1. Perche' si paga il canone tv
L'obbligo al pagamento del canone tv, secondo quanto disposto dall'Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualita' o dalla quantita' del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 - Sentenza cassazione 3/8/1993 n.8549).
2. Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?
Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non e' ancora abbonato puo' essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorita' di controllo.
In questo caso i contribuenti devono abbonarsi con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualita' evasa.
3. In caso di mancato utilizzo dell'apparecchio, si puo' sospendere temporaneamente il canone tv?
No. Secondo la normativa che regola il pagamento del canone tv non e' prevista la sospensione temporanea. Nel caso in cui non si detengano apparecchi televisivi e' necessario presentare regolare disdetta con lettera raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22 – 10121 Torino (To)
indicando la destinazione degli stessi.
4. Non vedo mai la RAI, devo pagare il canone tv?
Si. L'utilizzo dell’apparecchio limitatamente ai programmi delle TV private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI non esonera dal pagamento del canone tv.
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Sempre tratto dal link precedente.
Spero che a cyclismo non sia esplosa la cistifellea.





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