

Ultima modifica di Ada De Santis; 15-04-11 alle 12:38
_Non rinnegare e non restaurare__
Difendi la nazione come nei tempi passati, in modo moderno:" fotti lo Stato antifascista! "(Giò)
L'invidia ha due bocche; con una sputa miele , con l'altra sputa veleno e fiele![]()






_Non rinnegare e non restaurare__
Difendi la nazione come nei tempi passati, in modo moderno:" fotti lo Stato antifascista! "(Giò)
L'invidia ha due bocche; con una sputa miele , con l'altra sputa veleno e fiele![]()




_Non rinnegare e non restaurare__
Difendi la nazione come nei tempi passati, in modo moderno:" fotti lo Stato antifascista! "(Giò)
L'invidia ha due bocche; con una sputa miele , con l'altra sputa veleno e fiele![]()


Ruby, Pdl contro i pm di Milano
"Alfano mandi gli ispettori"
Interrogazione dei capigruppo Gasparri e Quagliarello: "Ci sono state palesi violazioni". Il riferimento è anche alle intercettazioni che hanno coinvolto il premier
Angelino Alfano
ROMA - Affondo del Pdl contro i giudici milanesi. I capigruppo del Pdl, Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello hanno presentato, in Senato, un'interrogazione urgente al ministro della Giustizia, Angelino Alfano, perché valuti "l'opportunità di intraprendere le iniziative ispettive e disciplinari di propria competenza" per verificare l'operato della Procura di Milano sul caso Ruby 1. Per i due senatori si sono verificate nell'azione della magistratura contro Silvio Berlusconi "palesi violazioni" della Costituzione. Tra l'altro, si citano le intercettazioni che hanno coinvolto il presidente del Consiglio e sono state poi pubblicate dai giornali.
Nella lunga interrogazione, il Pdl chiede ad Alfano "se non ravvisi l'opportunità di intraprendere le iniziative ispettive e disciplinari di propria competenza al fine di verificare la correttezza o meno dell'operato della Procura della Repubblica di Milano con particolare riguardo all'intercettazione indiretta di comunicazioni e all'acquisizione di tabulati telefonici" e "la regolarità della tempistica di iscrizione sul registro degli indagati di Berlusconi, così da accertare che pur in presenza di un'attività investigativa già chiaramente indirizzata, questa procedura di garanzia non sia stata ritardata al fine di consentire la praticabilità del rito immediato e agevolare la prosecuzione dell'attività intercettiva in violazione della legge".
sono terrorizzati .... completamente in panico ..... :sofico:
Ultima modifica di biss; 15-04-11 alle 12:57


fossero solo NEL panico, LA TECNICA è QUELLO DI MADNARE IN PRESCRIZIONE ANCHE QUESTO... INFATTI ALLA CAMERA IL PROCESSO BREVE, ANZI PRESCRITTO, AL SENTAO IL PROCESSO LUNGO, PER FAR AVERE A SILVIO LA possibilità di chiamare sino massimo boldi a testimoniare..repapelle:
repapelle:
In germania si dimettono per tesi false, anche solo per foto a dorso nudo in usa..qui invece si acquista merito, PIU' REATI FAI PIU' AUMENTA IL TUO PRESTIGIO.
Ultima modifica di Aldino; 15-04-11 alle 13:00
I'm not a robot without emotions, I'm not what you see
I've come to help you with your problems, so we can be free
I'm not a hero, I'm not a savior, forget what you know
I'm just a man whose circumstances went beyond his control
Beyond my control


Me li vedo tutti correre come formichine impazzite da tutte le parti per trovare cavilli, violazioni inestistenti e qualsiasi altra cosa che dicendola, possa compiacere silvio :gluglu:
Sarebbe divertente se queste formichine non fossero pagate anche da me per lavorare al bene del paese e non per stare dietro alle gonne di silvio![]()
"Non ho dubbi che anche questo forum sia pieno di poliziotti infiltrati costretti da qualche magistrato comunista a prendere nota di tutti quelli che parlano bene di Silvio." by noto forumista 100% certificato :sofico:


Divido in due punti l'intervento: Linee generali - sulla necessità di intervenire riformando la Vassalli, e qualche informazione sull'elemento psicologico.
