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Discussione: Law Control Wonk

  1. #11
    Radicalpignolo
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    Predefinito Rif: La spazzatura di Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    REF: http://forum.politicainrete.net/529291-post46.html

    VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Proposta 2) Supermario/Daniele + Proposta 1) LIBERAMENTE

    "Emandata da LR e da PCF, Accolti cambiamenti PDL-Zulux, Integrata con bozza corte costituzionale LIBERAMENTE."



    Parte seconda: Ordinamento del gioco.


    TITOLO I

    IL PARLAMENTO

    Sezione I - Le Camere




    Art. 1
    Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.


    Art. 2
    La Camera dei Deputati ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
    25 eletti da 1001 voti in poi.

    Sono eleggibili per la Camera dei Deputati tutti i forumisti con almeno 250 post, e con almeno 500 post per il Senato.


    Art. 3 virgola insensata
    la Camera dei Deputati e il Senato sono eletti per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali,così come disposte dalla legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 4
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 5 l'articolo nel prevedere tale fonte normativa non specifica l'obbligo che il regolamento sia assolutamente coerente con il superiore dettato costituzionale, taluni (fu una sentenza Corte Cost) avanzarono in passato l'interpretazione che senza tale dicitura il regolamento avesse forza di costituzione, per questo propongo aggiunta.
    Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
    Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Camera deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare preventivamente
    su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
    E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 6

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.


    Art. 7

    Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
    Dalla terza seduta in poi l'elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.


    Art. 8
    c'è un "e" insensato
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.
    la dicitura "da ritenersi destituiti automaticamente" suggerisce che la cosa sia discrezionale per qualcuno cioè chi li deve ritenere tali, è meglio eliminarla aggiungendo la parola "decadranno" che mantiene l'automatismo ma esclude che qualcuno debba ritenerli tali

    I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, sono da ritenersi destituiti automaticamente decadranno.
    Saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nell' impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.


    Art. 9
    la destituzione e il verbo "possono" implicano che qualcuno debba decidere ma l'articolo non dice chi, dunque è doveroso sostituire con una decadenza automatica o con una individuazione di chi
    Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente della Camera dei Deputati o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di tre quinti.
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti automaticamente decadono dal loro incarico alla terza censura Costituzionale decretata da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 10

    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.





    Sezione II - La formazione delle leggi





    Art. 11

    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 12
    il riferimento alla camera appare insensato visto che non si parla del senato nel medesimo articolo
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda la Camera dei Deputati, oltre che ad ciascun deputato della Camera dei Deputati stessa, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 13
    - il governo non può avere competenza legislativa se non per decreto, il governo è il potere esecutivo, questo articolo invece gliela darebbe così scritto
    - mettere insieme nel medesimo comma le competenze indicate in verde è insensato, non si capisce cosa sia e di chi, occorre comma indipendente, ne propongo uno
    Sono di esclusiva
    competenza legislativa del Governo e della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco, legge elettorale, Question-Time di attualità politica, organizzazione e attività del governo nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.

    Art. 14 la dicitura "nel proprio" è brutta e non specifica chi lo decida
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate con nel proprio regolamento interno.


    Art. 15

    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, i diritti e i doveri civili.


    Art. 16
    del senato è più semplice ed elegante, la parafrasi non ha senso
    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza del senato di questa camera del Parlamento, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.


    Art. 17
    brevità suggerisce "o"
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare alla Camera dei Deputati o piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.


    Art. 18
    la dicitura è poco precisa, è meglio mettere "stabilisce", così da chiarire che il tempo è l'immediato presente e non il futuro
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 19 conviene stabilire sempre cosa succede se le cose non funzionano, e qui non si sapeva cosa accadesse se il vice non lo faceva
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge, l'approva nuovamente, questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
    Nel caso in cui il Presidente non adempia entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, provvede il vice Presidente o la corte costituzionale o un moderatore.


    Art. 20 la discriminazione fra elettorato propositivo ed elettorato che vota è incomprensibile, converrebbe unificare il criterio per semplicità
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta cittadini che abbiano votato nelle precedenti elezioni di PIR.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.

    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.





    TITOLO II


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET




    Art. 21 la dicitura "garantisce"o "garante" stabilendo che il presidente ha dovere e quindi diritto a un fare efficace, cioè una garanzia, implica però il potere di decretazione d'emergenza, la dicitura "vigila" no, l'articolo 7 di due costituzioni fa su POL provocò diversi decreti presidenziali
    Il Presidente di politicainrete.net garantisce il vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite per con legge ordinaria.


    Art. 22
    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati al primo turno, nel quattordicesimo giorno seguente.


    Art. 23 la dicitura è ridicola, conviene cambiarla
    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Il soggetto tornerà Essi ritornano nuovamente candidabilei dopo una legislatura completa (6 mesi)


    Art. 24

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.


    Art. 25

    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche in un apposito thread sul Forum.


    Art. 26

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 27

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
    Se l'operato del Presidente di Politicainrete non è confeorme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.
    E che succede se lo giudicano? Cosa possono decidere? Lo costringono a nominare? E come? Non c'è scritto.




    Art. 28
    non si capisce se debba essere sempre la stessa persona o debba accadere semplicemente tre volte un rinvio anche su tre diverse, nè se la cosa debba accadere consecutivamente
    Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.


    Art. 29 la dicitura è inutile
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto in base al Art. 28 il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.


    Art. 30

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Costituzionale.


