Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1
    Roderigo
    Ospite

    Predefinito Una legge contro il Mobbing

    ... e liberaci dal mobbing

    L'Europa chiede all'Italia una legge contro gli abusi in fabbrica e in ufficio, ma il nuovo ministro della Funzione pubblica ha bloccato la risoluzione Ue

    ge. co.

    «Questa legge non s'ha da fare, né domani né mai». Assomiglia davvero al manzoniano Don Abbondio il nuovo ministro Luigi Mazzella, già Avvocato generale dello Stato, che ha sostituito Franco Frattini (passato agli Esteri) sulla poltrona di ministro della Funzione pubblica.

    Mazzella, nonostante l'impressionante sequenza di incarichi nazionali e internazionali, se ne impipa della Risoluzione del 16 luglio 2001 del Parlamento europeo su "Il mobbing sul posto di lavoro" e del "Libro Verde" che ne è scaturito, elaborato nel marzo successivo dalla Commissione europea, da cui è partita la Raccomandazione ai paesi membri e in particolare all'Italia - che vanta un altro vergognoso ritardo - di varare entro il 31 ottobre 2002 un'apposita legge sulla violenza nella vita lavorativa.

    Ci aveva provato, l'ineffabile Frattini, forse credendoci davero forse pressato dal bisogno di Berlusconi di accreditarsi a livello europeo in prossimità della presidenza di turno che da luglio toccherà all'Italia. Fatto sta che con un apposito decreto ministeriale era stata nominata una Commissione tecnico-scientifica, presieduta dal professor Michele Piccione, di cui sono stati chiamati a farne parte il direttore del servizio legislativo dell'Aran, il presidente della Federmanagement, la responsabile del laboratorio di Psicologia del lavoro dell'Ispsel, il presidente del Mima e, tra gli altri, il professor Renato Giglioli, del Centro del disadattamento lavorativo presso la Clinica del lavoro di Milano.

    Mesi e mesi per raccogliere e confrontare le proposte di legge avanzate da vari parlamentari, compreso il disegno presentato dal gruppo di Rifondazione comunista al Senato, e alla fine per elaborare un progetto che compendiasse le varie linee di pensiero, per esser votato con ampio consenso dal Parlamento, onde porre fine a uno stato di mancanza di tutele sconfinante in pratiche manutengole verso aziende, imprenditori, manager e pubblici uffici che usano il mobbing per discriminare e vessare i lavoratori, e soprattuto le lavoratrici (quando si sposano, quando vanno in maternità, quando devono assentarsi per le malattie dei bambini, per l'assistenza famigliare, quando sono "poco disponibili", quando cominciano a invecchiare: un'intera vita di umiliazioni e ritorsioni), fino a trasformare il lavoro in una patologia grave, non in pochi casi fino al suicidio.

    Lavoro notevole, che si è spinto fino a disegnare un protocollo medico attraverso cui individuare e diagnosticare patologie e danni, in modo che il giudice a cui si è costretti a rivolgersi (anche per il persistere di gravi carenze nelle stesse tutele contrattuali) possa poi stabilire pene per i "mobber" e risarcimenti per i "mobbizzati".

    Frattini nel suo decreto aveva anche scritto: «Si rende necessario avviare, in tempi brevi, un'attività di studio e di analisi sulle politiche e gli strumenti per la gestione delle risorse umane e sulle condizioni di lavoro che favoriscono l'insorgere di comportamenti vessatori o di molestie, come il mobbing all'interno della Pubbliche Amministrazioni, il cui effetto è quello di ridurre la motivazione al lavoro e l'efficienza e l'efficacia delle (stesse) Pubbliche Amministrazioni».

    Che sia per questo che l'ex Avvocato generale dello Stato (che difende lo Stato nelle cause mosse anche dai propri dipendenti), diventato ministro della Funzione pubblica, ha mandato a ramengo il lavoro fatto dal suo predecessore? Sta di fatto che la Commissione ha finito il suo lavoro; che una legge deve esser varata dal Parlamento; che l'Italia continua a essere fuori dall'Europa in tema di «strategie idonee di lotta contro la violenza sul luogo di lavoro».

    La Risoluzione del Parlamento europeo parla di un sondaggio «da cui emerge che l'8% dei lavoratori dell'Unione, corrispondente a 12 milioni di persone, è stato vittima di mobbing sul posto di lavoro, e che si devono presupporre percentuali sommerse assai più elevate». Se questa percentuale si applica all'Italia siamo in presenza di un milione e mezzo di "mobizzati", di cui 250.000 nella pubblica amministrazione. E di quasi un milione di donne maltrattate sul posto di lavoro da capi, colleghi, superiori e inferiori. Non basta ancora?

