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  1. #1
    Le fondamenta di POL
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    Predefinito Devolution: favorevoli o contrari?

    Favorevoli o contrari alla devolution? -


    Votate anche qui: http://www.legnostorto.com/node.php?id=1312

    Salut

  2. #2
    Hanno assassinato Calipari
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    Se prima ce la spieghi

  3. #3
    Re del Fondoscala
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    Originally posted by yurj
    Se prima ce la spieghi
    Progetto di legge costituzionale - Bozza

    Art. 1 - (Modifiche all’articolo 68 della Costituzione)

    1. Il primo comma dell’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «I membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse».

    2. All’articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

    «Sulle deliberazioni delle Camere adottate in ordine a quanto previsto dal presente articolo non può essere conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».

    Art. 2 - (Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)

    1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

    - ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
    - circoscrizioni comunali;
    - beneficenza pubblica;
    - fiere e mercati;
    - musei e biblioteche di enti locali;
    - urbanistica; turismo e industria alberghiera;
    - tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
    - viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
    - navigazione e porti lacuali;
    - acque minerali e termali;
    - cave e torbiere; caccia;
    - pesca nelle acque interne;
    - agricoltura e foreste;
    - artigianato;
    - assistenza e organizzazione sanitaria;
    - organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
    - definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

    - pubblica sicurezza d’interesse locale.

    Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
    Nei limiti dei principi fissati nella Costituzione, ciascuna Regione può attivare la propria competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

    - assistenza e organizzazione sanitaria;
    - organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
    - definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
    - pubblica sicurezza d’interesse locale.

    Altre materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni possono essere indicate da leggi costituzionali».

    Materie comprese nella competenza concorrente ex art. 117 della Costituzione vigente che rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in base alla riforma costituzionale del 2001:

    - Istruzione e formazione professionale (le norme generali spettano allo Stato)
    - Ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla Regione

    - Circoscrizioni comunali
    - Polizia amministrativa locale
    - Fiere e mercati
    - Commercio (tranne quello con l’estero)
    - Beneficenza pubblica
    - Turismo e industria alberghiera
    - Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale
    - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse regionale
    - Caccia
    - Pesca nelle acque interne
    - Agricoltura
    - Artigianato

    Ulteriori possibili materie di competenza esclusiva delle Regioni in base alla riforma costituzionale del 2001:

    - Zootecnia
    - Toponomastica

    Art. 3 - (Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)

    1. Il quarto comma dell’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse. Sulle deliberazioni dei Consigli regionali adottate in ordine a quanto previsto dal presente comma non può essere sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».

    Art. 4 - (Modifiche all’articolo 135 della Costituzione)

    1. Il primo comma dell’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, quattro dal Parlamento in seduta comune e cinque dai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali riuniti in assemblea comune. I giudici della Corte costituzionale sono eletti dal Parlamento e dall’assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali con la maggioranza dei voti degli aventi diritto».

    Art. 5 - (Norme transitorie)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica, le supreme magistrature ordinaria e amministrative, il Parlamento in seduta comune e assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali procedono alla nomina dei nuovi membri della Corte costituzionale, secondo la composizione prevista dall’articolo 4 della legge costituzionale.

  4. #4
    Hanno assassinato Calipari
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    Predefinito

    E questa sarebbe una spiegazione?


  5. #5
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    Predefinito La legge sul federalismo varata dall' Ulivo...

    La Legge costituzionale 18 ottobre 2001 promulga definitivamente una riforma federale della Repubblica «in senso cooperativo e solidale», a partire dal basso e dalla società civile, fondata sui principi di sussidiarietà e di solidarietà. Si preoccupa, in particolare, di evitare che un nuovo burocratismo regionale prenda il posto di quello statale, che sia salvaguardata l’unità nazionale e che la riforma si attui in armonia con i vincoli comunitari che ci legano all’Europa.

    Così, mentre il vecchio art. 114 Cost. affermava: «la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni», ora invece il nuovo art. 114 dice che sono gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), autonomi e forniti di Statuto proprio, a costituire la Repubblica. Mentre il vecchio art. 117 Cost. prevedeva che la competenza legislativa spettasse allo Stato, eccetto le materie demandate espressamente agli enti locali, ora invece il nuovo art. 117 inverte i termini e afferma che la potestà legislativa «è esercitata dallo Stato e dalle Regioni» e che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (politica estera, difesa, giustizia, moneta e altre ivi elencate).

    Soprattutto è significativo il fatto che il principio di sussidiarietà sia entrato formalmente nella Costituzione: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (art. 118).

    In virtù di questo principio, la Costituzione riconosce alle Regioni più ampi poteri in tema di istruzione, di tutela della salute, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ecc. (cfr art. 117).