    Art. 31 l'articolo è incompleto, di ogni nomina va data la durata
    Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
    La legge ordinaria stabilisce i poterie il mandato del Governatore.


    Art. 32
    non si capisce se il parere dei due sia anche esso vincolante
    Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net. e dei presidenti delle due camere.


    Art. 33

    Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato e garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori, prenderà disposizioni dai Presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.


    Art. 34
    il presidente così può violare la cost e farsi cacciare e poi dire al suo fido vice di dimettersi dopo che lo ha nominato proprio vice e tornare
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo vice Presidente.


    Art. 35
    la destituzione e il verbo "può" implicano che qualcuno debba decidere ma l'articolo non dice chi, dunque è doveroso sostituire con una decadenza automatica o con una individuazione di chi
    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito automaticamente dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 36
    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.





    TITOLO III

    IL GOVERNO



    Art. 37
    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.


    Art. 38
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.


    Art. 39
    In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
    Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve comunque in ogni caso passare obbligatoriamente da un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
    Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.


    Art. 40
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.


    Art. 41 la dicitura può essere incerta, è meglio prevedere una distinzione più chiara
    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne fa esplicita richiesta.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.

    Art. 42

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 43 Il regolamento non viene vincolato al rispetto della costituzione, mentre sarebbe opportuno farlo.
    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale può
    valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità del regolamento.

    Di questa roba non ho scritto una sola virgola, è tutto merito di Supermario, io ho scritto solo la parte sulla corte costituzionale (che poi è stata sottoposta ad emendamenti, e che qui non è riportato). Peraltro in questo post da te quotato non è neppure contenuto un mio emendamento. Perchè scrivi allora "Emendamento liberamente"? Non mistificare ogni cosa, questi tuoi sistemi non sono un granchè furbi nè utili. Tutto mi si può rimproverare ma certo non di scrivere come un marocchino, cosa che invece vorresti far credere menzionandomi come autore di robe che non sono assolutamente frutto della mia penna.
    Ultima modifica di LIBERAMENTE; 14-10-09 alle 08:52
    Dio perdona, LIBERAMENTE senza dubbiamente no.

  2. #12
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Rif: La spazzatura di Camera

    Non mistificare ogni cosa, questi tuoi sistemi non sono un granchè furbi nè utili. Tutto mi si può rimproverare ma certo non di scrivere come un marocchino, cosa che invece vorresti far credere menzionandomi come autore di robe che non sono assolutamente frutto della mia penna.
    perchè a questo link http://forum.politicainrete.net/529291-post46.html

    c'è scritto questo
    Proposta 2) Supermario/Daniele

    + Proposta 1) LIBERAMENTE




    Emandata da LR e da PCF

    Accolti cambiamenti PDL-Zulux

    Integrata con bozza corte costituzionale LIBERAMENTE.





    v.2.2

    mettiti d'accordo con supermario >CUT di Defender

    quel post era la prima parte, 3 minuti dopo ho postato la seconda con la roba che mi dici aver fatto te
    Ultima modifica di Defender; 14-10-09 alle 13:02
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  3. #13
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    Predefinito Rif: Law Control Wonk

    La proposta 2) e di mia responsabilità, condivisa con Daniele.

    Liberamente non ha mai lavorato su questa proposta.

    La proposta 1) invece è la parte scritta da Liberamente.

    Quindi non è scorretto presentare il tutto come proposta 2) + proposta 1) e specificare l' eventuale merito della proposta 1) a chi effettivamente l' ha scritta, ovvero l' on Liberamente.



    Su adire /aderire, molto probabilmente fra le decine e decine di copia ed incolla che abbiamo fatto e tutto il resto è uscito da qualche parte fuori aderire, cmq è una questione questa a mio avviso di lana caprina.


    Mentre ritengo utilissima, l' opera di debug di Ronnie sul lavoro mio e di Daniele, in special modo in un caso veramente importante, ovvero riguardo la destituzione de presidente di PIR ( fra l'altro anche quì il bug è venuto fuori per aver accolto un emendamento di Daniele mi pare, emendamento che stabiliva la figura del vicepresidente, mentre nella mia prima bozza il "meccanismo" lo avevo tarato sul fatto che non prevedevo la figura istituzionale del vicepresidente, ma di, in caso di destituzione, tornare alle urne per eleggere un nuovo presidente, oppure se mancavano meno di 2 mesi alla fine della legislatura far fare le veci del presidente di PiR al Presidente del Senato, come fra l'altro mi pare accada nella costituzione italiana, quando il Presidente della Repubblica si deve assentare dai suoi compiti istituzionali per brevi periodi.

    Questa osservazione di Ronnie ci permetterà ora di correggerla in corsa.


    Aggiungo che non posso che essere grato a chi migliora il mio lavoro, che ricordo non è il lavoro di un avvocato o di uno studente di legge, ma di un semplice imprenditore con la terza media.
    Nonostante questo penso di aver matto un buon lavoro di base, oltre le mie personali aspettative, e mai ho negato che questo lavoro non fosse perfetto o passibile di ulteriori miglioramenti.
    Cmq da questa assemblea costituente ne esco più ricco di conoscenze e questo grazie anche a tutte quelle persone che invece di non partecipare per niente o poco ai lavori, mi hanno invece incalzato, suggerito, criticato in maniera positiva e propositiva.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  4. #14
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Rif: Law Control Wonk

    ref: http://forum.politicainrete.net/529403-post47.html
    VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Proposta 4) Regolamento iscrizione liste e partiti - Supermario/Teddy


    Regolamento iscrizione liste e partiti

    Art. 1 ma questo è un testo costituzionale o un regolamento? io non sono riuscito a capirlo, forse mi è sfuggito qualcosa, ma penso che la questione vada chiarita perchè se non c'è un riferimento costituzionale tutte queste norme non si capisce su cosa diamine si reggano
    La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

    Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.
    dicitura inutile
    -La prima sezione denominata "Registro partiti politici" che riguarda i movimenti appunto politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.
    dicitura inutile
    -La seconda sezione denominata "Registro libere associazioni" invece sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.