1 - Linee generali - responsabilità civile dei giudici.
Il problema è circoscritto al riconoscimento del giusto risarcimento del danno provocato dal magistrato che commette un errore nell'esercizio delle sue funzioni.
Il problema non è di scarso rilievo poiché accade frequentemente, nei casi più gravi, che il cittadino sia sottoposto alla privazione della libertà personale e successivamente venga riconosciuto estraneo ai fatti contestati.
Altresì l’errore giudiziario, laddove non venisse accertato prima della sentenza passata in giudicato, viene corretto dal procedimento di revisione previsto dal nostro ordinamento.
In questi casi, l’errore, commesso dal giudicante, ad oggi è disciplinato dalla legge 117/88 conosciuta come legge Vassalli (dal nome del suo autore).
Per sviluppare correttamente gli approfondimenti sulle anomalie del nostro ordinamento al riguardo, anomalie che producono danni devastanti nei confronti dell’inerme cittadino da parte dell’amministrazione della giustizia, è necessario esaminare la legislazione in vigore, sia dal punto di vista storico che da quello normativo.
La legge Vassalli entra in vigore nel 1988 a seguito della consultazione referendaria tenutasi in Italia nel novembre 1987 in cui le forze politiche proponenti riuscirono ad ottenere un risultato mai più raggiunto: oltre l’80% dei votanti rispose affermativamente alla domanda di abrogazione delle norme in vigore in quel tempo per stabilire una responsabilità civile dei giudici.
A quella conclamata vittoria dei si, il Parlamento rispose con una legge, la n° 177/88 appunto, che decisamente si allontanava dalla decisione presa dagli Italiani nel referendum.
La legge Vassalli eludendo intenzionalmente la volontà espressa dalla Sovranità Popolare, fece ricadere gli errori commessi dal magistrato sullo Stato e non sui giudici chiamando addirittura a risarcimento lo strato meno abbiente della cittadinanza Italiana.
Vediamo come.
In questa analisi si deve partire dal principio fondamentale enunciato dall’articolo 3 della nostra Costituzione: l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge nel senso che tutti i cittadini rispondono alle leggi in ugual maniera e senza distinzioni di sorta.
In Italia questo enunciato non è più vero.
I cittadini in generale, e quelli che appartengono a tutte le categorie professionali in particolare, rispondono personalmente sotto il profilo penale e sotto il profilo civile con il loro patrimonio degli errori che vengono commessi, nell’esercizio delle loro prestazioni d’opera, a danno di altri cittadini.
Ad es. il medico risponde di lesioni colpose se sbaglia la diagnosi ed il paziente rimane invalido, il chirurgo ugualmente se sbaglia l’intervento chirurgico e dall’errore il paziente subisce menomazioni. Altresì il chirurgo risponde di omicidio colposo se, durante o dopo l’intervento si riconduce al suo errore la causa della morte. In questo caso è emblematica e di oggettivo interesse la sentenza n. 20790 depositata il 28 settembre 2009 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione che richiama i medici ad "adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta".
Per l'inosservanza di tali obblighi il medico "risponde anche per colpa lieve" come già sancito peraltro nella sentenza n. 9085/2006.
Non si hanno dubbi che tali prescrizioni si estendano a tutte le categorie professionali.
Ancora: l’ingegnere che sbagliando i calcoli provoca il crollo del palazzo o del ponte risponde in toto, dal danno al manufatto sino al danno alla persona, laddove si dimostri che il danno è stato da egli stesso cagionato a qualsiasi titolo.
In sostanza i professionisti, ma più genericamente tutti i cittadini, rispondono personalmente dei danni cagionati a terzi. Un principio questo ampiamente accettato e condiviso in tutti gli ordinamenti degli Stati moderni.
Il giudice, figura professionale come le altre, cittadino come gli altri, reclutato nell’amministrazione giudiziaria mediante concorso pubblico (non avendo natura elettiva in Italia), viene invece tenuto al riparo dalle conseguenze dell’errore a lui stesso riconducibile.
Se emette un provvedimento restrittivo della libertà o, comunque, un provvedimento iniquo in tutte le sue accezioni che danneggia un cittadino che risulti estraneo ai fatti contestati, il giudice non viene chiamato in giudizio a rispondere del suo operato.
