fascicolo del dibattimento
art. 431 c.p.p.
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento (2) (3). Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale (4) e all'esercizio dell'azione civile (5);
b) i verbali degli atti non ripetibilicompiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministeroe dal difensore (6);
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziarioe gli altri documenti indicati nell'articolo 236 (7);
h) il corpo del reatoe le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva (8).
Note
(2) Fino a quando non è formato il fascicolo per il dibattimento e questo è trasmesso alla cancelleria del giudice dibattimentale, il G.U.P., nonostante abbia disposto il rinvio a giudizio, rimane competente per l'adozione di tutti gli atti che fossero necessari (es.: applicazione, modifica o revoca di misure cautelari).
(3)
Il fascicolo per il dibattimento è materialmente formato da atti contenuti nel fascicolo del P.M. a cui sono allegati gli atti di indagine, gli atti dell'eventuale incidente probatorio, gli atti dell'udienza preliminare, documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
Sicché tutto quello che confluisce nel fascicolo per il dibattimento, viene portato alla cognizione immediata del giudice e potrà da questi essere utilizzato; tutto ciò che rimane nel fascicolo del P.M. sarà ignorato dal giudice, che potrà prenderne cognizione solo, eventualmente, attraverso contestazioni [es.: 500, 503 3] o letture [es.: 513, 515].
fascicolo del pm
art. 433 c.p.p.
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminareunitamente al verbale dell'udienza (1) (2).
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1 (3).
3. Nel fascicolo del pubblico ministeroed in quello del difensore (4) è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento (5) e quest'ultimo le ha accolte.
Note
(1) La trasmissione avviene dopo la formazione del fascicolo per il dibattimento. È opportuno che la cancelleria del G.U.P. trasmetta con congruo anticipo il fascicolo alla segreteria del P.M., per consentire alle parti di formulare nei termini le richieste di cui all'art. 468, previa consultazione del fascicolo del P.M.
(2) Cfr. reg. art. 19.
(3) L'esercizio del diritto previsto dalla norma, consente alle parti la preparazione della difesa.
(4) Le parole «ed in quello del difensore» sono state inserite ex art. 16, l. 7-12-2000, n. 397. Tale modifica normativa costituisce un necessario coordinamento sistematico rispetto all'intervenuta sostituzione dell'art. 430 c.p.p. , attraverso cui si è estesa al difensore la facoltà di compiere attività integrativa di indagine, prevedendo la confluenza della documentazione della relativa attività (nel caso in cui abbia portato a richieste probatorie accolte dal giudice dibattimentale) nel fascicolo del difensore.
(5) Sono le richieste istruttorie previste dall'art. 468.