...commentiamo.
Processo Sme il dispositivo della sentenza
ROMA - Questo il testo esatto del dispositivo della sentenza del processo Sme.
"In nome del popolo italiano il Tribunale di Milano, prima sezione penale, all'udienza del 22 novembre 2003 ha pronunciato la seguente sentenza: visti gli articoli 533, 535 del codice di procedura penale dichiara Pacifico Attilio, Previti Cesare e Squillante Renato, responsabili del reato loro ascritto al capo A ed esclusa la continuazione interna e qualificato il fatto nei confronti di Pacifico e Previti come violazione degli articoli 319 e 321 del codice penale condanna Pacifico Attilio alla pena di 4 anni di reclusione, di Previti Cesare alla pena di anni 5 di reclusione, Squillante Renato alla pena di anni 8 di reclusione e tutti i suddetti in solido al pagamento delle spese processuali".
"Si dichiara Pacifico Attilio interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5, Previti Cesare e Squillante Renato interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Dichiara Pacifico Attilio e Cesare Previti interdetti dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di anni 5".
"Condanna i suddetti imputati in via tra loro solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali causati alla parte civile Presidenza del Consiglio, che si liquidano nella misura di euro 1 milione, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si determina nella misura di euro 300 mila ed altresì li condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in favore della predetta parte civile nella misura di euro 130 mila".
"Il Tribunale assolve Pacifico Attilio, Previti Cesare e Verde Filippo dalla imputazione loro ascritta al capo B perchè il fatto non sussiste. Assolve Misiani Francesco dalle imputazioni a lui ascritte, perchè il fatto non sussiste. Assolve Savtchenko Olga dalla imputazione a lei ascritta perchè il fatto non costituisce reato".
"Dichiara di non doversi procedere nei confronti di Squillante Fabio e Squillante Mariano in ordine alle imputazioni loro ascritte, perchè, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Viene poi fissato in 90 giorni -conclude il testo- il deposito delle motivazioni della presente sentenza. Milano, 22 novembre. Il presidente Luisa Ponti, i giudici Guido Brambilla e Carmen d'Elia".
(22 novembre 2003)