    Art. 2 questa frase non è in italiano
    Affinchè un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione deve presentare
    dovrà aver presentato entro 20 giorni prima dalla data stabilita per le elezioni quanto segue:

    * Nome ufficiale del partito
    * sigla ufficiale
    * Simbolo ufficiale
    * Carta dei valori
    * Lista iscritti con almeno cinque presenze.
    * thread istituzionale.
    non ha senso imporlo in generale, si scioglierebbero partiti a vanvera, basta che rimangano 5 iscritti
    Inoltre esso deve sottostare all'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni di almeno cinque iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nel thread del registro dei partiti.

    Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l'iscrizione nel registro delle libere associazioni e l' esclusione dalla competizione elettorale.

    La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.



    Art. 3 la parola competenza esclude gli altri che vogliano supplire a sue mancanze, la parola compito è più appropriata
    E' competenza compito del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.


    Art. 4 l'articolo così mal-scritto è un bug, non si capisce chi la convoca e chi decide e poi un partito deve essere libero di non mandare nessuno o il primo che non lo manda blocca tutti
    Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata il Presidente della Corte costituisce una commissione elettorale, composta dai giudici costituzionali e da un rappresentante per ogni partito politico che voglia farne parte.

    Nella prima seduta
    la commissione elettorale si munirà di adotta a maggioranza semplice un regolamento interno alla prima seduta utile
    per stabilire come operare.
    Ecome? a maggioranza? tirando i dadi? facendo a chi mangia più salsicce?
    Meglio inserire i chiarimenti in rosso

    Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali rilasciati dalla amministrazione, dovrà collaborare con l' amministrazione nelle operazioni di voto e dovrà stabilire a maggioranza semplice quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni e quali no.
    In ogni caso l'articolo così come è non è chiaro su cosa voglia il legislatore, non si capisce in particolare se siano solo i giudici a dover decidere anche se ci sono membri senza diritto di voto esterni o siano i giudici più i partiti e quanto pesino i voti in caso.



    Art. 5 è meglio mettere del rappresentante legittimo
    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previoa autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del rappresentante legittimo del partito cui il simbolo appartiene.
    faccio notare che mancano le norme per chiarire chi decida e come lo faccia sulla legittimità di quel rappresentante, ad esempio in caso di scissioni... stante l'articolo prima SEMBRA lo faccia la commissione elettorale ma non si sa COME



    Art. 6 le virgole sono messe in modo sbagliato
    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di presentarsi pubblicamente, di fare attività o propaganda politica, identificandosi come partito politico, fino a quanto non si è iscritti regolarmente al registro dei partiti politici.
    Ultima modifica di Ronnie; 15-10-09 alle 02:21
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  5. #15
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    Ref: http://forum.politicainrete.net/tran...tml#post532434


    Proposta 3) Regolamento Senato - Supermario.

    Emendata Newborn



    REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO.

    Linea guida

    lo scopo del Senato è quello permettere una discussione seria, dettagliata ed esaustiva dei temi trattati, con lo scopo di produrre e approvare delle leggi sulla materia in questione.

    Senato vuole inoltre essere una vera e propria palestra d' oratoria politica, dove i vari Senatori sfideranno nelle sue aule, altri Senatori in un, si spera acceso, contraddittorio pubblico, in difesa dei propri ideali e dei propri valori. mettiamole le virgole

    Art. 1

    Tutta l'attività del Senato sarà svolta in una sottosezione del Parlamento Virtuale, dedicata. virgola inutile
    Nella sottosezione saranno presenti obbligatoriamente due thread in rilievo e chiusi ai non addetti ai lavori:

    - Albo delle leggi approvate
    - Ufficio di Presidenza del Senato


    Art. 2 errorini
    Al termine delle elezioni e dealla distribuzione ufficiale dei seggi, il Senatore eletto, con più post all'attivo assume l' incarico di presidente provvisorio del Senato.


    Art. 3
    Entro tre giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni il presidente provvisorio dovrà aprire la prima seduta del Senato, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo Senatore con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.
    In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Presidente del Senato.
    Nelle successive 48 ore ci saranno le operazioni di voto.
    La carica del Presidente del Senato sarà attribuita secondo Costituzione.

    Il Presidente del Senato eletto potrà nominare due vicepresidenti che faranno le sue veci quando assente o impossibilitato.


    Art. 4 ma come?
    Una volta eletto il Presidente del Senato dovrà convocare i rappresentanti dei gruppi politici presenti in aula nel suo ufficio di presidenza e vagliare con loro se vi è la necessità di modificare parzialmente o completamente questo regolamento.
    ma con che criterio? proporzionale o paritario?
    Nel caso ve ne fosse la necessità, il Presidente del Senato e i rappresentanti politici andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà presentare il nuovo testo al Senato, per essere approvato con la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.
    ma come?
    Una volta esclusa o superata questa fase il Presidente del Senato dovrà riconvocare il prima possibile i rappresentanti delle liste e stabilire con loro la scaletta dei lavori e i temi da dibattere.

