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Discussione: proposta di legge

  1. #21
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    Se l'idea vi sembra valida, ditemelo che la formaliziamo in un progetto di legge apposito...

  2. #22
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    In Origine postato da Manfr
    Se l'idea vi sembra valida, ditemelo che la formaliziamo in un progetto di legge apposito...
    se è una proposta del governo formalizzatela e noi la discuteremo.

  3. #23
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    In Origine postato da mcandry
    se è una proposta del governo formalizzatela e noi la discuteremo.
    Chiedevo un parere formale, ma ti accontento subito...

    Il Ministro delle Riforme e il Presidente del

  4. #24
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    In Origine postato da mcandry
    se è una proposta del governo formalizzatela e noi la discuteremo.
    Chiedevo un parere informale, ma ti accontento subito...

    Il Ministro delle Riforme e il Presidente del Congresso avanzano la seguente proposta di legge:
    -Viene aperto sul Forum "Parlamento di POL-Camera" un thread, posto in rilievo, chiamato "Camera dei Fora-Assemblea Permanente".
    - Il thread è da considerarsi una riunione permanente dei moderatori dei Fora della Comunità di POL. Alla presidenza dell'assemblea, sarà eletto dal Congresso con maggioranza di due terzi dei voti espressi considerati validi uno dei suddetti moderatori, che avrà il compito di stabilire l'ordine del giorno delle discussioni e di coordinare l'attività dell'Assemblea.
    -Scopo dell'Assemblea sarà quello di fungere da spazio libero di discussione per i moderatori dei vari forum, che qui potranno liberamente discutere delle loro idee e proposte all'Amministrazione e agli utenti dei sito.

  5. #25
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    DDL COSTITUZIONALE N°3: MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' DI POL

    Il Ministero delle Riforme propone che il testo Costituzionale della Comunità di PoliticaOnline sia cambiato nel seguente modo:

    COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI POL

    PREAMBOLO
    Il popolo di Pol proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale
    PoliticaOnline e tutti i suoi iscritti formano una Comunità.
    La Comunità è fondata sulla libertà, sull'eguaglianza e la solidarietà delle persone che la compongono, riconosce e promuove i valori umani, politici, spirituali, religiosi, culturali e sociali dei suoi iscritti.
    Consapevoli della propria responsabilità, adottando questa legge fondamentale, i forumisti di Politica Online hanno deciso di condividere un futuro di pace basato su valori comuni.
    .
    TITOLO I.PRINCIPI FONDAMENTALE

    Art.1
    La Comunità di PoliticaOnline è laica, democratica, unica ed indivisibile. Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
    La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili
    Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti .

    Art.2
    Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.

    Art.3
    La lingua ufficiale di Politica OnLine è l’italiano. Le lingue o dialetti locali sono ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità o Forum. La ricchezza del patrimonio linguistico e culturale sarà oggetto di speciale rispetto e protezione

    Art.4
    Il popolo di Pol esercita la sua sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.

    Art.5
    I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. I movimenti politici, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Comunità di Pol, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Consiglio Costituzionale.

    Art.6
    La Comunità di Politica Online salvaguarda l’autonomia dei Forum e concede ad essi la massima libertà d’azione, in funzione delle loro particolarità e nel rispetto della Costituzione e della Legge

    TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL

    Art.7
    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione.

    Art.8
    II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno i componenti laici del Consiglio Costituzionale e il Presidente del Congresso riuniti in Alta Corte di Giustizia. Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi. Le dimissioni, per qualunque motivo, del Presidente di POL provocano lo scioglimento del Congresso di POL e le dimissioni el governo in carica. Qualora il titolo di Presidente di POL resti vacante per motivi diversi dalle dimissioni del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Presidente del Congresso, come indicato dall'Articolo 9.

    Art.9
    Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.

    Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
    L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

    Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, tranne che nel caso di dimissioni, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
    Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo

    Art.10
    Le elezioni durano cinque giorni e sono precedute da due settimane di campagna elettorale. Le candidature devono essere presentate al Presidente del Congresso almeno quindici giorni prima della consultazione. Le votazioni sono aperte su convocazione del Presidente del Congresso.

    Art.11
    Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro e gli altri membri del Governo.

    Art.12
    II Presidente di Pol presiede il Consiglio dei ministri.

    Art.13
    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
    se la legge è stata rinviata dal presidente di POL al congresso per una nuova deliberazione questa dovrà raggiungere una maggioranza di 2/3 perchè possa entrare in vigore perdurando il rifiuto del presidente alla promulgazione.

    Art.14
    Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso
    La gestione delle relazioni con le Comunità Estere sono di competenza del Presidente di Pol.

