PROGETTO DI LEGGE CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Monsieur-Garat-SteDiessino PARTE STEDIESSINO – Lotta al Caporalato e al Lavoro Nero
INTRODUZIONE
In seno a questo Disegno di legge fondamentale contro la criminalità organizzata, decisiva per un vero e sano sviluppo economico, sociale e soprattutto morale delle regioni del Mezzogiorno e dell’Italia tutta, in quanto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ho ritenuto opportuno allegare una parte dedicata ad una rigorosa stretta nei confronti di due strumenti che la criminalità organizzata (ma non solo) utilizza per far rimanere le regioni del Sud Italia nelle sacche di ingiustizia ed illegalità che conosciamo.
Sebbene in un contesto di discussione delle politiche del Sud questa parte del DDL è evidentemente rivolta a risolvere le problematiche del caporalato del lavoro nero in tutta Italia, visto che i fenomeni di sfruttamento nei confronti ad esempio dei lavoratori immigrati nel campo dell’edilizia sono è presenti al Nord come al Sud.
Volendo recepire qui su Transatlantico lo spirito della politica reale che sul tema del caporalato ha finalmente raggiunto una intesa bipartisan andando a studiare, scrivere e approvare forse l’unica parte positiva della pessima manovra del Governo Berlusconi, ci si augura un confronto franco e un interessamento trasversale delle forze politiche.
ARTICOLI
Art. 1 E' instituito il reato di capolarato per chiunque recluti soggetti in stato di oggettivo bisogno e/o di povertà tramite organizzioni o semi-organizzazioni con l' utilizzo di metodi illegali, in special modo violenti o/e intimidatori.
Art. 1.2 E' prevista, per coloro che siano riconosciuti colpevoli in sede giudiziale del reato definito in capo all'Art 1, la pena minima di anni 6 di detenzione e la pena massima di 12 anni di detenzione.
art. 2 E' prevista la sanzione pecuniaria accessoria di euro 1500 per ogni rapporto illegale riconosciuto, da aggiungersi a facoltà del giudice. Nel caso in cui il soggetto riconosciuto colpevole non sia cittadino italiano o cittadino europeo è previsto, se esistono accordi bilaterali preventivi, il rimpatrio, per consentire che la pena sia scontata nel paese di cui sia posseduta la cittadinanza.
Art. 3 Se la vittima del lavoro di caporalato è un minorenne è previsto il raddoppio della pena carceraria prevista in capo all'Art. 1.2 e della sanzione pecuniaria in capo all'Art. 2
Art 4 Se il titolare di una azienda viene riconosciuto complice o ispiratore dell'autore del reato previsto in capo all'art 1 viene prevista l'estensione della condanna detentiva e della sanzione pecuniaria, oltre alla possibilità di ulteriori sanzioni da stabilirsi in sede giudiziaria.
Art 4.2 Alle imprese il cui titolare sia riconosciuto complice o ispiratore dell'autore del reato previsto in capo agli art. 1 e 2 è negata qualsiasi forma di agevolazione fiscale e di aiuti pubblici, così come la partecipazione a gare d'appalto pubbliche.
Art. 5 E' instituito il reato di assunzione di lavoratore in nero. Tale reato consiste nell'assunzione del lavoratore senza un contratto legale o con un contratto legale che non riconosca allo stesso le condizioni minime di retribuzione, contributi pensionistici, condizioni di lavoro e di sicurezza stabilite entro termini di legge e di trattative sindacali nazionali.
Art. 5.2 Nel caso in cui sia riconosciuta in sede giudiziaria la colpevolezza di tale reato sono applicate le stesse pene previste in capo agli Art 1, 2, 3 e 4 per il reato di capolarato