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  1. #1
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    Predefinito Proposta Costituzionale del Pcf

    La mia proposta, come quella degli amici repubblicani, è basata sulla "Daniele-Supermario".
    - Camera e Senato
    - Forma di governo
    - Presidente di PIR
    - Governo

    PREAMBOLO

    In nome di Dio e del popolo pirriano, Pir si concede la seguente Costituzione, in nome dei nobili ideali della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà. Pir una comunità repubblicana fondata sulla libertà. La sovranità appartiene al cittadino, che la esercita individualmente entro i limiti e secondo le modalità previste dalla Costituzione, ed indirettamente attraverso le rappresentanze democratiche elette nelle istituzioni repubblicane. Tutti i cittadini hanno pari dignità di fronte alla legge. Nessuno potrà essere discriminato in base alla propria etnia, la propria religione, il proprio genere, il proprio orientamento, le proprie idee politiche. La Comunità di Politicainrete fa propri gli irrinunciabili principi sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino, nonchè ogni altra norma posta dal diritto internazionale a tutela della libertà e della dignità umana.


    TITOLO I

    IL PARLAMENTO

    Sezione I - Le Camere

    Art. 1
    Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.


    Art. 2
    La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
    Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per la Camera e con almeno 500 post per il Senato. La Legge Elettorale determina il numero dei seggi e il modo in cui viene eletto il Parlamento.


    Art. 3
    Il Camera e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria. I Congressisti sono 30 per assemblea.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 4
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.

    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 5
    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche ma i diritti di parola ed intervento dei forumisti non congressisti sono regolati dal regolamento interno dell'assise.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, hanno l'obbligo di partecipare ad ogni seduta parlamentare e di intervenire ogni qualvolta sia richiesto dall'assemblea.

    Art. 6
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Una volta eletti i presidenti delle Camere sono tenuti a lasciare il loro seggio.


    Art. 7
    Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
    Dalla terza seduta in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.


    Art. 8
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.


    Art. 9
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.


    Sezione II - La formazione delle leggi


    Art. 10
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 11
    Il Governo in carica potrà presentare alla Camera, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlameno, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Camera.

    Art. 12
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governo, legge finanziaria, Question Time di attualità politica nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.


    Art. 13
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 14
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili e il federalismo.


    Art. 15
    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlameno, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.


    Art. 16
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.


    Art. 17
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 18
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


    Art. 19
    La Camera dei Deputati approva ad ogni legislatura i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.


    Art. 20
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta elettori.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


    Art. 21
    Il Senato delibera lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.


    Art. 22
    Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

    TITOLO II

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET


    Art. 23
    Il Presidente di politicainrete.net garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Ha la facoltà di sciogliere le camere in caso di caduta del governo. Può inviare messaggi alle Camere
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Stabilisce e Conferisce le onorificenze del forum.


    Art. 24
    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto.


    Art. 25
    Il Presidente di politicainrete.net e eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio,si procede ad una nuova votazione, nel quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno.


    ART.26
    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


    Art. 27
    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.


    Art. 28
    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 29
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conferme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente di Politicainrete.net potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di due terzi.


    ART. 30
    Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di unità nazionale cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo e la buona salute del paese fino alla conclusione della legislatura.

    ART. 31
    Il Presidente di Politicainrete.net che ha assunto in base al ART.30 il ruolo di Capo del Governo, è tenuto a dimettersi da questo incarico dopo la nomina del nuovo Primo Ministro che ottiene un voto di fiducia in entrambe le camere.

    ART. 32
    Un candidato Primo Ministro non può richiedere un voto di fiducia alle camere per più di una volta ogni trenta giorni.

    ART. 33
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.


    ART. 34
    Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.


    ART. 35
    Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net. e dei presidenti delle due camere.

    ART. 36
    Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato, garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori e prenderà disposizioni dai presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.



    ART. 37
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) o di morte o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale.