    Art.15
    Le elezioni generali hanno luogo almeno 10 giorni e al massimo 20 giorni dopo lo scioglimento.
    Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione.

    Art.16
    Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri.

    Art.17
    Il Presidente di Pol è il Capo delle forze armate.

    TITOLO III. IL GOVERNO

    Art.18
    Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
    Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
    È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34

    Art.19
    II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
    Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
    Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità e dei Rapporti Istituzionali.
    Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.

    Art.20
    Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

    TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI

    Art.21
    Il Parlamento di Pol è monocamerale. La Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol. La legge elettorale del Parlamento di POL è riportata nell'Articolo 23, Comma Primo, e viene considerata, ai fini della revisione delle norme Costituzionali, come articolo di legge ordinaria.

    Art.22
    La Durata del Congresso è di 6 mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità: ad essi verranno aggiunti due seggi di diritto, uno per il Presidente eletto e uno per il primo tra i candidati alle Elezioni Presidenziali non eletti.

    Art.23
    Il voto sarà palese e a suffragio universale diretto.
    Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
    L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
    L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.

    Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
    Art. 23 comma 1
    La legge elettorale del Parlamento di POL è il Sistema Proporzionale con Premio di maggioranza per raggiungere il 60% dei seggi (9 seggi su 15) e con sbarramento al 3 % dei voti. Ogni partito che partecipa alla competizione deve indicare un candidato alla presidenza.
    Il Premio si applica per la coalizione riconducibile al Presidente Vincitore.
    Se la coalizione o gruppo di partiti il cui candidato o candidati alla Presidenza sia stato sconfitto ottiene la maggioranza assoluta dei voti si DISTRIBUISCONO I SEGGI IN BASE PROPORZIONALE MA SI DEVE RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER IL GOVERNO ENTRO UN MESE .ATRIMENTI SI TORNA ALLE ELEZIONI.
    Se la coalizione il cui candidato alla Presidenza sia stato eletto ottiene più del 60 % dei voti le attribuzione seggi sono in base proporzionale.


    Art.24
    L’ultimo mese della Legislatura è detto MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste, nei successivi 15 giorni viene svolta la campagna elettorale.
    L’ultima settimana è così divisa, 5 giorni sono riservati al voto, il sesto giorno il Consiglio Costituente proclama i Vincitori ed il settimo giorno il Presidente eletto nomina il Primo Ministro che propone la lista dei ministri del suo Governo. La lista dei ministri deve essere fornita entro la prima settimana dalla nomina del Primo Ministro.

    Art.25
    Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o di un terzo dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.

    Art.26
    II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.

    TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO

    Art.27
    Le leggi sono votate dal Congresso di Pol. Il Governo può, sotto sua responsabilità, emanare provvedimenti temporanei che abbiano valore di legge su materia ordinaria. Il Governo è tuttavia vincolato a presentare al Congresso la formalizzazione in proposta di legge del provvedimento al Congresso in un tempo massimo di 15 giorni: passato quel termine, se il provvedimento non sarà stato formalizzato come P.d.L al Congresso, sarà da considerarsi nullo. L’eventuale insorgere di casi giuridici dovuti all’annullamento di decreti-legge non formalizzati sarà regolato dal Consiglio Costituzionale

    Art.28
    La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento a maggioranza del 75%. La dichiarazione di guerra consiste nel contattare l’amministrazione del sito per sanzionare (sino alla espulsione dal sito) eventuali disturbatori o per risolvere problemi che rischiano di paralizzare lo svolgimento della regolare vita politica.

    Art.29
    Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri e consiste nel contattare l’amministrazione per “richiamare” eventuali disturbatori.

    Art.30
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento.

    Art.31
    I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.

    Art.32
    L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.

    Art.33
    Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
    Il Congresso mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un terzo dei membri del Congresso.

    Art.34
    Quando il Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve dimettersi.
    Il Presidente di Pol può Nominare un nuovo Primo Ministro che e se non ottiene la fiducia provoca la caduta del Congresso e l’avvio di nuove elezioni.

    TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

    Art.35
    Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per l’intera legislatura.
    I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, gli altri due nominati dal parlamento con la maggioranza dei 2/3 nei primi 3 scrutini e dei 3/5 nelle successive..
    Le sue sedute devono tenersi in uno spirito di libertà e democrazia.

    Art.36
    Il Consiglio Costituzionale giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL, decide in caso di contestazione e sulla regolarità delle elezioni dei deputati.
    Sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.