Viene dispensato ex lege dall’obbligo di responsabilità personale in aperto contrasto col principio enunciato dall’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo penale e sia sotto il profilo civile ( risarcimento del danno).
Quindi se il giudice pronuncia una sentenza errata egli gode della immunità/impunità che lo esonera dall’obbligo di rispondere penalmente e civilmente dell’errore commesso e dal danno cagionato nell'esercizio delle sue funzioni.
Secondo l’articolato Vassalli (legge n. 117/88), il giudice risponde dell’errore giudiziario, limitatamente ai casi di privazione della libertà personale, solo in caso di dolo o colpa grave, limitando il già ristrettissimo ambito cui il danneggiato può chiedere soddisfazione del danno patito.
L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
Essi sono:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte, allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di
scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” (Cass. Civ. n. 7272/2008).
Limitando quindi ulteriormente, si ribadisce, il diritto al risarcimento del cittadino.
Certamente i principi dettati dalla norma, in uno con l’interpretazione della suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della
presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.
Ciò pure in presenza di numerosi e spesso clamorosi errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai tangibile perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.
Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;
limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.
Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
2 – quello nei confronti del diritto comunitario.
La proposta che sottoponiamo alla attenzione del Parlamento Italiano, elimina questi vizi modificando la legge Vassalli in maniera tale che si mantenga la responsabilità del giudice in fatto di dolo e si introduca la responsabilità personale per colpa.
L’elemento soggettivo dunque non sarà più caratterizzato dal possesso della qualifica di gravità ma sarà colpa sic et simpliciter. L’errore giudiziario sarà imputato al giudice per negligenza, imperizia, imprudenza oltre, naturalmente, al dolo.
Va da sè che, essendo il giudice, ai sensi della presente proposta, responsabile personalmente in quanto non più coperto dall’intervento dello Stato, l’articolo 18 della legge Vassalli debba essere definitivamente abrogato.
L’articolo 18 recita infatti:
Misure finanziarie
Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno a decorrere dall’esercizio 1988 , si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l’anno 1988, utilizzando parzialmente l’accantonamento previsto alla voce “revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito”.
Tale norma discrimina la categoria dei cittadini meno abbienti e li colpisce in quanto li rende diretti responsabili pecuniari di un danno provocato da terzi.
Un fatto questo che non risulta abbia eguali per gravità a livello planetario.
Secondo questa norma infatti, lo Stato, per riparare l’errore del giudice, attinge alle risorse del gratuito patrocinio che sono istituite per consentire la difesa dei cittadini più deboli laddove siano chiamati dall' amministrazione giudiziaria a difendersi.
Con l'abrogazione dell'Art. 18 citato avremo quindi che non sarà più lo Stato a rispondere dell’errore del giudice ma il giudice stesso mediante obbligatoria stipula di contratto di assicurazione privata presso riconosciuto ed affidabile Istituto.
Risulta da questa breve analisi che lo scopo precipuo di riformare la legge Vassalli sia quello di ricostituire il tessuto connettivo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. lacerato da una immunità di fatto, tradottasi in diritto con l’approvazione della legge 117/88.
Lo scopo è quello appunto di registrare finalmente un equilibrio tra la Sovranità Popolare manifestata dal risultato del referendum del novembre 1987 ed una normativa che lo realizzi in modo esaustivo e completo a tutela del diritto di TUTTI i cittadini Italiani che a tutt'oggi, al contrario, devono subire l'onta, il disonore e il danno di una legge acclaratamente iniqua e che perdipiù garantisce l'mpunità da colpa di chi è chiamato a giudicare.
2 - Profili sull'elemento psicologico colpa.
Non volendo ripetermi, questa volta approfondisco un aspetto più tecnico relativo all’elemento soggettivo della colpa nell’errore giudiziale.
Eviterò, come sempre, di esprimere, al riguardo, concetti usando il lessico giuridico per quanto possibile.
In questa meditazione parto dalla analisi del concetto di errore.
La legge 117/88 (Vassalli) stabilisce la risarcibilità del danno provocato, nell’errore giudiziale, dal dolo e dalla colpa grave.
Escludendo quindi l’analisi delle due tipologie relative alle corrispondenti figure relative all’elemento soggettivo in quanto già previste, soffermerò lo sguardo solamente sulla colpa e sulla necessità che essa venga individuata quale causa della risarcibilità del danno da errore.