    ART. 38
    Il Presidente di politicainrete.net può essere destituito automaticamente dal suo incarico alla terza Censura Costituzionale da parte della Corte Suprema.
    Oppure da una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.



    TITOLO III

    IL GOVERNO


    ART.39
    Il potere esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato secondo le disposizioni riportare negli articoli 27e 29.


    ART.40
    Il Primo Ministro potrà nominare ed istituire tutti i Ministri che ritiene più opportuno per svolgere il suo programma di governo.
    Le funzioni che il Primo Ministro intende attribuire ad ogni dicastero dovranno essere specificate nel rispettivo thread istituzionale.


    ART.41
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.
    Nel caso il Presidente di Politicainrete.net diventi lui stesso Capo del Governo, egli non dovrà ripetere il giuramento, mentre i ministri del suo governo dovranno giurare sulla Costituzione nelle mani del Presidente stesso.


    ART.42
    Il Governo si dovrà presentare entro cinque giorni dalla sua formazione prima in Congresso e poi in Senato, per ottenere da entrambi la fiducia che gli permetterà di insediarsi regolarmente.


    ART.43
    Il Governo sorretto da un primo ministro sarà costretto a dimettersi nel caso incassasse un voto di sfiducia in entrambe le camere del Parlamento a seguito di una richiesta di verifica di maggioranza richiesta da almeno dieci parlamentari.
    Fra una richiesta di verifica di maggioranza e un altra non possono passare meno di venti giorni.
    Per restare in carica il Governo dovrà dimostrare, attraverso questa verifica, di essere sostenuto da una maggioranza di almeno la metà più uno di tutti i Deputati e di tutti i Senatori eletti.

    ART.44
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 28 - 29 e 30, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.


    ART.45
    Il Governo sorretto dal Presidente di Politicainrete.net, dovrà dimettersi nei casi riportati negli articoli 31 e 38.


    ART. 46
    Il voto contrario di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo importa obbligo di dimissioni. Il Presidente di Pir provvederà alla formazione del nuovo Governo secondo le leggi vigenti.


    ART. 47
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.


    ART. 48
    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.







    TITOLO IV

    GARANZIE COSTITUZIONALI



    Sezione I - La Corte Suprema

    ( da definire )



    Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.



    ART. 49
    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati al Congresso dal Governo o dai Congressisti stessi.


    Art. 50
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Congressisti.


    Art. 51
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati al Congresso hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà al Congresso, dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. 52
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.









    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. 53
    Per tutta la durata della prima legislatura dal'approvazione di questa Costituzione, le cariche di Senatore e Congressista saranno compatibili e accumulabili.
    Finita la prima legislatura entrerà in regime l'articolo 9.


    Art. 54
    Per tutta la durata della prima legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni del Congresso, del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non alla legislatura sucessiva dai propri rispettivi organi di competenza.
    Ultima modifica di Popolare; 08-09-09 alle 11:46
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  2. #2
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    Prometto di leggerla tutta per stasera.

    Però ti avviso che siamo andati oltre alla versione che hai emandato tu.

    Ti chiedo di leggere questa ultima proposta emandata da LR ed eventualmente indicare cosa vorresti cambiare o introdurre, magari usando un colore ROSSO per le tue modifiche in modo da velocizzare la procedura.


    Grazie mille.


    http://forum.politicainrete.net/427449-post17.html
    Ultima modifica di Supermario; 08-09-09 alle 12:38
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #3
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Prometto di leggerla tutta per stasera.

    Però ti avviso che siamo andati oltre alla versione che hai emandato tu.

    Ti chiedo di leggere questa ultima proposta emandata da LR ed eventualmente indicare cosa vorresti cambiare o introdurre, magari usando un colore ROSSO per le tue modifiche in modo da velocizzare la procedura.