    La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.

    I temi che potranno essere presi in esame sono quelli tipici che riguardano la politica italiana o internazionale, i diritti civili, sociali, i temi etici, l' economia, piuttosto che la cronaca o la pubblica sicurezza.

    Il regolamento del Senato prevede che si possano discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.

    Un turno di discussione può durare un massimo di trenta giorni.


    Art. 5

    La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:

    - Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente del Senato, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.
    così i gruppi piccoli scelgono più temi di quelli grandi , è una scelta quantomeno discutibile
    - Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.

    Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali.
    Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.

    - Un quarto tema può essere proposto dal Governo in carica, in forma di progetto di legge, da far dibattere, emendare ed eventualmente approvare dal Senato.

    Il relatore di questo progetto di legge potrà essere il capo del governo stesso o un suo ministro.
    con che poteri?
    Il Presidente del Senato dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi ( come ad esempio economia o diritti civili ) in un unico turno di discussione, ma che piuttosto essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati , in più turni di discussione.


    Art. 6

    una volta scelti i temi, spetterà al Presidente del Senato aprire un thread ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.


    Art. 7
    semmai potrà gestire i lavori
    Il Presidente del Senato dovrà far svolgere quattro fasi ben distinte per ogni tema entro e non oltre la durata di un turno di discussione.
    Il presidente del Senato potrà autogestirsi gestire i lavori come meglio crede, importante è che riesca a completare tutte e tre le fasi, più il tempo necessario per la votazione entro il turno di dibattito di trenta giorni.

    Le quattro fasi sono:

    - Dibattito libero
    - Fase di scrittura delle proposte di legge
    - Fase di presentazione
    - Illustrazione posizione politica della lista d' appartenenza e dichiarazione di voto

    Nella fase di dibattito i Senatori potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente carpire se ci sono possibilità d' intesa con altre liste su posizioni comuni.

    Nella fase di scrittura delle proposte di legge, chi vuole potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.

    Nella fase di presentazione i relatori dovranno semplicemente postare nel thread apposito aperto dal Presidente del Senato il loro progetto di legge.
    In questa fase è vietato ogni commento da parte degli altri Senatori.

    Nella fase della dichiarazione di voto, potranno prima intervenire i relatori del progetto di legge presentato nella fase precedente, per illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto.
    Dopo di che potranno intervenire tutti i Senatori eletti.
    Ognuno di essi potrà prendere parola una sola volta, per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.


    Art.8
    I progetti di legge dovranno essere presentati in questa forma:

    - Tema trattato e nome relatore.
    - Testo libero di presentazione descrizione intenti della legge, posizione politica sul tema.
    - uno o più ( quanti necessari ) provvedimenti e proposte concrete da prendere al riguardo.

    E vietato fare copia & incolla totale o parziale di progetti di legge di altri relatori.Così facendo la Corte Costituzionale non ha competenza su quest'atto? Ma non andrebbe scritto in Costituzione?
    I contenuti possono essere uguali, ma la forma deve essere diversa.
    Il Presidente del Senato sarà giudice su questa violazione del regolamento e la sua decisione finale, sentite le parti e verificata l'entità della copiatura, sarà inappellabile.


    Art. 9

    Finite le quattro fasi il Presidente del Senato, nello stesso thread apre la fase di voto vera e propria.
    Il voto avrà una durata di 72 ore e dovrà essere conteggiato entro il turno di dibattito.

    Tutte le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.


    Art. 10
    Tutte quelle proposte di legge approvate, diventeranno legge dello Stato per tutta la durata della legislatura in corso.
    Le leggi approvate non potranno più essere modificate fino alla fine della legislatura, e verranno riportate nel Trhead "Albo delle leggi approvate".

    Nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.

    I temi delle leggi non approvate potranno essere di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.


    Art. 11
    Ai tempi di Roma e anche oggi si usava metterlo (es "Lex de Imperio Vespasiani del 22 dicembre del 69 d.C.", che regolava i poteri dell'Imperatore), non vedo perchè no
    Ogni legge approvata, oltre ad una numerazione progressiva, porterà anche il nome del proprio relatoree un titolo.

    Ogni legge approvata sarà riportata nel trhead "Albo delle leggi approvate".
    Nel titolo del thread dovrà anche essere specificato il numero della legislatura.

    Il Thread dovrà essere organizzato in questo modo:

    Ogni legge approvata avrà un suo personale post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, e il testo di legge per intero.

    Seguiranno i link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dal Senato.

    Ogni nuovo Thread "Albo delle leggi approvate" dovrà contenere nel primo post i link degli albi delle legislature precedenti.
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  6. #16
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  7. #17
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    Suggerimenti per un emendamento al Titolo IV della bozza di costituzione in discussione nella IX seduta dell'AC


    EMENDAMENTO ____

    All'articolo 51 le parole "dal procuratore" e "dal vice-procuratore generale" sono sostituite dalle parole "dall'avvocato ed "dall'avvocato generale sostituto"

    All'articolo 53 le parole "
    dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti" sono sostituite dalle parole "dei giudici e degli avvocati generale e sostituto."

