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  1. #1
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    Predefinito Una cosa che il sindacato si è dimenticato di dire...

    Nella piccola impresa che passa i 15 dipendenti , con la legge attualmente in vigorere ,se un imprenditore si rifiuta di riassumere un lavoratore licenziato "ingiustamente" ( il famoso reintegro ) deve corrispondergli un'indennità che oscilla tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, cioè una miseria.
    Con la nuova modifica l'indennità sarebbe molto diversa, si parla di 24 mensilità.

    E'proprio vero che il sindacato fa gli interessi dei lavoratori...
    In una democrazia la partecipazione alla vita politica, al di là delle oggettive capacità, deve essere garantita a tutti. Rutelli è la garanzia che l'Italia è davvero una gran bella democrazia"
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  2. #2
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    Predefinito Re: Una cosa che il sindacato si è dimenticato di dire...

    Originally posted by natolibero
    Nella piccola impresa che passa i 15 dipendenti , con la legge attualmente in vigorere ,se un imprenditore si rifiuta di riassumere un lavoratore licenziato "ingiustamente" ( il famoso reintegro ) deve corrispondergli un'indennità che oscilla tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, cioè una miseria.
    Con la nuova modifica l'indennità sarebbe molto diversa, si parla di 24 mensilità.

    E'proprio vero che il sindacato fa gli interessi dei lavoratori...

    non mi sembra sia proprio così...


    Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro

    "Ferme restando l'esperibilità delle procedure
    previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
    n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
    inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2
    della predetta legge o annulla il licenziamento
    intimato senza giusta causa o giustificato motivo,
    ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
    stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e
    non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
    filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
    avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
    dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o
    più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo,
    di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
    Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di
    lavoro, imprenditori e non imprenditori, che
    nell'ambito dello stesso comune occupano più di
    quindici dipendenti ed alle imprese agricole che
    nel medesimo ambito territoriale occupano più di
    cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
    singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti,
    e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e
    non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze
    più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del
    computo del numero dei prestatori di lavoro di
    cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
    assunti con contratto di formazione e lavoro,
    dei lavoratori assunti con contratto a tempo
    indeterminato parziale, per la quota di orario
    effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito,
    che il computo delle unità lavorative fa riferimento
    all'orario previsto dalla contrattazione collettiva
    del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti
    del datore di lavoro entro il secondo grado
    in linea diretta e in linea collaterale.
    Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
    comma non incide su norme o istituti
    che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
    Il giudice con la sentenza di cui al primo comma
    condanna il datore di lavoro al risarcimento
    del danno subito dal lavoratore per il licenziamento
    di cui sia stata accertata l'inefficacia o
    l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
    retribuzione globale di fatto dal giorno del
    licenziamento sino a quello dell'effettiva
    reintegrazione e al versamento dei contributi
    assistenziali e previdenziali dal momento del
    licenziamento al momento dell'effettiva
    reintegrazione; in ogni caso
    la misura del risarcimento non potrà essere
    inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale
    di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento
    del danno così come previsto al quarto comma,
    al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere
    al datore di lavoro in sostituzione della
    reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari
    a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.

    Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
    ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
    abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro
    trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
    sentenza il pagamento dell'indennità di cui al
    presente comma, il rapporto di lavoro si intende
    risolto allo spirare dei termini predetti.
    La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al
    primo comma è provvisoriamente esecutiva.
    Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
    cui all'articolo 22, su istanza congiunta
    del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce
    o conferisca mandato, il giudice,
    in ogni stato e grado del giudizio di merito, può
    disporre con ordinanza, quando
    ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi
    di prova forniti dal datore di lavoro, la
    reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
    L'ordinanza di cui al comma precedente può essere
    impugnata con reclamo immediato
    al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
    applicano le disposizioni dell'articolo 178,
    terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di
    procedura civile. L'ordinanza può essere revocata
    con la sentenza che decide la causa.
    Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
    cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non
    ottempera alla sentenza di cui al primo comma
    ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma,
    non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
    pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di
    ritardo, al pagamento a favore del Fondo
    adeguamento pensioni di una somma pari
    all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

    cordialmente
    haring

  3. #3
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    Predefinito

    T sembra male. Vedi Haring io te lo dico che ti esponi continuamente a figuracce, ma tu continui imperterrito a volerle fare. Non è vero che al di sotto dei 15 dipendenti puoi licenziare senza giusta causa. E'vero che il datore di lavoro, E NON IL LAVORATORE, può decidere di non riassumerti in caso di ingiusto licenziamento. ( Art.2199 c.c. ) In questo casi ti deve corrispondere, un indennità pari a quella da me postata precedentemente. Ancora non hai capito, grazie alla propoaganda della CGIL, che il principio della giusta causa non viene minimamente intaccato.

