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  1. #1
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    Predefinito XIV Seduta della Camera

    Dichiaro aperta la Sessione di discussione della XIV Seduta della Camera, che si chiuderà alle ore 12.50 di Venerdì 18 Novembre (o 24 h più in là qualora si rendesse necessario un approfondimento).
    All'OdG la riforma del Titolo V della Costituzione:

    [SPOILER="Titolo V Costituzione"]
    TITOLO V





    GARANZIE COSTITUZIONALI







    Sezione I - La Corte Costituzionale





    Art. 47

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.





    Art. 48

    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.





    Art. 49

    Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.





    Art. 50

    Il Senato elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti per le prime due sedute e dei 2/3 dei componenti a partire dalla terza seduta.

    In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza. (visto che è stata sollevata la questione in questa legislatura ho pensato di specificare l'obbligatorietà di una votazione parallela per l'elezione dell'avvocato generale cosi da velocizzare le prassi burocratiche --> modifica del 6-9-2011 by Frankie)

    Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti. Fino alla nuova elezione, e comunque fino alla scadenza, sono prorogati i poteri dei precedenti componenti.





    Art. 51

    Uno dei Giudici, l'Avvocato Generale o il suo Vice può essere rimosso con un voto del Senato che esprima la stessa maggioranza che lo ha eletto.

    Decade altresì dall’incarico per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, assenza superiore ai 30 giorni, o ban.

    Viene sostituito mediante un voto del Senato che si esprima con la stessa maggioranza che aveva eletto il componente da sostituire. In caso di mancata elezione per tre volte del componente subentrante, lo stesso viene designato dal Presidente di PIR, nel rispetto del criterio con cui il sostituendo era stato a suo tempo eletto.





    Art. 52

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza dell’apposito numero legale necessario (minimo 3 giudici). I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.





    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario





    Art. 53

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.





    Art. 54

    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.





    Art. 55

    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.





    Sezione III - Il Presidente della corte





    Art. 56

    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.





    Art. 57

    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.





    Art. 58

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.







    Sezione IV - Competenze della corte.





    Art. 59

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :

    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge

    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco

    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato

    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art.60.





    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.





    Art. 60

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.





    Art. 61

    Il Regolamento interno prevede le forme ei limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.





    Sezione VI - I poteri dell'Avvocato Generale





    Art. 62

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.





    Art. 63

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.





    Art. 64

    Nessuna fra le istituzioni elencate all art 63, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.





    Art. 65

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.





    Sezione VII - Le sentenze della corte.





    Art. 66

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.





    Art. 67

    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.





    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.





    Art. 68

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla Commissione affari Costituzionali e del Senato.



    Art. 69

    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno 6 Deputati.





    Art. 70

    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Commissione Affari Costituzionali hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.E' facolta del Senato spiegare le motivazioni in caso di respinta del progetto.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Commissione Affari Costituzionali dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.





    Art. 71

    Le deliberazioni del Senato e della Commissione Affari Costituzionali riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza speciale dei 2/3 dei presenti.





    Sezione IX: Norme di decadenza dalle cariche pubbliche e sanzioni per la violazione delle regole del Gioco di Transatlantico





    Art.72

    Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:



    1- Ban definitivo;

    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;

    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;

    4- Dimissioni volontarie.



    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.



    Art.73

    I forumisti che sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato cloni o di aver amministrato droni e di averli quindi utilizzati nelle votazioni alle elezioni politiche o dei congressi di partito, decadranno automaticamente da ogni loro attuale incarico istituzionale e saranno loro sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi per una legislatura ( da scontare a partire dalla legislazione sucessiva ) per ogni clone o drone da loro creato o amministrato.





    Sezione X : Stato di emergenza legislativa



    Art 74

    In caso di gravissimi bugs costituzionali o gravissime indecisioni sul proseguimento del gioco non risolvibili tramite le ordinarie procedure , il Presidente di PIR dichiara lo stato di emergenza legislativa e costituisce il Comitato di emergenza.