    Grazie mille.


    http://forum.politicainrete.net/427449-post17.html
    d'accordo, aggiungerò le parti "mancanti" stasera...devo andare a fare un esame!
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  4. #4
    the dark knight's return
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    In linea di massima va bene però c'è un errore di fondo...puoi proclamare la repubblica (e mi andrebbe anche bene, meglio se la definiamo federale) ma non puoi dire che è una comunità repubblicana,LR può essere una comunità repubblicana non pir.
    "Cecchi ...Paone ha dichiarato che ci sono due gay in squadra. Prandelli mi ha detto che mi facevate questa domanda. Se ci sono dei froci i problemi sono loro, io spero non ce ne siano".
    Antonio Cassano 99

  5. #5
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    valuterò appena possibile il testo,ma all'impronta dico che il preambolo non mi convince

  6. #6
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    PREAMBOLO

    In nome di Dio e del popolo pirriano, Pir si concede la seguente Costituzione, in nome dei nobili ideali della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà. Pir una comunità repubblicana fondata sulla libertà. La sovranità appartiene al cittadino, che la esercita individualmente entro i limiti e secondo le modalità previste dalla Costituzione, ed indirettamente attraverso le rappresentanze democratiche. Tutti i cittadini hanno pari dignità di fronte alla legge. Nessuno potrà essere discriminato in base alla propria etnia, la propria religione, il proprio genere, il proprio orientamento, le proprie idee politiche. La Comunità di Politicainrete fa propri gli irrinunciabili principi sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino, nonchè ogni altra norma posta dal diritto internazionale a tutela della libertà e della dignità umana

    Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini.

    TITOLO I

    RAPPORTI CIVILI

    ( da inserire bozza )

    TITOLO II

    RAPPORTI POLITICI

    ( da inserire bozza )

    TITOLO I

    IL PARLAMENTO


    Sezione I - Le Camere



    Art. 1
    Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.
    Il numero dei componenti di ciascuna camera non deve essere inferiore a 15.

    Art. 2
    La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
    Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per la Camera e con almeno 500 post per il Senato. La Legge Elettorale determina il numero dei seggi e il modo in cui viene eletto il Parlamento.


    Art. 3
    Il Camera e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 4
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 5
    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal Regolamento interno di ciascuna Camera.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 6
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.


    Art. 7
    Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
    Dalla terza seduta in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.



    Art. 8
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.


    Art. 9
    Se l' operato dei Presidente delle due camere è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente della Camera dei Deputati o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di tre quinti.
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti automaticamente dal loro incarico alla terza censura Costituzionale da parte della Corte Suprema.


    Art. 10
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.





    Sezione II - La formazione delle leggi




    Art. 11
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 12
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda la Camera dei Deputati, oltre ad ciascun deputato del Camera dei Deputati stessa, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 13
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, legge elettorale, Question Time di attualità politica, organizzazione e attività del governo nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.


    Art. 14
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 15
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili.


    Art. 16
    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlameno, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.


    Art. 17
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.


    Art. 18
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 19
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge, l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente. In caso di mancanza provvede il VicePresidente.


    Art. 20
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta cittadini che abbiano votato nelle precedenti elezioni di PIR.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.





    TITOLO II

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET




    Art. 21
    Il Presidente di politicainrete.net garantisce il rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Ha la facoltà di sciogliere le camere in caso di doppia sfiducia di ambo i rami del parlamento. Può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite per legge ordinaria.


    Art. 22
    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati al primo turno, nel quattordicesimo giorno seguente.


    Art. 23
    Non possono ricandidarsi a Presidente, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Il soggetto tornerà nuovamente candidabile dopo una legislatura completa (6 mesi)


    Art. 24
    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.


    Art. 25
    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche in un apposito thread sul Forum.


    Art. 26
    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 27
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conferme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.



    Art. 28
    Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.


    Art. 29
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto in base al ART. 25 il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il Governo ha attenuto la fiducia del Parlamento.


    Art. 30
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Suprema.


    Art. 31
    Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
    La legge ordinaria stabilisce i poteri del Governatore.


