Quale che sia la futura evoluzione, o conclusione, della parentesi berlusconiana (e questo, a causa di un proletariato assente dalla scena politica, sarà determinato solo ed esclusivamente dagli interessi del capitalismo italiano ed internazionale e non dal gregge di fessi che vanno a votare) un dato di fatto certo è che tale periodo sarà stato estremamente negativo per la classe operaia e per il suo partito.
Ciò non perché il governo Berlusconi abbia scatenato repressioni antiproletarie ed anticomuniste. Di repressioni il potere non ne ha bisogno: da lunghi decenni la classe operaia è piegata su se stessa ed il suo partito quasi inesistente. Neppure la politica economica dell’attuale governo può essere considerata particolarmente antiproletaria: qualsiasi altra coalizione borghese, in mancanza di una classe lavoratrice schierata sul fronte della lotta di classe, avrebbe affrontato la crisi capitalista in modo analogo, cioè cercando di farne sopportare il peso al proletariato.
Il peggior peccato di Berlusconi è un altro, è quello di aver rinfocolato nel proletariato sentimenti di fiducia nell’ordinamento democratico, ed in modo particolare nella peggiore delle sue istituzioni: la Magistratura, il potere giudiziario, “braccio secolare” del regime capitalista.
Secondo quanto affermato dai suoi avversari politici, Berlusconi, praticamente, con i suoi soldi, i suoi avvocati, le sue televisioni e quant’altro possiede, non solo sarebbe riuscito ad evitare il meritato carcere a causa delle sue frodi, ruberie, corruzioni, etc. (come se la storia borghese si dividesse in due ere: quella “Prima di Silvio” in cui regnavano legalità e onore, e quella “dopo Silvio” in cui regna la corruzione e l’interesse personale); non solo si sarebbe costruito un movimento politico che gli ha permesso di diventare capo del governo per ben due volte, ma addirittura tenterebbe di realizzare un suo scellerato progetto di potere teso ad eliminare le istituzioni democratiche sostituendole con una sua personale dittatura. E, per portare a termine questo disegno, il primo passo da compiere sarebbe quello di assoggettare ai propri interessi il potere giudiziario dello Stato che, eroicamente, malgrado calunnie e minacce, continua a portare avanti la sua battaglia per la difesa della democrazia e le libertà costituzionali.
Per farla breve, sotto Berlusconi lo Stato correrebbe il serio rischio di non rappresentare più la totalità del popolo e di tutelare gli inviolabili diritti di tutti e di ogni cittadino, a prescindere dalla loro condizione sociale (la tragicità sta proprio in quel “a prescindere”!). Non tutelerebbe nemmeno gli interessi di una specifica classe sociale – la borghesia – come aveva fatto il fascismo, bensì si limiterebbe ad essere il garante dei soli interessi personali del Cavalier Silvio Berlusconi.
I rappresentanti dei partiti di opposizione, ragliando e starnazzando, prospettano una nuova forma di governo che metta Berlusconi a riposo (o in galera) e che ripristini il rispetto della legge. E questo sentimento di difesa della democrazia e della legalità, dove effettivamente tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, si cerca di far passare nella classe lavoratrice perché senta come rivolti contro di essa i presunti colpi inferti alla Magistratura ed alle istituzioni costituzionali.
Noi marxisti da sempre abbiamo affermato che la macchina effettiva dello Stato borghese non è il Parlamento e nemmeno il suo governo, inteso come “staff” di uomini che temporaneamente ed occasionalmente ricoprono incarichi ministeriali. La vera macchina dello Stato risiede nella sua burocrazia, nella sua polizia, nell’esercito, nella Magistratura. Burocrazia, polizia, esercito, Magistratura sono gli strumenti su cui si basa il potere di classe della borghesia e sono i naturali supporti di ogni governo borghese.
Magari! magari una frazione della classe capitalista, qualunque essa sia, ci sgombrasse il terreno dalla Magistratura! Ci farebbe un grosso favore, ed ancor più grosso ce lo farebbe se sgombrasse finalmente il campo dall’inganno democratico! Invece tutta la diatriba è solo “fantapolitica”, con la quale la parata dei commedianti di Montecitorio rimbecillisce i lavoratori che hanno il torto di eleggerli e di prendere sul serio simili fesserie.
Basterebbe che il proletariato, per un solo istante, si ridestasse dall’ipnosi democratica e si disponesse nel suo naturale terreno di classe, basterebbe ciò per vedere immediatamente partiti di destra, di sinistra e la Magistratura unanimemente concordi nel riconoscere il proletariato rivoluzionario come il solo nemico dell’ordine borghese. Ed anche se un giorno, per ipotesi, si addivenisse all’arresto di Silvio Berlusconi, la funzione della Magistratura resterebbe immutata: quella di gendarme dello Stato capitalista.
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La moderna concezione della giustizia, così come oggi è intesa, trae la sua origine dal Code Civil napoleonico di cui, quest’anno, viene celebrato il secondo centenario della promulgazione.
In tutta Europa il sistema giuridico era rappresentato da un guazzabuglio di norme che affondavano le loro radici in sistemi dalla più disparata origine: vi si trovavano elementi che risalivano al diritto romano, norme elaborate dalla Chiesa, il cosiddetto diritto canonico, statuizioni di Parlamenti, Diete, corporazioni, regolamenti emanati dall’imperatore germanico e da tutta la gerarchia feudale, etc... Massima importanza rivestivano altresì le consuetudini e le tradizioni locali. Fino al 1804 in Francia, ad esempio, vi erano regioni in cui vigeva le droit écrit cioè una derivazione, per quanto degenerata, del diritto romano, localizzate al Sud, ed altre regioni a droit coutumier, in prevalenza al Nord, che si basavano sulla tradizione consuetudinaria.
