









Entriamo nel merito dell'accusa di concussione.
Premetto che, nella analisi dobbiamo attenerci a quanto viene affermato, dando per scontato che esistano prove sostenibili sulla presunta “sollecitazione”, che per sua natura assume connotazioni molto precise essendo richiesto per esse il concordante riscontro della testimonianza dell’interlocutore telefonico (e non solo) che dovrebbe confermare di essere stato sottoposto ad una autentica pressione tale da provocare uno schiacciamento della volontà tale da far conseguire una violazione della legge che invece, come risulta, è stata palesemente smentita dagli organi competenti (dallo stesso Procuratore Brutti Liberati nella imminenza delle prime indagini) nonché dal Ministro Maroni in sede parlamentare.
Tutto l’impianto è incentrato sulla pretesa sussistenza della “induzione” diretta ai funzionari della Questura affinché questi consegnassero la ragazza in questione in affido alla Minetti. Una induzione che fonda la propria consistenza sull’abuso della qualità propria di Berlusconi perché Presidente del Consiglio dei Ministri.
Soffermiamoci quindi sulla unica parte della accusa che si vuole sostenere. L’induzione.
Elemento chiave che integra gli estremi per l’applicazione del reato ex art. 317 cp.
Abbiamo, sebbene incidentalmente, già affrontato il tema.
La Corte di Cassazione, nella sentenza citata (Cass. Pen.,Sez. VI, 25/08/2008, n. 33843) estende oltre ogni limite il concetto di “induzione” sino alla paradossale identificazione dello stesso in “ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione, attuata in qualsiasi forma, anche velata e indiretta, purché sufficiente ad influire sulla volontà del soggetto passivo e convincerlo della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose”.
L’art. 317 cp come abbiamo già sostenuto, annovera come condotta penalmente rilevante anche l’induzione ma l’intento perseguito dal legislatore è di assoggettare a pena ogni tipo di sopraffazione mossa dal pubblico funzionario ai danni del privato.
Il fatto costitutivo della concussione per induzione è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che viene a realizzarsi unicamente quando il P.U. abusando della sua qualità e dei suoi poteri, trascina il privato a sottostare alle sue richieste (sempre ammesso che di richieste trattasi), ponendolo in una situazione di preoccupazione tale (rectius: timore) da non consentire alternative perché potenzialmente esposto ad atti di ritorsione di colui che agisce.
Non siamo davanti alla “costrizione” (minaccia) ma deve sussistere comunque una prospettazione, anche larvale, di un male.
Dobbiamo desumere che questo elemento sia presente tra le prove che l’ufficio del pm deve esibire per sostenere l’accusa perché altrimenti non sarebbe sufficiente ipotizzare, come ha fatto la procura per Berlusconi, di avere agito al fine di “occultare sia il delitto di cui al capo che segue e di assicurarsi per esso l'impunità, sia altri fatti, anche di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocumento alla sua immagine di uomo pubblico…”.
Nella ipotesi in esame, l’azione si svolge tra un P.U. (Berlusconi) ed altro P.U. (funzionario della questura). Osservo, per inciso, come difetti la figura richiesta, sia in dottrina che in giurisprudenza, del privato.
Conclusione.
La Corte di Cassazione nella sentenza segnalata eccede nella ostinata estensione del concetto di “induzione” non richiedendo, conformemente alle intenzioni del legislatore, sebbene velatamente, l’atteggiamento surrettizio della prospettazione di un male.
Di per sè, il fatto che Berlusconi, in quella circostanza, rivestisse la qualifica di P.d.C. non consente l'integrazione di un atto d'abuso. Deve sussistere un quid pluris. Deve sussistere la concreta condotta, nell'azione, che consegni agli inquirenti , benchè nascosta o schermata, l'ingiusta rappresentazione di un male.