    All'articolo 55 le parole "
    Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno tre dei cinque membri." sono sostituite da "La Corte Costituzionale può prendere una decisione a condizione che siano presenti e votino per essa, anche eventualmente con astensione esplicita, almeno tre dei cinque giudici. La Corte assume ogni decisione sui ricorsi con il voto della maggioranza. Nel caso di parità il ricorso si considera respinto. Nel caso vi sia parità su di un ricorso riunito, originariamente duplice, presentato da entrambe le parti coinvolte nel giudizio la legge sul Regolamento della Corte ne regola l'esito."

    all'articolo 56 le parole "i giudici" sono sostituite da "i giudici, singolarmente e come collegio," dopo la parola "giustizia" sono aggiunte le parole ", anche con le proprie dimissioni prima dell'emissione di una sentenza per la quale sia già stato aperto il procedimento,", dopo la parola ricorrente sono aggiunte le parole "a pena di segnalazione da parte di chiunque all'Amministrazione di POL perchè prenda ogni opportuno provvedimento del caso."

    All'articolo 58 le parole "che comporterebbe immediata" sono sostituite dalle parole "a pena di"

    all'articolo 64 dopo la parola "ordinarie" sono aggiunte le parole "e dei regolamenti"

    All'articolo 63 la parola "ufficiali" è sostituita con "apicali", la parola "un" prima di partito è sostituita con "ogni"

    All'articolo 64 le parole "il regolamento interno prevede" sono sostituite con "
    Il Regolamento interno della Corte, adottato con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati e conforme alla costituzione, prevede"


    Al titolo della sezione VI la parola "Procuratore" è sostituita con la parola "Avvocato"

    all'articolo 66 la parola "congresso" è sostituita con "camera dei deputati"

    all'articolo 67 le parole "al comma 4" sono sostituite dalle parole "all'articolo 60"

    all'articolo 68 le parole "ai sensi del comma 4 e" sono soppresse

    L'articolo 69 è sostituito dal seguente"Art. 69

    La Corte Costituzionale può decidere di:
    a- dichiarare l'incostituzionalità di una norma di legge o di atto avente forza di legge.
    b- annullare qualsiasi atto amministrativo delle istituzioni viziato da violazione di legge
    c- dichiarare la censura costituzionale di un organo per una violazione di legge commessa, se tale potere è previsto dalla normativa che regola quell'organo e con gli effetti da essa previsti.
    d- disporre ogni effetto
    costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche per la risoluzione di controversie, interne a partiti e associazioni o relative al rapporto fra di essi, sui simboli e altre produzioni intellettuali, sugli incarichi o sulla presentazione delle liste elettorali
    Ogni decisione della Corte deve essere prevista dalla Costituzione, regolata dalla legge, adottata con votazione ed emessa con sentenza."

    L'articolo 70 è sostituito dal seguente "Art. 70
    Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di norma di legge o di atti aventi forza di legge o annulla atti amministrativi essi cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

    Quando la Corte dispone la risoluzione di controversie di cui al punto d dell'articolo 69 può stabilire, ove non previsto dalla legge ordinaria, il tipo, l'intensità e la durata delle sanzioni necessarie, proporzionali ed indispensabili al perseguimento di tale risoluzione

    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione."

    All'articolo 72 dopo la parola "legge" sono aggiunte le parole ", esclusi quelli di iniziativa del Governo"

    All'articolo 73 le parole "hanno bisogno di una seconda approvazione al senato" sono sostituite dalle parole "è sottoposto a ratifica del Senato con votazione a maggioranza semplice.", dopo il primo è aggiunto il secondo comma "Il Senato non può emendare i disegni di legge sottoposti a ratifica."

    Ultima modifica di Ronnie; 29-10-09 alle 01:26
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  8. #18
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    Predefinito Rif: Law Control Wonk

    Suggerimenti per un emendamento alla parte prima, Titolo II, della bozza di costituzione in discussione nella IX seduta dell'AC

    Proposta di emendamento sul Regolamento iscrizione liste e partiti

    ref: http://forum.politicainrete.net/566963-post2.html


    EMENDAMENTO _____

    L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1


    I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità presentando liste nelle competizioni elettorali nel rispetto delle modalità e dei requisiti di accesso previsti dalla legge ordinaria.
    Un partito politico è costituito tramite sottoscrizione pubblica da parte di almeno cinque cittadini aventi diritto al voto e non iscritti ad altri partiti, di un atto che ne indichi il nome, il simbolo, il legale rappresentante e le modalità di individuazione successiva di altri legali rappresentanti.

    L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2

    Il nome, il simbolo, i documenti e l'esercizio di ogni altro diritto attribuito dalla legge ai partiti sono di proprietà e competenza dei legali rappresentanti di essi, la legge ne tutela il libero ed esclusivo godimento.
    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previ
    a autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    I partiti si sciolgono se le cinque sottoscrizioni, anche di diversi cittadini, non vengono esplicitamente rinnovate almeno ogni dodici mesi, secondo le loro modalità interne.
    I diritti relativi al nome ed al simbolo di un partito disciolto divengono proprietà, tutelata nel suo pieno ed esclusivo godimento, di chi per primo li postò sul forum.
    I diritti relativi ai documenti e quelli attribuiti dalla legge si estinguono con lo scioglimento.

    Lo scioglimento di un partito è obbligatoriamente constatato alla sua data con atto del Governo."

    Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.


    E' aggiunto l'articolo seguente
    : "Articolo 78

    In prima applicazione per le prime elezioni vige la seguente legge di Regolamentazione dei Partiti, modificabile in seguito con legge ordinaria, a seguito della quale questo articolo estingue la propria efficacia.