La cosa sorprendente era che nella molteplicità ed intreccio di queste fonti del diritto non vi fosse una vera e propria gerarchia: le disposizioni di un signore feudale non abrogavano le consuetudini locali ed il diritto canonico conviveva con quello romano e con le ordinanze parlamentari. Tutto questo non poteva non provocare un caotico accatastarsi di regole, contrastanti le une con le altre, in un groviglio tale che non si poté fare a meno dal ricorrere a quell’istituto che poi divenne tipico dell’era medioevale: il privilegio.
L’istituto ed il termine che lo contraddistingueva, “privilegio”, non era inteso in senso negativo, ma rappresentava la tutela di diritti di cui godevano classi, ceti sociali, corporazioni. Così i nobili avevano la loro particolare legge e potevano essere giudicati soltanto dai loro pari mentre gli ecclesiastici erano sottoposti al solo diritto canonico. Anche i mercanti erano liberi dall’assoggettamento delle leggi locali, ma disponevano di propri tribunali e godevano di una propria legge, la lex mercatoria.
La società umana, nei confronti della legge si trovava ad essere suddivisa sia in senso verticale, ossia nella pluralità delle sue categorie, sia anche in senso orizzontale poiché il territorio era sottoposto a vari tipologie legislative a seconda che si trattasse di castelli, di città, di baronie, zone franche, etc.
Il moderno concetto di cittadino era ancora sconosciuto, l’individuo, di fronte alla legge era suddito; la stessa espressione “soggetto di diritto”, che oggi significa “detentore di diritto”, nel Medioevo significava “assoggettato” (sub iectus).
Anche il concetto di proprietà era del tutto diverso da quello oggi ritenuto... naturale. Si pensi che nella Francia pre-rivoluzionaria esistevano ben sedici tipologie possessorie. Per esempio, se una comunità di villaggio per consuetudine godeva di diritto di pascolo, di erbatico, legnatico o di raccolta in un feudo, il Signore del feudo non poteva privare il villaggio di tale concessione o semplicemente destinare quel dato territorio ad altro uso, trasformando un pascolo o un bosco in terreno coltivato. Il concetto di proprietà, borghesemente intesa, era semplicemente estraneo al pensiero medioevale, infatti sarà il Codice napoleonico, all’art. 544, a stabilire «le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue», il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto. Il triplice motto di liberté, égalité, propriété, renderanno il cittadino maître et possesseur del mondo intero sotto tutti i suoi molteplici aspetti.
Con il codice napoleonico del 1804 la legge diviene “uguale per tutti”. Si fa strada l’idea di una legge generale, che promana direttamente dal legislatore, di fronte alla quale tutti i cittadini sono “perfettamente uguali”. Mentre nell’antico ordinamento il giudice non si limitava ad applicare le norme, ma di queste si serviva per “creare” il diritto, con l’avvento del Codice la legge diviene uno strumento da applicare in modo meccanico ed acritico, le sentenze non saranno altro che la conclusione di un sillogismo di cui la base fondamentale e principale è la legge, mentre il caso particolare acquista solo una importanza secondaria, marginale.
Poiché è il Parlamento che si assume in esclusiva il potere di legiferare, la legge, immediatamente, diviene strumento della politica e nessun giudice potrà più sottrarsi al suo dettame; anche nel caso in cui la ritenesse immorale, liberticida, ingiusta. Si realizza la completa subordinazione dell’attività giudiziaria al controllo politico, il giudice da interprete della legge ne diviene il semplice esecutore. Non a caso venne decretato l’istituto del référé législatif in base al quale al giudice veniva imposto di chiedere al legislatore l’interpretazione della legge ogni qual volta essa apparisse controversa. La Magistratura diveniva semplicemente un corpo di funzionari soggetti al Ministero della Giustizia; in particolare il Pubblico Ministero si trovava in un rapporto di dipendenza gerarchica nei confronti del Ministro il quale aveva il potere di impartirgli direttive ed ordini per quanto riguarda le funzioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.
Ricordiamo, per inciso, che, caduto Napoleone, la Restaurazione si guardò bene dal distruggere queste conquiste storiche della rivoluzione borghese.
Nel suo trattato di filosofia del diritto il tedesco von Radbruch scriveva nel 1932: «È un dovere professionale per il giudice rendere effettiva la volontà della legge, offrire in sacrificio la propria intuizione del diritto al comando giuridico dell’autorità».
Questo concetto della funzione del giudice come di totale e semplice esecutore della legge, in Italia trovò la sua massima espressione nel Tribunale Speciale fascista. Ciò non significa che i tribunali democratici si discostino da questo concetto, significa solo che sono espressioni più spurie del medesimo meccanismo di potere, ma di questo accenneremo più avanti.
Nel Tribunale Speciale, i rappresentanti del Pubblico Ministero ed i giudici istruttori venivano nominati direttamente dal potere esecutivo e potevano essere revocati in qualsiasi momento. Poiché il loro compito non era quello di interpretare, ma semplicemente di applicare la legge, sia i Giudici Istruttori, sia il Presidente, i Vice-presidenti, e tutti gli altri Giudici potevano anche non essere forniti di laurea in legge (Regio Decreto 12 dicembre 1926 e Regio Decreto 1° marzo 1928). Tutt’al più potevano essere affiancati da un magistrato. Contro le sentenze del Tribunale speciale non era ammesso né appello, né ricorso. Soltanto poteva essere chiesta la revisione. Nel caso di condanna a morte, però, non vi era nemmeno questa possibilità perché l’esecuzione doveva avvenire nelle 24 ore.
