Nonostante tutto le prove dell’Invalsi non sono obbligatorie per le scuole, ecco il perché
di Marco Barone, avvocato
Devo ritornare su una questione che nei prossimimesi, maggio in particolar modo, farà molto di-scutere.
Le c.d prove dell'Invalsi.
L' Invalsi, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che può ex lege essere finanziato dai privati ed agire su mandatodei privati, concetto che non deve mai e dicomai essere dimenticato, che ha come scopo sostanziale quello di valutare il sistema scuola, ivi incluso personale scolastico e studenti, rappresenta l'anomalia ordinaria italiana di una demo-crazia sempre più precaria.
Dico ciò perchè è emerso l'ennesimo tentativo, come operato da parte dell'attuale governo cd tecnico di rendere obbligatorie nella scuola le prove su cui l'Invalsi fonda la sua credibilità si-stemica .
Una cosa è certa, e di ciò dovranno tenerne con-to i Giudici aditi dai Cobas Scuola, nelle cause campione tentate a Trieste e Terni, in attesa disentenza, per sollevare la non obbligatorietà del-le prove dell'Invalsi nella Scuola Pubblica e Sta-tale italiana. Ovvero che queste prove fino adoggi obbligatorie non lo sono state, altrimenticome giustificare l'intervento del governo con ildecreto semplificazioni, nel momento in cui af-ferma che "Le istituzioni scolastiche partecipa-no, come attività ordinaria d'istituto, alle rileva-zioni nazionali degli apprendimenti degli stu-denti, di cui all'art1,comma 5 del decreto-legge 7settembre 2007, n,147, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n 176."?
Ma il punto è che queste prove, nonostante l'in-tento del Governo di renderle obbligatorie, tra-mite un presunto concetto di ordinarietà, non losono neanche ancora.
Cercherò brevemente di illustrare i motivi.
1) Incostituzionalità della norma inserita nel Decreto Legge Semplificazioni
Il principio su cui si fonda il Decreto Legge èquello in particolar modo della straordinarietà,principio che deroga a quello della rappresentati-vità, poiché si sottrae temporaneamente al Parla-mento, (60 gg.), l'esercizio della funzione legislativa. La Corte Costituzionale considera un re-quisito unico la straordinarietà, la necessità el'urgenza. La stessa Corte si è (sentenza29/1995) dichiarata competente a verificare lasussistenza di detti presupposti, in particolare af-fermando di poter dichiarare l'incostituzionalitàdel decreto legge nel caso di evidente mancanzadegli stessi.
Quali sono i requisiti di urgenza,necessità estraordinarietà che hanno determinato talemisura? Certamente la non capacità di legiferaredel Parlamento, certamente l'incapacità di ad-dentrarsi nella materia scolastica, ardua ed osti-ca. Ma non è certamente quello della incapacitàdella politica, prima di ogni cosa figlia del nonvoler ascoltare e comprendere i problemi realidella scuola, idonea a giustificare la misura ap-pena citata.
Deve essere chiaro un concetto, ciò che è legalenon è sempre legittimo. Ciò che diviene leggespesso è espressione della volontà di poteriforti,economici, e non certamente espressione diquella sovranità popolare, oggi sacrificata, nelnome di una crisi economica figlia di specula-zioni finanziarie.
Forse è il caso di pensare ad uno sciopero gene-rale per la difesa dell'ordine costituzionale, oggiseriamente a rischio.
2) Irretroattività della legge.
Per retroattività della legge si intende l'applica-zione della legge (efficacia della legge) ancheper fatti verificatisi prima dell'entrata in vigoredella legge stessa. In sede civilistica, la sede incui ora ci troviamo, ciò è applicato come princi-pio generale e di indirizzo in tutti gli altri casi(art. 11 delle preleggi). Il legislatore può deroga-re al principio di irretroattività e disporre l'effi-cacia retroattiva delle leggi ordinarie tramitespecifica disposizione, cosa che non è accaduta enon accadrà.
Stabilire nel corso dell'anno scolastico in itinereche le prove dell'Invalsi diventano attività ordi-naria d'istituto, vuol dire intervenire nel pregres-so, modificando attività didattica, curricolare,piano delle attività, come legittimamente pianifi-cate ed organizzate nelle istituzioni scolastiche considerate e nel pieno rispetto di quelleprerogative riconosciute agli organi collegialidelle scuole dalla legge esistente, e nello stessomomento imporre al personale scolasticomansioni che esulano, nel corso del presenteanno scolastico, dal proprio rapporto di lavoro.