    Art. 32
    Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net. e dei presidenti delle due camere.


    Art. 33
    Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato, garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori e prenderà disposizioni dai presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.


    Art. 34
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo Vicepresidente.


    Art. 35
    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di tre quinti.
    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito automaticamente dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale da parte della Corte Suprema.


    Art. 36
    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.





    TITOLO III

    IL GOVERNO



    Art. 37
    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.


    Art. 38
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.


    Art. 39
    In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.


    Art. 40
    Il voto contrario d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo implica obbligo di formare un nuovo governo o di dimissioni se il Presidente di Pir lo riterrà opportuno in caso di impossibilità di formare un nuovo Governo

    Art. 41
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.


    Art. 42
    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne faesplicita richiesta.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Suprema valuta e giudica la legittimità dei regolamenti.


    Art. 43
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

    Art. 44
    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.






    TITOLO IV

    GARANZIE COSTITUZIONALI




    Sezione I - La Corte Suprema






    ( da inserire bozza )







    Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.




    Art. 45
    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati alla Camera dal Governo o dai Deputati stessi nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.


    Art. 46
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Deputati.


    Art. 47
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. 48
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.







    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



    Art. 49
    Per tutta la durata della prima legislatura dal' approvazione di questa Costituzione, le cariche di Senatore e Congressista saranno compatibili e accumulabili.
    Finita la prima legislatura entrerà in regime l'articolo 10.


    Art. 50
    Per tutta la durata della prima legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni del Congresso, del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non alla legislatura successiva dai propri rispettivi organi di competenza.
    Ultima modifica di Popolare; 09-09-09 alle 01:16
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    Proposta regolamenti camera e senato (salvo qualche formalità è l'ultima bozza proposta)

    IL PARLAMENTO

    Sezione I - Le Camere

    Art. 1
    Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.


    Art. 2
    Art. 2
    Il Congresso ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
    25 eletti da 1001 voti in poi.

    Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per il Congresso e con almeno 500 post per il Senato.





    Art. 3
    Il Camera e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria. I Congressisti sono 15 per assemblea.
    La durata di ciascun Ramo non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 4
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 5
    Ciascun ramo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche ma i diritti di parola ed intervento dei forumisti non congressisti sono regolati dal regolamento interno dell'assise.
    Le deliberazioni di ciascun ramo del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, hanno l'obbligo di partecipare ad ogni seduta parlamentare e di intervenire ogni qualvolta sia richiesto dall'assemblea.

    Art. 6
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Una volta eletti i presidenti delle Camere sono tenuti a lasciare il loro seggio.


    Art. 7
    Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
    Dalla terza seduta in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.


    Art. 8
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.


    Art. 9
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.


    Sezione II - La formazione delle leggi


    Art. 10
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 11
    Il Governo in carica potrà presentare alla Camera, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlameno, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Camera.

    Art. 12
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governo, legge finanziaria, Question Time di attualità politica nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.


    Art. 13
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 14
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili.


    Art. 15
    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlameno, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.


    Art. 16
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.


    Art. 17
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 18
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


    Art. 19
    La Camera dei Deputati approva ad ogni legislatura i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.


    Art. 20
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta elettori.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


    Art. 21
    Il Senato delibera lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.


    Art. 22
    Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
    Ultima modifica di Popolare; 21-09-09 alle 14:09
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    Proposta forma istituzionale. (tale quale l'ultima proposta)

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET

    Art. 1
    Il Presidente di politicainrete.net garantisce il rispetto della Costituzione. Assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, dell' integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi alle Camere. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Stabilisce e Conferisce le onorificenze del forum.


    Art. 2
    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto.


    Art. 3
    Il Presidente di politicainrete.net e eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio,si procede ad una nuova votazione, nel quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno.


    ART. 4
    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


    Art. 5
    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.


    Art. 6
    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 7
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conferme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente di Politicainrete.net potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di due terzi.