A titolo di esempio di questa attitudine della Magistratura fascista a farsi strumento della politica di regime rammenteremo il caso del gennaio 1928 quando 20 comunisti di Firenze furono processati per aver tenuto una riunione, in casa di uno dei coimputati, il 13 ottobre 1924. I partecipanti al convegno sarebbero stati armati di revolver ed avrebbero discusso sulla eventualità di costituire delle squadre armate di partito. Il Pubblico Ministero chiese la condanna di 15 dei 20 imputati e 10 anni di carcere per Onorato Damen. Il Tribunale fu clemente, assolse 9 imputati, ma a Damen aggravò la pena infliggendogli 12 anni di galera. Per quanto riguarda il diritto, non fu possibile obiettare che all’epoca della riunione incriminata il Partito Comunista era una associazione del tutto legale, e che comunque l’amnistia del 31 luglio 1925 avrebbe cancellato il reato. L’argomento dell’accusa fu semplice e non privo di logica: «È vero che nel luglio 1925 un’amnistia fu concessa, ma bisogna tenere a mente che i delitti di cospirazione o di costituzione di bande armate sono permanenti, cioè durano fino a che i colpevoli non danno prova esplicita di aver rinunciato a delinquere. Spetta agli accusati dare questa prova» (“Corriere della Sera”, 31 gennaio 1928).
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Dopo questa breve divagazione riprendiamo il filo del nostro discorso.
Il 30 Ventoso dell'anno XII del calendario repubblicano francese, cioè il 21 marzo 1804, condotti a termine i lavori iniziati dalle Assemblee rivoluzionarie, veniva promulgato il Code Napoléon, così denominato perché entrava in vigore sotto l'Impero ed anche perché Napoleone stesso aveva avuto (almeno così volle che si dicesse) parte attiva nella sua elaborazione.
Il Codice, questo corpo dottrinario della nuova classe al potere, segnò la vittoria definitiva della borghesia sull'ancien régime e ruppe irrevocabilmente con i sistemi di diritto pre-borghese, dando l'avvio, in tutta l'Europa, alla codificazione delle leggi.
Al Code Napoléon seguirono quattro nuovi codici che furono: il codice di procedura civile promulgato nel 1806, il codice del commercio del 1807, il codice di procedura penale del 1808 e il codice penale del 1810.
Il Code, rendendo intangibile la proprietà borghese di fronte a qualsiasi attacco, rappresentò, ad un tempo, la massima espressione della vittoria della borghesia sullo sconfitto regime feudale e, soprattutto, la sua strenua difesa nei confronti della nuova classe in veloce formazione ed ascesa: il proletariato. Si trattava di un corpo di leggi che erano allo stesso tempo rivoluzionarie e reazionarie, che rappresentavano la volontà di sbarazzarsi di tutti gli orpelli del passato ma allo stesso tempo costituivano i bastioni di difesa di classe dagli attacchi del quarto stato.
Napoleone riprese dalla rivoluzione tutto ciò che era strettamente necessario per l'incontrastato dominio della borghesia: non solo rimase in vigore la legge Le Chapelier, che proibiva i sindacati, del 1791, ma furono anche istituiti i “libretti di lavoro”, senza i quali l’operaio non poteva esser assunto; il padrone inseriva in questo libretto l’attestato di lavoro e il motivo per cui era stato licenziato. Si può quindi immaginare l’abuso e l’uso terroristico di questa facoltà del capitalista-giudice di privare l’operaio non solo del lavoro ma di condannarlo anche per la vita futura.
In Italia, alla costituzione del Regno fu esteso all’intero territorio nazionale l’ordinamento giudiziario piemontese, che era stato adottato qualche anno prima e che recepiva il sistema francese.
Il sistema adottato con la prima legge italiana di ordinamento giudiziario, del 1865, che ribadiva la completa dipendenza della Magistratura dal potere esecutivo, determinò critiche da parte di un certo movimento di opinione che si ispirava ai principi anglosassoni, nell’ambito dei quali l’indipendenza del giudice era considerata un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale.
Le riforme ottenute dal movimento che rivendicava l’indipendenza della Magistratura furono però molto limitate: le più importanti riguardarono l’introduzione del concorso per esami come unico metodo di selezione iniziale (che risale a una legge Zanardelli del 1890) e la previsione di forme di consultazione di organi composti di magistrati che culmineranno nella istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura (legge Orlando del 1907).
Queste riforme, tuttavia, non scalfirono la struttura gerarchica del corpo, né spezzarono il cordone ombelicale che lo legava al potere esecutivo, particolarmente in virtù del collegamento assai stretto esistente tra il Ministero della Giustizia e la Corte di Cassazione, la quale a sua volta esercitava la sua egemonia sull’intero corpo sia attraverso il controllo delle sentenze sia soprattutto attraverso la gestione dei concorsi che condizionavano la carriera dei magistrati.
La dimostrazione di quanta fosse la dipendenza della Magistratura dall’esecutivo ci è offerta dal fatto che il regime fascista non ebbe bisogno di introdurre controriforme di particolare rilievo per esercitare i suoi poteri dittatoriali.
Le leggi di ordinamento giudiziario del 1923 e del 1941, che vennero a sostituire quella del 1865, si limitarono ad eliminare alcune delle riforme del periodo precedente, senza necessità di sconvolgere un sistema che ben si adattava alle esigenze della dittatura. Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale dei Magistrati Italiani fu uno dei provvedimenti di questo genere, ma esso fu determinato più dalla generale impostazione totalitaria del regime che non da finalità specificamente riferibili ai problemi della Giustizia.
Il post-fascismo si fece carico di riesumare quel poco di riforme tendenti a realizzare l’indipendenza della Magistratura che, nel periodo liberale, erano state timidamente abbozzate.
