293-bis
«Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie,
anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti,
ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualitą č punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma č aumentata di un terzo se il fatto č commesso attraverso strumenti telematici o informatici»
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