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ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Questo qui sopra è l'art.18 famoso, che prevede la reintegra sul posto di lavoro qualora un lavoratore sia stato licenziato senza giusta causa, ed il fatto sia sancito da una sentenza del giudice.
Non vedo perchè si debba cambiare! se il giudice dice che uno è stato licenziato ingiustamente mi pare logico che gli venga restituito il posto di lavoro. E' una questione di dignità.
La destra ha detto che con l'abolizione dell'art. 18 si intende favorire le assunzioni e non i licenziamenti. Io il rapporto causa-effetto tra aboliz. art.18 ed assunzioni non lo vedo.
Se io imprenditore non ho assunto nuovo personale perchè c'è l'art.18, e invece lo assumerei senza art.18, vuol dire che ho intenzione prima o poi di licenziarlo oppure di ricattarlo (se non righi dritto ti sbatto fuori tanto non c'è l'art18 e posso farlo).


===========Originally posted by carlo rosselli
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Questo qui sopra è l'art.18 famoso, che prevede la reintegra sul posto di lavoro qualora un lavoratore sia stato licenziato senza giusta causa, ed il fatto sia sancito da una sentenza del giudice.
Non vedo perchè si debba cambiare! se il giudice dice che uno è stato licenziato ingiustamente mi pare logico che gli venga restituito il posto di lavoro. E' una questione di dignità.
La destra ha detto che con l'abolizione dell'art. 18 si intende favorire le assunzioni e non i licenziamenti. Io il rapporto causa-effetto tra aboliz. art.18 ed assunzioni non lo vedo.
Se io imprenditore non ho assunto nuovo personale perchè c'è l'art.18, e invece lo assumerei senza art.18, vuol dire che ho intenzione prima o poi di licenziarlo oppure di ricattarlo (se non righi dritto ti sbatto fuori tanto non c'è l'art18 e posso farlo).
l'art. 18 va esteso a tutti i lavoratori...... solo cosi si avrebbe davvero una crescita dell'occupazione
su questo forum è meglio non rispondere ai fessi!
PURTROPPO GLI ITALIANI SI BEVONO QUALSIASI MINCHIATA, DA SEMPRE (CETTO LA QUALUNQUE)


favorevole. non certo come fa questo governo, però.
Contrario ad indebolire i diritti previsti dall'art. 18.
Favorevole ad estenderli.
Pertanto voto "contrario" con ciò riferendomi alle riforme del patto Per Forza Italia.


appoggio il meastro LSU in tutto....
Sono contrario.Originally posted by Alberich
favorevole. non certo come fa questo governo, però.
Non conosco un modo giusto per abolire i diritti dei lavoratori.
R.
Contraria, naturalmente.


vero. io propongo, quindi, di estendere i diritti dei lavoratori.Originally posted by Roderigo
Sono contrario.
Non conosco un modo giusto per abolire i diritti dei lavoratori.
R.


ah, magari anche accettando l'esistenza del libero mercato.