Nel 1946 con la Legge “sulle guarentigie della Magistratura” venne eliminato il rapporto di dipendenza gerarchica che legava il pubblico ministero al Ministro della Giustizia; la Costituzione del 1948, poi, introdusse diverse riforme, la più importante delle quali fu l’attribuzione delle funzioni relative allo stato giuridico dei magistrati ad un organo indipendente dal potere politico e composto in maggioranza di magistrati eletti dai magistrati stessi, cioè al Consiglio Superiore della Magistratura, rinnovato nei suoi poteri e nella sua composizione.
Tutto il Titolo IV della Costituzione si occupò dell’ordinamento giurisdizionale e delle relative norme ponendo così un complesso di principi e di regole che avrebbero dovuto rappresentare le basi per una radicale inversione di tendenza rispetto ai precedenti periodi, quello post-unitario e quello fascista che, come abbiamo visto, rispetto al primo non rappresentò una soluzione di continuità. Al centro di questo complesso di principi stava l’affermazione dell’indipendenza della Magistratura, che trovava il suo punto di forza nel trasferimento dal Ministro ad un rinnovato Consiglio Superiore delle funzioni di gestione del personale giudiziario. L’attuazione delle norme costituzionali relative a questa materia però ha sempre incontrato grandi difficoltà, tant’è vero che non è mai stata neppure tentata la redazione di una nuova legge generale sull’ordinamento giudiziario, nonostante che la Costituzione, nella VII Disposizione Transitoria, esplicitamente la prescrivesse. Forti resistenze all’attuazione della piena indipendenza della Magistratura vennero da parte di un buon settore della Magistratura stessa che non vedeva di buon occhio delle innovazioni che avrebbero rotto la continuità con i precedenti regimi.
Comunque una certa progressiva evoluzione in senso autonomistico fu realizzata soprattutto fra il 1960 ed il 1990 (con estrema lentezza e cautela, quindi): l’ordinamento giudiziario italiano venne progressivamente differenziandosi dal modello napoleonico e fu fatto sfoggio, forse più teorico che pratico, di un esercizio delle proprie funzioni in piena libertà ed indipendenza dal potere politico, così come la Costituzione e la legge del 1946 avevano sancito.
Per portare a compimento questa evoluzione in senso di una piena realizzazione della divisione dei poteri, sarebbe stato necessario elaborare quella legge sull’ordinamento giudiziario richiesta dalla Costituzione che mai ha visto la luce, cosicché è ancora oggi in vigore l’intelaiatura generale del 1941. Attualmente provvedimenti ispirati ai principi costituzionali repubblicani coesistono in un quadro generale ispirato ancora ai canoni napoleonici del 1810. Né migliore è la situazione per quanto riguarda i Codici di procedura, sia quello penale, rinnovato nel 1988, sia quello civile, più volte riformato, ma sempre in modo parziale per far fronte ad esigenze particolari.
Il problema dell’indipendenza della Magistratura dalla tutela del potere politico non è una esigenza sorta nella fase post-fascista. Già nel 1848 Antonio Rosmini nel suo “Progetto di Costituzione” ipotizzava l’esistenza di una Alta Corte di Giustizia Politica (l’attuale Corte Costituzionale) con un numero di giudici pari a quelli di una Camera, eletti dal popolo con suffragio universale, che avesse per compito quello vigilare a che «qualche deliberazione del Potere non violasse i diritti guarentiti dal presente Statuto». In Europa fu l’Austria che con la sua Costituzione del 1920, per prima, mise in atto l’indirizzo rosminiano. Venne impiantata la Corte Costituzionale, un tribunale preposto a dichiarare illegittime quelle leggi che avessero violato o che si fossero trovate in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, anche se queste leggi fossero state create nel pieno rispetto dell’iter procedurale e quindi fossero formalmente valide. Con ciò ci si ispirava a quella concezione filosofica secondo la quale il potere non può essere amministrato in modo assoluto ma sub lege et per leges. (Peccato che la Corte Costituzionale austriaca si dimenticasse di rendere nullo, nel 1938, il referendum che sanciva l’Anschluss con la Germania!).
A questo punto però l’ordinamento borghese si troverebbe di fronte ad un altro rischio, che venga ribaltato l’iniziale gerarchia: l’organo legislativo, il Parlamento (già di per sé completamente succube dell’esecutivo) si troverebbe ad essere sottoposto non solo a vincoli procedurali e formali, ma anche sostanziali e di contenuto, potrebbe cioè cadere sotto la tutela della Magistratura. Il giudice potrebbe divenire giudice della legge stessa. C’è infatti chi ritiene, e non del tutto a torto, che in tal modo un organo giudiziario si troverebbe a svolgere un’attività essenzialmente legislativa, il che, da un lato, comprometterebbe il tradizionale principio di divisione dei poteri e, dall’altro, configurerebbe un legislatore privo di elezione e di rappresentanza popolare.
Viene da domandarsi da cosa derivi la richiesta e necessità di indipendenza e di autonomia all’interno del potere trinitario dello Stato borghese: legislativo, esecutivo, giudiziario. La risposta che viene data è che i tre poteri, essendo pienamente autonomi, si controllano a vicenda e, impedendo che uno dei tre prenda il sopravvento sugli altri due, garantiscono l’ordinamento democratico da pericoli degenerativi o dittatoriali.
La nostra concezione è alquanto diversa. Innanzi tutto diciamo che parlare di coesistenza di più poteri, autonomi l’uno dall’altro, è una contraddizione in termini perché il potere o è unitario oppure non è. Inoltre la barzelletta dei tre poteri uguali e distinti (proprio come le Persone della SS. Trinità) risulta falsa dal fatto stesso che questa autonomia venga di continuo rivendicata; infatti, qualora questa organica collaborazione si realizzasse, scomparso il contrasto tra i vari poteri scomparirebbe anche la loro stessa divisione e, quindi, si tornerebbe al concetto che il potere non può che essere unitario. In altre parole, allorquando non esistessero tentativi di sopraffazione di un organo dello Stato sull’altro, si avrebbe soltanto divisione delle funzioni, non divisione del potere.
