La grande truffa
Luciano Garofoli 27 Novembre 2012
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Quando nel 1933 fu creato Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale il suo scopo era quello di fornire delle prestazioni
previdenziali differite, al lavoratore che avesse versato contributi per un
certo numero di anni fissato dalla legge ed avesse raggiunto un’età anch’essa
stabilita dalla legge; raggiunti questi due traguardi il lavoratore veniva
collocato a riposo e poteva affrontare gli anni di vita che gli restavano
godendo di un vitalizio che lo Stato gli garantiva.
In sostanza chi lavorava versava dei contributi che
erano suoi e che andavano a formare una somma, la quale gestita dall’ente,
poteva permettere l’erogazione delle somme necessarie. Qui va chiarito
subito un concetto importante: ogni lavoratore aveva, ed ancora ha, una sua
specifica posizione personale, versava delle somme che sono sue e delegava l’ente
a gestirgliele al meglio per garantirgli il suo vitalizio futuro. Nel 1933
era stato posto in essere un tacito patto generazionale per cui ognuno
versava delle somme che servivano alla erogazione di prestazioni
pensionistiche, i vecchi come i nuovi lavoratori: i patti erano chiari, si
lavorava un certo numero di anni, si arrivava ad un massimo di età ed al
raggiungimento di quel traguardo, l’ente erogava la pensione. Questo senza
intaccare il capitale, ma solo con gli interessi che esso produceva: in
sostanza quello che ogni istituto di assicurazioni fa con chi sottoscrive
qualsiasi tipo di polizza vita. Niente di trascendentale o di complicato: la
mutualità creava la forza per fare tale tipo di cose.
Per sgombrare il campo da altre leggende
metropolitane, è bene aggiungere che nel 1939, vennero create anche le
gestioni assicurative separate contro la disoccupazione, la tubercolosi e
creati gli assegni familiari.
Nel 1968 viene riconosciuto ai cittadini bisognosi
che hanno compiuto 65 anni di età, una pensione che soddisfi i primi bisogni
vitali. Nasce anche la Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Tutto ciò sempre e comunque con versamenti ritirati
dalla busta paga dei lavoratori dipendenti.
In pratica si garantivano delle prestazioni ai
lavoratori che prendevano corpo dai versamenti obbligatori dei medesimi,
certo non venivano riconosciuti degli interessi montanti sulle somme
versate, né si poteva scegliere, come nelle polizze assicurative, tra
vitalizio o capitale: quest’ultimo restava sempre di pertinenza dell’ente
previdenziale, anche per garantire, con una sana e prudente amministrazione,
l’erogazione delle prestazioni. Insomma si rinunciava a qualcosa di
proprio, per favorire anche coloro che in futuro dovevano andare in
pensione: tutto sommato una cosa equa.
Con il passare degli anni tutta questa linearità è
svanita: è vero che l’allungamento della vita ha creato un prolungamento
delle prestazioni, ma dobbiamo anche dire che i salari sono aumentati e,
cosa non trascurabile, il livello dei contributi alzato di molto; il sistema
dovrebbe essere equilibrato.
Oggi sembra che tutto ciò si sia vanificato!
Pare che i contributi non siano più delle somme di
proprietà di chi li versa, ma siano una tassa che lo Stato richiede ai suoi
cittadini e che questi, quasi quasi, pretendano prestazioni superiori a
quanto sia possibile erogare e che le generazioni future non si sa se
potranno usufruire di tali prestazioni. In corso d’opera, intere generazioni
che avevano firmato un contratto di lavoro si sono viste, attraverso degli
interventi legislativi discutibili, cambiare questi diritti acquisiti, per
cui dovranno lavorare quaranta anni o più, andare in pensione più tardi ed
avere delle prestazioni più basse. E tutto ciò in base a quali principi?
I fondamenti che avevano creato la previdenza non
esistono più: dalla certezza di un futuro sereno alla fine del periodo di
lavoro si è passati ad una totale ed assoluta mancanza di una benché minima
base di sicurezza.
Le somme versate non sono sempre di proprietà di chi
le versa? Sembrerebbe di no e che lo Stato sia diventato il proprietario
indebitamente di esse e che, a causa del perenne stato di crisi, sia in
grado di negare per legge qualsiasi tipo di diritto acquisito: ma ciò per
tutti? Assolutamente no! Certe categorie sono privilegiate ed intoccabili: i
magistrati, ad esempio, stabiliscono che certe leggi per loro non valgono. E
cosa poi dire dei parlamentari o dei ministri? Loro sono «la casta degli
Intoccabili», i sacrifici li facciano i fessi: certe somme che le portino i
paria che lavorano. Loro no di certo!