In questo ragionamento consiste il nocciolo della riflessione che induce alla punibilità del magistrato che sbaglia.
L’errore, in ogni attività umana, è senza alcun dubbio cagione della risarcibilità dei danni sopravvenuti alla esistenza dello stesso.
Si conviene che l’errore possa essere determinato da una condotta negligente o da una condotta in cui protagonista sia l’imperizia oppure, infine, da un comportamento imprudente.
L’errore, in via generale è quello sbaglio, quell’allontanamento da ciò che è il perfezionato apprezzamento di valutazioni ritenute normalmente accertabili qualora sia stato seguito un processo cognitivo corretto.
Secondo me, questa definizione esclude l’intenzionalità dell’azione sbagliata.
L’errore dunque si può agevolmente rinvenire come causa dominante nella ipotesi generica di responsabilità per colpa. Il dolo invece è la forma tipica della volontà colpevole che si divide in due momenti diversi: quello cognitivo ed il susseguente volitivo.
Questi due momenti determinano la sussistenza della volontà colpevole e se c’è volontà colpevole, quindi consapevolezza della realizzazione del danno non può esservi errore che, invece, come abbiamo potuto accertare, importa l’assenza di questi due momenti (cognitivo e volitivo) in quanto nella colpa siamo in presenza di un difetto della volontà.
La Vassalli (l. 117/88) nell’attribuire all’ipotesi del dolo una responsabilità da errore giudiziale commette a sua volta quindi un errore imperdonabile poiché il dolo consiste proprio nella rappresentazione e nella partecipazione della volontà colpevole.
In questo “anfratto” legislativo si annida l’inganno teso alla Sovranità Popolare che, nel 1987, in maniera plebiscitaria si espresse in favore del riconoscimento della responsabilità civile personale del magistrato per il danno cagionato dall’errore giudiziale.
Il dolo, a differenza della colpa, assume caratteristiche che implicano, in questa analisi, la presenza della volontà nell’evento dannoso.
Questo elemento esclude il fatto che ci si possa riferire ad un errore laddove sussista la presenza del dolo. Questa mia opinione vale anche nella ipotesi del dolo eventuale.
Stabilito quindi cos’è l’errore ed il nesso tra lo stesso e l’elemento psicologico della colpa si debbono passare in rassegna alcune ipotesi riferibili agli sbagli commessi dai magistrati in ragione dei danni provocati da provvedimenti in cui, per imprudenza, imperizia o negligenza, anche lievi, siano proprio queste diverse forme di elemento soggettivo, protagoniste indiscusse delle improprie ed inadeguate valutazioni delle deliberazioni poste in essere dall’ultracasta.
Un provvedimento estremo, ad es. restrittivo della libertà personale del cittadino, che non risponda alla scrupolosa valutazione dei criteri che disciplinano la sua emissione si trasforma nel più classico degli esempi riconducibili all’abuso, e “l’abuso”, nella specie, come sappiamo, è l’uso malevolo di un potere (funzione) che viene affidato dall’ordinamento ad un soggetto a cui è destinato per sovrastanti ragioni che attengono direttamente l’accertamento della verità nel corso di un procedimento penale.
L’insindacabilità di quel provvedimento, nel corso della sua elaborazione, è determinato da elementi che possono subire l’influenza di un percorso interiore nella valutazione del giudice, sulla scorta del suo libero convincimento.
Il principio del libero convincimento del giudice, presente anch’esso nel nostro ordinamento, svolge un ruolo assoluto come vedremo.
Il fondamento di una sentenza sbagliata, di una ordinanza intessuta di errori, di un decreto inficiato dalla illogicità, quasi sempre è sostenuto dal mantello protettivo del libero convincimento mediante il quale l’errore commesso dal magistrato (sia esso requirente o sia giudicante) funge da ombrello nei confronti del suo autore.
Nell’accertamento delle responsabilità, si dovrà distinguere l’attribuzione della imputabilità dell’errore giudiziale alle attività del requirente rispetto a quelle del giudicante se, nel corso delle indagini di cui egli è titolare, taluni fatti abbiano comportato gravi conseguenze all’indagato (ad es. l’arresto) allorché la direzione imposta, risultante da quelle indagini, abbia indotto il giudicante a considerare indispensabile l’uso della misura cautelare estrema nei confronti di un soggetto estraneo ai fatti.
