Pagina 1 di 4 12 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 38
  1. #1
    email non funzionante
    Data Registrazione
    09 Feb 2011
    Messaggi
    5,749
     Likes dati
    58
     Like avuti
    99
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    La Gdf smaschera giro di 'lucciole' milionarie
    Vicenza, povere per il Fisco, ma girano in Porsche


    Coinvolte oltre un centinaio di ragazze, quasi tutte straniere, 'pescate' dai siti web. Tutti i dati sono stati girati a nove diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate in 4 regioni


    Roma, 17 settembre 2011 - Sono stati gli annunci a luci rosse su internet a portare il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza a scoprire un’evasione fiscale che coinvolge oltre un centinaio di giovani prostitute: i militari sono risaliti all’identita’ delle donne, prevalentemente straniere, che si prostituivano in diverse localita’ del territorio vicentino e in altre province, con discrasie molto evidenti tra redditi dalle dichiarati e relativi indici di capacita’ patrimoniale.

    Alcune ‘lucciole’, pur non percependo ‘formalmente’ alcun reddito, sono risultate proprietarie di immobili di ingente valore, auto di lusso (Porsche, BMW, Mercedes, Land Rover, Jaguar, ecc.), orologi di pregio (Rolex, Cartier, ecc.) e rilevanti disponibilita’ finanziarie. Le incongruenze reddituali sono state portate all’attenzione, per le valutazioni di competenza, di nove diversi Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ubicati in 4 diverse regioni, competenti in relazione alle residenze anagrafiche delle interessate.

    Le indagini sono partite dal web, da un attento monitoraggio delle decine e decine di siti dedicati alle offerte di “escort”, in questo caso quai tutte straniere, per lo piu’ provenienti da Paesi dell’Est Europa, del Sud America e dell’Estremo Oriente asiatico, che garantivano la propria disponibilita’ in diverse localita’ della provincia vicentina e, in taluni casi, anche in “trasferta”. Passati al setaccio anche gli annunci sulla stampa quotidiana locale e sulle riviste a luci rosse, le Fiamme gialle sono riuscite a individuare un gran numero di donne dedite al “mestiere piu’ antico del mondo” verificando in diversi casi “evidentissime discrasie” tra i redditi dichiarati dalle interessate e gli indici di capacita’ patrimoniale manifestati, anomalia, questa, che costituisce il presupposto per accertamenti fiscali di tipo “sintetico”.

    Soldi, tanti; auto di lusso; gioielli; immobili di pregio. Un’italiana di 40 anni, pur non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, tre anni fa aveva acquistato un appartamento da 270mila euro senza alcuna forma di finanziamento o di mutuo. Una giovane dell’Est, da anni in Italia ma praticamente sconosciuta al fisco, indicava nei propri annunci di poter “ricevere” i propri clienti, indistintamente, in numerose citta’: a Vicenza, naturalmente, Milano, Roma, ma anche a Montecarlo, Parigi e New York; in occasione di un furto subito nella propria casa (una villa “donatale” da un suo affezionato “cliente”) aveva denunciato la “scomparsa” di orologi in oro e brillanti e di decine tra anelli, bracciali e collier d’oro per un valore di oltre 100mila euro. Un’altra “professionista”, senza redditi dichiarati, e’ risultata aver comprato, in un ristretto arco di tempo, prima un Audi A8 e poi un Range Rover.

    In altri casi, giovani donne sono risultate intestatarie di auto di media cilindrata e affittuarie in nero degli appartamenti presso cui “esercitavano”; altre, invece, svolgevano una attivita’ regolare, diurna, di lavoro dipendente, retribuita in maniera del tutto modesta in relazione alle spese documentate. Per comprendere l’ampiezza degli interessi legati al mercato del “sesso a pagamento”, il giro d’affari nazionale connesso secondo talune stime si aggira tra uno e 5 miliardi di euro annui, proventi che, sino a oggi, sono in massima parte sfuggiti all’imposizione tributaria.