La qualifica richiesta dall'art. 317 attiene alla figura ed alla condizione del soggetto attivo e non alla ipotetica potenzialità che riveste accostandola alla indubitabilità che essa sia cagione di un male certo per il soggetto passivo.
Dunque se manca l’elemento della induzione non sussiste la concussione.
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


Non ci sarebbe il concusso?
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I'm not a hero, I'm not a savior, forget what you know
I'm just a man whose circumstances went beyond his control
Beyond my control


Nelle carte le prove della concussione di B. Che a Ruby disse: “Ai documenti ci penso io”
Il punto di forza è la concussione. Sono legate soprattutto alle telefonate di Silvio Berlusconi in Questura la notte tra il 27 e il 28 maggio le “prove evidenti” che motivano il “sì” del gip Cristina di Censo alla richiesta di rito immediato. Un documento di 27 pagine che contiene le ragioni per cui il premier deve essere processato a Milano e non dal tribunale dei ministri. Molte di quelle “evidenze” ruotano attorno alla notte della telefonata per salvare la nipotina di Mubarak. Berlusconi, parlando al telefono con Piero Ostuni, capo di gabinetto della Questura di Milano, non si limitò a chiedere che Ruby venisse lasciata andare contravvenendo le disposizioni del pm dei minori, ma si preoccupò di non lasciare tracce, ordinando di evitare tutte le procedure. Tanto che finirono per saltare anche le iniziative di prassi, come la fotosegnalazione: “Non fotosegnalatela”, fu l’ordine arrivato dai piani alti della questura. A riportarlo non sono testimonianze in ordine speso, ma una relazione di servizio della polizia finita sul tavolo del pm Antonio Sangermano lo scorso 28 luglio. Quella da cui sono partite le indagini.
“Durante l’ultima telefonata – si legge nella relazione che ilfattoquotidiano.it aveva già pubblicato il 31 ottobre scorso – l’assistente Landolfi veniva ragigunto di gran corsa (…) dal commissario capo dottoressa Iafrate Giorgia, la quale riferiva di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte del capo di gabinetto della Questura dottor Ostuni, dove si doveva lasciar andare la minorenne e che non andava fotosegnalata”. E’ soprattutto grazie al resoconto di due funzionari di polizia che il gip Di Censo, nel documento che accompagna la sua decisione, può scrivere che Silvio Berlusconi agì “sicuramente con abuso della qualità di presidente del Consiglio, ma, altrettanto certamente, al di fuori di qualsiasi prerogativa istituzionale e funzionale propria del presidente del Consiglio dei ministri, al quale nessuna competenza spetta in materia di identificazione e affidamento dei minori e che, più in generale, non dispone di poteri di intervento gerarchico nei confronti dell’autorità della polizia di Stato ovvero della polizia giudiziaria, impegnata nell’espletamento di compiti d’istituto”.
Certo, non c’è solo questo. Perché le “evidenze” emergono anche dai verbali di Ruby, in cui la ragazza spiega come la storiella della “nipote di Mubarak” fosse un’idea di Silvio Berlusconi, e di come il presidente si sia speso per procurarle i documenti: “Non preoccuparti, ci penso io”. Ma soprattutto, quello che emerge, è che sia Silvio Berlusconi, sia Nicole Minetti sapevano che Ruby era minorenne ben prima della notte in questura. Su Berlusconi, Ruby nell’interrogatorio del 3 agosto dice: “Fino a quel momento, la sera del 14 febbraio, Berlusconi sa che ho 24 anni. La volta successiva, mi ricordo era in marzo (…) torno ad Arcore e là, parlando con altre ragazze invitate, vengo a sapere che chi stava con lui, con Silvio, poteva avere la casa gratis”. Così decide di rivelargli l’età aggiungendo che non ha i documenti. Lui non si scompone, le consiglia di dire che è la nipote del presidente egiziano per giustificare la vita agiata che farà grazie ai suoi versamenti. E le dice anche “non preoccuparti dei documenti, me ne occuperò io”). Stesso discorso per la Minetti. Dice sempre Ruby il 3 agosto: “Nicole sapeva fin dall’inizio che ero minorenne. Era consapevole della mia minore età prima del mio ingresso ad Arcore, il giorno di San Valentino”. Un po’ il carattere di Ruby, un po’ il suo “problema” anagrafico. Così, quando la notte del 27 maggio la Minetti viene scelta dal Cavaliere di andare in Questura, lei è “un po’ titubante”. E definisce Ruby una “ragazza problematica” pur dicendo di conoscerla poco: “Ci siamo incontrate due o tre volte”. Anche se risultano 122 contatti telefonici tra febbraio e giugno 2010.