Nei confronti del proletariato il potere statale è unico e totalitario. È la borghesia che al suo interno, e solo al suo interno, rivendica libertà ed autonomia perché diversi e contrastanti sono gli interessi economici, tra i vari suoi settori, nel seno della stessa classe. Questa pluralità di interessi, talora inconciliabili, come determina la pluralità dei partiti borghesi allo stesso modo determina la pluralità ed il continuo conflitto tra i vari centri di potere. Conflitto che per lunghi periodi può essere solo latente mentre in altri esplode in tutta la sua virulenza, ma che è determinato dallo stesso sistema anarchico di produzione capitalista e che mai, quindi, potrà essere eliminato.
Quindi la “suddivisione” dei poteri dello Stato lungi dall’essere garanzia di equilibrio e di stabilità è sintomo del male incurabile che attanaglia la società capitalista.
Tornando alla Magistratura dobbiamo dire che l’autonomia ed il potere di cui questa ha goduto negli ultimi decenni del secolo scorso non gli erano stati semplicemente “ottriati” dalle leggi ma se li era guadagnati sul campo, e l’esecutivo aveva dovuto subirlo.
Le esperienze compiute da molti magistrati inquirenti nell’ambito della lotta alla mafia e sul fronte del terrorismo interno, avevano consentito una più dinamica organizzazione delle Procure della Repubblica e degli organi di polizia che collaborano con esse. Tutto ciò aveva determinato una serie di situazioni favorevoli alla Magistratura, anche ad opera del suo Consiglio Superiore che assumeva sempre di più un carattere di forza rispetto agli altri poteri dello Stato. Una indipendenza ed una forza tale da determinare, in brevissimo tempo, il crollo di una impalcatura politica consolidata che aveva dominato la scena per quasi mezzo secolo.
Nel corso di codesto mezzo secolo la Giustizia altre volte aveva ficcato il naso all’interno della Politica, si pensi alla vicenda, risalente agli anni ‘50, dell’Istituto Nazionale per la Gestione delle Imposte di Consumo; a quella detta dello “scandalo dei petroli”, che come unico effetto ebbe l’istituzione del finanziamento pubblico dei partiti nel 1974; l’affare Lockheed ed altri ancora. Ma si trattava di interventi sporadici e che, se facevano saltare qualche rappresentante politico di mezza tacca, dato in pasto all’opinione pubblica come capro espiatorio, non mettevano certamente in crisi l’ordinamento politico nel suo complesso. Anzi a volte le inchieste della Magistratura rappresentavano per il mondo politico il proverbiale cacio sui maccheroni, come fu appunto l’istituzione del finanziamento pubblico ai partiti che si basa su questo semplice ragionamento: se lo Stato vuole che io smetta di rubare legalizzi il mio furto e me lo versi sotto forma di contributo!
Ma il vero attacco, quello frontale, che può quasi essere paragonato ad un colpo di Stato e che cancellò dalla scena politica partiti storici e di potere come la DC il PSI il PRI, mentre tutti gli altri se ne uscirono con le ossa rotte, il vero attacco fu quello sferrato nel 1992 sotto il nome di “operazione mani pulite”. La guerra scatenatasi in tutta la sua virulenza tra “Giustizia” e “Politica” vide, in un primo tempo, trionfare la prima mentre il mondo politico sembrava definitivamente sconfitto e disperso. La “Politica”, dopo avere riorganizzato le proprie forze, non ha tuttavia sferrato un attacco diretto contro la “Giustizia” per compiere la sua rivincita, non si è impegnata in prima persona, ma con un termine alla moda potremmo dire che la ha “esternalizzata”, appaltandola alla Ditta Berlusconi s.p.a.
Chi meglio di Berlusconi infatti avrebbe potuto “scendere in campo”? Incriminato per una lunga serie di reati comuni, riguardanti molti episodi di corruzione di funzionari pubblici (fra cui alcuni magistrati che occupavano posizioni di grande rilievo), reati societari ed altre violazioni di legge di vario tipo, Berlusconi, oltre al fatto di poter investire nella propria difesa somme di denaro praticamente illimitate, l’organizzò in un modo del tutto originale: non si limitò ad assumere squadre di avvocati che gli assicurassero la difesa tecnica nell’ambito delle varie inchieste e dei numerosi procedimenti penali che ne seguirono, ma procedette anche ad una imponente serie di attività extragiudiziali, che finirono per esercitare un ruolo decisivo al fine di assicurargli assoluzioni, dichiarazioni di improcedibilità per prescrizione o per altri motivi, oppure, quanto meno, con uno jus singulare, la sospensione dei procedimenti sine die. Queste attività consistettero principalmente nell’impiego sistematico dei mass media di sua proprietà per accusare di parzialità e di “politicizzazione” tutti i magistrati che, avendo dovuto occuparsi di lui per ragione del proprio ufficio, avevano adottato decisioni non conformi alle richieste della difesa e comunque per orientare l’opinione pubblica in senso favorevole a lui e sfavorevole ai magistrati ed all’intero potere giudiziario.