    Il Comitato è composto dal Presidente di PIR, dai giudici della Corte Costituzionale e dal Presidente del Senato.



    Art.75

    Lo stato di emergenza legislativa ha una durata tassativa di 15 giorni non rinnovabili ed è dichiarabile al massimo 1 volta nel corso di una legislatura.

    Tutte le prerogative Costituzionali sono sospese per tutta la durata dello stato di emergenza.

    Il Comitato adotta , previa votazione interna a maggioranza semplice, tutte le decisioni necessarie alla cessazione dell'emergenza con poteri di modifica legislativa e interpretativa.[/SPOILER]
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 15-11-11 alle 13:44

  2. #2
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    Posto le mie proposte di modifica. In rosso i cambiamenti, in blu la spiegazione.
    Naturalmente vi invito a raffrontare le proposte con il testo originale.


    ***


    Art. 47

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.


    Art. 48

    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.


    Art. 49

    Finché non sia riunita la nuova Corte Costituzionale sono prorogati i poteri della precedente.



    Il nuovo testo dell'articolo migliora la forma ma non cambia la sostanza.



    Art. 50

    Il Senato elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
    Le procedure per la nomina dei Giudici, dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei predecessori.


    Ho migliorato la forma e cancellato l'ultimo comma (inutile visto che c'è già l'art. 49)


    Art. 51


    Ciascuno dei Giudici, l'Avvocato Generale e il suo Vice possono essere rimossi con un voto del Senato che esprima la stessa maggioranza numerica che li ha singolarmente eletti.
    Essi decadono altresì per i motivi di cui agli art.li 55 e 72.


    Ho modificato la forma per migliorare il testo, ma non cambia la sostanza. Ho aggiunto la specificazione "maggioranza numerica" per evitare fraintendimenti (vedi spiegazione successiva)


    Viene sostituito mediante un voto del Senato che si esprima con la stessa maggioranza che aveva eletto il componente da sostituire. In caso di mancata elezione per tre volte del componente subentrante, lo stesso viene designato dal Presidente di PIR, nel rispetto del criterio con cui il sostituendo era stato a suo tempo eletto.

    Propongo la soppressione o comunque la modifica di questo comma.
    Se è legittimo pensare che un giudice debba essere rimosso solo in presenza di una maggioranza numerica pari a quella riscontrata nell'elezione (poniamo: se un giudice è stato eletto all'unanimità di tutti i senatori, ossia da 21 senatori, allora servono 21 voti per la rimozione - oppure se è stato eletto da 14 senatori, i 2/3 ovvero l'asticella minima dal terzo scrutinio in poi, servono 14 voti per la rimozione), non mi pare giusto legare l'elezione di un nuovo Giudice o un nuovo Avvocato Generale a questo criterio. Nel primo caso è ad esempio impossibile e ingiusto, credo, pretendere che si raggiunga ancora una volta l'unanimità su un nome comunque diverso dal primo.

    Propongo che nel caso in cui si necessiti di una sostituzione si torni al primo comma del presente articolo, con la stessa maggioranza (naturalmente abbassata ai 2/3 dal terzo scruitinio in poi). So che c'è il rischio di paralisi nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per veti e controveti, ma la paralisi potrebbe accadere anche per l'elezione della terna originaria. Non si può fare altro che affidarsi al buon senso della politica, tenendo conto che anche in questa Legislatura alla fine, nonostante iniziali difficoltà, si è giunti ad un ottimo accordo fra i gruppi.



    Art. 52

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza del suo plenum. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.


    La formulazione originaria prevedeva "solo in presenza del numero legale (minimo 3 giudici)".
    Più semplicemente, poichè la Corte è composta proprio da 3 giudici, si può mettere "in presenza del suo plenum".



    Art. 53

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.


    Art. 54

    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.


    Art. 55

    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.



    Art. 56

    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.


    Art. 57

    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.


    Art. 58

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.


    Art. 59

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :
    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge
    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco
    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato
    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art.60.


    Art. 60

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.


    Art. 61

    Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.


