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Discussione: Allucinante!

  1. #11
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    E' una vita che mi sgolo.
    I magistrati che sbagliano debbono pagare personalmente e con il proprio patrimonio.

    Vedrete poi se non prestano attenzione a quello che fanno!

    Comunque ora il ddl è in commissione giustizia alla Camera.
    E' previsto il voto in alula alla fine di luglio.
    Vedremo.ncav:

    in questo caso credo che la superficialità sia palese...8 mesi in galera per un caso che sarebbe stato risolto in 10 minuti...

    si, che i giudici paghino e pesantemente (tanto soldi ne hanno e molti...) per i loro errori!

  2. #12
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Purtroppo questo dipende dalla tendenza ad assicurare un colpevole alla giustizia "purchè sia" invece di assecondare il principio secondo il quale nel dubbio bisogna assolvere.


    Ma quando queste critiche ai giudici vengono da forcaioli che invocano pene draconiane nei confronti di soggetti appena arrestati e neppure sottoposti minimamente a processo, tra cui molti berlusconiani e destrorsi, sono inaccettabili

  3. #13
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Citazione Originariamente Scritto da Perdu Visualizza Messaggio
    in questo caso credo che la superficialità sia palese...8 mesi in galera per un caso che sarebbe stato risolto in 10 minuti...

    si, che i giudici paghino e pesantemente (tanto soldi ne hanno e molti...) per i loro errori!
    Se non ho capito l'errore non è solo dei magistrati, ma intanto è stato fatto a monte dai carabinieri che hanno RICONOSCIUTO una persona con un passaporto di un altro..che cazzo li controllano a fare se non sanno distinguere due persone? Per non parlare del fatto che se uno denuncia il furto di un documento dovrebbe rientrare in un database o sbaglio?
    A parte questo poi tutta la comunicazione fallimentare con l'imputato sarebbe da vedere a chi è imputabile...
    Essi si riproducono e da Giordano Bruno discese Francesco Bruno..

  4. #14
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    E' una vita che mi sgolo.
    I magistrati che sbagliano debbono pagare personalmente e con il proprio patrimonio.

    Vedrete poi se non prestano attenzione a quello che fanno!

    Comunque ora il ddl è in commissione giustizia alla Camera.
    E' previsto il voto in alula alla fine di luglio.
    Vedremo.ncav:
    Il ddl è inaccettabile perchè propone di mettere tra i criteri di valutazione della responsabilità dei giudici anche l'interpretazione della legge.

    Quindi si tratta di una norma punitiva che mette il guinzaglio ai giudici .

    In realtà la legge 117 del 1988 che prevede la responsabilità dei magistrati per dolo o colpa grave, sarebbe già più che sufficiente per punire i giudici di questo caso riportato, perchè a mio avviso, potrebbe trattarsi di un caso di colpa grave

  5. #15
    I ♥ granny
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Citazione Originariamente Scritto da blob21 Visualizza Messaggio
    Il ddl è inaccettabile perchè propone di mettere tra i criteri di valutazione della responsabilità dei giudici anche l'interpretazione della legge.

    Quindi si tratta di una norma punitiva che mette il guinzaglio ai giudici .

    In realtà la legge 117 del 1988 che prevede la responsabilità dei magistrati per dolo o colpa grave, sarebbe già più che sufficiente per punire i giudici di questo caso riportato, perchè a mio avviso, potrebbe trattarsi di un caso di colpa grave
    La cosa assurda è che non può esistere una qualsiasi attività umana senza margine di errori, e ormai tutte le ricerche sanno che non serve a niente punire gli errori involontari..poi non so che mestiere facciano i signori qui presenti, è facile condannare gli errori quando si pettinano bambole, ok l'assunzione di responsabilità, ma viviamo nel mondo reale, e costoro sono in piena malafede.
    Essi si riproducono e da Giordano Bruno discese Francesco Bruno..

