Va a segno la prima class action privata in Italia. Il tribunale di Napoli con sentenza della XII sezione civile, n. 2195 del 18 febbraio 2013, ha accolto la richiesta di risarcimento presentata da un gruppo di cittadini che lamentava il danno per non avere potuto trascorrere la vacanza natalizia del 2009 secondo le condizioni assicurate dal tour operator. I giudici hanno riconosciuto 1.300 euro a testa a un buon numero di "vacanzieri" traditi, ma altri ne ha esclusi sulla base di un ragionamento giuridico fondato sul l'identità delle posizioni fatte valere in giudizio.
Il caso approdato davanti al tribunale napoletano è a suo modo "classico". E vede la messa in commercio, distribuzione e pubblicizzazione di un pacchetto vacanze per il periodo da Natale a capodanno 2009 a Zanzibar (Tanzania). Soggiorno previsto in un resort con spa, palestra, piscina e giochi d'acqua. Nulla, o poco, di tutto questo a disposizione dei malcapitati aderenti alla proposta. All'inizio della vacanza, anzi, non c'era neppure il resort (in corso di ristrutturazione). Così, per alcuni giorni, alcuni degli acquirenti del pacchetto vennero ospitati in un lodge alternativo. Alternativo di nome e di fatto a quanto risulta dal testo della sentenza, perché del tutto privo di servizi come la spa, il frigo bar, il telefono, la cassaforte, la televisione e il collegamento wifi.
E anche al momento del trasferimento nell'agognato resort non che le cose fossero andate per il meglio, visto che pure questo si era rivelato di qualità assai scadente e comunque inferiore rispetto a quanto pubblicizzato (anche qui niente spa, no ai giochi d'acqua, spiaggia senza docce e ombrelloni e invasa dalle alghe). Insomma, un disastro che, al momento del rientro in Italia, ha originato una causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del tour operator. L'azione venne proposta da uno dei partecipanti alla vacanza con l'assistenza legale fornita dall'Unione consumatori nella forma di una class action, giudicata inizialmente ammissibile dal tribunale di Napoli.
All'azione si aggregarono poi molti degli altri partecipanti. Ed è su questi che si concentra l'intervento giuridicamente più rilevante del tribunale (che nel merito constatata l'esistenza di un inadempimento contrattuale che il tour operator non è stato in grado di giustificare, rendendo naturale la condanna al risarcimento).
I giudici, infatti, inquadrano la fattispecie nella lettera a) dell'articolo 140 bis del Codice del consumo, che tutela i diritti contrattuali di una pluralità consumatori e utenti che erano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica. Ed è proprio a questa identità (poi attenuata dalle successive modifiche normative che hanno introdotto invece il, leggermente, più sfumato concetto di omogeneità) che i giudici si richiamano per negare l'appartenenza alla classe nei confronti di un altro gruppo di partecipanti alla vacanza.

Class action a bersaglio - Il Sole 24 ORE