    Art. 62

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.


    Art. 63

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento, Presidenza della Commissione Affari Costituzionali. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.


    L'aggiunta è legata alla presenza nell'ordinamento della nuova Commissione Affari Costituzionali del Senato.


    Art. 64

    Nessuna fra le istituzioni elencate all art. 63, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.


    Propongo la soppressione dei caratteri in rosso: non esiste una "legge" sul Regolamento della Corte, esiste bensì IL Regolamento della Corte (vedi art. 58).


    Art. 65

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.


    Art. 66

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 67

    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Presidente della Corte entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.


    Ho sostituito "ad opera del Ministro della Giustizia" con "ad opera del Presidente della Corte" per mantenere la conseguenza logica dell' art. 56 ("Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato") evitando di fare confusione sulla pubblicazione delle sentenze. Ci pensa il Presidente della Corte - come è sempre stato, del resto - e basta.


    Art. 68

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno della Commissione Affari Costituzionali e del Senato.


    Ho sostituito "nei modi e nelle forme previste dalla legge" con "dalla Costituzione", visto che tutto ciò è regolato direttamente dalla Costituzione ai nuovi articoli 15-16-17-18 (vedi nuova riforma).


    Art. 69

    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno 6 senatori. Il disegno di legge deve essere indirizzato per la presentazione alla Commissione Affari Costituzionali.

    Ho sostituito "6 deputati" con "6 senatori". Ho aggiunto il comma "Il disegno di legge deve essere indirizzato per la presentazione alla Commissione Affari Costituzionali" per armonizzare l'art. 69 con il dettato dell'art. 15 ("I progetti di legge costituzionale di cui al comma 2 dell’art. precedente sono, previamente , presentati , discussi e votati dalla Commissione Affari Costituzionali")
    Non vorrei infatti che si interpretasse così: solo i componenti della Commissione Affari Costituzionali possono presentare DDL Costituzionali.
    No, l'art. 69 specifica che lo possono fare 6 senatori (o il Governo ma sempre con 6 firme), POI però il DDL va inviato per la presentazione ufficiale alla Commissione.



    Art. 70

    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Commissione Affari Costituzionali hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare. E' facolta del Senato spiegare le motivazioni in caso di respinta del progetto.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Commissione Affari Costituzionali dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.



    Art. 71

    Le deliberazioni del Senato e della Commissione Affari Costituzionali riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza speciale dei 2/3 dei presenti.



    In rosso resta la formulazione originaria degli art. 70 e 71, che non ho toccato.
    Devo tuttavia segnalare che questi art.li si mescolano con il dettato dell'art. 15 (ma anche i seguenti):

    Art. 15

    I progetti di legge costituzionale di cui al comma 2 dell’art. precedente sono, previamente , presentati , discussi e votati dalla Commissione Affari Costituzionali. La Commissione , dopo aver approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti i progetti di legge di cui sopra, li trasmette al Presidente del Senato per l’approvazione definitiva a norma degli articoli precedenti. Il Senato può rinviare senza limiti , motivando il rinvio, i progetti di legge approvati alla Commissione prima di approvarli in via definitiva.



    Qui si rischia di far confusione e spezzettare un unico argomento in diverse sezioni.

    Francamente mi sentirei di proporre che TUTTI gli articoli dedicati alla Commissione Affari Costituzionale (15-16-17-18) siano spostati nell'apposita sezione "Revisione della Costituzione" (ovvero, questa, dagli art. 68-71) armonizzando - fondendo in pratica - l'art. 15 con l'art. 70 e 71, che parlano delle stesse cose ripetendosi più volte.
    Solo così eviteremo un caos di disposizioni ridondanti.
    Nulla di difficile comunque: le previsioni di legge sono chiare, i passaggi anche, basta riscrivere gli articoli cancellando i doppioni. La numerazione della Costituzione cambierebbe, ma d'altronde è già così, basterà risistemare tutto con la "riforma della riforma".