Nel 1993, inoltre, si procedette alla costituzione di un partito politico, gestito con le modalità di una azienda, che fu capace di raccogliere sotto le sue bandiere parecchi personaggi “atipici”, i quali in precedenza erano rimasti emarginati. Ciò consentì al Cavaliere di conquistare la maggioranza parlamentare e di assumere la guida del Governo italiano, potere di cui si avvalse pesantemente per influire in senso a lui favorevole sui processi in corso mediante provvedimenti legislativi e amministrativi, oltre che mediante una costante pressione propagandistica tendente a presentare sé stesso come perseguitato politico, vittima di una congiura organizzata contro di lui dai “comunisti”, cioè i suoi avversari, i quali si avvalevano di una magistratura già da tempo caduta nelle loro mani. A questa congiura non solo avrebbe partecipato un folto numero di magistrati italiani, ma anche giudici stranieri ed in genere tutti coloro che in un modo o in un altro non lo favorivano nei suoi interessi processuali, finanziari o politici. Oltre ad accusare la Magistratura sia italiana sia straniera di produrre prove false contro di lui, innumerevoli sono le “esternazioni” di Berlusconi in tema di giudici definiti “toghe rosse”, “golpisti”, “magistratura giacobina di sinistra”, “cancro da estirpare”, etc. È rimasta famosa l’intervista in cui sembra abbia detto: «I giudici sono matti, anzi doppiamente matti. Per prima cosa perché lo sono politicamente e, secondo, sono matti comunque. Per fare quel lavoro devi essere mentalmente disturbato, devi avere delle turbe psichiche. Se fanno quel lavoro è perché sono antropologicamente diversi dalla razza umana».
Utilizzando in modo massiccio questi sistemi Berlusconi, anche se molto raramente ha ottenuto pronunce le quali escludessero l’esistenza del fatto illecito, è riuscito fino ad ora ad evitare ogni condanna definitiva. In molti casi è stato prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione, oppure perché è stato escluso che egli avesse personalmente partecipato alla commissione del reato, del quale si sono dichiarati autori suoi collaboratori, che avrebbero quindi agito a suo vantaggio ma a sua insaputa o contro la sua volontà, oppure perché il processo è stato sospeso grazie ad una legge ad hoc fino a quando egli rivesta la carica di presidente del consiglio.
Tutto questo ha costituito una fonte quasi inesauribile di prezioso materiale polemico che i partiti di opposizione hanno utilizzato a volontà. Ma non per tirare giù Berlusconi dalla sua carica di capo del governo, carica che non avrebbe ottenuto se alle ultime elezioni politiche i partiti del centro-sinistra non avessero fatto finta di litigare provocando l’altrettanta finta secessione di Rifondazione Comunista. L’utilizzo che da parte del centro sinistra viene fatto della vicenda Berlusconi è esclusivamente di controllo sociale, serve ad ingabbiare ancor di più il proletariato nel caravanserraglio democratico paventando quotidianamente il pericolo di una dittatura personale dell’imperatore mediatico.
Ma noi, che abbiamo definito come “povere marionette che si illudono di fare la storia” personaggi ben al di sopra di un Berlusconi Silvio qualsiasi, non misuriamo la politica con il metro personale e dello starnazzare nel pollaio borghese, facilmente comprendiamo i reali fini di classe.
Il secondo governo Berlusconi, potendo disporre di una compatta maggioranza parlamentare, si è dato come scopo irrinunciabile quello di riformare la Costituzione e l’Ordinamento giudiziario.
Una prima modifica in questo senso fu adottata con la legge di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, approvata nel 2002, che determinò il numero dei consiglieri eletti dal Parlamento la cui presenza è necessaria per la validità delle sedute del Consiglio: è ora sufficiente che quattro di essi si assentino perché si determini l’invalidità della seduta e quindi venga bloccato il funzionamento del Consiglio. Ma, dato che per convenzione parlamentare alla maggioranza vengono assegnati cinque degli otto posti destinati ai “laici”, il Consiglio superiore della magistratura si trova nella situazione di ostaggio permanente del governo. Questa modifica, approvata con legge ordinaria, in pratica determina un ridimensionamento di non poco conto della normativa costituzionale e subordina le funzioni del Consiglio Superiore ad una sorta di tacito nullaosta del capo del governo in quanto leader della maggioranza parlamentare.
Ma questo non è stato che un primo assaggio di quale dovrà essere la portata della riforma che, una volta attuata, determinerà di fatto un diverso sistema costituzionale ed una altrettanto diversa Magistratura. Ciò si può agevolmente dedurre dall’analisi di alcuni punti che caratterizzano i progetti di riforma.
Innanzi tutto dobbiamo riconoscere che la giustificazione teorica delle riforme in questione per lo meno è chiara. Si dice, infatti, che è necessario assicurare “modernità” ed “efficienza” all’assetto costituzionale e al sistema giustizia. Il primo, attualmente, sarebbe caratterizzato da un groviglio inestricabile di vincoli imposti all’azione dell’esecutivo al punto da compromettere la realizzazione del suo programma (così come si aspettano gli elettori) e la stessa governabilità del paese. Il secondo, invece, essendo afflitto dal problema di un’endemica lunghezza dei tempi dei processi, penali e civili, imporrebbe interventi sull’assetto della carriera dei giudici che ne sarebbero i principali, se non unici, responsabili.
Quale la soluzione prospettata? Ovvio, l’aumento del potere dell’esecutivo. Infatti nel futuro ordinamento costituzionale il “premier” – cioè l’esecutivo – diventerebbe l’arbitro assoluto della politica, soprattutto del Parlamento, potendo chiedere ed ottenere lo scioglimento della Camera dei Deputati. Alla stessa maniera la Magistratura verrebbe gerarchizzata, limitando le libertà civili dei magistrati e la stessa funzione di interpretazione della legge loro demandata. Verrebbero notevolmente ampliati i poteri del Ministro nel settore disciplinare, nei campi della nomina dei dirigenti, della formazione professionale, della progressione in carriera, nell’amministrazione quotidiana degli uffici giudiziari.