Che dire poi del famoso TFR (trattamento fine
rapporto) anche questo pagato con esborso oneroso detratto dalla busta paga:
da una mensilità (di solito l’ultima percepita dal lavoratore) per ogni anno
lavorativo corrispondente grosso modo all’ottanta per cento del versato, si
è passati ad erogare all’avente diritto solo l’ottanta per cento di questo
ottanta per cento: altra colossale truffa!
Ma andate a vedere se i manager di Stato
percepiscono tali somme o se addirittura il TFR non venga concordato e lo
Stato eroghi somme milionarie a questi figuri che spesso portano al quasi
fallimento delle società loro affidate. Ed i politici? Meglio calarci sopra
un pietoso velo!
A rendere tutto più incerto e fumoso ci si è messa
anche l’Europa che spinge i governi a saccheggiare la previdenza ed a
rendere le prestazioni pensionistiche sempre più scarne e magre.
Ma non basta ed il sacco continua.
In questo ultimo periodo si parla sempre di più di
un intervento operato sul settore pensionistico che riguarda tutta una serie
di lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, che hanno
versato i loro contributi previdenziali ad enti differenti (1).
La logica ed il buon senso vorrebbe che i vari
contributi pagati e trattenuti dalle buste paga di questi lavoratori
venissero cumulati in quanto il soggetto contributivo ha comunque svolto una
mansione lavorativa ed ha accumulato un monte anni di contributi
previdenziali.
A questo va aggiunto che in passato la normativa
prevedeva la ricongiunzione dei medesimi contributi presso l’ultimo ente
assicurativo con cui il lavoratore stava versando le sue spettanze
contributive. Tale operazione in linea di massima non era onerosa: quindi un
lavoratore dipendente che fosse stato soggetto a contributi INPS
regolarmente versati sia da lui che dal datore di lavoro, si vedeva
riconosciuti per intero gli anni e mesi di contribuzione versata, presso l’ultimo
ente.
Se si fosse verificata una carenza o mancanza di
contribuzione, solo in questo caso per non avere periodi scoperti e quindi
non validi ai fini del calcolo di anni validi ai fini pensionistici, il
dipendente poteva chiedere il riscatto dei periodi privi di effettiva
contribuzione.
Nel 2010 il ministro Sacconi, nel quadro di una
serie di misure urgenti richieste dall’Europa per la stabilizzazione
finanziaria e la competitività economica, presentava al Parlamento, che l’approvava
in data 30 luglio 2010, la legge numero 122 che convertiva in legge il
decreto numero 78 del 31 maggio 2010.
L’articolo 12 septies della suddetta legge prevede
che la ricongiunzione dei contributi assicurativi sia onerosa, cioè a dire,
che pur in presenza di contributi regolarmente versati, il dipendente per
ottenerne il ricongiungimento deve sottostare ad un calcolo effettuato con
le stesse tecniche del riscatto: quindi, per esempio, un lavoratore che
volesse ricongiungere quattro anni di contributi versati presso l’INPS, con
domanda presentata all’INPDAP, vedrà presentarsi, da parte di quest’ultimo
ente, un salato conteggio, perché dovrà versare di nuovo tutti i contributi,
come se nulla fosse stato effettuato, nel periodo in questione. Ciò è giusto
in presenza di richiesta di riscatto (per esempio gli anni universitari)
dove nessun contributo è stato versato e quindi è necessario effettuare i
versamenti tenendo conto dell’età in cui viene presentata la domanda, degli
anni mancanti al pensionamento, dello stipendio percepito al momento della
presentazione della domanda e quant’altro. Il tutto richiede la definizione
di parametri di riferimento ottenuti con complicati calcoli attuariali. Ma
nel caso specifico di ricongiunzione i contributi già versati che fine hanno
fatto?
Né è giustificabile la preoccupazione che i soggetti
potessero scegliere di ricongiungere all’INPS i contributi e quindi poter
usufruire di una età più bassa per il collocamento a riposo, in quanto di
fatto la regola del riscatto oneroso vale per il ricongiungimento verso
qualsiasi ente. Tutto ciò a partire dal primo luglio 2010, quando, invece,
la legge è stata approvata in data 30 luglio quindi con effetti retroattivi,
previsti soltanto per questo argomento specifico.
Come vedete, ci troviamo di fronte ad un’aberrazione
giuridica: la legge in generale produce sempre i suoi effetti ex nunc mai ex
tunc, questo per il concetto della certezza del diritto, un soggetto non può
essere dotato di capacità divinatorie e nel momento in cui pone in essere
dei comportamenti legalmente concludenti (2), non può assolutamente essere
considerato in mala fede se non esiste nessun tipo di normativa che vieti un
tale tipo di comportamento. Quindi qui siamo in presenza di un approccio al
problema del tutto truffaldino da parte del legislatore: né è possibile
addurre come giustificazione che ci troviamo in presenza di un tipo di
normativa di carattere finanziario o fiscale. In pratica il buon ministro
Sacconi ha imposto ai soggetti di ripagare per intero di nuovo la propria
quota e quella del datore di lavoro per poter usufruire della validità di
anni di lavoro ai fini pensionistici.