    Gli elementi acquisiti dai finanzieri sono stati “girati” per le valutazioni di competenza all’amministrazione finanziaria, coinvolgendo nove diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate di 4 diverse regioni italiane.

    agi
    Ma non capisco questa storia, non è un mestiere illegale o comunque non riconosciuto? E i contributi li devono pagere o no? Non le hanno arrestate, hanno girato la loro situazione all'agenzia delle entrate. Quindi immagino ora manderanno i bollettini per pagare le tasse. Boh!!

  2. #2
    Libertarian
    Data Registrazione
    13 Apr 2009
    Località
    Non oltre il 30° N
    Messaggi
    29,079
     Likes dati
    529
     Like avuti
    8,818
    Mentioned
    80 Post(s)
    Tagged
    7 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    Citazione Originariamente Scritto da S&S Visualizza Messaggio
    Ma non capisco questa storia, non è un mestiere illegale o comunque non riconosciuto? E i contributi li devono pagere o no? Non le hanno arrestate, hanno girato la loro situazione all'agenzia delle entrate. Quindi immagino ora manderanno i bollettini per pagare le tasse. Boh!!
    Il fisco pretende le tasse anche per i proventi d'attività illegali, quindi cercheranno di prendere quel che possono.
    I vincenti hanno sempre una soluzione ad ogni problema, i no(n)euro hanno sempre una scusa.

  3. #3
    email non funzionante
    Data Registrazione
    09 Feb 2011
    Messaggi
    5,749
     Likes dati
    58
     Like avuti
    99
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    Citazione Originariamente Scritto da Immanuel Visualizza Messaggio
    Il fisco pretende le tasse anche per i proventi d'attività illegali, quindi cercheranno di prendere quel che possono.
    I credevo che i proventi di attività illegali venissero sequestrati in toto, non che chiedessero di pagarvi l'irpef o l'iva.
    Ultima modifica di S&S; 17-09-11 alle 21:07

  4. #4
    Antonello/Gianantonio
    Data Registrazione
    04 May 2005
    Località
    Veneto
    Messaggi
    47,817
     Likes dati
    5,542
     Like avuti
    9,462
    Mentioned
    496 Post(s)
    Tagged
    12 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    Il pdl dovrebbe regolarizzare il mignottaggio. Sicuramente poi qualcuno - in palese conflitto d'interesse - provvederà a rendere i relativi compensi detraibili dalla dichiarazione dei redditi....hefico: :gluglu:
    Ultima modifica di Scipione; 17-09-11 alle 21:23
    Dall'Alpe alle Piramidi
    dal Manzanarre al Reno
    va l'aspro odor de i vini
    l'anime a rallegrar

  5. #5
    email non funzionante
    Data Registrazione
    09 Feb 2011
    Messaggi
    5,749
     Likes dati
    58
     Like avuti
    99
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    In effetti è tutto vero!

    Tassazione più che legittima per i proventi illeciti
    Dall’origine della norma agli ultimi interventi della Cassazione, passando per le posizioni della dottrina
    conteggio banconote

    Alcune recenti sentenze di merito hanno riportato alla ribalta la questione della tassabilità dei redditi da “meretricio”. E’ stato, infatti, affermato dai giudici tributari che il reddito derivante da attività di prostituzione, al pari di qualsiasi altra tipologia reddituale, deve essere sottoposto a tassazione, in quanto espressione di una attività economica in cui, a fronte di una prestazione, si ha una controprestazione monetaria. L’argomento, però, al di là della singola e particolare fattispecie, può essere visto anche sotto una prospettiva più ampia e riguardare profili di criminalità anche più rilevanti.