    Liberazione 18 febbraio 2003

    http://www.liberazione.it

  2. #2
    Roderigo
    Ospite

    Predefinito

    Una norma osteggiata dal ministro, voluta dal Prc

    Sei articoli per difendere i lavoratori dalle violenze morali e psicologiche di capi e colleghi

    Quella che segue è la bozza della legge contro il mobbing, elaborata dalla Commissione tecnico-scientifica di nomina governativa presieduta dal professor Michele Piccione, titolare della cattedra di Clinica psichiatrica all'università "La Sapienza" di Roma.
    Analoga proposta è stata presentata il 21 marzo 2002 dai senatori di Rifondazione comunista Tommaso Sodàno, Gigi Malabarba e Giorgio Malentacchi.


    Art.1 - Finalità e campo di applicazione
    La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la tutela di lavoratori e lavoratrici contro la violenza morale o psichica in occasione di lavoro... Si intende per violenza morale o psichica in occasione di lavoro: atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano a un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore; per diagnosi di sindrome correlata si intende: diagnosi che... soddisfa le seguenti condizioni: riscontro di un'anamnesi positiva per violenza morale o psichica in occasione di lavoro; accertamento di disturbi fisici o psicopatologici o psicosomatici o del comportamento, diagnosticati secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; l'essere tali disturbi conseguenza della violenza morale o psichica in occasione di lavoro, anche in presenza di patologie preesistenti.

    Art.2 - Attività di prevenzione
    Il datore di lavoro: valuta i rischi relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro...; adotta, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, le misure organizzative e gestionali necessarie ai fini della prevenzione delle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ivi comprese apposite regole di comportamento, tenendo conto anche dell'esigenza di promuovere condizioni di pari opportunità; ne richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori e permette ai lavoratori di verificarne l'applicazione mediante il rappresentante per la sicurezza; prende, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, per il caso di individuata situazione di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, appropriati provvedimenti al fine di garantirne la pronta cessazione; assicura che ciascun lavoratore e rappresentante per la sicurezza riceva una formazione specifica e adeguata in ordine ai rischi relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro e alle misure adottate per la prevenzione delle predette situazioni.
    I lavoratori osservano le misure organizzative e gestionali adottate dal datore di lavoro ai fini della prevenzione delle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro.
    Il medico competente, fatti salvi gli accertamenti sanitari... effettua, su richiesta del lavoratore, in collaborazione con i medici specialisti... l'accertamento di disturbi correlabili a violenza morale o psichica in occasione di lavoro e ne comunica l'esito allo stesso lavoratore.
    Il rappresentante per la sicurezza: promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione delle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro; segnala immediatamente al datore di lavoro le presunte situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro individuate nel corso della sua attività e, qualora ritenga che non siano presi provvedimenti idonei, può informare i centri regionali, se istituiti, e i servizi di prevenzione e protezione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

    Art. 3 - Centri regionali per la diagnosi e la terapia dei disturbi correlabili a violenza morale o psichica in occasione di lavoro
    Livelli essenziali delle prestazioni: Per la diagnosi e la terapia dei disturbi correlabili a violenza morale o psichica in occasione di lavoro, il lavoratore interessato può rivolgersi ad appositi centri pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico che le Regioni possono istituire o utilizzare. I centri... sono interconnessi a livello nazionale; impiegano mezzi e sistemi idonei anche per i portatori di handicap; utilizzano personale specificamente formato e dedicato; prevedono adeguate figure professionali e necessariamente le seguenti: medico legale, medico del lavoro, psichiatra, psicologo clinico o del lavoro. Ai fini della formulazione della diagnosi, il centro può avvalersi di altre figure specialistiche convenzionate. All'esito degli accertamenti svolti, i centri... comunicano al lavoratore interessato una delle seguenti diagnosi: sindrome correlata, sindrome non correlata o sindrome allo stato non sufficientemente correlabile. In caso di diagnosi di sindrome correlata, il centro può assicurare direttamente o indirettamente la terapia al lavoratore.

    Art.4 - Nullità di atti o patti
    E' nullo qualsiasi patto o atto riconducibile a violenza morale o psichica in occasione di lavoro.