    In alternativa, si potrebbero integrare gli articoli 15-18 e sopprimere la Sezione "Revisione della Costituzione" alla fine della stessa.

    Fatemi sapere cosa ne pensate e quale soluzione preferite, per me francamente è lo stesso purchè venga fatto ordine.



    Art.72

    Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:
    1- Ban definitivo;
    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
    4- Dimissioni volontarie.

    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.


    Art.73

    I forumisti che sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato cloni o di aver amministrato droni e di averli quindi utilizzati nelle votazioni alle elezioni politiche o dei congressi di partito, decadranno automaticamente da ogni loro attuale incarico istituzionale e saranno loro sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi per una legislatura ( da scontare a partire dalla legislazione sucessiva ) per ogni clone o drone da loro creato o amministrato.


    Art 74

    In caso di gravissimi bugs costituzionali o gravissime indecisioni sul proseguimento del gioco non risolvibili tramite le ordinarie procedure , il Presidente di PIR dichiara lo stato di emergenza legislativa e costituisce il Comitato di emergenza.

    Il Comitato è composto dal Presidente di PIR, dai giudici della Corte Costituzionale e dal Presidente del Senato.



    Art.75

    Lo stato di emergenza legislativa ha una durata tassativa di 15 giorni non rinnovabili ed è dichiarabile al massimo 1 volta nel corso di una legislatura.

    Tutte le prerogative Costituzionali sono sospese per tutta la durata dello stato di emergenza.

    Il Comitato adotta , previa votazione interna a maggioranza semplice, tutte le decisioni necessarie alla cessazione dell'emergenza con poteri di modifica legislativa e interpretativa.




    Il centrodestra, come più volte ribadito in passato, si oppone fermamente allo "stato di emergenza legislativa" e chiede la soppressione di questi ultimi 2 articoli.
    Ci opponiamo a qualunque sospensione delle prerogative Costituzionali a meno che non sia direttamente ed autoritativamente deciso dall'Amministrazione Sovrana.
    Che poi il Comitato sia composto secondo quei criteri e assuma le sue decisioni a maggioranza semplice (!) è fuori da ogni logica.
    Se si applicasse oggi una simile disposizione l'intero Gioco sarebbe completamente nelle mani di una sola parte politica.

    Crediamo inoltre che il Gioco sia ormai maturo per procedere senza così gravi intoppi, tanto più con una Costituzione concordata e approvata fin qui all'unanimità. ;-)
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 15-11-11 alle 13:55

  3. #3
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    Ora attendo i commenti dei colleghi
    Se possibile è preferibile procedere con ordine, discutiamo una cosa per volta articolo per articolo.

  4. #4
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    fosse per me eleggerei i giudici con i 2/3 dei voti fin dalla prima seduta, col senato di 21 membri sarà ancor piu' difficile di prima raccogliere l'unanimità o i 3/4
    Ultima modifica di FrancoAntonio; 15-11-11 alle 14:50

  5. #5
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    Il centrodestra, come più volte ribadito in passato, si oppone fermamente allo "stato di emergenza legislativa" e chiede la soppressione di questi ultimi 2 articoli.
    Ci opponiamo a qualunque sospensione delle prerogative Costituzionali a meno che non sia direttamente ed autoritativamente deciso dall'Amministrazione Sovrana.
    Che poi il Comitato sia composto secondo quei criteri e assuma le sue decisioni a maggioranza semplice (!) è fuori da ogni logica.
    Se si applicasse oggi una simile disposizione l'intero Gioco sarebbe completamente nelle mani di una sola parte politica.

    Crediamo inoltre che il Gioco sia ormai maturo per procedere senza così gravi intoppi, tanto più con una Costituzione concordata e approvata fin qui all'unanimità. ;-) [/COLOR]



    Concordo appieno con quanto scritto dal presidente della camera l' onorevole Falco.
    Inoltre credo anche io che il gioco ormai sia maturo per reggersi da solo e che la futura commissione basti e avanzi per sanare futuri possibili bugs.
    « Il Magisterium è ciò che occore alla gente. I suoi membri regolano le cose dicendo alla gente cosa fare. [...] Loro non dicono cosa fare in modo gretto e meschino. Loro dicono cosa fare in modo gentile, per tenere lontano i pericoli! »

  6. #6
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    In quanto il mio compito è soprattutto quello di occuparmi della riforma di Pir City ho da porre una domanda. Qualora la Camera dei Deputati dovesse essere cancellata, le competenze legislative su Pir City passeranno al Senato o alla Commisione Affari Costituzionali?