  6. #16
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Citazione Originariamente Scritto da Perdu Visualizza Messaggio
    in questo caso credo che la superficialità sia palese...8 mesi in galera per un caso che sarebbe stato risolto in 10 minuti...

    si, che i giudici paghino e pesantemente (tanto soldi ne hanno e molti...) per i loro errori!
    :giagia::giagia::giagia:
    Citazione Originariamente Scritto da blob21 Visualizza Messaggio
    Il ddl è inaccettabile perchè propone di mettere tra i criteri di valutazione della responsabilità dei giudici anche l'interpretazione della legge.

    Quindi si tratta di una norma punitiva che mette il guinzaglio ai giudici .

    In realtà la legge 117 del 1988 che prevede la responsabilità dei magistrati per dolo o colpa grave, sarebbe già più che sufficiente per punire i giudici di questo caso riportato, perchè a mio avviso, potrebbe trattarsi di un caso di colpa grave
    Per quanto riguarda la legge Vassalli (117/88) ho speso molte energie e molto del mio tempo per illustrare quì in questo forum le gravi lacune che contiene e l'inganno teso ai danni del cittadino Italiano che l'8 novembre del 1987 con oltre l'80% dei votanti si espresse per la responsabilità personale dei giudici.
    Ti sei perso qualcosa?
    Se vuoi provvedo subito a smontare parola per parola le tue sciocchezze.
    Non mi costringere blob.
    Tu entri in magistratura e pensi di poterla fare franca se commetti errori?
    Non esiste al mondo.hefico:
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 05-07-11 alle 13:20
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  7. #17
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    :giagia::giagia::giagia:

    Per quanto riguarda la legge Vassalli (117/88) ho speso molte energie e molto del mio tempo per illustrare quì in questo forum le gravi lacune che contiene e l'inganno teso ai danni del cittadino Italiano che l'8 novembre del 1987 con oltre l'80% dei votanti si espresse per la responsabilità personale dei giudici.
    Ti sei perso qualcosa?
    Se vuoi provvedo subito a smontare parola per parola le tue sciocchezze.
    Non mi costringere blob.
    Tu entri in magistratura e pensi di poterla fare franca se commetti errori?
    Non esiste al mondo.hefico:
    Molto bene, allora confrontiamoci NEL MERITO.

    Io solo nel merito discuto

  8. #18
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Citazione Originariamente Scritto da blob21 Visualizza Messaggio
    Molto bene, allora confrontiamoci NEL MERITO.

    Io solo nel merito discuto
    Eccoti servito.
    Ma devi entrare nel merito di ogni argomento e smontarlo nel suo contenuto di diritto e secondo logica.

    Divido in due punti l'intervento: Linee generali - sulla necessità di intervenire riformando la Vassalli, e qualche informazione sull'elemento psicologico.

    1 - Linee generali - responsabilità civile dei giudici.

    Il problema è circoscritto al riconoscimento del giusto risarcimento del danno provocato dal magistrato che commette un errore nell'esercizio delle sue funzioni.


    Il problema non è di scarso rilievo poiché accade frequentemente, nei casi più gravi, che il cittadino sia sottoposto alla privazione della libertà personale e successivamente venga riconosciuto estraneo ai fatti contestati.

    Altresì l’errore giudiziario, laddove non venisse accertato prima della sentenza passata in giudicato, viene corretto dal procedimento di revisione previsto dal nostro ordinamento.
    In questi casi, l’errore, commesso dal giudicante, ad oggi è disciplinato dalla legge 117/88 conosciuta come legge Vassalli (dal nome del suo autore).

    Per sviluppare correttamente gli approfondimenti sulle anomalie del nostro ordinamento al riguardo, anomalie che producono danni devastanti nei confronti dell’inerme cittadino da parte dell’amministrazione della giustizia, è necessario esaminare la legislazione in vigore, sia dal punto di vista storico che da quello normativo.

    La legge Vassalli entra in vigore nel 1988 a seguito della consultazione referendaria tenutasi in Italia nel novembre 1987 in cui le forze politiche proponenti riuscirono ad ottenere un risultato mai più raggiunto: oltre l’80% dei votanti rispose affermativamente alla domanda di abrogazione delle norme in vigore in quel tempo per stabilire una responsabilità civile dei giudici.