    In virtù del medesimo principio, le Regioni sono chiamate a collaborare alla stesura delle leggi che riguardano le competenze regionali e, con il consenso del Governo, possono concludere accordi con gli Stati esteri; gli enti locali godono di autonomia finanziaria e possono fissare tributi propri (art. 119 Cost.); sono aboliti i controlli del Commissario di Governo (previsti dal vecchio art. 124 Cost. che è stato abrogato).

    Tutto ciò sempre nel rispetto dell’unità nazionale. è eloquente che, mentre l’uso del bilinguismo entra nella Costituzione (l’art. 116 cita il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta anche nella loro lingua), contemporaneamente la Costituzione riconosce Roma come «Capitale della Repubblica» (art. 114).

    Gianni

  6. #6
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    Predefinito ...e la devolution di Bossi

    Il disegno di legge del Governo Berlusconi recita così:<Dopo il quarto comma dell’ art. 117 della Costituzione, è inserito il seguente: “Nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, ciascuna Regione può attivare, con propria legge, la propria competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie: sanità, istruzione, polizia locale”>.

    Per la verità, in questo comma che il Governo Berlusconi chiede di aggiungere all’art. 117, il secessionismo leghista degli anni ruggenti sembra a prima vista del tutto scomparso. Ma non è così. Infatti, il disegno di legge governativo è chiaramente ispirato alla cultura<liberista>, che vede nel federalismo uno strumento di competizione, adatto più a contrapporre che a unire le periferie con il centro.

    Dunque la devolution, sebbene ridotta a un semplice comma, non è poi tanto innocua, né si può ritenere una semplice richiesta di specificare meglio l’entità di alcuni poteri che la stessa legge di riforma costituzionale riconosce alle Regioni. Se si fa attenzione, ci si accorge subito che non si tratta affatto di un semplice comma<esplicativo> da aggiungere all’art. 117, ma di un vero e proprio<emendamento>, in contrasto con lo spirito generale della riforma.

    In primo luogo, il modo di intendere i rapporti delle Regioni tra di loro e con lo Stato è quello competitivo tipico della cultura economica liberista. Suscitano, perciò, molte perplessità alcune vistose omissioni che balzano agli occhi se si confrontano le note tesi della Lega con lo scarno disegno di legge del Governo Berlusconi.

    Oltre al silenzio sulla elezione dei giudici costituzionali da parte dell’assemblea comune dei presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali, sulla quale Bossi non era disposto a cedere, stupisce soprattutto il silenzio assoluto sulla Camera delle Regioni, dopo che Bossi e il centro-destra avevano accusato duramente e con insistenza la legge del Csx di averne rinviato l’attuazione. Infatti, a che servirebbe la Camera delle Autonomie, quando le Regioni godono una competenza legislativa «esclusiva» perfino sui temi della sanità, della scuola e della polizia locale?

    Inoltre, il disegno di legge del Governo Berlusconi omette di parlare di un altro punto importante: il federalismo fiscale (quello verrà a gennaio) Queste vistose omissioni fanno nascere il dubbio che si vogliano truccare le carte, che cioè l’intenzione secessionistica sia stata abbandonata solo apparentemente, ma di fatto venga perseguita in forma subdola. Infatti, se nei rapporti delle Regioni tra di loro e con lo Stato dovesse prevalere la cultura politica competitiva che ispira la devolution, ineluttabilmente si allargherebbe la forbice tra il Centro-Nord sempre più ricco e vicino al livello di vita europeo, e il Mezzogiorno relativamente sempre più povero e vicino ai livelli di vita dei Paesi meno progrediti.

    Chi non vede che trasferire alle Regioni poteri «esclusivi» in tema di sanità, di pubblica sicurezza e di programmi della scuola dell’obbligo, senza garantire pari disponibilità di risorse, equivale a creare discriminazioni tra le Regioni stesse e a porre subdolamente le premesse della frammentazione dell’unità del Paese, dell’affievolimento del senso di appartenenza a un’unica Nazione e di una conflittualità permanente tra realtà territoriali e Stato centrale?

    Gianni Guelfi

  7. #7
    Re del Fondoscala
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    Originally posted by yurj
    E questa sarebbe una spiegazione?

    e che vuoi piu che la bozza? che venga bossi a casa tua?

  8. #8
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    CHE VALE DISCUTERE? L'IMPORTANTE E' CHE L'ITALIA SI SFASCI!

  9. #9
    Hanno assassinato Calipari
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    Originally posted by O'Rei


    e che vuoi piu che la bozza? che venga bossi a casa tua?
    Non gli conviene

    Intendevo una interpretazione concreta.

  10. #10
    Re del Fondoscala
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    Originally posted by yurj


    Non gli conviene

    Intendevo una interpretazione concreta.
    me lo immagino....

    interpretazione concreta?! boh...io non ci ho capito nulla....

 

 
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