3) Attività ordinaria?
Scrivere attività ordinaria d'Istituto vuol dire tut-to, vuol dire nulla.
La norma deve essere precisa, chiara, tassativa,specifica.
Tutto ciò che è attività ordinaria, nelle scuole, èsoggetto alla delibere collegiali, è soggetto adapprovazione degli organi competenti. Il legisla-tore non parla di attività ordinaria curricolare, ilche si scontrerebbe con il principio della libertàd'insegnamento, ma semplicemente di attivitàordinaria d'Istituto, quindi, permane, come pre-visto anche dalla Direttiva Ministeriale 87 e 88del 2011 del MIUR la competenza degli organicollegiali a deliberare o meno sulla questionesvolgimento delle prove dell'Invalsi. Perchè atti-vità aggiuntive sono ed attività aggiuntive reste-ranno. E le attività aggiuntive non sono obbliga-torie e possono trovare affermazione solo se ap-provate dagli organi collegiali.
4) Interposizione fraudolenta di manodopera.Con il termine interposizione si intendono tuttequelle situazioni nelle quali un datore di lavoro(cd. “committente” o “interponente”), anzichéassumere direttamente il personale di cui ha bi-sogno per la propria attività, si avvale di forzalavoro fornita da un terzo soggetto (cd. “appalta-tore” o “interposto”), i cui dipendenti svolgonola prestazione a favore del primo, detto anche“utilizzatore”.
L'Invalsi, in questo caso il committente, si av-vale per lo svolgimento di quei compiti che fan-no capo all'Istituto medesimo, del personale del-la Scuola.
Personale di segreteria, personale docente. Nellamaggior parte dei casi senza riconoscimento al-cuno di retribuzione, di alcuna indennità aggiun-tiva, anzi secondo l'intento dell'attività ordinaria d'Istituto, sarebbe totalmente gratis, perché rien-trante nel mansionario del personale scolastico.Ciò è altamente illegittimo ed errato.
illegittimo perché solo in un modo si poteva"imporre" tale attività al personale docente edAta, quale quello di somministrare le dette pro-ve, tabularle, ecc,ma non lo dirò in questa sedeper non produrre indicazioni ai governanti chevogliono annientare la scuola pubblica.
Il personale scolastico ha un contratto di lavoro.Si parla di rapporto di pubblico impiego contrat-tualizzato. Un motivo vi sarà no?In quel contrat-to di lavoro tutto ciò che è direttamente o indi-rettamente correlato all'Invalsi non emerge.Quindi, l'Invalsi, se proprio deve realizzare quel-le prove, può farlo , su base volontaria, oltre i lo-cali scolastici, oltre l'ordinaria attività didattica,perché questa viene in modo illegittimo interrot-ta, e con il proprio personale e non quello scola-stico.
Altrimenti saremmo, anzi siamo in presenza aduna interposizione fraudolenta di manodopera inquanto elusiva delle norme inderogabili di leggee di contratto collettivo a tutela dei lavoratori.
Tanto detto, da ciò emerge che le prove dell'Invalsi anche oggi, ma specialmente in questo anno scolastico, continuano a non essere obbligatorie per le scuole, per il personale scolasticoe per gli studenti. Se obbligatorie sono, lo sonounicamente per l'Invalsi. Ovviamente ed ahimè,tale discorso non riguarda ad oggi la questioneesame della classe terza della scuola secondariadi primo grado, ma per tutti gli altri ordini scola-stici, tale discorso deve trovare affermazione.Non è ovviamente solo sul piano c. d legalitarioche si devono affrontare tali questioni, principal-mente su quello politico e sociale, l'Invalsi rap-presenta l'imposizione autoritaria di uno Statoche vuole omologare la formazione degli studen-ti, standardizzare la didattica ai voleri indicativiforniti da chi coltiva l'Invalsi, da chi lo finanziae finanzierà.
La difesa della scuola pubblica, oggi, passa dal contrasto fermo e deciso a queste prove.
http://www.cespbo.it/testi/2012_2/in...nonostante.pdf
Ma c'è molto altro che bolle in pentola. E questo altro riguarda anche la violazione della legge sulla privacy già indicata nel mio precedente intervento.




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