    ART. 8
    Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di unità nazionale cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo e la buona salute del paese fino alla conclusione della legislatura.

    ART. 9
    Il Presidente di Politicainrete.net che ha assunto in base al ART.30 il ruolo di Capo del Governo, è tenuto a dimettersi da questo incarico dopo la nomina del nuovo Primo Ministro che ottiene un voto di fiducia in entrambe le camere.

    ART. 10
    Un candidato Primo Ministro non può richiedere un voto di fiducia alle camere per più di una volta ogni trenta giorni.

    ART. 11
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.


    ART. 12
    Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.


    ART. 13
    Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net. e dei presidenti delle due camere.

    ART. 14
    Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato, garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori e prenderà disposizioni dai presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.



    ART. 15
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) o di morte o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale.


    ART. 16
    Il Presidente di politicainrete.net può essere destituito automaticamente dal suo incarico alla terza Censura Costituzionale da parte della Corte Suprema.
    Oppure da una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.
    Ultima modifica di Popolare; 21-09-09 alle 14:13
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  9. #9
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    Proposta regolamentazione partiti e legge elettorale
    (sosteniamo la proposta di Eric Draven sulla regolamentazione.
    Riguardo alla legge elettorale siamo dell'idea di favorire la più larga partecipazione possibile.

    Articolo 1

    La Costituzione di PIR tutela il diritto dei forumisti di riunirsi ed associarsi in partiti e movimenti al fine di essere rappresentati in idee e proposte presso le camere.
    al fine di tutelare il diritto di associazione e riunione,si istituisce il Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni politiche di Pir.
    partito politico è quel raggruppamento che,ottemperando alle seguenti disposizioni,è autorizzato a partecipare alle campagne elettorali di PIR,al fine di far eleggere i propri rappresentanti nelle assemblee del gioco
    Un partito politico può essere considerato tale,se possiede i seguenti requisiti :

    * Nome ufficiale del partito,comprensivo di abbreviazione ufficiale
    * Simbolo (immagine)
    * Statuto e Carta dei Valori
    * un minimo di 4 iscritti
    * un thread istituzionale nella sezione partiti polliani.

    l'associazione politica è una libera ed apartitica congregazione di forumisti che si riuniscono per dibattere ed elaborare proposte d'iniziativa popolare da presentare alle assemblee secondo le norme di legge,per sostenere candidature di singoli membri alle elezioni e per divulgare problemi e temi specifici;
    non necessitano di particolari formalità di costituzione,se non la nomina di un portavoce ufficiale, e non sono autorizzate a partecipare in via diretta ed autonoma alle campagne elettorali di PIR
    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali e non, simboli e sigle di partiti reali, se non previa autorizzazione della Dirigenza di essi,da notificarsi per conferma all'amministrazione di PIR.

    Articolo 2

    E' competenza del Ministero degli Interni controllare che vengano rispettati i requisiti prima indicati per la costituzione di partiti ed associazioni.
    possono segnalare,qualora il ministero non provveda autonomamente,liste irregolari sia i presidenti/segretari di partito che un minimo di 4 congressisti,sia non meno di 8 forumisti
    Il ministro degli Interni sarà obbligato a segnalare agli organi di giustizia preposti ogni movimento che non abbia i requisiti necessari per essere considerato partito politico.
    L'organo giudiziario investito della questione dovrà prendere una decisione entro e non oltre 15 giorni dalla segnalazione ministeriale ed eventualmente confermare l'esclusione o avanzare richieste di modifica di nomi e simboli.
    le decisioni dell'organo giudiziario non sono sindacabili
    Ultima modifica di Popolare; 20-09-09 alle 23:55
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    Predefinito Rif: Proposta Costituzionale del Pcf

    Prima di tutto complimenti per l' impegno.

    Ti sei fatto un culo notevole.

    In serata leggo tutto e poi mi esprimo
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

 

 
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