    "Regolamento partiti ed associazioni

    Articolo 1

    Si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni, la prima denominata "Registro partiti politici", aperta ai partiti in possesso dei requisiti costituzionalmente previsti, e la seconda, aperta a tutti, denominata "Registro libere associazioni". L'iscrizione al registro è un onere.
    Le libere associazioni iscritte al registro hanno il pieno ed esclusivo godimento del loro nome, del simbolo, dei documenti, di esso è titolare il loro legale rappresentante, individuato nell'atto costitutivo.

    Articolo 2

    Possono accedere ad una competizione elettorale, presentando proprie liste e candidature, unicamente i partiti regolarmente iscritti nella prima sezione del registro da almeno venti giorni prima della data stabilita per le elezioni.

    Il Governo assicura con proprio atto la rimozione dalla prima sezione, dalla data di scioglimento, di tutti quei partiti che cessino di esistere.

    Articolo 3

    Competente a decidere, su istanza di annullamento presentata da chi abbia interesse, della regolarità dell'iscrizione di un partito nella prima sezione o della corretta presentazione di liste e candidature è la Corte Costituzionale.
    La Corte Costituzionale emette sentenza entro la data di apertura delle urne."
    Ultima modifica di Ronnie; 30-10-09 alle 04:15
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  9. #19
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    Predefinito Rif: Law Control Wonk

    Citazione Originariamente Scritto da LIBERAMENTE Visualizza Messaggio
    Noi abbiamo inserito nel testo originario, ad esempio, l'obbligo per la Corte di giudicare con decisioi prese da almeno 3 dei 5 membri, tu invece hai proposto che valgano ai fini di tale computo pure le astensioni esplicite. Quindi, in pratica, se sono presenti solo 3 giudici su 5 ,e 2 di quei 3 presenti si astengono la decisione passa con un solo voto favorevole.
    Ciò è falso. Al contrario: nel testo originario erano possibili 2 interpretazioni contrapposte, la tua e la mia, proprio perchè se si dice "le decisioni prese da almeno 3 dei 5 membri" siccome il modo di prendere decisioni è il votare e nel votare sono compresi anche i voti astenuti o contrari e non solo i favorevoli, ne segue che nel tuo testo stesso la maggioranza poteva anche essere di 1 voto contro 2 astenuti, a meno che una corte non interpretasse in modo diverso, dato che nella tua legge c'era questa AMBIGUITA'. Io ho domandato in un post che tu ti sei rifiutato di commentare, cosa tu avessi voluto scrivere su questo. Il post è questo qui http://forum.politicainrete.net/533120-post9.html
    non si capisce bene se presenti tre giudici basti il voto di due o se serva sempre il voto di tre almeno su 5, andrebbe cmq chiarito meglio se si parla di membri presenti alla decisione o di membri in generaleArt. 49
    Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno tre dei cinque membri.
    La mia nuova versione non fa che esplicitare che bastano 3 presenti per votare una cosa a maggioranza semplice e non serve che siano tutti e 3 favorevoli cioè all'unanimità, cosa che invece c'è nel tuo testo COME UNA DELLE DUE OPZIONI A FIANCO ALLA MIA. Se vuoi escludere che l'esito un favorevole vs 2 astenuti significhi approvazione basta che tu chieda di aggiungere la parola "assoluta" dopo "maggioranza". Io sono a favore dell'1 vs 2 perchè se si astengono quando potevan votare contrario un motivo quei due ce l'hanno, e dunque è bene rispettare la loro decisione. La mia bozza è efficientista, la tua dilata i tempi.

    E ancora, leggi bene questo punto dell'art. 69:
    " interne a partiti e associazioni o relative al rapporto fra di essi, sui simboli e altre produzioni intellettuali, sugli incarichi o sulla presentazione delle liste elettorali " e combinalo con l'art.70 che dice "
    Quando la Corte dispone la risoluzione di controversie di cui al punto d dell'articolo 69 può stabilire, ove non previsto dalla legge ordinaria, il tipo, l'intensità e la durata delle sanzioni necessarie, proporzionali ed indispensabili al perseguimento di tale risoluzione
    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore".
    Sai che significa tutto ciò? Ammettiamo che venga proposto un ricorso relativo a questioni interne di un partito (come ad esempio il caso supermario e newborn e delle fantomatiche dimissioni ) e che la Corte decida col meccanismo delle astensioni che sopra hai proposto.. A quel punto allora la decisione la corte potrebbe stabilire, anche se non previste dalla legge ordinaria ( e questo si legge nel tuo testo), sanzioni del tipo, dell'intensità e della durata che ritiene necessarie.
    E sottolineo il "Anche se non previste dalla legge ordinaria". In pratica la Corte sarebbe chiamata a giudicare pure di questioni interne ai partiti!! e potrebbe farlo oltre i poteri attribuite alla Corte stessa dalla legge! E ti pare normale tutto ciò?
    Nella tua costituzione c'era scritto:
    Art. 56
    Competenze relative al Forum Transatlantico : La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie e dei regolamenti da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.

    [...]

    Art. 63
    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 64
    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

    [...]
    Come io ho fatto notare in questi due 3d
    http://forum.politicainrete.net/tran...trol-wonk.html -
    http://forum.politicainrete.net/tran...avoro-4-a.html emergeva chiaro che tu davi un potere alla corte ma non dicevi in costituzione cosa quel potere comportava, cioè quali erano gli effetti delle sentenze, e quindi qualunque corte avrebbe interpretato tale assenza di vincolo come libertà totale di fare ciò che vuole, dunque esattamente ciò che imputi a me. Lo avevi però scritto tu, non io.

