Art.
Il Congresso è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale e diretto nei limiti e forme stabilite dalla legge elettorale.
E’ composto da 21 membri eletti che esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Art.
I congressisti rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria.
La durata del Congresso non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.In nessun caso il Congresso può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi.
I congressisti assenti ingiustificati per 4 sedute consecutive decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Congresso.
I decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti.
La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di congressista.
Art.
Le elezioni delle nuovo Congresso hanno luogo entro 30
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
Finché non sia riunito il nuovo Congresso sono prorogati i poteri del precedente.
Art.
Il Congresso modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Il regolamento emanato con decreto del presidente del Congresso deve conformarsi alle norme costituzionali.
Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del regolamento.
Le deliberazioni del Congresso non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte del Congresso, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.
Art.
Il Congresso elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione.
Il Presidente del Congresso è eletto con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice.
E’ compito del Presidente del Congresso tenere un registro delle presenze dei congressisti.
Art.
Il Presidente del Congresso può essere destituito dall’ufficio con una mozione motivata che risulti firmata da almeno 5 congressisti. Inoltre la mozione deve essere approvate attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti.
Contro la mozione di destituzione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale.
In caso di ricorso la destituzione del presidente del congresso è sospesa fino alla sentenza della Corte Costituzionale.
Art.
L’iniziativa legislativa è attribuita a ogni congressista , al Governo e a tutti i forumisti con i limiti e le forme previste dalla Costituzione.
I forumisti possono presentare al Congresso disegni di legge solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto.Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione.
E’ obbligo del Congresso discutere e votare i disegni di legge presentati dai forumisti.
Art.
Il Congresso ha competenza sui disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica nazionale, internazionale ed economica, l' ordinamento della società,l i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.
E’ altresi competenza del Congresso le modifiche alla Costituzione, i Progetti di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
Art.
I progetti di legge di cui al comma 2 dell’art. precedente sono , previamente , presentati , discussi e votati dalla Commissione Affari Costituzionali.
La Commissione , dopo aver approvato a maggioranza semplice i progetti di legge di cui sopra, li trasmette al Presidente del Congresso per l’approvazione definitiva a norma degli articoli precedenti.
Il Congresso può emendare i progetti di legge approvati dalla Commissione.
Art.
La Commissione Affari costituzionali è composta da un rappresentante di ogni lista elettorale che abbia eletto almeno 1 membro del Congresso. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura e nominato tra gli ex giudici della Corte Costituzionale, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di POL o membri delle Camere già eletti in 1 legislatura. In caso non fossero disponibili alla carica utenti che ricadono nelle categorie sopra esposte sarà possibile assegnare il ruolo anche a semplici forumisti.
Art.
Il Vicepresidente del Congresso con più posts è membro di diritto della Commissione , la presiede e convoca la prima seduta.
Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione.
Art.
Ogni membro della commissione dispone di un numero di voti pari al numero di congressisti del gruppo congressuale che l'ha indicato.