Al momento, sino a che non sarà riformato il cpp attribuendo la direzione delle indagini alla PG, la questione si pone come sopra.
Altresì, sarà imputabile al giudicante, ad es. nel pronunciamento della sentenza di condanna, l’errore compiuto nella superficiale valutazione dei riscontri probatori. Questo “epidermico” errore non è certo diverso da quello commesso dal medico allorchè il “professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso ordinario” (Cass. Civile sentenza n. 1847/88
Nell’ambito della negligenza, il giudice, esprime un atteggiamento di trascuratezza, di deficienza inerente alla dovuta attenzione. Ad esempio non ha letto diligentemente i resoconti testimoniali oppure ha trascurato particolari emersi dal confronto documentale nella valutazione delle prove.
Nella ipotesi di imprudenza, egli (il giudice) incorre nella insufficiente ponderazione o nella scarsa considerazione degli altrui interessi che producono successivamente una decisione avventata.
Nella imperizia, il discorso è più complesso poiché non si richiede, ai fini della sua valutazione, la semplice deficienza nella abilità intellettuale, occorre anche una insufficiente preparazione sul piano professionale. Una “irrettitudine”nel pensiero di cui il magistrato non abbia voluto tenere conto, pur nella consapevolezza, e ciò perché nella dottrina attuale, si considera la colpa un vizio della volontà e non dell’intelligenza, motivo per il quale l’imperizia finisce quasi sempre con il risolversi in una imprudenza.
Queste forme di elemento psicologico nella valutazione dell’errore giudiziale (negligenza-imprudenza ed imperizia) sino ad ora, sono sempre state giustificate dalla “esimente” libero convincimento del giudice.
Risulta così scontato che, qualsiasi errore commesso dal magistrato in ragione del percorso sbagliato del suo pensiero, sebbene produttivo di ingenti danni esistenziali, patrimoniali, familiari ed altro, sia sempre immune dal rischio di essere sottoposto al giudizio sia sotto il profilo penale che sotto quello civile.
Molte volte ho illustrato come secondo questa visione “salvifica” sia violato l’articolo 3 della costituzione che sancisce l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Non penso doverci tornare sopra.
Ritengo assolutamente scorretta, illogica oltreché fuori luogo ogni ragione che militi contro la modifica della Legge Vassalli nel senso sopra indicato.
Berlusconi, nel discorso pronunciato alla Camera il 29 settembre, ha affermato che "occorrerà rafforzare la normativa sulla responsabilità dei magistrati che sbagliano".
Penso che questa sia la direzione che debba essere impressa alla riforma più globale dell’ordinamento giudiziario.
Oggi è stato fatto qualche passo avanti.
La commissione Giustizia della Camera ha approvato il parere favorevole all'emendamento presentato dal relatore leghista Gianluca Pini alla legge comunitaria 2010. Nell'emendamento, che fa riferimento a una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea contro l'Italia, si sostituisce nella legge sulla responsabilità civile dei giudici che risale al 1988 il criterio del "dolo o colpa grave" con quello della "violazione manifesta del diritto".
Secondo la presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno (Fli) si tratta di una norma "punitiva e illogica che ha un carattere evidentemente intimidatorio". In particolare l'esponente finiana contesta il fatto che per l'individuazione della responsabilità civile "devono esserci criteri ben precisi", mentre in questa formulazione "ci si limita a dilatare al massimo la formula in modo talmente ampio che i magistrati non sapranno in quali casi potranno essere chiamati alla responsabilità".
Secondo il capogruppo del Pdl in commissione Giustizia Enrico Costa "oggi abbiamo assistito a una difesa corporativa mai vista, un ostruzionismo dell'opposizione che ha forse un precedente nella scorsa legislatura sull'ordinamento giudiziario". Per Carolina Lussana della Lega la normativa attuale sulla responsabilità civile dei magistrati "rende pressoché impossibile il risarcimento. Sfruttiamo il canale accelerato della legge comunitaria - ha spiegato - anche perché incombe una procedura europea di infrazione. La norma non ha nessun carattere punitivo e non è affatto indeterminata". L'esponente del Carroccio ha spiegato che in ogni caso, nel parere, è stata inserita una osservazione che fa riferimento ai criteri per l'individuazione della responsabilità civile indicati nella sentenza della Corte europea dalla quale nasce la procedura di infrazione.