    Il mio emendamento

    1. introduce la tutela della proprietà intellettuale nell'ordinamento
    2. introduce la tutela del contratto fondativo dei partiti, perchè chi viene escluso da un congresso o da una lista (es. il presentatore non scrive uno che il direttivo però aveva deciso di candidare e poi i termini scadono) in modo illegittimo può difendersi di fronte ad un Giudice

    Per fare queste cose però occorre un modo per costringere i cittadini a obbedire alle sentenze. Siccome ciò ad oggi è complicato da fare e non ne avevo tempo io ho scritto semplicemente che lo si fa con legge ordinaria, e perchè il congresso si sbrighi e lavori con completezza ho scritto che SE MANCA nella legge ordinaria una sanzione adeguata per dare i poteri alla corte di difendere i cittadini dalle violazioni commesse ai loro danni LA CORTE STESSA può deciderla. Se la Corte va bene per decidere chi ha ragione va bene anche per decidere come punire chi ha torto, a meno che il legislativo non sia un legislativo serio e operoso (EFFICIENTISTA) e produca presto un mini codice civile di POL che regoli la materia.

    E ancora si legge che la Corte può "dichiarare la censura costituzionale di un organo per una violazione di legge commessa" ( la censura sai cosa sia? Il giudiziario andrebbe a sovrapporsi al politico e a censurare un altro organo istituzionale). Ma tu almeno hai letto quello che hai scritto qui? Mi sa di no, o forse non hai gli strumenti per capire cosa comportino quelle proposte.
    Evitiamo provocazioni e giudizi personali.
    Questa è la più grossa di tutto il post. Mi accusa di aver previsto censure costituzionali ma non ha nemmeno letto lui la parte di costituzione che non ha scritto lui ma supermario la quale prevede:

    http://forum.politicainrete.net/566978-post3.html

    Art. 15
    Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera dei Deputati o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di tre quinti. *
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato decadano dal loro incarico alla terza censura Costituzionale decretata da parte della Corte Costituzionale.

    [...]

    Art. 33
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.

    * n.b. AL DI LA' DI QUESTA QUESTIONE E CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI SOLLEVATI DA LIBERAMENTE NELLA PRIMA PARTE DEL POST SUL MODO DI ASSUMERE DECISIONI DELLA CORTE la presenza della dicitura di cui sopra accredita l'interpretazione mia per cui il modo normale di procedere ORIGINARIAMENTE PENSATO DA LUI PER LA CORTE sia quello a MAGGIORANZA e non quello AD ALMENO 3 FAVOREVOLI, poichè se così fosse in quest'articolo non avrebbero specificato "3/5", DUNQUE L'UNICA DIFFERENZA FRA LA MIA E LA SUA E' CHE SECONDO LUI LUI HA DETTO (SENZA AVERLO SCRITTO) "MAGGIORANZA ASSOLUTA" MENTRE IO HO PREVISTO (SCRIVENDOLO) SEMPLICEMENTE "MAGGIORANZA"
    Io, da forumista che sa scrivere una legge, mi sono limitato a fare i cambiamenti minimi indispensabili per regolare nella TUA bozza di potere giudiziario ciò che i TUOI alleati han previsto nella LORO bozza di assetto istituzionale, cioè appunto le censure del giudiziario agli organi costituzionali. Quindi ho scritto:

    La Corte Costituzionale può decidere di:
    a- dichiarare l'incostituzionalità di una norma di legge o di atto avente forza di legge.
    b- annullare qualsiasi atto amministrativo delle istituzioni viziato da violazione di legge
    c- dichiarare la censura costituzionale di un organo per una violazione di legge commessa, se tale potere è previsto dalla normativa che regola quell'organo e con gli effetti da essa previsti.
    d- disporre ogni effetto costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche per la risoluzione di controversie, interne a partiti e associazioni o relative al rapporto fra di essi, sui simboli e altre produzioni intellettuali, sugli incarichi o sulla presentazione delle liste elettorali
    Ogni decisione della Corte deve essere prevista dalla Costituzione, regolata dalla legge, adottata con votazione ed emessa con sentenza."
    Nessuno se non liberamente potrebbe interpretare una frase del genere come indicativa del potere di rimuovere qualsiasi organo, perchè c'è scritto che perchè la corte possa censurare la legge che regola quell'organo deve prima prevedere che lo può fare e cosa comporta la censura.


    Citazione Originariamente Scritto da BILDERBERG Visualizza Messaggio
    Azz mi hai anticipato sul commento all'emendamento.
    Comunque condivido i tuoi dubbi, la cosa più preoccupante naturalmente e il combinato tra gli art.55-69-70. Perchè della censura costituzionale ad un organo che ne dici? In che cosa consiste tale censura quali effetti provoca?
    Chiedilo a Supermario. E non condividere osservazioni prive di senso. [Modera i toni e non provocare] rispondi anche alla mia replica, non stare zitto.