  7. #7
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    Citazione Originariamente Scritto da silence Visualizza Messaggio
    In quanto il mio compito è soprattutto quello di occuparmi della riforma di Pir City ho da porre una domanda. Qualora la Camera dei Deputati dovesse essere cancellata, le competenze legislative su Pir City passeranno al Senato o alla Commisione Affari Costituzionali?
    Ammetto la mia ignoranza sulla normativa che riguarda Pir City. Però posso dire con una certa sicurezza che la Commissione Affari Costituzionali, così come concepita (poi facciamo sempre in tempo a cambiare, se necessario) si occuperà solo di leggi di revisione costituzionale e leggi di rango costituzionale.

  8. #8
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    Ammetto la mia ignoranza sulla normativa che riguarda Pir City. Però posso dire con una certa sicurezza che la Commissione Affari Costituzionali, così come concepita (poi facciamo sempre in tempo a cambiare, se necessario) si occuperà solo di leggi di revisione costituzionale e leggi di rango costituzionale.
    Tecnicamente tutte le prerogative precedenti della Camera dovrebbero ricadere nella Commissione Affari Costituzionali in quanto anche Pir city è una legge di rango costituzionale. In ogni caso se non abbiamo specificato nel testo la possibilità che la commissione possa regolamentare alcuni elementi di Pir city lo possiamo fare alla seduta di correzione bug. E' evidente che prima di tutto sia necessario approvare la riforma di Pir city.

  9. #9
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    Riporto il mio commento per quanto riguarda l'ultima parte del titolo in discusisone.

    Per adesso mi limito a dire che una soluzione va trovata per i casi estremi come è stato quello di clonopoli. L'amministrazione ha tempistiche geologiche ed è inutile sempre rivolgersi a lei, se la formula non va bene troviamone un'altra più democratica ma evitiamo di dover sempre andare a piangere dagli admin.

    Inoltre personalmente sarei anche favorevole, in accordo con l'amministrazione, alla nomina di un supermoderatore capace, esterno al gioco, che possa controllare gli indirizzi IP dei votanti senza dover ogni volta chiedere agli admins il controllo dei voti.

  10. #10
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    Predefinito Rif: XIV Seduta della Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Candido Visualizza Messaggio
    fosse per me eleggerei i giudici con i 2/3 dei voti fin dalla prima seduta, col senato di 21 membri sarà ancor piu' difficile di prima raccogliere l'unanimità o i 3/4
    I 3/4 sono richiesti solo per le prime due votazioni; poi dalla terza in poi sono richiesti i 2/3 (ovvero 14 voti su 21). Ma questo lo sai già, volevo solo sottolineare che il regolamento del nuovo Senato, a differenza di quello attuale per la Camera, sicuramente consentirà sedute contemporanee. Quindi, anche se serviranno parecchie sedute per pervenire ad un accordo sulla terna dei Giudici, il Senato continuerà a lavorare sugli altri argomenti.
    La politica pirriana già in questa Legislatura è giunta ad un accordo condiviso, pressocchè unanime, quindi credo che non ci debbano essere timori infondati su chissà quali ipotesi di paralisi.
    Anche il Parlamento reale impiega anche 10 o più sedute comuni per eleggere i giudici della CC o i membri laici del CSM, ma nessuno ha mai pensato di sospendere la Costituzione o i lavori delle Camere...
    Naturalmente se dovesse mancare il buon senso il Gioco andrebbe in vacca, ma a quel punto l'Adm prenderebbe decisioni drastiche.

 

 
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