    Art.37
    Possono Adire il consiglio costituzionale venticinque forumisti che abbiano superato i 150 post, il governo, 1/3 del parlamento, Il CSM di POL.
    Il giudizio di legittimità costituzionale per le leggi e per gli atti avente forza di legge si svolge in due fasi: nella prima fase verrà dichiarata l’inamissibilità della norma se la questione è manifestamente infondata; nella seconda si entrerà più dettagliatamente nel merito e verrà dichiarata la fondatezza o infondatezza della questione presentata.
    I soggetti legittimati a presentare istanza al consiglio costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.

    Art. 38
    Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta di POL.
    Il presidente di POL è tenuto alla pubblicazione della sentenza pena la cessazione dalla carica.
    La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.

    Art.39
    Il consiglio costituzionale giudica sul conflitto di attribuzione tra gli organi di POL sia virtuale che reale.
    I forumisti che hanno promosso il referendum sono considerati un organo di POL, la sentenza segue le norme di cui all’art. 38.
    I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti nel procedimento e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.
    La sentenza è inapellabile.
    Il giudizio per le altre competenze del consiglio si rifanno alla procedura per il conflitto di attribuzione.


    Art.40
    Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

    Art.41
    Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono insindacabili

    Art.42
    I componenti del CSM-POL sono gli stessi del Consiglio Costituzionale

    Art.43
    Il presidente del Consiglio Costituzionale è anche il Presidente del Csm-Pol.

    Art.44
    Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.

    Art.45
    Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Repubblica di Pol. Dà il parere, nei modi previsti dalla legge organica, sulle proposte del Ministro che si occupa di materie giuridiche.

    TITOLO VII. IL REFERENDUM

    Art.46
    La Comunità di Politica OnLine riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.

    Art.47
    La Comunità di Politica OnLine riconosce come legittime le seguenti tipologie di referendum: confermativo di legge costituzionale o ordinaria, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria.

    Art.48
    Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o abrogativo) deve ottenere una maggioranza assoluta di consensi in un sondaggio della durata di 2 giorni.

    Art.49
    l referendum si svolge mediante sondaggio in un arco di tempo di 4 giorni. Affinchè eso sia riconosciuto valido, deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 50,1% dei votanti alle ultime elezioni. Qualora il referendum sia di natura confermativa o abrogativa, il Congresso sarà vincolato a rispettare integralmente il volere delle urne.

    Art.50
    il referendum di natura confermativa può essere deciso solo dal Congresso.

    Art.51
    Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.




    TITOLO VIII. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
    Art.52
    L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
    Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
    Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente di Pol decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi



    In grassetto ho riportato le parti cambiate (grazie delle infos, Danny! )

  6. #26
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    per manfr.. la casella risulta sempre piena.?? hai controllato i messaggi inviat??
    ciao
    Se hai un po di tempo da perdere fai un salto qui:
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    In Origine postato da danny78
    per manfr.. la casella risulta sempre piena.?? hai controllato i messaggi inviat??
    ciao
    L'ho risvuotata, ma nn mi è arrivato nulla da ieri mattina-primo pomeriggio. Adesso provo a sfoltire quelli inviati...
    Grazie!

  8. #28
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    Mmmmh, mi sa che ho qualche problema a interpetare i comadni del forum...vabbè...comunque, già che ci sono:

    PDL N°2: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO.

    Il Ministero delle Riforme propone che il seguente articolo del Regolamento del Congresso sia modificato come segue:

    da
    "art. 3. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno e gli articolati delle proposte di legge. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. il Presidende del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread alla votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. In caso di parità tra pareri positivi e negativi prevale il voto del Presidente di POL. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread. "

    a
    "art. 3. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno e gli articolati delle proposte di legge. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. il Presidende del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread alla votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. E' ammessa una delega per Gruppo Parlamentare, che deve essere comunicata al Presidente del Congresso all'inizio della seduta. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. In caso di parità tra pareri positivi e negativi prevale il voto del Presidente di POL. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

  9. #29
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    Manfr, un consiglio.. ti sei dimenticato di mettere sulla B che fa finire il grassetto.. la barra verticale.. la B che inizia il pezzo in grassetto va bene così.. la B che pone fine al pezzo in grassetto va modificata così [/B]
    Se hai un po di tempo da perdere fai un salto qui:
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  10. #30
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    In Origine postato da danny78
    Manfr, un consiglio.. ti sei dimenticato di mettere sulla B che fa finire il grassetto.. la barra verticale.. la B che inizia il pezzo in grassetto va bene così.. la B che pone fine al pezzo in grassetto va modificata così [/B]
    Grazie!
    A proposito, intendo ritirare il DDL Costituzionale presentato per primo, considerandolo superato dalla proposta di revisione Costituzionale.

 

 
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