Di
Bruno Ferraro *
Non è mia intenzione analizzare i possibili risvolti politici della sentenza milanese che ha inflitto sette anni di reclusione (sic!) a Silvio Berlusconi per una telefonata in Questura e per presunti rapporti sessuali con una minorenne.Rinunzio anche al facile tentativo di un confronto tra l’entità della condanna e la misura, molto più benevola e generosa, usata da altri giudici per fatti oggettivamente molto più gravi e di molto maggiore dannosità (vedi elenco pubblicato, con tanto di fotografie e con il riepilogo delle rispettive vicende, da questo giornale nel numero del 26 giugno).
Rinunzio altresì, in questa occasione, a tornare sul problema dell’impegno politico di un numero elevato di magistrati e sulla politica fatta con le sentenze: problema sul quale ho dato tutte le possibili indicazioni circa il modo per combatterlo e risolverlo.
Ritengo più utile e confacente alla mia lunghissima esperienza professionale, vissuta attraverso l’esercizio di tutte (dico tutte, senza esclusioni!) le funzioni giudicanti ed accusatorie, evidenziare gli aspetti tecnicamente discutibili della sentenza di Milano. Il primo riguarda la decisione di non ascoltare la parte lesa, nel caso anche testimone, anzi l’unica testimone (Ruby).
Si è parlato di scelta strategica della Procura, dimenticando che il “il mestiere” della Procura non è quello di strappare una condanna bensì quello di ricercare la verità (lo dice a chiare note anche un articolo del codice di procedura penale), a prescindere dalla conclusione finale.
Il mio indimenticabile Maestro di procedura penale (l’ex Presidente della Repubblica Giovanni Leone) scriveva nel suo libro sul “PM giudice” e sul “PM parte imparziale”. Se tale affermazione era esatta per il Codice Rocco, perché non dovrebbe esserlo
per il Codice Vassalli dalla sbandierata impostazione liberal-dialettica?
Il secondo aspetto di alta criticità è costituito dalla condanna per un reato diverso e più grave di quello contestato nel provvedimento di rinvio a giudizio e nel corso di un dibattimento protrattosi per molto tempo ed un gran numero di udienze. Come si concilia un tale fatto (una sorta di uovo a sorpresa spacchettato in camera di consiglio) con i cosiddetti diritti della difesa della cui tutela tutti parlano giustamente anche perché di rango costituzionale?
Il terzo aspetto che rende inaccettabile di per sé il verdetto, ancorquando fosse confermato nei successivi gradi di giudizio, è il deferimento al PM di tutti i testimoni della difesa. Il Collegio giudicante, in tal modo, ha sposato pregiudizialmente una convinzione, ha bocciato con sicumera quanti erano portatori di elementi di fatto contrastanti, si è trasformato da giudice in organo accusatorio.
Qualcuno ha parlato di giustizia talebana. Io non arrivo a tanto ma ricordo, anzitutto a me stesso, che la prima virtù del giudice è l’umiltà: umiltà come rispetto per le parti del processo, umiltà nell’analisi delle tesi che confliggono, umiltà nel difficile approccio alla verità, umiltà nell’analisi dei comportamenti soprattutto se riguardanti lepersone dei testimoni (che avrebbero diritto al rispetto massimo in quanto chiamati nel processo nell’adempimento di un dovere civico in un Paese che troppo spesso se ne dimentica ai più diversi livelli), umiltà nel giudicare il proprio simile, umiltà come consapevolezza di una possibile verità diversa daquella processualmente ritenuta attendibile. Se tale requisito si fosse concretizzato nel caso di specie, la ponderazione sarebbe risultata sicuramente maggiore e sarebbero state evitate forzature che ingenerano il forte sospetto di una giustizia a senso unico.
Un quarto aspetto è costituito dalla sconfessione palese dei funzionari di polizia presunti concussi, tacciati di falsa testimonianza senza che a nessuno sia venuta l’idea di aprire nei loro confronti un procedimento disciplinare.
Mi chiedo cosa succederà quando la Cassazione sarà chiamata a stabilire se hanno fatto bene i giudici di Milano non ascoltando come teste Ruby ovvero i giudici baresi che nel cosiddetto Ruby bis a carico di presunti correi del Premier si sono regolati in maniera del tutto diversa. Mi chiedo infine cosa succederà quando l’accusa di falsa testimonianza dovesse cadere a carico di tutti o gran parte dei testimoni ritenuti menzonieri.
La conclusione? Non sarebbe stato meglio evitare una pagina di brutta (in) giustizia?
A mio avviso, un evento come quello in commento (che non giudico nel merito) finirà per accrescere la sfiducia dei cittadini in una giustizia realmente imparziale e scevra dai pregiudizi.
*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione