Visto che si tratta di una questione cruciale sotto tutti i punti di vista, e avendo qualche dubbio in proposito, sono andato a spulciare.
Ecco come si ottiene quella italiana (o itagliona, se volete). Vi sottolineo gli aspetti che ritengo scandalosi.
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FONTI NORMATIVE
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relativi regolamenti di esecuzione (d.p.r. del 12 ottobre 1993, n. 572 e d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362).
PRINCIPIO GENERALE
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiana è italiano.
COME SI ACQUISTA
1. AUTOMATICAMENTE
· Per filiazione;
· Per nascita sul territorio italiano: (“ius soli” o diritto di suolo) se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
· Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del soggetto;
· Per adozione.
2. A DOMANDA
requisiti (in alternativa):
· Se discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) (art. 4):
- svolgendo il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
- risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età
· Se nato sul territorio italiano (art. 4):
- risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
· Matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5):
requisiti (tutti):
- residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio;
- validità del matrimonio;
- assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
· Naturalizzazione (art. 9):
requisiti (tutti):
- dieci anni di residenza legale;
- reddito sufficiente;
- assenza di precedenti penali;
- rinuncia alla cittadinanza di origine (ove prevista).
Vi sono, per casi particolari previsti dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:
- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- cinque anni per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
- sette anni per l’affiliato da cittadino italiano;
- non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni , anche all’estero.
COME SI PERDE
1. PER RINUNCIA
· da parte dell’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o acquisti un’altra cittadinanza;
· da parte del cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza;
· al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla condizione che detenga un’altra cittadinanza.
2. AUTOMATICAMENTE
· per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
· in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato, purché questi detenga o riacquisti un’altra cittadinanza.
COME SI RIACQUISTA
1. A DOMANDA
· prestando effettivo servizio nelle Forze Armate Italiane;
· assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
· stabilendo o trasferendo entro un anno dalla dichiarazione la propria residenza sul territorio della Repubblica;
· mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto la cittadinanza per matrimonio con uno straniero.
2. AUTOMATICAMENTE
· dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
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