    A quella conclamata vittoria dei si, il Parlamento rispose con una legge, la n° 177/88 appunto, che decisamente si allontanava dalla decisione presa dagli Italiani nel referendum.
    La legge Vassalli eludendo intenzionalmente la volontà espressa dalla Sovranità Popolare, fece ricadere gli errori commessi dal magistrato sullo Stato e non sui giudici chiamando addirittura a risarcimento lo strato meno abbiente della cittadinanza Italiana.

    Vediamo come.

    In questa analisi si deve partire dal principio fondamentale enunciato dall’articolo 3 della nostra Costituzione: l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge nel senso che tutti i cittadini rispondono alle leggi in ugual maniera e senza distinzioni di sorta.

    In Italia questo enunciato non è vero.
    I cittadini in generale, e quelli che appartengono a tutte le categorie professionali in particolare, rispondono personalmente sotto il profilo penale e sotto il profilo civile con il loro patrimonio degli errori che vengono commessi, nell’esercizio delle loro prestazioni d’opera, a danno di altri cittadini.

    Ad es. il medico risponde di lesioni colpose se sbaglia la diagnosi ed il paziente rimane invalido, il chirurgo ugualmente se sbaglia l’intervento chirurgico e dall’errore il paziente subisce menomazioni. Altresì il chirurgo risponde di omicidio colposo se, durante o dopo l’intervento si riconduce al suo errore la causa della morte. In questo caso è emblematica e di oggettivo interesse la sentenza n. 20790 depositata il 28 settembre 2009 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione che richiama i medici ad "adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta".
    Per l'inosservanza di tali obblighi il medico "risponde anche per colpa lieve" come già sancito peraltro nella sentenza n. 9085/2006.

    Non si hanno dubbi che tali prescrizioni si estendano a tutte le categorie professionali.

    Ancora: l’ingegnere che sbagliando i calcoli provoca il crollo del palazzo o del ponte risponde in toto, dal danno al manufatto sino al danno alla persona, laddove si dimostri che il danno è stato da egli stesso cagionato a qualsiasi titolo.

    In sostanza i professionisti, ma più genericamente tutti i cittadini, rispondono personalmente dei danni cagionati a terzi. Un principio questo ampiamente accettato e condiviso in tutti gli ordinamenti degli Stati moderni.

    Il giudice, figura professionale come le altre, cittadino come gli altri, reclutato nell’amministrazione giudiziaria mediante concorso pubblico (non avendo natura elettiva in Italia), viene invece tenuto al riparo dalle conseguenze dell’errore a lui stesso riconducibile.

    Se emette un provvedimento restrittivo della libertà o, comunque, un provvedimento iniquo in tutte le sue accezioni che danneggia un cittadino che risulti estraneo ai fatti contestati, il giudice non viene chiamato in giudizio a rispondere del suo operato.

    Viene dispensato ex lege dall’obbligo di responsabilità personale in aperto contrasto col principio enunciato dall’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo penale e sia sotto il profilo civile ( risarcimento del danno).
    Quindi se il giudice pronuncia una sentenza errata egli gode della immunità/impunità che lo esonera dall’obbligo di rispondere penalmente e civilmente dell’errore commesso e dal danno cagionato nell'esercizio delle sue funzioni.

    Secondo l’articolato Vassalli (legge n. 117/88), il giudice risponde dell’errore giudiziario, limitatamente ai casi di privazione della libertà personale, solo in caso di dolo o colpa grave, limitando il già ristrettissimo ambito cui il danneggiato può chiedere soddisfazione del danno patito.

    L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
    Essi sono:
    a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
    b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
    c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
    d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.


    Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte, allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di
    scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” (Cass. Civ. n. 7272/2008).
    Limitando quindi ulteriormente, si ribadisce, il diritto al risarcimento del cittadino.

    Certamente i principi dettati dalla norma, in uno con l’interpretazione della suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della
    presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.

    Ciò pure in presenza di numerosi e spesso clamorosi errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai tangibile perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.

    Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
    esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;

    limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.

    Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
    1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
    2 – quello nei confronti del diritto comunitario.

    La proposta che sottoponiamo alla attenzione del Parlamento Italiano, elimina questi vizi modificando la legge Vassalli in maniera tale che si mantenga la responsabilità del giudice in fatto di dolo e si introduca la responsabilità personale per colpa.

    L’elemento soggettivo dunque non sarà più caratterizzato dal possesso della qualifica di gravità ma sarà colpa sic et simpliciter. L’errore giudiziario sarà imputato al giudice per negligenza, imperizia, imprudenza oltre, naturalmente, al dolo.

    Va da sè che, essendo il giudice, ai sensi della presente proposta, responsabile personalmente in quanto non più coperto dall’intervento dello Stato, l’articolo 18 della legge Vassalli debba essere definitivamente abrogato.
    Nè vale l'argomento secondo il quale il giudice essendo coperto dalla ampia discrezionalità e godendo di cospicui e vantaggiosi margini di manovra nel giudizio relativamente alla sua azione, va tenuto al riparo dalla risarcibilità dovuta al suo errore altrimenti si violerebbe il principio di indipendenza.
    Tale pensiero infatti non regge il conflitto con un principio di rango certamente superiore quale il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
    La discrezionalità di cui si parla non può e non deve costituire una esimente in favore del giudice ponendolo in una situazione oggettiva di superiorità rispetto a tutti gli altri cittadini che escluda il suo operato nel coacervo delle risarcibilità civili (e penali) dovute al percorso sbagliato del suo pensiero.
    Se così fosse, non si rinverrebbe la ragione della necessità sino ad ora seguita, da parte dello Stato, di assumere l'onere di subentrare in luogo del magistrato nella azione di risarcimento promossa dal cittadino danneggiato.
    La discrezionalità dunque non costituisce affatto una causa di giustificazione in virtù della quale l'errore del magistrato sia contestato come tale avendo già, lo Stato, l'inappropriato ruolo di risarcire il danno da errore giudiziale.

    L’articolo 18 recita infatti:
    Misure finanziarie
    Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno a decorrere dall’esercizio 1988 , si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l’anno 1988, utilizzando parzialmente l’accantonamento previsto alla voce “revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito”.

    Tale norma discrimina la categoria dei cittadini meno abbienti e li colpisce in quanto li rende diretti responsabili pecuniari di un danno provocato da terzi.

    Un fatto questo che non risulta abbia eguali per gravità a livello planetario.
    Secondo questa norma infatti, lo Stato, per riparare l’errore del giudice, attinge alle risorse del gratuito patrocinio che sono istituite per consentire la difesa dei cittadini più deboli laddove siano chiamati dall' amministrazione giudiziaria a difendersi.

    Con l'abrogazione dell'Art. 18 citato avremo quindi che non sarà più lo Stato a rispondere dell’errore del giudice ma il giudice stesso mediante obbligatoria stipula di contratto di assicurazione privata presso riconosciuto ed affidabile Istituto.

    Risulta da questa breve analisi che lo scopo precipuo di riformare la legge Vassalli sia quello di ricostituire il tessuto connettivo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. lacerato da una immunità di fatto, tradottasi in diritto con l’approvazione della legge 117/88.

    Lo scopo è quello appunto di registrare finalmente un equilibrio tra la Sovranità Popolare manifestata dal risultato del referendum del novembre 1987 ed una normativa che lo realizzi in modo esaustivo e completo a tutela del diritto di TUTTI i cittadini Italiani che a tutt'oggi, al contrario, devono subire l'onta, il disonore e il danno di una legge acclaratamente iniqua e che perdipiù garantisce l'mpunità da colpa di chi è chiamato a giudicare.

    2 - Profili sull'elemento psicologico colpa.

    Non volendo ripetermi, questa volta approfondisco un aspetto più tecnico relativo all’elemento soggettivo della colpa nell’errore giudiziale.
    Eviterò, come sempre, di esprimere, al riguardo, concetti usando il lessico giuridico per quanto possibile in ossequio a quel rispetto che si deve a chi ci legge.

