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“Teorema imbastito senza prove”
la Cassazione spiega perché Andreotti è innocente
Roma, Ansa - Assoluzione piena e senza ombre per Giulio Andreotti condannato da un “teorema” giudiziario imbastito senza prove dalla Corte di assise di appello di Perugia in relazione all’accusa di essere il mandante, insieme al boss Gaetano Badalamenti, dell’omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Questa la conclusione alla quale arrivano – con 78 pagine di motivazione depositate oggi – le Sezioni unite penali della Cassazione che spiegano perché, il 30 ottobre, hanno annullato senza rinvio la condanna a 24 anni inflitta al senatore a vita e a Badalamenti, già assolti in primo grado.
VUOTO PROBATORIO INCOLMABILE.
Nessun nuovo processo “potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata” nei confronti di Andreotti, scrive la Suprema corte puntando l’indice contro i magistrati di appello che hanno sviluppato un “proprio teorema’ in violazione sia delle regole di valutazione della prova che del basilare principio della terzietà della giurisdizione”. Nell’ultima pagina della sentenza, Andreotti viene del tutto scagionato “con l’ampia formula liberatoria ‘per non aver commesso il fatto’”.
LEGITTIMO IL LAVORO DEL PM.
La Cassazione dà però atto al pm del processo di primo grado di aver agito “legittimamente” in base ai dati indiziari raccolti, nel formulare “l’astratta postulazione di un possibile interesse o movente di Andreotti” nel delitto.
Ma la Corte di appello doveva attenersi al verdetto assolutorio di primo grado perché l’ipotesi accusatoria “seppur legittimamente formulata” non “aveva retto l’urto del contraddittorio dibattimentale”.
BUSCETTA BOCCIATO.
Non ha superato il vaglio delle Sezioni unite la parola del superpentito Tommaso Buscetta che aveva indicato in Andreotti il mandante morale del delitto. “E’ ferma opinione del Collegio” che quanto ha detto Buscetta “non risulta sorretto da alcun elemento probatorio di conferma circa l’identificazione dei tempi, delle forme, delle modalità e dei soggetti passivi (intermediari, submandanti o esecutori materiali) del conferimento da parte di Andreotti del mandato ad uccidere”.
MANCA IL MOVENTE.
Quesiti “cruciali” per “l’identificazione di un movente certo” – da attribuire all’accusa mossa ad Andreotti di aver voluto la morte di Pecorelli per timore che pubblicasse un memoriale di Aldo Moro nocivo alla sua carriera politica – sono rimasti “senza risposta”. Non si sa: a) “quale fosse il contenuto della busta asseritamente rinvenuta dal maresciallo Incandela nel carcere di Cuneo su indicazione di Pecorelli e consegnata al generale Dalla Chiesa”; b) “se vi fossero effettivamente le carte di Moro”; c) “se Pecorelli ne fosse venuto in possesso”; d) “se avesse manifestato l’intenzione di pubblicarle”; e) “se Andreotti avesse esternato timore per tale eventuale pubblicazione”.
MANCA ANCHE IL MANDATO.
“Che manchi del tutto la prova del mandato omicidiario, da parte di Andreotti è fatto palese dalla consapevole e conclamata resa dei giudici d’appello di fronte alla molteplicità delle ipotesi configurabili”. Insomma la sentenza di condanna non ha mai fatto luce nemmeno sul “come” Andreotti avrebbe ordinato l’uccisione di Pecorelli.
SERVE UNA RIFORMA.
Il caso Andreotti spinge la Cassazione a indicare al Parlamento una riforma del processo di secondo grado.
Per le Sezioni unite i giudici dell’appello, al contrario di quanto ora avviene, non dovrebbero poter “ribaltare la decisione assolutoria sulla base di una mera rilettura delle carte del processo e di un contraddittorio dibattimentale ex actis”.
Serve cioè una riforma per cui si possa pur sempre arrivare alla condanna di un imputato assolto in primo grado, ma solo, però, dopo avergli concesso un “rinnovato giudizio di primo grado”. Basta coi verdetti riscritti a tavolino, per condannare chi è stato assolto serve un nuovo e vero dibattimento.
saluti




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