    Se poi passi i 15 dipendenti, le mensilità sono 15 invece delle 24 prevista dalla nuova legge.

    Tutto questo lo puoi trovare nelle leggi nn. 604/1966, 300/1970 e 108/1990 che si applicano anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
    In una democrazia la partecipazione alla vita politica, al di là delle oggettive capacità, deve essere garantita a tutti. Rutelli è la garanzia che l'Italia è davvero una gran bella democrazia"
    The Times

  4. #4
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    Originally posted by natolibero
    T sembra male. Vedi Haring io te lo dico che ti esponi continuamente a figuracce, ma tu continui imperterrito a volerle fare. Non è vero che al di sotto dei 15 dipendenti puoi licenziare senza giusta causa. E'vero che il datore di lavoro, E NON IL LAVORATORE, può decidere di non riassumerti in caso di ingiusto licenziamento. ( Art.2199 c.c. ) In questo casi ti deve corrispondere, un indennità pari a quella da me postata precedentemente. Ancora non hai capito, grazie alla propoaganda della CGIL, che il principio della giusta causa non viene minimamente intaccato.

    Se poi passi i 15 dipendenti, le mensilità sono 15 invece delle 24 prevista dalla nuova legge.

    Tutto questo lo puoi trovare nelle leggi nn. 604/1966, 300/1970 e 108/1990 che si applicano anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
    se per te basta il risarcimento economico è normale che un'azienda, di qualsiasi dimensione, non può licenziare senza giusta causa... il problema è proprio nel reintegro!!! che vale solo per le aziende al di sopra dei 15 dipendenti!!! e che secondo me è un diritto per il lavoratore!!!
    come vedi non faccio nessuna figuraccia...

    cordialmente
    haring

  5. #5
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    Originally posted by haring


    se per te basta il risarcimento economico è normale che un'azienda, di qualsiasi dimensione, non può licenziare senza giusta causa... il problema è proprio nel reintegro!!! che vale solo per le aziende al di sopra dei 15 dipendenti!!! e che secondo me è un diritto per il lavoratore!!!
    come vedi non faccio nessuna figuraccia...

    cordialmente
    haring
    Invece si che la fai, dal momento che da giorni vai avanti a dire le piccole aziende al di sotto dei 15 dipendenti possono tranquillamente licenziare invece non è così . Casomai le modifiche dell'art.18 rafforzano la posizione del lavoratore, aumentando l'indennità in caso di licenziamento senza giusta causa e il conseguente rifiuto di reintegro. Il reintegro è una cosa pietosa, sia per il lavoratore, che non vivrebbe più all'interno dell'azienda, sia per il datore di lavoro, costretto a riassumere una persona indesiderata.
    Non a caso QUASI MAI IL LAVORATORE SCEGLIE IL REINTEGRO. La differenza tra prima e dopo, però, sta nei tanti soldi in più che andrebbero nelle tasche del lavoratore licenziato.
    In una democrazia la partecipazione alla vita politica, al di là delle oggettive capacità, deve essere garantita a tutti. Rutelli è la garanzia che l'Italia è davvero una gran bella democrazia"
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  6. #6
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    Originally posted by natolibero


    Invece si che la fai, dal momento che da giorni vai avanti a dire le piccole aziende al di sotto dei 15 dipendenti possono tranquillamente licenziare invece non è così . Casomai le modifiche dell'art.18 rafforzano la posizione del lavoratore, aumentando l'indennità in caso di licenziamento senza giusta causa e il conseguente rifiuto di reintegro. Il reintegro è una cosa pietosa, sia per il lavoratore, che non vivrebbe più all'interno dell'azienda, sia per il datore di lavoro, costretto a riassumere una persona indesiderata.
    Non a caso QUASI MAI IL LAVORATORE SCEGLIE IL REINTEGRO. La differenza tra prima e dopo, però, sta nei tanti soldi in più che andrebbero nelle tasche del lavoratore licenziato.
    i lavoratori di un'azienda al di sotto dei 15 dipendenti possono essere licenziati, con il pagamento di un' indennità, un risarcimento, ma possono essere licenziati...
    tu stesso hai detto che sarebbe un vantaggio pagare un risarcimento a dei dipendenti superflui in cambio del loro licenziamento!!!
    l'Art.18 è un deterrente per i datori di lavoro: non possono licenziare perchè sanno che dovranno pagare un risarcimento e in più il lavoratore ha diritto al suo posto di lavoro!!!