    Citazione Originariamente Scritto da LIBERAMENTE Visualizza Messaggio
    In gergo giuridico censura significa, come ad esempio avviene nell'ambito del diritto comunitario, un provvedimento con il quale un organo esprime un proprio parere negativo sull'operato di un altro organo, e dal quale seguono precisi effetti giuridici . Per esempio, nel diritto comunitario, la mozione di censura approvata dal Parlamento Europeo comporta l'obbligo per tutti i membri della Commissione Europea di dimettersi.
    In Italia il termine mozione di censura, invece, è utilizzato come sinonimo di mozione di sfiducia.
    Quindi il riferimento alla censura potrebbe essere interpretato da qualsiasi Corte Costituzionale di questo gioco come un qualcosa da cui derivi l'obbligo di dimettersi per i membri dell'organo censurato. Ed è probabilmente qui che Ronnie vuole arrivare.
    Io non voglio arrivare da nessuna parte.

    E' supermario che ha scritto nella costituzione che tu sostieni ciò di cui mi accusi.

    [Ultimo avvertimento: evitiamo di buttarla sul personale. Si può discutere senza insultare gli altri.]
    Ultima modifica di Frankie D.; 30-10-09 alle 14:37 Motivo: Offese e provocazioni
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  10. #20
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    Predefinito Rif: Law Control Wonk

    RIF: http://forum.politicainrete.net/579543-post17.html

    spiegazione modifiche articoli 69 e 70
    riportata in aula da Carrie e scritta da me




    Spiegazione delle norme chiesta da Bilderberg

    Nella vita di una simulazione politica possono darsi dei problemi nei quali non si sa chi ha ragione. Compito dell'ordinamento giudiziario è fornire una risposta a tali problemi.

    Possono esistere controversie interne a un partito su:
    - chi sia titolare di nome/simbolo/documenti fra una cordata che ha certi dirigenti ed un'altra che ne ha altri la quale abbia fatto una scissione rivendicando di rappresentare essa quel patrimonio ideale invece dell'altra.
    - chi sia stato eletto da un congresso interno alle cariche previste dallo statuto, se magari si controverte sul conteggio dei voti o sui termini di candidatura
    - chi sia titolare del potere di presentare la lista elettorale, se per caso chi lo fa non rispetta i deliberati del direttivo del partito nel farlo

    Possono esistere controversie fra due partiti su:
    - il diritto di presentare una lista alle elezioni o meno (se non ve ne sono i requisiti, ad esempio) avvantaggiando o svantaggiando così la concorrenza costituita dalle altre liste
    - il diritto di usare un certo documento politico prodotto dagli organi di uno dei due partiti
    - la somiglianza di due simboli, ad esempio come accadde per i partiti repubblicani che volevano entrambi l'edera
    Questi due articoli regolano la soluzione di questo tipo di controversie.

    Il primo articolo sancisce il diritto per la Corte di risolvere queste controversie emanando una sentenza che "di diritto" (ossia nel mondo del diritto, cioè in teoria) elimini qualcosa (es. l'utilizzo di un simbolo da parte di un partito) o che modifichi qualcosa (es. modifichi il simbolo usato da un partito per renderlo meno simile) o che costuisca qualcosa (es. stabilisca che il diritto è attribuito a un partito laddove fino a quel momento esso era dell'altro).

    Il secondo articolo sancisce la possibilità che ha la Corte di risolvere le controversie di cui sopra emanando una sentenza che "di fatto" (ossia nel mondo reale, cioè in pratica) sia realmente percepita come vincolante per chi la subisce. Ad esempio il partito che continua a usare un simbolo del quale è stato privato può venire condannato a essere moderato quando lo usa o addirittura a non potersi presentare alle elezioni se usa quel simbolo per agire da lista civetta.

    E' da notare che entrambi gli articoli hanno un riferimento alla legge. In particolare il primo articolo ha la formula:
    Ogni decisione della Corte deve essere prevista dalla Costituzione, regolata dalla legge, adottata con votazione ed emessa con sentenza."
    La quale sta a significare che la legge può regolare come si prendono queste decisioni (nei limiti ovviamente del rispetto della costituzione).

    Il secondo articolo ha la formula:
    può stabilire, ove non previsto dalla legge ordinaria, il tipo, l'intensità e la durata delle sanzioni...
    la quale sta a significare che LA LEGGE deve prevedere le sanzioni necessarie per rendere concretamente temute ed obbedite le sentenze della Corte e tuttavia nel caso tale legge manchi (e solo nel caso che essa manchi, ovverosia solo se le fattispecie di violazione di legge non abbiano codificata una loro sanzione tipica), per assicurare comunque l'efficacia dell'azione della corte per la soluzione dei problemi in cui incorrano i privati, che la Corte può decidere da sola le sanzioni necessarie per il rispetto delle proprie sentenze, fermi certi principi elencati poco dopo:
    ...necessarie, proporzionali ed indispensabili al perseguimento di tale risoluzione
    Che vogliono dire che la sanzione deve essere contemporaneamente:

    - efficace allo scopo
    - adeguata a ottenere solo quanto serve e non più di quanto serve
    - impossibile da evitarsi fermo il fine che si intende realizzare

    La necessità di queste norme è evidente, ci sono comportamenti continuamente posti in essere che configurano palesemente situazioni di pericolo per gli interessi dei giocatori. Non prevedere in Costituzione tutto questo vorrebbe dire demandare all'arbitrio dei moderatori e dell'amministrazione la soluzione di questioni che spesso essa non conosce e che in ogni caso hanno bisogno che si sappia da prima "cosa si rischia" e "cosa accade se", due esigenze incompatibili con l'azione ex post e sempre da deus ex machina dell'amministrazione, e che comunque la caricherebbero di un peso notevole che può essere molto meglio attribuito ad una Corte indipendente come è quella delineata dalla Costituzione.

    Saluti
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 
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