Prostituirsi in casa è un’attività ai giorni nostri sempre più praticata, sia da persone di nazionalità italiana, sia da parte di persone straniere emigrate e dimoranti (stabilmente oppure occasionalmente) nel territorio italiano.
La risposta è complessa.
Il quadro giuridico può essere diverso se a prostituirsi sia una singola persona, oppure un gruppo.
La
singola persona che si prostituisca in un immobile (una casa, un appartamento),
non è punibile per l’atto del prostituirsi (infatti non esiste il reato di prostituzione nell’ordinamento italiano), ma
può rischiare una incriminazione per il
reato di esercizio di casa di prostituzione (art. 3, comma 2, numero 1, della legge n. 75 del 1958.).
Benché in vari articoli presenti sul web si tenda a rassicurare, è doveroso segnalare che rischia tale incriminazione anche la singola persona che riceva clienti in un appartamento.
Tale norma punisce con la reclusione da due a sei anni, e con la multa da Euro 258 ad Euro 10.329
chiunque abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi demonimazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa.
E’ evidente che tale esercizio – come ogni esercizio di impresa in forma individuale in ogni ambito lavorativo – ben può essere svolto da una singola persona.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che l’esercizio di una casa di prostituzione non presupponga una struttura organizzativa complessa o la pluralità di attività di meretricio nello stesso edificio,
essendo sufficiente l’esercizio abituale di detta attività anche da parte di una sola prostituta e quel minimo di arredi e di comodità che le consenta di poterla liberamente e agevolmente continuare (Cass. I, n. 6815 del 06.05.1989 – ud. 24.05.1988).
Tuttavia, le pronunce giurisprudenziali (non solo di legittimità, ma anche di merito: Tribunali e Corti di Appello sparsi per il terrorio italiano), non sono omogenee e – sia in base all’epoca in cui sono state emanate, sia in base al luogo (per Tribunali e Corti di Appello) – esprimono prese di posizioni spesso discordanti.
Si può affermare che, ove si tratti di
una singola persona che riceva clienti nell’appartamento in cui viva (quindi, presso la propria abitazione, luogo del proprio domicilio) la giurisprudenza ha spesssp guardato al fenomeno con occhio più benevolo.
Si è quindi affermato che
la casa della singola prostituta:
a) costituisce casa di prostituzione laddove sia aperta indiscriminatamente al pubblico, e la persona eserciti la prostituzione con abitualità professionale a favore di un pubblico indifferenziato;
b)
non costituisce “casa di prostituzione” (e quindi non vi è reato) laddove la persona che si prostituisce
riceva presso il proprio domicilio
sporadicamente e discretamente.
(Cass. 4 aprile 1959, in Giust., pen 1959, II, col. 1142; Cass sez. III, 26 novembre 1960, in Giusti. pen 1961, II, c.850; Trib. Livorno 26 marzo 1959, b: in Riv. pen. 1959, II, p. 730; Cass., sez. III, 26 gennaio 1968 in CED Cass, RV 107220; Trib. Modena, sent. 25 marzo 2003 n. 19, imp. S.M. + altri, in cui si afferma che una “casa di prostituzione” deve essere connotata da un minimo di organizzazione che necessariamente richiede una PLURALITA’ di persone esercenti il meretricio, e non quindi una persona sola).
Tuttavia, come già sopra si osservava, non sempre la giurisprudenza si è mostrata benevola con le prostitute che esercitassero in casa propria.
In alcuni casi, infatti,
il reato è stato ritenuto sussistente, sul presupposto che la legge (e, in particolare, la norma sopra citata) non operi distinzioni.
(Si vedano: Trib. Saluzzo, 16 maggio 1959, in Giur. it. 1959, II, c.273; Trib. Livorno, 26 marzo 1959, in Riv. pen., 1959, II, p.730).
Non è possibile, quindi, prevedere con certezza quale possa essere l’esito di un processo che veda incriminata una persona per essersi prostituita in casa propria. Vi potrebbe essere un’assoluzione già sin dal primo grado di giudizio (che potrebbe però spingere la Procura ad impugnare la sentenza in appello ed eventualmente in Cassazione, ove il verdetto potrebbe ribaltarsi), oppure vi potrebbe essere una condanna in primo grado che, impugnata dalla persona imputata, potrebbe essere confermata nei gradi successivi oppure essere trasformata in proscioglimento.
Non si può quindi escludere la possibilità di guai con la giustizia e di anni in cui affrontare un processo, con onere di approntare la propria difesa.
Una cosa è certa:
ove la persona – pur in autonomia, senza dipendere da altri soggetti –
eserciti la prostituzione servendosi di altro immobile di cui abbia la disponibilità (diverso dalla propria abitazione) il reato di “esercizio di casa di prostituzione” si configurerà senza condizioni.
Analogamente avverrà per un gruppo di persone che si prostituiscano utilizzando un immobile che non costituisca l’abitazione degli stessi (in tal caso, sia ove l’immobile sia messo a disposizione da un terzo soggetto – conduttore o proprietario che sia – sia ove le stesse persone ne siano le proprietarie o le conduttrici).
L’articolo sarà presto integrato, a seguito di un nuovo esame di tutte le più recenti pronunce sul tema.
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