    L’articolo 36, comma 34-bis, del Dl “Visco-Bersani” (223/2006), ha stabilito che "in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".
    Tale modifica legislativa ha, almeno potenzialmente, un effetto molto rilevante ai fini del contrasto all’evasione fiscale e conclude un iter normativo incominciato, appunto, con il citato articolo 14 della legge 537/93, sull’onda dell’evento Tangentopoli.

    Nell’ambito della vicenda riconducibile a Tangentopoli era risultato evidente che l’apprestamento di provviste illecite costituiva una realtà ordinaria per molte imprese, che avevano finito per istituzionalizzare il ricorso a fondi neri di provenienza illegale.
    Il più delle volte, del resto, tale provenienza illecita era costituita da fenomeni di evasione fiscale.
    Per questo motivo, fenomeni di corruzione ed evasione fiscale sono due aspetti intimamente correlati, due facce della stessa medaglia.
    Le inchieste giudiziarie hanno spesso mostrato come malaffare politico-amministrativo e frodi e criminalità economica siano intimamente connesse.

    A ogni modo, è indubbio che le tangenti hanno, ontologicamente, fonte illecita e, non di rado, originano proprio da illeciti fiscali. D’altra, parte l’evasione fiscale riguarda anche la non tassazione dei redditi illeciti (illecitamente) percepiti dai destinatari delle tangenti.
    Quindi, evasione a monte (nel costituirsi fondi neri) ed evasione a valle (nello sfuggire definitivo di tali somme all’Erario).

    Ratio della tassazione dei proventi illeciti
    Al di là e oltre il caso specifico della tassazione dei redditi da prostituzione e di tutte le altre attività illecite, comunque fonte di guadagni non tassati (basti pensare anche all’abusivismo commerciale, allo spaccio di droga eccetera), gli illeciti fiscali costituiscono la necessaria premessa per poter realizzare successivi, ulteriori, reati, costituendo, in sostanza, la fonte di alimentazione degli stessi illeciti. Ad esempio, tramite:



    * la costituzione dei fondi neri, alimentati con ricavi, ovviamente non contabilizzati
    * la fatturazione di operazioni, in tutto o in parte, inesistenti
    * le operazioni estero su estero, in cui la provvista finanziaria per il pagamento della tangente viene creata mediante operazioni “infragruppo”.

    Tali proventi non tassati potranno poi essere utilizzati per commettere e realizzare reati.

    Le tangenti corrisposte dai “corruttori” ai “corrotti” o, anche, dai “concussi” ai “concussori”, quasi sempre, hanno esse stesse fonte illecita.
    Conseguentemente, proprio per esempio nel caso della tangente, si porrà il problema del trattamento tributario:

    * sia della vera e propria “tangente” (fonte di guadagno illecito, non tassato, per colui che la percepisce, il corrotto)
    * sia dei proventi utilizzati da parte del corruttore per il pagamento della tangente.

    Con l’inchiesta giudiziaria Mani pulite, il tema della disciplina tributaria dei proventi da attività illecite diventa, quindi, un argomento in grado di stimolare l'attenzione sia della giurisprudenza sia del legislatore, che, infatti, già con la manovra finanziaria per il 1994, statuì, all'articolo 14, comma 4, della legge 537/1993 (oggi, come detto, modificato come sopra indicato) che "nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria".

    Peraltro, l’Amministrazione finanziaria, già nel 1994, con la circolare 150/E, commentando la norma, sottolineò l'efficacia retroattiva della disposizione introdotta nel 1993, perché espressiva di principi (fondamentalmente etici) già insiti nell'ordinamento.

    Tesi della dottrina: posizione giuridica e posizione economica
    La dottrina, da parte sua, si attestò su due distinte posizioni:
    - l'una, per così dire, a carattere “giuridico”, contraria all'imponibilità dei proventi illeciti
    - l'altra, per così dire, a carattere “economico”, tendente, invece, ad ammetterla.

    Secondo la prima tesi, i proventi derivanti da attività illecite penalmente rilevanti non sono affatto suscettibili di imposizione tributaria, dato che l'attività illecita non può essere considerata presupposto di imposta, costituendo il risultato ottenuto pretium sceleris e non reddito, tecnicamente e giuridicamente inteso; diversamente, secondo tale tesi, si perverrebbe all'assurda conseguenza di chiedere all'autore dell'illecito di denunciare al Fisco i relativi proventi, con ciò finendo in sostanza con l'autodenunciarsi (in aperta violazione del noto principio nemo tenetur se detegere).

    A sostegno, invece, della tesi della tassabilità starebbe la considerazione che presupposto dell'imposizione è soltanto il possesso di un reddito (concezione cosiddetta “economica”), indipendentemente dalla sua provenienza.
    In altre parole, l'eventuale illiceità, sotto il profilo giuridico, dell'attività produttiva non esclude la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico; chi trae proventi dall'attività illecita realizza infatti, comunque, una ricchezza che costituisce la causa del pagamento di un tributo.
    Secondo tale posizione, inoltre, la soluzione della non imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite determinerebbe anche una grave discriminazione tra i cittadini-contribuenti, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione; discriminando, per assurdo, proprio tra “onesti” e “disonesti”.

    La Corte di cassazione (n. 9405/1992, non a caso definita come “sentenza monito”), ancor prima della novella legislativa, stabilì, del resto, proprio a tal proposito, che "il principio dell'intassabilità dei proventi da illecito meriterebbe, probabilmente, una rimeditazione, giacché la capacità economica di sopportare le spese pubbliche va intesa non come protezione sociale per l'attività svolta, ma come capacità economica, quale attitudine a sostenere decurtazione di ricchezza comunque ottenuta, rilevabile tramite indici specifici di tale capacità".

    La giurisprudenza di merito e l’onere probatorio
    Fin qui i principi.
    Ma che fine fanno poi davvero, in contenzioso, le ingenti somme, mezzo e frutto di tali operazioni illecite, riprese a tassazione dall’Amministrazione finanziaria?
    Nel caso specifico dei redditi da prostituzione sembra che la giurisprudenza di merito stia accogliendo le tesi dell’Agenzia.
    Sul fronte invece della perseguibilità generale dei proventi illeciti da reato non sembra che vi siano pronunce di rilievo.
    Giova, del resto, a tal proposito, ricordare, per far comprendere le problematiche sottese al contrasto effettivo di tali tipi di recuperi, una delle prime sentenze che ebbe modo di affrontare gli effetti tributari di Tangentopoli.
    Con la sentenza 261/1995, la Ctp di Milano stabilì infatti che "poiché l'ufficio deve provare i fatti e le circostanze indicati nella motivazione dell'avviso di accertamento nonché gli elementi utilizzati per la quantificazione dell'obbligazione tributaria, è illegittimo l'accertamento fondato esclusivamente su dichiarazioni rese nell'ambito della c.d. inchiesta di tangentopoli".

    La non ammissibilità delle dichiarazioni testimoniali nel processo tributario, la conclusione di molti dei procedimenti penali instaurati con sentenze di assoluzione o, comunque, anche per prescrizione dei reati, costituiscono quindi, senza dubbio, fattori che potrebbero non garantire la effettiva percezione delle imposte dovute da parte dell’Erario (e quindi della collettività).

    L’Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Milano, nell’occasione della vicenda trattata dalla citata Commissione tributaria, aveva, infatti, notificato un avviso di accertamento contro cui il soggetto accertato aveva proposto ricorso eccependo l'illegittimità dell'atto, per mancanza di prove della sussistenza del fatto imponibile.
    L'avviso di accertamento era scaturito proprio da un'indagine nell'ambito dell'inchiesta “Mani pulite”, dalla quale era risultato che il ricorrente aveva ricevuto una tangente di 100 milioni di lire.