La "violazione manifesta del diritto" risolve definitivamente il problema del limite imposto dalla vigente normativa (Legge Vassalli) sulla natura “grave” dell’elemento psicologico colpa.
Viene accolta quindi l’estensione, conformemente a quanto abbiamo sempre sostenuto, a colpa anche lieve, laddove la conseguenza dell’errore sia connotata dalla violazione di un diritto del cittadino.
TESTO DELLE MODIFICHE
Art. 2. – viene sostituito in questi termini
Responsabilità per dolo o colpa
1.Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia agisce in via esclusiva contro il magistrato responsabile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2.Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie darà luogo a responsabilità anche l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove.
Art. 3
Diniego di giustizia – viene sostituito nei seguenti termini
1.Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, dieci giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non é previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente dieci giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta
ad ottenere il provvedimento.
2.Il termine di dieci giorni non può essere prorogato e va considerato termine perentorio.
Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell’ufficio, con decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri sessanta giorni il termine di cui
sopra.
3.Quando l’omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell’imputato, il termine di cui al comma primo é ridotto ad un giorno, improrogabile, a decorrere dal deposito dell’istanza.ù
Art. 4 (nota) – viene sostituito nei seguenti termini
Competenza e termini
1.L’azione di risarcimento del danno contro il magistrato deve essere esercitata dal danneggiato, dai sui familiari e da ogni altro avente diritto. Competente é il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello del distretto di residenza del danneggiato o dell’avente diritto.
2.L’azione di risarcimento del danno contro il magistrato può essere esercitata osservando l’iter ordinario secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di risarcimento del danno patrimoniale e non.
L’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si é concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si é verificato.
3.Nei casi previsti dall’articolo 3 l’azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza.
4.In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.
Art. 5. (nota)
Ammissibilità della domanda – viene sostituito nei seguenti termini
1.Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull’ammissibilità della domanda di cui all’articolo 2.
2.A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che é tenuto a provvedere entro tre giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.
3.La domanda é inammissibile quando risulta manifestamente infondata.
4.L’inammissibilità é dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quindici giorni dalla proposizione del reclamo.
Contro il decreto di inammissibilità della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all’altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni.
Il ricorso é depositato nella cancelleria della stessa corte d’appello nei successivi dieci giorni e l’altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria.
La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.
La corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d’appello, dichiara ammissibile la domanda.
Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d’appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l’istanza di cui all’articolo 3.
5.Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d’appello o la corte di cassazione che in sede, di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell’eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha
pronunziato l’inammissibilità. Se la domanda é dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all’esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti é trasmessa agli organi ai quali compete
l’eventuale sospensione o revoca della loro nomina.
Art. 6. (nota) – viene sostituito nei seguenti termini
Intervento del magistrato nel giudizio
1.Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio dovrà essere chiamato in causa e potrà intervenire in ogni fase e grado del procedimento direttamente o mediante l’assistenza di un legale ritualmente nominato. Al fine di consentire l’eventuale intervento del
magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.
2.La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro il magistrato fa stato nel procedimento disciplinare.
Art. 7.
Azione di rivalsa – Abrogato
Art. 8.
Competenza per l’azione di rivalsa e misura della rivalsa – Abrogato
Art. 9. (nota)
Azione disciplinare – viene sostituito nei seguenti termini
1.Il procuratore generale presso la corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già
proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma quinto dell’articolo 5 . Resta ferma la facoltà del ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione .
2.abrogato
3.abrogato
Art. 18. – viene sostituito nei seguenti termini
Obbligo assicurativo
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale è fatto obbligo ai magistrati della Repubblica Italiana di provvedere alla idonea copertura assicurativa contro gli errori giudiziari che danno luogo alle richieste di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale anche in violazione di diritti soggettivi.
Ecco dunque.
Io ho avanzato l'ipotesi che ad esaminare la risarcibilità del danno da errore giudiziale sia una assise, in sede civile, composta da giudici laici presieduta da un togato.
Fine dell'OT.
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)