Ma per attuare i poteri dell’Esecutivo vi è un’altra necessità, quella di svuotare dei loro poteri e delle loro competenze gli Istituti di controllo e garanzia: il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Parlamento, da un lato, e dall’altro il Consiglio Superiore della Magistratura. Il ruolo del Presidente della Repubblica sarebbe ridotto ad esser ancor più decorativo di quanto non lo sia oggi: potrebbe esercitare solo alcuni marginalissimi poteri e la sua firma su tutti gli atti di governo sarebbe “dovuta”, senza possibilità di rifiuti, né rinvii. La Corte Costituzionale diverrebbe anch’essa di proprietà dell’esecutivo attraverso un sistema di designazione dei suoi componenti che assicuri la preminenza del nuovo Senato Federale, mentre il Parlamento sarebbe costantemente sottoposto al ricatto dello scioglimento qualora pensasse di votare la sfiducia al Capo del governo.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, se passasse la riforma ordinamentale, verrebbe relegato a svolgere un semplice ruolo notarile, che ne svuoterebbe alcune delle principali competenze attribuitegli dalla Costituzione ed il suo intervento si ridurrebbe alla mera ratifica di decisioni prese da commissioni esterne.
Al di là, quindi, delle strumentalizzazioni politiche, che da destra e da sinistra si sprecano, l’attuale evoluzione delle forme di potere si inquadrano in quella linea di tendenza che da sempre ha determinato la preminenza e l’accentramento del potere nelle mani dell’esecutivo a scapito degli altri due poteri formali. Questa tendenza il post-fascismo la ha ereditata dal fascismo, che a sua volta l’aveva mutuata dal liberalismo post-unitario. Questa tendenza, o evoluzione, del regime borghese in senso dittatoriale noi l’abbiamo sempre avvertita e riconosciuta come una necessità per il sistema, non ci siamo mai scandalizzati di ciò, non abbiamo denunciato la minaccia per la legalità e non chiameremo il proletariato a scendere in campo per la difesa della democrazia. Quando questi ne avrà la forza non interverrà per ripristinare i valori della Costituzione, ma per sbarazzarsi una volta per tutte dello Stato capitalista e di tutti i suoi istituti.
Nemmeno i partiti dell’opposizione si scandalizzano del fatto in se stesso e se fossero loro al governo farebbero, sostanzialmente, le stesse cose. Il loro strepitare dipende solo dal fatto che al momento dell’attuazione delle riforme non sono loro a trovarsi al potere, altri si assicurano delle buone possibilità di mantenerlo e coloro che sono all’opposizione avr anno molte più difficoltà per conquistarlo.
Riteniamo che sia del tutto naturale che associazioni come quella dei Costituzionalisti italiani, i giudici della Corte costituzionale, i magistrati del Consiglio superiore vivano nella massima apprensione queste giornate: prossimamente il Parlamento italiano dovrebbe licenziare la tanto discussa riforma della Magistratura che, se da un lato è fortemente voluta dal governo e dal Ministero della Giustizia, dall’altro è altrettanto fortemente avversata dall’Associazione Nazionale Magistrati.
Ma se è del tutto logico e naturale che l’Associazione Nazionale Magistrati contrasti con tutte le sue forze la riforma, non è altrettanto logico che il proletariato si commuova per la libertà conculcata della Magistratura e la perdita di indipendenza dei giudici quando tutto ciò rientra nel quadro di un naturale accentramento del potere all’interno dello Stato capitalista.
Piccola appendice su di un caso esemplare
Forse il proletariato ha qualche cosa da guadagnare da una Magistratura democratica, autonoma e libera da condizionamenti nello svolgimento della propria attività?
Tra le centinaia di casi che potremmo citare a dimostrazione di quale sia la funzione classista, di conservazione e repressione svolta dalla Magistratura ai danni della classe lavoratrice vogliamo citarne soltanto uno: il Petrolchimico di Porto Marghera, meglio conosciuto come la fabbrica della morte.
Nel novembre del 2001 a Venezia si chiuse il processo di primo grado contro 28 imputati eccellenti della chimica italiana. Erano accusati di omicidio colposo plurimo, omesse cautele, inquinamento e violazione delle leggi ambientali ed altre bazzecole del genere. L’esposizione continua al cloruro di vinile monomero, utilizzato per produrre la plastica Pvc, aveva prodotto almeno 157 morti di tumore accertati ed altri 103 casi di malattie correlate.
Prima di arrivare al verdetto ci vollero sette anni. Sette anni tra inchieste, udienze preliminari e dibattimento in aula. La lettura della sentenza, invece, durò soltanto quattro minuti scarsi: il tempo di leggere: “Assolve”, “Assolve”, “Assolve”, “Assolve”, “Assolve”, “Assolve”, “Assolve”. Per sette volte il giudice Ivano Nelson Salvarani ripeté la parola. Per blocchi di imputati, per blocchi di reati, per blocchi di motivazioni: “Il fatto non sussiste”, “Il fatto non costituisce reato”, “Prescrizione”.
Gli operai affetti da male irreversibile ed i parenti dei morti, che nell’aula del tribunale di Venezia si aspettavano giustizia dalla Legge dello Stato democratico, non riuscivano a credere alle loro orecchie. Dopo che il giudice per sette volte ha ripetuto “assolve” dirà una volta, una sola volta, “condanna”? Ma la vana attesa di quel pubblico proletario durò solo attimi perché il magistrato, riordinati i suoi fogli, si ritirava.
Ciò non deve destare meraviglia, ma semplice presa d’atto che nel regime della democrazia parlamentare uccidere proletari NON È REATO!
Chi fu il giudice che emise un tale verdetto? Un fascista, un leghista, un berlusconiano? Niente affatto! A pronunciare quella sentenza fu uno dei padri fondatori di Magistratura Democratica, un protagonista dei processi della Mani Pulite veneziana, un magistrato di sinistra.
Il processo di appello, iniziato il 21 gennaio 2004, è avvolto dal massimo silenzio stampa, non solo da parte di quella padronale ma anche di quella democratica e di sinistra. Tanto come andrà a finire tutti lo sanno, anche i parenti delle vittime costituitisi parte civile sono diminuiti, molti sembra si siano ritirati in cambio di risarcimenti. Intanto, dalla sentenza di primo grado ad oggi altre decine di operai sono morti di cancro.