    In questa meditazione parto dalla analisi del concetto di errore.
    La legge 117/88 (Vassalli) stabilisce la risarcibilità del danno provocato, nell’errore giudiziale, dal dolo e dalla colpa grave.
    Escludendo quindi l’analisi delle due tipologie relative alle corrispondenti figure relative all’elemento soggettivo in quanto già previste, soffermerò lo sguardo solamente sulla colpa e sulla necessità che essa venga individuata quale causa della risarcibilità del danno da errore.
    In questo ragionamento consiste il nocciolo della riflessione che induce alla punibilità del magistrato che sbaglia.

    L’errore, in ogni attività umana, è senza alcun dubbio cagione della risarcibilità dei danni sopravvenuti alla esistenza dello stesso.
    Si conviene che l’errore possa essere determinato da una condotta negligente o da una condotta in cui protagonista sia l’imperizia oppure, infine, da un comportamento imprudente.

    L’errore, in via generale è quello sbaglio, quell’allontanamento da ciò che è il perfezionato apprezzamento di valutazioni ritenute normalmente accertabili qualora sia stato seguito un processo cognitivo corretto.

    Secondo me, questa definizione esclude l’intenzionalità dell’azione sbagliata.

    L’errore dunque si può agevolmente rinvenire come causa dominante nella ipotesi generica di responsabilità per colpa. Il dolo invece è la forma tipica della volontà colpevole che si divide in due momenti diversi: quello cognitivo ed il susseguente volitivo.

    Questi due momenti determinano la sussistenza della volontà colpevole e se c’è volontà colpevole, quindi consapevolezza della realizzazione del danno non può esservi errore che, invece, come abbiamo potuto accertare, importa l’assenza di questi due momenti (cognitivo e volitivo) in quanto nella colpa siamo in presenza di un difetto della volontà.
    La Vassalli (l. 117/88) nell’attribuire all’ipotesi del dolo una responsabilità da errore giudiziale commette a sua volta quindi un errore imperdonabile poiché il dolo consiste proprio nella rappresentazione e nella partecipazione della volontà colpevole.

    In questo “anfratto” legislativo si annida l’inganno teso alla Sovranità Popolare che, nel 1987, in maniera plebiscitaria si espresse in favore del riconoscimento della responsabilità civile personale del magistrato per il danno cagionato dall’errore giudiziale.


    Il dolo, a differenza della colpa, assume caratteristiche che implicano, in questa analisi, la presenza della volontà nell’evento dannoso.
    Questo elemento esclude il fatto che ci si possa riferire ad un errore laddove sussista la presenza del dolo. Questa mia opinione vale anche nella ipotesi del dolo eventuale.

    Stabilito quindi cos’è l’errore ed il nesso tra lo stesso e l’elemento psicologico della colpa si debbono passare in rassegna alcune ipotesi riconducibili agli sbagli commessi dai magistrati in ragione dei danni provocati da provvedimenti in cui, per imprudenza, imperizia o negligenza, anche lievi, siano proprio queste diverse forme di elemento soggettivo, protagoniste indiscusse delle improprie ed inadeguate valutazioni delle deliberazioni poste in essere dall’ultracasta.

    Un provvedimento estremo, ad es. restrittivo della libertà personale del cittadino, che non risponda alla scrupolosa valutazione dei criteri che disciplinano la sua emissione si trasforma nel più classico degli esempi riconducibili all’abuso, e “l’abuso”, nella specie, come sappiamo, è l’uso malevolo di un potere (funzione) che viene affidato dall’ordinamento ad un soggetto a cui è destinato per sovrastanti ragioni che attengono direttamente l’accertamento della verità nel corso di un procedimento penale.
    L’insindacabilità di quel provvedimento, nel corso della sua elaborazione, è determinato da elementi che possono subire l’influenza di un percorso interiore nella valutazione del giudice, sulla scorta del suo libero convincimento.