    Art. 5 - Azioni in giudizio
    Ferma restando l'azione ordinaria, il lavoratore affetto da sindrome correlata diagnosticata a norma... della presente legge, può ricorrere al tribunale in funzione di giudice del lavoro competente per territorio.
    Il giudice adito, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga fondato il ricorso, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo ordina al datore di lavoro la cessazione degli atti, atteggiamenti o comportamenti pregiudizievoli, adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti e stabilisce le modalità di esecuzione della decisione.
    L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice competente definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria competente per territorio, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni dell'art. 413 e seguenti del Codice di procedura civile.
    Nel giudizio di opposizione il lavoratore può proporre azione di risarcimento danno conseguente a violenza morale o psichica in occasione di lavoro. Il datore di lavoro che non ottempera ai decreti... o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. Nel caso dei rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del testo unico 30 marzo 2001 n. 165, il ricorso deve essere proposto al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via d'urgenza... Contro il decreto che decide su ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva...

    Art. 6 - Liquidazione equitativa e riparazione del danno
    Il giudice liquida ogni danno conseguente a violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ivi compresi il danno biologico e il danno esistenziale anche in modo disgiunto. Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, ordina, a cura e spese del soccombente, che il provvedimento sia pubblicato, mediante inserzione per estratto, in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

    testo in http://www.mimamobbing.org

    Liberazione 18 febbraio 2003

    http://www.liberazione.it

  3. #3
    Roderigo
    Ospite

    Predefinito

    Mirco Tosi è un dirigente "mobizzato"

    Gemma Contin

    Mirco Tosi è un dirigente "mobizzato" delle Ferrovie dello Stato. Ci ha detto: «La mia azienda mi ha messo nelle condizioni di non fare nulla. Così ho dato vita al Mima: movimento italiano antimobbing». "Liberazione" lo ha intervistato.

    Dottor Tosi, che cos'é il mobbing?
    Il mobbing, incluse le sue varianti più subdole, individuali e collettive, è l'aggressione sistematica e continuativa che viene attuata contro un lavoratore (e più ancora la lavoratrice), con diverse modalità e gradualità e con chiari intenti discriminatori. Sia chiaro che il mobbing non è la molestia o l'abuso sessuale, ma un abuso attuato dal datore di lavoro o da un suo preposto o da un superiore gerarchico oppure da colleghi e persino da sottoposti, con la tolleranza, se non dietro incitamento, dell'azienda dove opera il soggetto aggredito.

    Verso chi e a cosa è diretto?
    L'attività discriminatoria del mobbing è protesa a emarginare e alla fine a estromettere con il licenziamento o le dimissioni forzate il lavoratore o la lavoratrice dal proprio ambiente di lavoro, arrecandogli un danno psico-fisico, morale ed economico.

    Come si manifesta e come si riconosce?
    All'inizio si può manifestare nelle forme più svariate e il mobber, cioè chi esercita l'abuso e la discriminazione, può essere chiunque: dal collega geloso, al capo nevrotico o frustrato, all'azienda che lo usa come strumento di gestione del personale. Qualunque sia la forma iniziale in cui si manifesta il mobbing, dopo un breve periodo il fenomeno viene sempre gestito direttamente dall'azienda, ragione per cui le vessazioni non finiscono più se non con l'estromissione dall'ambiente di lavoro di colui o colei che subisce la discriminazione.

    Gli altri come reagiscono?
    La cosa più grave, oltre al non rispetto di leggi, norme, dignità e vita umana sui luoghi di lavoro, è la presenza pavida e negligente di chi, con i propri atteggiamenti e le proprie scelte, favorisce il processo, diventando terreno fertile su cui prosperano le aggressioni e le violenze psicologiche sui lavoratori.

    Ma così il clima non diventa irrespirabile?
    Infatti. Il mobbing, oltre a essere una grave lesione dei diritti del singolo lavoratore o lavoratrice, danneggia anche le aziende, per un clima complessivo che riduce l'efficienza e la produttività. Si creano condizioni in cui tutti temono di essere i prossimi mobizzati. Per questo non scatta la solidarietà e anzi ognuno prende le distanze, arrivando persino a non salutare, a non rivolgere la parola al collega mobizzato. Persino i sindacati fanno fatica a farsi carico di una battaglia contro il mobbing nelle aziende e nei contratti, che viene lasciata alla "difesa" individuale.

    Con quali costi sociali?
    Si hanno allo stesso tempo sia ricadute sull'equilibrio sociale complessivo, arrivando a un vero e proprio clima di terrore, sia conseguenze sul piano sanitario e assistenziale, per i costi che il danno psichico e fisico inevitabilmente comporta. Il mobbing costa ogni anno alla collettività circa il 190% della retribuzione annua lorda della lavoratrice o del lavoratore mobbizzato.

    [i]Liberazione 18 febbraio 2003

    http://www.liberazione.it

 

 

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