Un altro dubbio sorge in merito: ma i precedenti
contributi che fine hanno fatto? Forse che sono spariti oppure sono stati
utilizzati da lorsignori per altri scopi?
Secondo un articolo apparso su Libero di domenica 25
novembre a firma di Sandro Giacometti apprendiamo che secondo la Ragioneria
dello Stato per risolvere questo problema dei ricongiungimenti onerosi
occorrerebbero 2,4 miliardi di euro, mentre secondo l’INPS sarebbero
sufficienti solo 1,4 miliardi di euro, per la Commissione Lavoro alla Camera
la cifra sarebbe di 900 milioni di euro spalmati su dieci anni.
Strana cosa: ma i contributi non erano stati
regolarmente versati? Quindi queste somme erano già in possesso dei vari
enti previdenziali: in base a quale alchimia ora diventano dei debiti da
colmare con degli esborsi da parte dei soggetti interessati, oppure con un
intervento da parte del governo, quindi con nuove tasse? Non occorrono
ulteriori versamenti per coprire un minor introito.
Tali somme da esborsare da chi sono state inventate?
Il governo deve solo riportare la situazione quo
ante alla promulgazione di questa insensata legge: qui i soggetti non devono
riscattare nulla, la loro posizione contributiva deve soltanto essere
spostata da un ente ad un altro con una semplicissima operazione contabile:
fine dei discorsi. Tutto ciò se ci si trova in presenza di posizioni
contributive identiche: quindi con contributi sufficienti a coprire il
dovuto come se il dipendente avesse sempre lavorato con l’ultimo ente
previdenziale.
Se il lavoratore non volesse ricongiungere presso un
solo ente tutti i suoi contributi, può tranquillamente, rebus sic stanti
bus, ricorrere alla «totalizzazione dei periodi assicurativi» come da
decreto legislativo numero 42 del 2 febbraio 2006; in questo caso la domanda
di pensionamento va presentata all’ente presso il quale presta servizio e la
pensione viene calcolata con il sistema «pro rata», ovvero ognuna delle
casse previdenziali corrisponde la sua quota di pensione. La pensione viene
erogata dall’ultimo ente assicurativo, il quale poi si fa rimborsare la
quota spettante dall’altro, in base al sistema contributivo vigente.
I diritti acquisiti sfumano, i patti sociali vengono
vanificati o calpestati. Sempre di più si fa strada, nella mente della
gente, una domanda: ma tutte queste enormi masse di denaro che fine fanno?
Come vengono investite, quanto rendono? (3). Chi strategicamente decide come
impiegarle?
Segreti latomici, misteri, alchimie finanziarie che
nessuno ha il diritto di conoscere. Nessuno ha il diritto di sapere o di
chiedere un rendiconto agli amministratori sulla gestione di questi miliardi
di euro: e ci mancherebbe che per caso sono soldi nostri?
Azzardatevi a sospendere il pagamento dei contributi
e vedete che «ragionevoli interessi», quali more, previste dalla legge, vi
verranno applicate da questi sciacalli. Se poi loro indebitamente escutono
delle somme non dovute si apre «una voragine nei conti dell’INPS» ed i
pennivendoli di regime ci somministreranno ancora nuove e massicce dosi di
ansia e di inesatte notizie.
Luciano Garofoli
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1) Devo tutte queste informazioni e dati alla
consulenza di mia moglie Maria che presso un Liceo Classico lavora proprio
in questo settore ed alle sue fonti preziose di informazioni presso l’Inpdap.
Il livello di professionalità esiste anche negli apparati dello Stato,
ancora, per fortuna non composti solo da parassiti e fancazzisti: forse per
questo mia moglie è così super arrabbiata e tesa per cercare di dare una
mano a chi è turlupinato e svilito da questo Stato rapace ed ottuso.
2) Viene a mancare l’elemento materiale del reato:
il dolo. Mentre è la buona fede e la certezza del diritto che spingono il
soggetto a porre in essere atteggiamenti conformi ai principi del diritto.
In campo fiscale in Italia sempre di più si sta affermando la legge del
sopruso e dell’anti Jus.
3) Immaginate che una somma crescente depositata, a
rate, in un fondo fruttifero che permetta la ricomposizione di interesse,
(per esempio un fondo assicurativo), al saggio del 5% in un periodo di
quaranta anni, farebbe almeno quadruplicare la somma versata e darebbe la
possibilità al soggetto versante di rientrare a scadenza in possesso di quel
capitale dal quale potrebbe trarre una rendita consistente, cosa che è
inibita nell’attuale sistema italiano.




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