Art. 1
L' amministrazione del forum politicainrete.net, sentiti i rappresentanti politici, e le massime cariche dello Stato uscenti,
proclama entro la fine della legislatura la data ufficiale delle elezioni.
Stabilita la data entro 30 giorni si dovranno tenere le elezioni.
Senza la dicitura in rosso l'articolo è difficile da usare bene, perchè la Costituzione prevede che "Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30 giorni dalla fine delle precedenti."
Quindi non si può far pensare che la data possa essere fissata in modo comodo e rilassato, ma va chiarito che va fissata PRIMA DELLA FINE della legislatura, così da avere effettivamente i trenta giorni. Art. 2
Il periodo nel quale svolgere la campagna elettorale è di venti giorni e terminerà il giorno
prima delle elezioni.
Non si capisce perchè farlo terminare il giorno prima e non all'apertura delle urne.
Art. 3
Sono ammesse alla competizione elettorale le liste ufficialmente riconosciute secondo la normativa vigente.Questo articolo è inutile, non ha un vero contenuto, è semplicemente una tautologia. Lo si può rendere più utile sfruttandolo come legge di applicazione degli articoli 1,2,3,4 della Cost, che ad oggi non si sa come funzionino "passo per passo".
E' meglio quindi riscriverlo da capo così:
Art. 3
1. Entro tre giorni dal decreto che individua la data delle elezioni il Ministro degli Interni o chi ne fa le veci apre un thread intitolato "Presentazione delle Liste".
2. Ogni partito iscritto nella prima sezione del registro dei partiti e delle associazioni può, per mezzo del suo rappresentante ufficiale, depositare una, ed una sola, lista di suoi candidati.
3. La lista deve contenere indicati espressamente:
- il nome (e l'indicazione del nome del partito di riferimento che la presenta)
- il simbolo
- l'ordine delle candidature per la Camera e/o per il Senato, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
- l'indicazione degli eventuali apparentamenti con altre liste per l'elezione del Senato o della partecipazione ad una lista unica per il Senato, con l'indicazione dei propri candidati in essa
- un programma di massimo 25 righe a dimensione 2 del carattere e senza rientri
4. Le liste che palesemente non corrispondano a partiti iscritti nel registro o siano in sovrannumero rispetto all'unica che ogni partito può presentare possono essere cancellate dai moderatori su ordinanza del Ministro degli Interni.
5. Per tutti i motivi di nullità diversi da quelli indicati al comma 4, dalla data del post di presentazione di ogni lista la Commissione Elettorale ha il termine obbligatorio di 7 giorni per disporre la cancellazione ad opera dei moderatori.
6. La Commissione Elettorale è organo d'appello diretto contro le ordinanze viziate da violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza del Ministero degli Interni in materia di liste.
7. Al decimo giorno dal decreto di proclamazione della data delle elezioni il thread di presentazione viene chiuso e, esaurite per sentenza o per decorrenza del termine le pratiche pendenti in commissione, le liste in esso presenti sono le sole trasmesse all'Amministrazione per l'apertura delle operazioni elettorali.
Art. 4
Sono chiamati a votare tutti quei cittadini che al momento della proclamazione delle elezioni hanno almeno 150 post all'attivo e due mesi d' iscrizione al forum.
L'articolo ovviamente richiede revisione.
Art. 5
Le operazioni di voto della Camera dei Deputati e del Senato si svolgeranno in due separati
trhead/sondaggio con scelta singola, allestiti e controllati dalla amministrazione del forum.
Ogni rispettivo
trhead/sondaggio dovrà contenere:
Thread non si scrive come è scritto sopra.
- Fra le opzioni del sondaggio il nome per esteso delle liste regolarmente iscritti alle elezioni.
Ci dovranno essere tanti opzioni sondaggio quanti sono le liste.
- Nel primo post del Thread ( in ordine alfabetico ) dovranno essere riportati tutte le liste partecipanti.
Per ognuna di esse ci dovrà essere il simbolo, il nome per esteso, una breve descrizione di massimo 25 righe di testo fornita all' amministrazione dai partiti stessi, e la rispettiva lista dei candidati.
L' elettore se vorrà votare un partito dovrà sbarrare la rispettiva opzione nel sondaggio e avrà la possibilità di indicare, tramite un post, una preferenza fra i candidati presenti nella lista votata.
Modifiche o correzioni successive annulleranno il voto di preferenza, mentre quello alla lista resterà valido comunque.
Art. 6
La durata del voto sarà di cinque giorni e sarà
chiusa fissata dalla amministrazione tramite l'apposita opzione presente nei sondaggi.
la dicitura è malfatta
Art. 7
Il numero dei seggi verrà deciso secondo Costituzione e
saranno distribuiti fra le liste seguendo un metodo proporzionale e utilizzando per il conteggio dei resti il quoziente "Hare".l'articolo richiede revisione, le previsioni dovrebbero essere due, una per la Camera ed una per il Senato
Art. 8
Spetta alla amministrazione del forum divulgare tutti
i dati ufficiali delle elezioni e verificare eventuali cloni o scorrettezze.
L' amministrazione può richiedere l'aiuto della commissione elettorale per svolgere i compiti richiesti.