La tesi sostenuta dalla difesa nel corso del processo di primo grado e fatta propria dal tribunale fu che la Montedison prima e l’Enichem poi non appena vennero a conoscenza della pericolosità del materiale trattato (e cioè dal 1973), realizzarono tempestivamente gli interventi sugli impianti necessari a ridurre l’esposizione dei lavoratori a livelli compatibili con quelle norme di protezione che il legislatore solo allora emanò. Questa tesi è stata dimostrata completamente falsa dagli appellanti: innanzi tutto è stato dimostrato che già dal 1949 il Cvm era notoriamente conosciuto come materiale tossico, mentre dal 1969 l’azienda era a conoscenza della correlazione tra i tumori degli operai e l’esposizione al Cvm. Studi in tal senso erano stati commissionati dalla stessa azienda ed i risultati erano stati mantenuti segreti. Non solo, sono stati rinvenuti verbali in cui i dirigenti delle aziende chimiche italiane e straniere si erano vincolati ad un “patto di segretezza” sugli effetti nocivi della lavorazione, sia sugli operai sia sull’ambiente.
La Giustizia democratica si è però garantita la conclusione del processo già prima che iniziasse ed il collegio giudicante si è rifiutato di ammettere i nuovi elementi di prova. Vedove ed orfani rimarranno ancora una volta delusi, mentre i furfanti e gli ipocriti ancora una volta grideranno alla lesa democrazia ed ancora una volta inviteranno i proletari a fare quadrato per difenderne i valori minacciati.
In questo regime il Capitale non ha bisogno di essere assolto perché non è condannabile ed il proletariato non potrà mai avere giustizia perché non è altro che – giusta la definizione latina dello schiavo – uno strumento di lavoro: uno dei vari strumenti di lavoro a disposizione della produzione capitalista: l’instrumentum mutum (la macchina), l’instrumentum semivocale (l’animale), e l’instrumentum vocale (il proletario).
Questi sono la Magistratura, la Democrazia, lo Stato ai quali i proletari dovrebbero esprimere la loro solidarietà e dare il loro appoggio!
* * *
Questa disamina era stata preparata prima del dicembre dell'anno scorso e della sentenza per il processo di appello del Petrolchimico. È del 15 dicembre 2004, infatti, il verdetto di condanna.
La sentenza ha soddisfatto i sindacati («Finalmente – ha affermato la CGIL veneta – una verità lampante, sotto gli occhi di tutti, viene riconosciuta anche nelle aule di giustizia»), ha soddisfatto l'Unità («Condannati 5 dirigenti Montedison»), e il Manifesto («Questa sentenza apre la via a ulteriori significative evoluzioni del diritto e della prassi processuale»), e ha soddisfatto Liberazione («Giustizia in appello - La corte di appello restituisce la dignità ai morti del petrolchimico»). Lo stesso pubblico ministero Felice Casson l'ha definita «equilibrata».
Gli operai morti erano già 157 prima che cominciasse il processo, «erano stati 33 gli operai aggiunti alla lista dei morti durante lo svolgimento del processo di primo grado. Sono oltre una trentina quelli morti dopo l'inizio del processo d'appello» (Corriere della Sera, 16 dicembre)
L'inchiesta era partita nel lontano 1994, non per opera delle forze dell'ordine, nemmeno dei sindacati, e neanche dei partiti di sinistra. Era stato un semplice operaio del petrolchimico ad iniziare, in proprio, le indagini, a stabilire le relazioni tra attività lavorative e morti di cancro, a raccogliere materiale probante e a presentare alla procura di Venezia un esposto sulla situazione all'interno della fabbrica. Ma nemmeno allora aveva ricevuto appoggio dai sindacati, dai quali, anzi, era stato accusato di voler far perdere il posto di lavoro agli operai.
Solo ora, dopo la sentenza di appello, tutti sono concordi nel farne un eroe, ora «che è stata restituita la dignità ai morti del Petrolchimico».
E veniamo alla Giustizia. Dopo ben 40 ore di camera di consiglio i giudici hanno ritenuto colpevoli solo cinque dei 25 imputati.
Tutti e cinque i "colpevoli", riconosciute le attenuanti generiche, sono stati condannati, nientemeno, ad un anno e mezzo di reclusione� virtuale.
I cinque, dei venticinque imputati, sono stati condannati ed assolti allo stesso tempo perché la sentenza ha dichiarato il "non doversi procedere" nei confronti di tutte le accuse formulate nel processo di primo grado, cadute ormai in prescrizione. La condanna virtuale è giunta solo perché qualche operaio è morto troppo tardi ed al momento della sentenza la sua morte non rientrava ancora nella prescrizione.
Un anno e mezzo di reclusione virtuale per la morte di oltre cento proletari! Questa è la giustizia borghese, alla quale plaudono sindacati di regime e giornalacci di “sinistra”.
La Legge 20 luglio 2004, n.189 sul divieto di maltrattamento degli animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004, stabilisce pene detentive fino ad un massimo di due anni per chi senza necessità cagiona la morte di un animale; e la pena può essere aumentata, da un terzo alla metà, se i fatti sono commessi al "fine di trarne profitto" per se od altri. Volete, cari democratici, una più lampante dimostrazione di come, anche per il codice penale, la vita di un proletario valga meno di quella di un cane randagio?
A proposito, il giudice del processo di primo grado, per intenderci, quello delle assoluzioni in massa, ha avuto la sua brava promozione ottenendo l'incarico di procuratore generale a Vicenza.
tratto da "Il Partito Comunista 311"
PARTITO COMUNISTA INTERNAZIONALE




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