E mentre ieri dall’ufficio del giudice delle indagini preliminari sono partite le notifiche del decreto che dispone il giudizio e della richiesta di giudizio immediato dei pm – un plico di poco meno di 800 pagine, recapitato al Presidente del Consiglio e ai suoi difensori e a Ruby, ai tre funzionari della Questura di Milano e, tramite l’avvocatura della Stato, al ministero dell’Interno – emergono altri aspetti che arricchiscono il quadro accusatorio. Come la documentazione bancaria raccolta nelle ultime settimane. Tra cui alcuni movimenti su un conto corrente intestato a Giuseppe Spinelli, il tesoriere del premier: assegni e bonifici utilizzati per acquistare autovetture (lo stesso Berlusconi ha ammesso di avere “regalato mini cooper” a bisognose).
Se da un lato, quindi, i magistrati sono prudenti sulle dichiarazioni contenute nei cinque verbali di Ruby (quello del 3 agosto scorso è stato redatto in due tempi), ritenute credibili a “segmenti” perché contraddittorie in più punti. Dall’altro però nelle carte ci sono anche una serie di intercettazioni che testimoniano non solo come i suoi genitori, M’Hamed El Mahrog e la moglie Naima, fossero “a conoscenza di fatti riguardanti la vita di Ruby” ed evidentemente le sue frequentazioni milanesi, ma come lei stessa avesse cercato di impedire che la madre li rivelasse alla polizia che si era recata a Letojanni (Messina) per sentire la donna: “Devi dire alla mamma di alzarsi e dichiarare di non voler rispondere nulla”, dice Ruby al padre, che risponde: “La mamma sa quel che sta dicendo”.
Ultima modifica di Aldino; 13-05-11 alle 14:49
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Ultima modifica di Edmond Dantés; 13-05-11 alle 14:51
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Quelle che impropriamente definisci "prove" sono collazioni documentali (tra verbali di interrogatori e parziali trascrizioni di intercettazioni) che non dimostrano assolutamente nulla relativamente alle accuse sulla concussione.
Dimostrano invece la "meritoria" opera della "invisibile manina" che ritaglia a piacimento frammenti di atti (che avrebbero dovuto essere secretati) manipolandoli, adulterando la coerenza del contesto e combinandone un'altra, facendo aderire quei segmenti che, conformemente ad una sequenza prestabilita ossequiosa di un sofisticato disegno è finalizzata allo spargimento del fango.
E' proprio tutta questa frenetica attività che si deve impedire.
Perchè credi che la procura di Milano, in violazione della legge costituzionale n.1 del 16 gennaio 1989, non abbia trasmesso gli atti al Tribunale dei Ministri di Milano competente per la valutazione sulla ministerialità o la non ministerialità del reato ascritto all'allora indagato Berlusconi?
Semplice.
Perchè avrebbe dovuto consegnare i contenuti dell'indagine ad altro giudice e questi, accertando la ministerialità o non ministerialità del reato, entrando nel merito, avrebbe interrotto qualsiasi iniziativa della Porcura di Milano orientata alla divulgazione delle informazioni nella forma in cui sono giunte sino a noi.:giagia:
Ultima modifica di Edmond Dantés; 13-05-11 alle 15:19
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