    Il principio del libero convincimento del giudice, presente anch’esso nel nostro ordinamento, svolge un ruolo assoluto come vedremo.
    Il fondamento di una sentenza sbagliata, di una ordinanza intessuta di errori, di un decreto inficiato dalla illogicità, quasi sempre è sostenuto dal mantello protettivo del libero convincimento mediante il quale l’errore commesso dal magistrato (sia esso requirente o sia giudicante) funge da ombrello nei confronti del suo autore.

    Nell’accertamento delle responsabilità, si dovrà distinguere l’attribuzione della imputabilità dell’errore giudiziale alle attività del requirente rispetto a quelle del giudicante se, nel corso delle indagini di cui egli è titolare, taluni fatti abbiano comportato gravi conseguenze all’indagato (ad es. l’arresto) allorché la direzione imposta, risultante da quelle indagini, abbia indotto il giudicante a considerare indispensabile l’uso della misura cautelare estrema nei confronti di un soggetto estraneo ai fatti.
    Al momento, sino a che non sarà riformato il cpp attribuendo la direzione delle indagini alla PG, la questione si pone come sopra.

    Altresì, sarà imputabile al giudicante, ad es. nel pronunciamento della sentenza di condanna, l’errore compiuto nella superficiale valutazione dei riscontri probatori. Questo “epidermico” errore non è certo diverso da quello commesso dal medico allorchè il “professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso ordinario” (Cass. Civile sentenza n. 1847/88

    Nell’ambito della negligenza, il giudice, esprime un atteggiamento di trascuratezza, di deficienza inerente alla dovuta attenzione. Ad esempio non ha letto diligentemente i resoconti testimoniali oppure ha trascurato particolari emersi dal confronto documentale nella valutazione delle prove.

    Nella ipotesi di imprudenza, egli (il giudice) incorre nella insufficiente ponderazione o nella scarsa considerazione degli altrui interessi che producono successivamente una decisione avventata.

    Nella imperizia, il discorso è più complesso poiché non si richiede, ai fini della sua valutazione, la semplice deficienza nella abilità intellettuale, occorre anche una insufficiente preparazione sul piano professionale. Una “irrettitudine”nel pensiero di cui il magistrato non abbia voluto tenere conto, pur nella consapevolezza, e ciò perché nella dottrina attuale, si considera la colpa un vizio della volontà e non dell’intelligenza, motivo per il quale l’imperizia finisce quasi sempre con il risolversi in una imprudenza.

    Queste forme di elemento psicologico nella valutazione dell’errore giudiziale (negligenza-imprudenza ed imperizia) sino ad ora, sono sempre state giustificate dalla “esimente” libero convincimento del giudice.
    Risulta così scontato che, qualsiasi errore commesso dal magistrato in ragione del percorso sbagliato del suo pensiero, sebbene produttivo di ingenti danni esistenziali, patrimoniali, sociali, familiari ed altro, sia sempre immune dal rischio di essere sottoposto al giudizio sia sotto il profilo penale che sotto quello civile.

    Molte volte ho illustrato come secondo questa visione “salvifica” sia violato l’articolo 3 della costituzione che sancisce l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
    Non penso doverci tornare sopra.

    Ritengo assolutamente scorretta, illogica oltreché fuori luogo ogni ragione che militi contro la modifica della Legge Vassalli nel senso sopra indicato.
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 05-07-11 alle 13:47
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  9. #19
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Va bene confrontarsi nel merito, ma di sicuro ti manca il dono della sintesi.

    Appena ho tempo leggo il tuo "papiello"e ti rispondo

  10. #20
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Allucinante!

    Citazione Originariamente Scritto da blob21 Visualizza Messaggio
    Va bene confrontarsi nel merito, ma di sicuro ti manca il dono della sintesi.

    Appena ho tempo leggo il tuo "papiello"e ti rispondo

    E' vero, però siamo entrati nel merito ed anche in qualche dettaglio.
    Non c'è fretta per la risposta.
    L'importante è indurre sempre alla meditazione. Alla pacata riflessione.
    Questo è lo scopo.:giagia::giagia:
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

 

 
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