions, I'm not what you see
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