    cordialmente
    haring

  7. #7
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    Originally posted by haring


    i lavoratori di un'azienda al di sotto dei 15 dipendenti possono essere licenziati, con il pagamento di un' indennità, un risarcimento, ma possono essere licenziati...
    tu stesso hai detto che sarebbe un vantaggio pagare un risarcimento a dei dipendenti superflui in cambio del loro licenziamento!!!
    l'Art.18 è un deterrente per i datori di lavoro: non possono licenziare perchè sanno che dovranno pagare un risarcimento e in più il lavoratore ha diritto al suo posto di lavoro!!!

    cordialmente
    haring
    Per gli imprenditori è un deterrente molto più efficace l'innalzamento dell'indennizzo, ma questo farebbe perdere potere ai sindacati...
    Perchè non chiedete a tutti quei lavoratori con i contratti atipici se preferiscono un contratto a tempo indeterminato con un indennizzo di 24 mensilità in caso di licenziamento invece della tutela dell'Art.18?
    Ma secondo te un azienda decide di assumere un dipendente e lo manda via dopo pochi mesi pagandogli 2 anni di stipendio come risarcimento? Ma dove vivi?
    In una democrazia la partecipazione alla vita politica, al di là delle oggettive capacità, deve essere garantita a tutti. Rutelli è la garanzia che l'Italia è davvero una gran bella democrazia"
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    Predefinito Re: Una cosa che il sindacato si è dimenticato di dire...

    ma la smetti di dire stupidagini..
    il cavaliere aveva buttato lì la proposta di 12-al max 16 mensilità, subito contraddetto da D'Amato..
    ergo le 24 al max lo si dice nei circoli di an e fi per far credere alle persone quello che tu affermi
    caro nato aiaiaiaiaiiai da te mi aspettavo altro
    nn balle


    Originally posted by natolibero
    Nella piccola impresa che passa i 15 dipendenti , con la legge attualmente in vigorere ,se un imprenditore si rifiuta di riassumere un lavoratore licenziato "ingiustamente" ( il famoso reintegro ) deve corrispondergli un'indennità che oscilla tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, cioè una miseria.
    Con la nuova modifica l'indennità sarebbe molto diversa, si parla di 24 mensilità.

    E'proprio vero che il sindacato fa gli interessi dei lavoratori...

  9. #9
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    Predefinito Re: Re: Una cosa che il sindacato si è dimenticato di dire...

    Originally posted by arsenico
    ma la smetti di dire stupidagini..
    il cavaliere aveva buttato lì la proposta di 12-al max 16 mensilità, subito contraddetto da D'Amato..
    ergo le 24 al max lo si dice nei circoli di an e fi per far credere alle persone quello che tu affermi
    caro nato aiaiaiaiaiiai da te mi aspettavo altro
    nn balle


    Guarda che le 24 mensilità sono nella proposta di legge. Berlusconi aveva detto 40 mensilità. A D'Amato non gli può fregare di meno della modifica dell'Art.18, dal momento che non riguarda nè lui nè i suoi associati.

    Anche io mi aspettavo di più, ma forse le musate che batte in Borsa ST con quel coglione di presidente ti hanno abbacchiato...
    In una democrazia la partecipazione alla vita politica, al di là delle oggettive capacità, deve essere garantita a tutti. Rutelli è la garanzia che l'Italia è davvero una gran bella democrazia"
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  10. #10
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    Predefinito Re: Re: Re: Una cosa che il sindacato si è dimenticato di dire...

    forse ho letto male io..cmq se tu fossi gentile da postarmela
    te ne sarei grato

    ps per st se avessi la pazienza di controllare i risultati

    anche nel 2001 ST ha fatto meglio del mercato..e non di poco
    cmq io starei attento sui tecnologici
    ciao nato(nn perdi mai il vizio..)

    Nel 2000 il mercato dei semiconduttoti saliva del 37 per cento, STdel 54 per cento. Nel 2001, il mercato è crollato del 32 per cento, ST ha ridimensionato il suo solo del 18 per cento.
    Mentre gli altri concorrenti perdevano nel 2001 ST ha cmq guadagnato..
    insomma niente male per uno che tu definisci incompetente!!


    Originally posted by natolibero


    Guarda che le 24 mensilità sono nella proposta di legge. Berlusconi aveva detto 40 mensilità. A D'Amato non gli può fregare di meno della modifica dell'Art.18, dal momento che non riguarda nè lui nè i suoi associati.

    Anche io mi aspettavo di più, ma forse le musate che batte in Borsa ST con quel coglione di presidente ti hanno abbacchiato...

 

 
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