    L'ufficio aveva, dunque, emesso un accertamento con una rettifica reddituale “per tangenti”, di 318.230.000 lire (anziché di 100 milioni).
    L'Amministrazione finanziaria fondava, in particolare, la propria pretesa sulla base di alcune testimonianze assunte nel processo penale.
    Il ricorrente ricordava, però, che dal verbale del suo interrogatorio si evincevano fatti contrastanti rispetto a quelli considerati dall'Amministrazione, che avrebbe, quindi, dovuto provvedere con verifiche, ispezioni e indagini bancarie a provare il proprio assunto.

    La Commissione tributaria, accogliendo il ricorso del contribuente, osservava che anche nel processo tributario l'ufficio ha l'onere di provare, come qualsiasi creditore, i fatti che danno fondamento alla propria pretesa creditoria; infatti, anche nel processo tributario si applica il principio sancito dall'articolo 2697, comma primo, Codice civile, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

    Da evidenziare, del resto, che la circolare dell'agenzia delle Entrate 42/E/2005, forse consapevole delle problematiche probatorie relative a tali fattispecie di recupero, ha sottolineato come, al sopraggiungere di una sentenza definitiva di proscioglimento o di assoluzione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o nell'esercizio dei poteri di autotutela, l'Amministrazione possa disporre, per la parte interessata, l'annullamento degli atti di accertamento già compiuti e il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate dal contribuente.

    La giurisprudenza di legittimità e l’estensione ai fini Iva
    Per fortuna, però, la Cassazione ha recentemente dato un fondamentale contributo alla corretta applicazione della norma, andando, anzi, anche oltre la possibilità di recupero dei redditi ai fini delle imposte dirette e affermando la necessità di recuperare anche la correlata Iva.
    Con la sentenza 24471/2006 è stato, infatti, “appoggiata” la posizione dell'Amministrazione, secondo cui, in forza dell'articolo 14, comma 4, della legge 537/1993, le attività illecite sono soggette, oltre che alle imposte sui redditi, anche all'Iva.

    Secondo la Corte, infatti, in ogni caso l'attività illecita deve essere soggetta all'Iva in base ai principi dell'ordinamento comunitario, a cui l'Italia non può sottrarsi, secondo i quali (vedi Corte di giustizia della Comunità europea, causa C-283/95 dell'11giugno 1998), se vi è concorrenza tra attività svolte lecitamente e illecitamente, non vi è distinzione tra operazioni lecite e illecite.

    Analoghe considerazioni sono desumibili inoltre dalla sentenza di legittimità 3550/2002, secondo cui "sono assoggettabili anche ad Iva, in forza del principio stabilito dall'art. 14, comma 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, i proventi derivanti da attività illecita…l'affermazione di principio secondo la quale i proventi provenienti da attività illecita non sarebbero assoggettabili ad imposta è manifestamente errata. Essa contrasta con il preciso disposto dell'art. 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, secondo il quale "i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo", devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del Tuir. Anche se la norma è riferita alla disciplina delle imposte sul reddito, è inequivocabilmente una norma di principio, in forza della quale non si può eccepire la esenzione tributaria per i proventi derivanti da attività illecite".

    Alla luce, dunque, dell'insegnamento costante della Suprema corte (vedi anche le sentenze 16504/2006, 21746/2005 e 13335/2003), l’articolo 14 citato rappresenta una norma di principio generale del nostro ordinamento, un criterio ermeneutico sistematico, valido sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva.
    Giovambattista Palumbo
    pubblicato Martedì 27 Novembre 2007

  6. #6
    Forumista
    Data Registrazione
    14 May 2009
    Messaggi
    448
     Likes dati
    8
     Like avuti
    16
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    COGLIONI!!! non sapete che la prostituzione non è reato! questo è quanto affermano le forze dell'ordine ogni qualvolta un cittadino denuncia i " via vai" di individui nudi o seminudi sotto le finestre dei propri figli o quando se li ritrovano davanti alle porte dei cimiteri o all'interno delle aree di servizio ....
    la seconda parte è......"noi li prendiamo e domani i magistrati li rimettono in libertà!
    Questo è il risultato che certi "budelli sessantottini" hanno ottenuto per sé e per i "tegami che hanno procreato"
    Tranquilli sinistrati di merda l'utero è delle vostre mamme e delle vostre "compagne" che sono libere "esentasse" di cederlo a chi cazzo pare a loro!!!!

  7. #7
    Moderatore
    Data Registrazione
    05 Apr 2009
    Località
    Portovenere e La Spezia
    Messaggi
    61,323
     Likes dati
    11,734
     Like avuti
    7,660
    Mentioned
    349 Post(s)
    Tagged
    7 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    Citazione Originariamente Scritto da alzir Visualizza Messaggio
    COGLIONI!!! non sapete che la prostituzione non è reato! questo è quanto affermano le forze dell'ordine ogni qualvolta un cittadino denuncia i " via vai" di individui nudi o seminudi sotto le finestre dei propri figli o quando se li ritrovano davanti alle porte dei cimiteri o all'interno delle aree di servizio ....
    la seconda parte è......"noi li prendiamo e domani i magistrati li rimettono in libertà!
    Questo è il risultato che certi "budelli sessantottini" hanno ottenuto per sé e per i "tegami che hanno procreato"
    Tranquilli sinistrati di merda l'utero è delle vostre mamme e delle vostre "compagne" che sono libere "esentasse" di cederlo a chi cazzo pare a loro!!!!
    Una soluzione : liberalizzare.

    grazie OCCIDENTE, grazie anglo-americani, grazie Israele, grazie ucraini.



    la libertà avanza ...........

  8. #8
    S'le not u s'farà dè!
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    64,264
     Likes dati
    17,490
     Like avuti
    12,175
    Mentioned
    138 Post(s)
    Tagged
    55 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    Citazione Originariamente Scritto da dDuck Visualizza Messaggio
    Una soluzione : liberalizzare.
    direi regolarizzare con tanto di partita iva e studi di settore
    Ultima modifica di Amalie; 17-09-11 alle 23:23

  9. #9
    Super Troll
    Data Registrazione
    14 Apr 2009
    Messaggi
    58,984
     Likes dati
    1,044
     Like avuti
    7,868
    Mentioned
    60 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    Tasse su prostitute, froci e cani.
    "... e accenderemo un altro rogo il 4, al "fante ignoto" che non vuol più stare a Roma divenuta una Bisanzio putrefatta sempre più gonfia della sua putrefazione"

    (G. D'Annunzio)

  10. #10
    Forumista
    Data Registrazione
    14 May 2009
    Messaggi
    448
     Likes dati
    8
     Like avuti
    16
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Ma allora le prostitute devono pagare le tasse?

    Citazione Originariamente Scritto da Amalie Visualizza Messaggio
    direi regolarizzare con tanto di partita iva e studi di settore
    naturalmente....così tua figlia sarà "garantita"!! un lavoro come un altro!!!

 

 
Pagina 1 di 4 12 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Risposte: 28
    Ultimo Messaggio: 04-09-12, 11:03
  2. Berluscò le vuoi far pagare le tasse anche alle prostitute!?
    Di Robert nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 135
    Ultimo Messaggio: 10-12-10, 02:10
  3. Ma perchè le COOP non devono pagare le Tasse?
    Di Mantide nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 168
    Ultimo Messaggio: 23-06-07, 03:45
  4. Evasione Fiscale:ma perchè le COOP non devono pagare le Tasse?
    Di Mantide nel forum Centrodestra Italiano
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 20-06-07, 11:06
  5. Perché i pendolari devono pagare + tasse?
    Di Oli nel forum Fondoscala
    Risposte: 17
    Ultimo Messaggio: 13-03-05, 17:52

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito